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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/10/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1058/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose immobili proposta da:
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], Corso Buenos Aires n. 92/1, in qualità di procuratrice generale, giusta procura generale a rogito Notaio del 30 giugno 2014, della madre Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , residente
[...] C.F._2 in Lavagna (GE), Corso Buenos Aires 92, elettivamente domiciliata in Genova, Via Bartolomeo
Bosco n. 31/4, presso e nello studio dell'Avv. Prof. Daniele Granara (cod. fisc.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto d'appello; C.F._3
-Appellante
-contro-
, in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione rag. , con sede in Lavagna, Corso Genova n. 189, codice fiscale CP_2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e P.IVA_1 risposta in appello, dall'Avv. Achille Aldo ER(c.f. ) e dall'Avv. C.F._4
LE ER (c.f. ), ed elettivamente domiciliata in Genova, Piazza C.F._5
Dante n. 6/3 (16121), presso lo studio dell'Avv. Francesca Poggi, dalla quale è altresì rappresentata;
1 -Appellata
-per la riforma- della sentenza n. 1430/22 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 04.06.22 e notificata in data
28.09.22.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso, in riforma della gravata sentenza n. 1430/2022, resa dal Tribunale di Genova in data
27.5.2022, nella causa R.G. n. 1218/2019, pubblicata in data 4.6.2022, notificata in data 28.9.2022:
1) respingere integralmente le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto; 2) Con vittoria delle spese e compensi di giudizio”.”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma: A) In istruttoria: - Stante la eccepita violazione da parte del CTU del quesito posto dalla Corte, il mancato esame dei documenti in atti, la mancata risposta alle osservazioni del CTP, e, comunque, ferma l'infondatezza della CTU, per i motivi indicati, disporsi la rinnovazione della stessa;
B) In ogni caso: A – Dichiarare infondato il 1° motivo, inammissibile e/o in subordine infondato il 2° e, quindi, rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado per i motivi esposti negli atti della;
B – CP_1
Condannare le appellanti alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, oltre Cpa ed Iva come per legge;
Con osservanza..”
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_1 giudizio allegando: Persona_2
- che nel 1983 il Comune di Lavagna le avrebbe concesso alcune aree (previa espropriazione delle stesse) al fine di costruirvi degli alloggi residenziali popolari da destinare ai suoi soci;
- che, quale controprestazione, essa si sarebbe impegnata a corrispondere al il costo di CP_3 acquisizione delle aree;
- che nel 1988 essa avrebbe assegnato uno di questi alloggi al socio;
Persona_3
- che detto atto prevederebbe in capo agli assegnatari l'obbligo di corrisponderle il costo sostenuto per l'acquisizione delle aree su cui erano stati realizzati gli alloggi residenziali;
- che dal 1997 sarebbero sorti giudizi volti ad accertare la responsabilità del e Controparte_4 della attrice con riferimento all'occupazione illegittima delle aree dei privati espropriati, CP_1 giudizi conclusisi con le sentenze del Tribunale di Chiavari nn. 510 e 511 del 2004 e con le sentenze della Corte d'Appello di Genova nn. 369 e 460 del 2013, passate in giudicato, le quali avrebbero
2 condannato sia il sia la al risarcimento dei danni subiti dai privati CP_3 CP_1 illegittimamente espropriati;
- che, in considerazione dei citati impegni assunti in sede di assegnazione, graverebbero sull'assegnatario le conseguenze delle citate sentenze;
Pt_1
- che, nel 1998, la convenuta avrebbe acquistato l'alloggio per cui è causa, richiamando nell'atto di compravendita le clausole indicate dell'atto di assegnazione originario;
Sulla base di tali premesse in fatto, la chiedeva alla originaria convenuta - in forza CP_1 dell'atto di assegnazione originario, del contratto di compravendita e delle sentenze citate - il pagamento della quota di debito a lei pertoccante, sulla base della titolarità di 24,362 millesimi del comparto edilizio, qualificando dette spese come costi di acquisizione delle aree di cui all'atto di assegnazione.
2. nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si Persona_2 costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda attrice, condannava Persona_2 al pagamento, in favore della , di euro 25.375,57 oltre interessi nella Controparte_1 misura legale dalla data di messa in mora (29/11/2018) al saldo.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la clausola n. 6 dell'atto di assegnazione avrebbe identificato un dovere dell'assegnatario di farsi direttamente carico degli obblighi gravanti sulla discendenti dall'acquisto Controparte_1 delle aree;
- il contratto di acquisto dell'immobile de quo avrebbe fatto “rinvio alle precisazioni, limitazioni, e clausole particolari dell'atto di provenienza infra citato, che hanno relazione alla peculiarità del complesso cui l'unità compravenduta appartiene;
parte acquirente se ne dichiara ben edotta” e parte acquirente avrebbe dichiarato di essere consapevole dell'esistenza di gravi controversie riguardanti il complesso edilizio, facendosi completamente carico degli eventuali esiti sfavorevoli delle stesse;
- l'originaria attrice avrebbe operato senza fini di lucro, cosicché la stessa sarebbe stata nella oggettiva impossibilità di corrispondere al o a terzi quanto da lei dovuto fintantoché gli assegnatari, CP_3 adempiendo alle proprie obbligazioni, non le avessero fornito la provvista per adempiere;
- la avrebbe già versato in acconto importi alla anche in assenza di un Per_2 CP_1 precedente versamento da parte di questa in favore del ciò che rileverebbe ai sensi e per gli CP_3 effetti dell'art. 1362 c.c.;
- l'importo residuo che l'originaria convenuta sarebbe stata tenuta a corrispondere alla CP_1 per l'acquisizione delle aree espropriate ammonterebbe a euro 25.375,57, tenuto conto del costo di
3 acquisizione delle aree degli espropriati dovuto dalla Cooperativa al Comune (euro 2.430.931,70), dei millesimi di proprietà della (921,315) e della somma da quest'ultima già versata a Per_2 controparte (euro 38.904,67).
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 28.10.22, , nella sua qualità di Parte_1 procuratrice generale della madre impugnava la predetta decisione, Persona_2 deducendo due motivi.
4.1. Col primo motivo (“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1325, 1346
E 1418 C.C. – MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA
CLAUSOLA DI CUI AL N. 6 DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DEL 31
DICEMBRE 1988 - ERRONEITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE”), l'appellante sosteneva che la sentenza di primo grado avrebbe errato perché essa non avrebbe rilevato d'ufficio la nullità della clausola di cui al n. 6 dell'atto di assegnazione di alloggio del 31 dicembre 1988, in allora stipulato tra (dante causa di e la Persona_3 Persona_2 Controparte_1
, pattuizione da quest'ultima posta alla base della pretesa fatta valere in giudizio.
[...]
In particolare, secondo la tale clausola sarebbe nulla per indeterminatezza in quanto: Pt_1
- risulterebbe formulata in maniera estremamente generica, non prevedendo alcun limite, né sotto il profilo temporale, né sotto il profilo quantitativo;
- non permetterebbe di prevedere l'entità della prestazione a carico dell'assegnatario, il cui quantum sarebbe rimesso ad elementi totalmente estranei alla sua sfera di controllo e conoscibilità, ed anzi alla discrezione ed arbitrio della Cooperativa;
- renderebbe aleatorio e difforme da quello ab origine pattuito un elemento essenziale del contratto, ovvero il corrispettivo dovuto per l'attribuzione in proprietà dell'alloggio.
Pertanto, la clausola in discorso avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per violazione delle norme elencate nel titolo del motivo e, di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che nulla sarebbe stato dovuto dall'assegnatario.
4.2. Col secondo motivo (“VIOLAZIONE DELL'ART. 35 L. 865/1971 – VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEGG. C.C. – DECISIONE NON CONFORME
ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART.
2697 C.C. – ILLOGICITÀ ED ERRONEITÀ MANIFESTA”), l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza di prime cure per aver essa accolto la domanda della , ritenendo che la CP_1
Per_ pretesa fatta valere da controparte avrebbe avuto ad oggetto i costi di acquisizione delle aree e che, in base alla legge e al contratto, sarebbero state addebitabili pro quota agli assegnatari Per_5 degli alloggi o ai loro aventi causa.
4 In proposito, l'originaria convenuta, dopo aver osservato che la clausola n. 6 dell'atto di assegnazione rappresenterebbe la trasposizione negoziale di quanto legalmente previsto dall'art. 35 della L. 865/71, sosteneva che detta disposizione avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che “i costi comunque connessi all'acquisizione delle aree” pagati dall'Ente pubblico o dalla Cooperativa assegnante e imputabili, pro quota, agli assegnatari delle aree/alloggi (o ai loro aventi causa), sarebbero stati soltanto quelli derivanti da un legittimo procedimento di esproprio, e non quelli dovuti a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito e spese di lite in conseguenza della degradazione in illecito degli espropri stessi (come in caso di occupazione acquisitiva delle aree).
Quanto alle somme riferibili a tale ultimo titolo, gli assegnatari (o loro aventi causa) non sarebbero stati tenuti a corrispondere alcuna provvista alla che sarebbe stata obbligata a rispondere CP_1 dei relativi debiti “soltanto con il suo patrimonio” (art. 2518 c.c.), essendo peraltro del tutto irrilevante che la stessa asseritamente opererebbe senza fine di lucro.
Inoltre, secondo l'originaria convenuta, il versamento della somma di € 38.904,67 già da lei effettuato sarebbe stato eseguito senza alcun riconoscimento della legittimità e/o fondatezza della pretesa, e dietro la minaccia di azioni da parte della stessa , che avrebbero indotto Parte_2 in errore l'assegnataria qualificando come “costi di acquisizione delle aree” esborsi invece dovuti a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito.
Il Tribunale, secondo la tesi dell'appellante, avrebbe quindi dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare quale sarebbe stata l'indennità di esproprio in caso di legittima definizione dei procedimenti relativi all'espropriazione delle aree , per poi escludere le CP_5 ulteriori somme pagate dagli assegnatari riconducibili a condotte colpose della e del CP_1
Controparte_4
Ancora, la osservava che, utilizzando l'ammontare complessivo dei costi di comparto Pt_1 elaborato nel procedimento esitato con la sentenza n. 612/22 del Tribunale di Genova, pari ad €
1.045.688,84, se ne sarebbe potuto ricavare che l'importo addebitabile all'assegnatario Per_3
sarebbe stato pari a euro 1.045.688,84 : 921,315 (millesimi di comparto) x 24,362 (millesimi
[...]
Napoli/Giordano) = € 27.650,77, ampiamente coperto dall'importo di € 38.904,67 versato dalla nel 2006 e di cui l'odierna appellante si riservava di chiedere la ripetizione in separato Per_2 giudizio.
Da ultimo, l'appellante avanzava istanza di CTU estimativo-descrittiva, diretta a determinare:
- il valore dell'indennità di espropriazione alla data di scadenza del termine per l'emissione del decreto di esproprio (10.1.1994), calcolato in base al valore venale dei terreni, qualora tale decreto fosse stato assunto;
5 - l'importo indicato dalla quale “acconto al 21/11/2017” Controparte_1 asseritamente dovuto dalla quale costo di acquisizione della aree sulla base delle sentenze Per_2
Per_ della Corte di Appello “ e AL”, e quello che sarebbe stato dovuto, pro quota, da Per_3
(o dalla sua avente causa , a titolo di indennità di espropriazione,
[...] Persona_2 in caso di emissione del decreto di esproprio.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 07.02.23, si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_1
- quanto al primo motivo, che la clausola n. 6 dell'atto di assegnazione avrebbe individuato, quale corrispettivo del trasferimento del bene immobile, tutte le somme che, a propria volta, la Cooperativa avrebbe dovuto versare al in forza delle convenzioni, le quali avrebbero costituito analogo, CP_3 ma distinto, rapporto negoziale e che, unitamente all'atto di assegnazione, si sarebbero inserite nella attuazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare (PEEP), sicché detta previsione contrattuale sarebbe stata determinata;
che, comunque, il prezzo sarebbe stato determinabile ex artt. 1346 e 1474
c.c., norme in tema di compravendita analogicamente applicabili al rapporto oggetto di causa;
che la
Corte di Appello di Genova, in giudizi tra la e altri assegnatari, con le sentenze nn. CP_1
664/2021, 700/2021, 701/2021, 702/2021, 709/2021, e 711/2021, passate tutte in giudicato, avrebbero ribadito la piena validità della clausola in questione;
- quanto al secondo motivo, che le sentenze che avrebbero determinato i costi di acquisizione delle aree avrebbero avuto efficacia di giudicato riflesso nei confronti della originaria Persona_6 convenuta per essere ella titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita nei processi decisi con le sentenze del Tribunale di Chiavari nn. 510 e 511/2004 e della Corte di Appello di Genova nn.
460/2013 e 369/2013 e del TAR Liguria, sicché la doglianza sarebbe inammissibile;
che nessuna delle sentenze richiamate da controparte avrebbe affermato che in caso di occupazione espropriativa alcuna somma sarebbe addebitabile all'assegnatario o al suo avente causa;
che la Corte di Appello di Genova avrebbe affermato che, in base alla clausola e all'art.35 L.865/1971, rientrerebbero nei costi connessi alla acquisizione delle aree le somme dovute ai privati a titolo di risarcimento danni per occupazione espropriativa e le somme per spese legali e di CTU;
che gli elaborati peritali formati in altri giudizi e prodotti dall'appellante in questa sede sarebbero inammissibili per violazione dell'art. 345 c.p.c.
6. La Corte, con provvedimento del 02.03.23, disponeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ritenendo, in punto fumus boni iuris, che l'appello proposto non fosse prima facie manifestamente infondato quantomeno alla luce del secondo motivo, relativo all'affermata avvenuta violazione dell'art. 35 L. 865/71, e, in punto periculum in mora, che esso sarebbe derivato dalla rilevanza dell'importo in questione, superiore a euro 30.000,00, e dal fatto che le somme eventualmente riscosse dall'appellata sarebbero stata immediatamente “riversate” da
6 quest'ultima al Comune di Lavagna sicché, in caso di accoglimento dell'appello, la quasi Per_2 certamente non avrebbe potuto ottenere dalla Cooperativa le somme versate.
7. Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 11.01.24, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
8. Con decreto del 14.03.24, la Presidente di Sezione, vista l'istanza di discussione orale ex art. 352,
c. 2 c.p.c. proposta da parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.11.23 e considerato che detta istanza era stata debitamente reiterata alla scadenza del deposito delle note di replica, fissava per la discussione orale l'udienza del 04.04.24 alle ore 13,15.
9. A tale ultima udienza, si svolgeva la discussione orale della causa, all'esito della quale la Corte ne disponeva con ordinanza il trattenimento in decisione immediata.
10. Con ordinanza del 19.04.24, la Corte provvedeva a rimettere la causa in istruttoria al fine di esperire una consulenza tecnica di ufficio e assegnava all'esperto nominato, geom. il Per_7 seguente quesito: “1) “Determini il C.T.U. il valore dell'indennità di espropriazione dovuta alla data del 10.1.1994 per le aree (mappali 260,261,978 e 979) e AL (mappale n. 976), da calcolarsi Per_4 in base al primo comma dell'art. 5 bis dalla legge 8 agosto 1992 n.359, (media fra valore venale e reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 ss. d.P.R. n. 917 del 1986) senza operare, alla luce del disposto della sent. della C. Cost. n. 283/1993 la riduzione del 40% e assumendo come valore venale quello già risultante dalla sentenza della C. App. 460/2013 di € 1.344.680,23 per le aree Per_4
e dalla sentenza della C. App. 369/2013 di € 148.129,96 per l'area AL”; 2) “Ponga a raffronto
l'importo di Euro 25.375,57 indicato dalla quale acconto al Controparte_1
21.11.2017 asseritamente dovuto dalla signora quale costo di acquisizione delle aree sulla Per_2 base delle già citate sentenze della Corte d Appello e AL e quello che sarebbe stato dovuto, Per_4 pro quota dal signor (o sua avente causa ) a titolo di Persona_3 Persona_2 indennità di espropriazione come sopra determinata al punto 1)”.
11. Con il medesimo provvedimento, la Corte rinviava il procedimento all'udienza del 17.10.24 per la precisazione delle conclusioni, udienza che, successivamente, subiva una serie di rinvii dovuti alle richieste di proroga presentate dal CTU, che depositava, infine, il proprio elaborato in data 15.05.25.
12. L'udienza di precisazione delle conclusioni si svolgeva, quindi, in data 29.05.25 in trattazione scritta, mediante deposito delle note scritte con cui le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come trascritte in epigrafe.
13. Da ultimo, con ordinanza del 30.05.25, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle note di replica.
7 14. Decorsi tali ultimi termini, la causa veniva decisa con camera di consiglio telematica.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
15. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e nei termini che seguono.
15.1. Quanto al primo motivo, si ritiene che l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 6 dell'atto di assegnazione del 31.12.1988, in base alla quale “le parti assegnatarie si impegnano a rifondere alla AR , in proporzione al valore delle attribuzioni, tutti gli oneri che la
Cooperativa assegnante ha sopportato o sopporterà in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse all'ultimazione dei lavori e all'acquisizione delle aree”, non sia fondata.
Invero, tale previsione contrattuale deve ritenersi dotata di sufficiente determinatezza perché essa prescrive che vi debba essere connessione tra le spese e l'ultimazione dei lavori e - per quanto qui interessa - l'acquisizione delle aree, rimanendo demandato all'attività interpretativa stabilire di volta in volta, sulla base di un'interpretazione secondo buona fede, quali costi possano ritenersi connessi con l'ultimazione dei lavori e l'acquisizione delle aree.
Inoltre, si segnala che la questione della presunta nullità per indeterminatezza della clausola n. 6 dell'atto di assegnazione del 31.12.98 è già stata esaminata e risolta in più occasioni da questa Corte.
A titolo di esempio, si veda quanto statuito sul punto dalla sentenza n. 664 del 14.06.21 della Prima
Sezione Civile della Corte d'appello di Genova, causa R.G. n. 1199/17, Parte_3
, cons. est. dott.ssa. “La clausola, di cui l'appellante invoca la nullità per
[...] Tes_1 intrinseca indeterminatezza, deve essere inserita nel più ampio contesto del regolamento convenzionale che le parti hanno statuito nella presente vicenda di edilizia popolare. La
Convenzione stipulata il 10 giugno 1983 tra il Comune di Lavagna e la , odierna CP_1 appellata, ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971, aveva sancito all'art. 2 che "quanto dovuto ai sensi di legge al per la cessione in diritto di proprietà per le aree descritte (...) corrisponde CP_3 al costo totale di acquisizione delle aree ed alle opere di urbanizzazione da realizzare (...) e che tali costi erano interamente a carico della;
con meccanismo analogo, l'atto di assegnazione CP_1
a favore della stabiliva quanto riportato sopra in merito alle obbligazioni a carico della socia. Pt_4
Ora, per costante giurisprudenza, con riferimento alle cooperative edilizie, l'attribuzione dell'unità immobiliare costruita integra un vero e proprio atto traslativo della proprietà a titolo oneroso e quindi un rapporto giuridico - economico ben distinto da quello sociale (vd. Cass. 694/2001). E il negozio implicato in entrambi gli atti (convenzione tra e assegnazione CP_1 CP_3 dell'alloggio a favore della ), come già ritenuto dal Tribunale con statuizione non oggetto di Pt_4 alcuna censura, per espresso richiamo alle relative disposizioni codicistiche, è la vendita di cose altrui ex art. 1478 c.c., atteso che sia il prima, sia la Cooperativa dopo, non erano ancora CP_3
8 proprietarie dell'immobile assegnando al momento della conclusione del contratto. Ciò posto, occorre valutare la determinatezza o, quantomeno, la determinabilità della clausola, come prescrive
l'art. 1346 c.c. In materia di determinazione del prezzo degli immobili in P.E.E.P la giurisprudenza, sia civile sia amministrativa, ha avuto modo di pronunciarsi in molteplici occasioni, costruendo un nucleo di principi consolidati. Nella generalità dei casi - cui non si sottrae quello in esame - il prezzo di assegnazione dell'immobile è stabilito in parte alla luce della ripartizione in millesimi dei costi effettivamente sostenuti dalla per la realizzazione degli immobili, in parte per CP_1 relationem, tenuto conto degli oneri ancora da sostenere e precisamente i costi connessi alla ultimazione dei lavori e quelli relativi all'acquisizione delle aree. E, come già evidenziato il
Tribunale, chiarificatrice è questa stessa Corte che, in una sentenza passata in giudicato che vedeva coinvolte le parti del presente giudizio con riferimento ad una delle due vicende espropriative, ha stabilito che "nelle assegnazioni in esame è espressamente prevista la possibilità di variazioni del costo stimato dell'alloggio, potendo la , per patto espresso, chiedere la rifusione, in CP_1 proporzione al valore del bene attribuito, delle ulteriori spese comunque connesse alla ultimazione
e all'acquisizione delle aree" e che "con specifico riferimento al corrispettivo dovuto, alla misura e alle modalità di pagamento, e' necessario (e sufficiente) il riferimento al contratto di acquisto" (C.
d'Appello di Genova n. 398/2007). Tale sentenza ha quindi ritenuto la piena validità della clausola in esame. Ancora si osserva che la giurisprudenza ha affermato la centralità del principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree.
In questo senso, la Cassazione in una vicenda accostabile a quella de qua, cioè in cui l'atto di assegnazione conteneva un riferimento al conguaglio di oneri ancora da sostenere, ha stabilito che
"il riferimento (...) va inteso nel senso che ogni costo sopportato dal comune per acquisire le aree deve restare a carico delle cooperative. Unica lettura corretta della clausola inserita nei disciplinari
è quella della Corte territoriale, in quanto in essa si stabilisce: Resta in ogni caso inteso che le cooperative sono impegnate a versare al comune di Aosta il conguaglio che dovesse rendersi necessario quando sarà resa nota la definitiva indennità d'espropriazione" (Cass. 10819/1999).
E recentemente la Suprema Corte ha affermato che "in tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al tutti i costi di acquisizione CP_3 delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865 del 1971, deve ritenersi esteso
a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree". (Cass. 14782/2020) In termini analoghi si è espressa la giurisprudenza amministrativa di legittimità e di merito;
il Consiglio di Stato, infatti, ha affermato che "il principio
9 dell'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare di cui all'art. 35 l. n. 865 del 1971, secondo il quale il ha CP_3 diritto di ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi edificati l'importo pro-quota di quanto effettivamente speso, sia per l'acquisizione delle aree sia per le spese di urbanizzazione, deve essere necessariamente collegato al rispetto, da parte dell'ente concedente, della sequenza indicata dalle norme, e alla conseguente necessità che la acquisizione delle aree avvenga nel rispetto della procedura espropriativa prevista dalla legge" (ex multis Cons. Stato 453/2005) e, tra le varie pronunce di primo grado, il TAR di Brescia laddove ha stabilito che: "sussiste il potere dell'Amministrazione di ricostruire l'equilibrio economico imposto dall'art. 35, l. n. 865 del 1971 attraverso la rideterminazione del prezzo di cessione delle aree che sia variato a seguito della variazione del costo di acquisizione delle stesse. La norma di cui all'art. 35 è qualificata come disposizione legislativa avente natura inderogabile, idonea ad inserirsi automaticamente nel contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419 c.c., comma 2, in base al meccanismo della c.d. eterointegrazione del contenuto del contratto, che comporta, in caso di difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa, la sanzione della nullità della stessa, con conseguente sostituzione di diritto da parte della norma imperativa, determinando, nella specie, in sostanza, il rimborso da parte degli assegnatari delle aree e/o degli acquirenti degli alloggi, ditutte le spese sostenute dal per la realizzazione del programma costruttivo. CP_3
Conseguentemente, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione prevedano clausole di determinazione del prezzo in misura fissa e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti per le procedure espropriative, il può pretendere CP_3 legittimamente il rimborso anche delle ulteriori somme relative alle maggiori spese pagate, per effetto della definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione" (TAR Brescia 149/2017).
Dal punto di vista codicistico, l'art. 1346 c.c. che prescrive che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, deve trovare integrazione nell'art. 1474 c.c., in materia di determinazione del prezzo di vendita, il cui primo comma stabilisce la determinabilità del prezzo se le parti hanno convenuto il modo di determinarlo. Per consolidata giurisprudenza, "in base ai principi fissati negli art. 1346 e 1474 c.c., ai fini della determinabilità di un elemento del contratto
(nel caso, del prezzo della compravendita), è necessario che i parametri prefissati dalle parti abbiano tale carattere di precisazione e di concretezza da permetterne la futura determinazione ad esse stesse, ovvero al giudice in caso di loro dissenso, senza che intervenga un'ulteriore determinazione di volontà delle parti stesse;
tale requisito va riconosciuto sussistente ove la determinazione del prezzo venga dalle parti collegata al criterio del prezzo ricavabile da una libera contrattazione ovvero di quello che la parte acquirente pagherà in sede di futuri acquisti nella zona adiacente l'immobile
10 compravenduto: in ambi i casi, infatti, la determinazione del prezzo resta ancorata a criteri obbiettivi, per cui l'eventuale disaccordo sul punto tra le parti in sede di determinazione concreta del prezzo ben può essere risolto dal giudice, che quindi sovrapporrà in via autoritaria la propria determinazione a quella non raggiunta dalle parti sulla base dei criteri obbiettivi pur da esse stabiliti in contratto" (Cass. 3853/1985). Conclusivamente può affermarsi che, in considerazione della pronuncia di questa Corte n. 398/2007 di cui si e' detto, del fatto che l'art. 6 dell'atto di assegnazione, letto congiuntamente all'art. 2 della Convenzione esprime il principio dell'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare di cui all'art. 35 l. n. 865 del 1971, nonché del fatto che, come evidenziato dal Tribunale il corrispettivo, nella parte in cui la clausola fa riferimento agli “oneri che la assegnante CP_1 ha sopportato o sopporterà in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse all'ultimazione dei lavori ed all'acquisizione delle aree", viene determinato per relationem e che le spese per
l'ultimazione dei lavori e l'acquisizione delle aree sono determinabili sulla base di elementi obiettivi, senza necessità di un'ulteriore manifestazione di volontà delle parti, la clausola in esame non incorre in alcuna censura di nullità.” (cfr. in termini le successive sentenze nn. 700, 701 e 702 del 2021 della
Corte d'appello di Genova, Prima Sezione civile).
Tali considerazioni sono integralmente condivise e fatte proprie da questa Corte, avendo esse ad oggetto la medesima pattuizione contrattuale che viene in rilievo nel presente giudizio.
Deve inoltre osservarsi che la nullità della ridetta clausola n. 6 è stata esclusa dal Tribunale di Genova nella sentenza n. 611/2022, resa in causa R.G. 15631/18, Controparte_6
, e avverso tale statuizione il soggetto che vi avrebbe avuto interesse, ossia l'originario
[...] convenuto non ha proposto impugnazione incidentale, come emerge dalla Controparte_7 sentenza di questa Corte n. 607 del 26.04.2024, Sezione Terza civile, G.A. rel. Avv. Traverso, prodotta da parte appellante con la comparsa conclusionale depositata il 25.07.25. Può dunque affermarsi che, in quel processo, si è formato un giudicato interno sulla tematica della presunta nullità della clausola n. 6 dell'atto di assegnazione del 31.12.88.
Pertanto, il primo motivo è infondato.
15.2. Quanto al secondo motivo, giova preliminarmente rammentare che, con tale censura,
l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 35 L. 865/1971, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., violazione dell'art. 2697 c.c., l'illogicità ed erroneità manifesta della motivazione, nonché la violazione dei consolidati principi di diritto espressi in materia dalla Corte di
Cassazione e dal Consiglio di Stato, per avere il Tribunale di Genova ha accolto la domanda attorea, ritenendo che la pretesa fatta valere dalla avrebbe avuto ad oggetto i Controparte_1
11 Per_ costi di acquisizione delle aree che, in base alla legge e al contratto, sarebbero stati addebitabili pro quota agli assegnatari degli alloggi o ai loro aventi causa.
Tale doglianza, ad avviso di questa Corte, è fondata.
Ed invero, si osserva che, nell'interpretare il riferimento ai “costi di acquisizione delle aree” costituenti oggetto dell'obbligo assunto dagli assegnatari in forza dell'atto del 31.12.88, questa Corte, in una fattispecie avente ad oggetto un altro assegnatario di un alloggio realizzato dalla
[...]
, ha svolto le seguenti considerazioni: “(…) le sentenze della Corte d'Appello di Controparte_1
Genova nn. 369/2013 e 460/2013 non hanno definito “i costi di acquisizione delle aree ex AL e
, bensì l'ammontare delle somme dovute dal ai medesimi e AL a titolo di Per_4 CP_3 Per_4 risarcimento danni, per la sopravvenuta illiceità dell'occupazione dei fondi e per la irreversibile trasformazione di essi. Ed è inoltre pacifico e accertato con le predette sentenze passate in giudicato che detti illeciti sono unicamente ascrivibili e riferibili alla colpa del – quale ente titolare CP_3 del potere di esproprio – e agli amministratori della – quali soggetti delegati alla cura CP_1 dell'espropriazione – per le gravi negligenze e omissioni e per il cattivo esercizio del potere di esproprio. Ciò posto, si è assistito, - almeno per quanto consta fino ad oggi alla Corte -, nei giudizi
(come quello conclusosi con la sentenza appellata) instaurati innanzi al Tribunale di Genova dalla
verso i singoli assegnatari per recuperare, pro quota, le somme asseritamente dovute CP_1 quale quota di partecipazione, ai predetti “costi sostenuti per l'acquisizione delle aree ex e Per_4
AL”, alla formazione di due orientamenti giurisprudenziali in primo grado: l'uno di accoglimento della domanda attorea sulla scorta dei conteggi in atti, un secondo, rappresentato anche dalla sentenza appellata, di rigetto della domanda attorea, previo licenziamento di CTU. In tutto ciò, la particolarità di questo “panorama” giurisprudenziale, è che vi è stata una sentenza, espressione di questo secondo orientamento, e cioè la n.624/2022 (relatore dott. Gibelli) che è arrivata financo ad affermare che “(…) per quanto concerne la vicenda , l'intero onere successivo all'atto Persona_8 risulta composto da un risarcimento per la trasformazione acquisitiva del bene operata senza decreto di esproprio. Qualsiasi entità avesse avuto il corretto indennizzo (mai versato a tale titolo) anche tale valore non avrebbe potuto essere posto a carico dei soci, posto che, come già detto, i valori ordinari di acquisto delle aree non si possono considerate validi motivi per la variazione in aumento del prezzo. (…) Nonostante l'adozione dell'atto fosse di competenza del la Controparte_4 cooperativa, siccome tenuta al 50% per la somma detta, e beneficiaria dell'esproprio, aveva titolo, onere e diritto di attivarsi per fornire ogni elemento necessario ed ogni facilitazione per la pronta ed esatta liquidazione dell'indennità e la tempestiva emissione del decreto. La condanna, accertativa di un illecito, e non solo di mera liquidazione dell'indennizzo, non può che ritenersi contenente “anche”
l'accertamento, sia pur implicito, di una responsabilità della cooperativa e, pertanto, per i motivi già
12 detti essa non è titolo per alcun recupero verso i soci. (…) Nulla è quindi recuperabile verso i soci per la vicenda ”. E l'ulteriore particolarità è che tale sentenza (che aveva per oggetto Persona_8 anche altravicenda espropriativa legata al caso c.d. non è stata impugnata dalla Per_5
. Orbene, volendo trarre una prima conclusione in fatto, ritiene la Corte che, anche alla CP_1 luce dell'ondivago comportamento processuale e difensivo della , si sia effettivamente CP_1 cercato in questo ed in analoghi procedimenti, sia in primo grado che in appello, di
“contrattualizzare un illecito” per citare l'efficace espressione difensiva utilizzata dalla difesa del in sede di discussione orale, essendo appunto chiaro, pacifico e risultante dai fatti di causa CP_8
l'avvenuto concretizzarsi dell'illegittimità della modalità espropriativa, essendosi ricorsi nella specie all'istituto della occupazione espropriativa, e che, di conseguenza, il risarcimento del danno determinato nelle più volte citate sentenza ha “sostituito” in tali giudizi la tradizionale CP_5 indennità di esproprio proprio perché derivante da un'attività illecita. Avendo chiaro questa premessa in fatto, soccorrono allora i principi di diritto più volte affermati dalla Suprema Corte, per esempio con la sentenza del 12.4.2018, n. 9066: “In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, nel cui ambito non possono tuttavia essere annoverate le somme versate ai proprietari
a titolo di risarcimento del danno, non potendosi ricondurre nella previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito”. Nonché quelli più recenti, a mente dei quali: “In tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996
- la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti
i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio. Il può, pertanto, agire nei CP_3 confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento "pro quota" dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese”. Più in particolare, in motivazione, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “(…) I ricorrenti, nella loro veste di assegnatari di un alloggio di edilizia economica popolare, convenute in giudizio dal per essere condannate al pagamento pro CP_3 quota dei maggiori oneri di esproprio sostenuti per l'acquisizione delle aree ( spese dei giudizi promossi dai proprietari degli immobili espropriati) sono legittimati, al fine di paralizzare la
13 domanda a contestarla, allegare la negligenza dell'attore nella gestione della lite dalla quale sarebbe derivato il maggior onere a carico dell'amministrazione relativo alle spese processuali sostenute dalla stessa amministrazione nel giudizio di opposizione alla stima intentato dall'espropriato. In linea con quanto già deciso in analoghi giudizi trattati da questa Sezionecfr.Cass.n.15049/2022,
Cass.n.17557/2022, Cass.n.19731/2022- è dunque necessario accertare nel concreto alla luce delle contestazioni sollevate dalla difesa dei ricorrenti e riprodotte nel corpo del ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza se la condotta processuale del nei giudizi di opposizione alla CP_3 stima per i quali è stato preteso il rimborso della quota parte delle spese legali sostenute sia stata o meno improntata ai parametri sopra indicati” (cfr. Corte Cass. 7.7.2022, n. 21572). E' stato quindi nuovamente affermato il principio che il comportamento negligente dell'Ente in conseguenza del quale si sono determinati “maggiori costi” impedisce che quest'ultimo possa recuperare dai singoli assegnatari i costi medesimi nella misura in cui essi si traducano in maggiori oneri conseguenti al comportamento colposo dell'Ente. Il Consiglio di Stato, a sua volta, con la nota sentenza n.
4815/2010 ha avuto modo di affermare che “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 35 della
Legge n. 865 del 1971, nello stabilire espressamente che la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel Piano per l'edilizia economica e popolare
(PEEP) deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, ha lo scopo di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'amministrazione” precisando tuttavia che il principio desumibile dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971 (secondo cui al comune spetta il diritto di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree incluse nel Piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP), sia per la loro urbanizzazione), non rende immune l'azione dell'ente pubblico dalle sue responsabilità per l'azione illegittima. In dettaglio, nell'ipotesi in cui l'acquisizione delle aree da destinare alla realizzazione dei PEEP avvenga, non già attraverso le procedure espropriative di legge, ma come effetto di un fatto illecito che, da un lato, determina l'acquisto della proprietà del suolo di mano pubblica e, dall'altro, fa sorgere nei proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà ai sensi dell'art. 2043 c.c., “il principio dell'integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto viene meno, atteso che si è fuori dalla lettera e dalla ratio dell'art. 35 della legge 865 del 1971, non potendosi fare ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di un'acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto civilisticamente illecito, quale l'occupazione acquisitiva”. (sent. n. 592 del 23.04.24, Terza Sezione civile, resa in causa R.G. n. 913/22, , cons. est. dott.ssa Parte_5
14 Casale;
cfr. in termini sentenza n. 607 del 26.04.2024, Terza Sezione civile, resa in causa R.G.
900/2022, G.A. rel. Avv. Traverso). Parte_6
Tali affermazioni possono utilmente essere replicate nella fattispecie in esame, in quanto contenute in una sentenza riguardante la medesima vicenda sostanziale qui dedotta in lite, e sono munite della forza del giudicato, non essendo stata la sentenza n. 592/2024 impugnata dalla Controparte_1
.
[...]
Si consideri, inoltre, che il contratto di cui al doc. 1) di parte appellata (compravendita dell'alloggio de quo da parte di e di ) prevede, al suo art. 3, tra l'altro, Persona_2 Controparte_9
“di far rinvio alle precisazioni, limitazioni e clausole particolari dell'atto di provenienza infra citato
[atto di assegnazione del 31.12.88, n.d.r.] che hanno relazione alla peculiarità del complesso cui
l'unità compravenduta appartiene”, con la conseguenza che, per effetto di tale atto, gli acquirenti sono subentrati nella posizione dell'originario assegnatario e loro dante causa , Persona_3 assumendo i medesimi diritti e obblighi nei confronti della Cooperativa che facevano capo al primo assegnatario in forza dell'atto di assegnazione e della legge.
Può dunque concludersi sul punto affermando che i “costi di acquisizione” delle aree in base alla clausola n. 6 dell'atto di assegnazione del 31.12.88 dovuti dagli assegnatari sono soltanto quelli che si sarebbero sostenuti all'esito di un corretto e legittimo procedimento di esproprio, e non le maggiori somme che il e la sono stati condannati a versare a titolo di Controparte_4 CP_1 risarcimento danni da illecita occupazione appropriativa delle aree su cui sono stati realizzati gli alloggi.
Deve peraltro precisarsi che l'eccezione di parte appellata, secondo cui “le sentenze che hanno determinato i costi di acquisizione delle aree (docc.2-3-4-5-6-7 fasc. 1° grado) hanno Persona_6 efficacia di giudicato riflesso nei confronti della convenuta/appellante in quanto titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita nei processi decisi con le sentenze del Tribunale di Chiavari 510-
511/2004 e della Corte di Appello di Genova n. 460/2013 e 369/2013 e Tar.” (pag. 19 della comparsa di costituzione e risposta in appello), risulta priva di pregio.
Infatti, come già stabilito da questa Corte nella citata sentenza n. 592/24, “neppure può configurarsi nella specie un c.d. giudicato riflesso alla luce dei principi anche di recente ricostruiti dalla Suprema
Corte e mente dei quali “affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti: (a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63;
2112/71; 444/74; 6178/81; 970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico (Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto "la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio" (Cass. 16969/02); (b) che i terzi non ne possano risentire un "pregiudizio giuridico"
15 (1895/65; 2112/71; 11213/07); (c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una
"situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento". In virtù di questi princìpi si è ammessa, in particolare e con particolare frequenza, l'efficacia "riflessa": -) della sentenza che dichiara il fallimento, erga omnes;
- ) della sentenza che accerta la proprietà, rispetto al terzo detentore;
- ) della sentenza che accerta l'invalidità del lavoratore, rispetto all'ente previdenziale etc. (…)” (Cfr.
Corte Cass. n. 8101/2020).”.
Orbene, appare evidente come nessuna di queste ipotesi, e nessuno dei tre requisiti indicati, ricorra nel caso di specie, posto che l'appellata invoca l'efficacia di un giudicato pronunciato tra altre parti diverse dalla che, per confrontarci con i parametri sopra indicati: Pt_1
a) Nella sua qualità di procuratrice generale di è titolare di un diritto autonomo, Persona_2 scaturente dal rapporto contrattuale di assegnazione;
b) Può risentire di un pregiudizio giuridico dalle sentenze invocate nella misura in cui l'applicazione delle stesse gli comporterebbe l'addebito di costi derivanti da fatto illecito altrui;
c) È portatrice di una situazione giuridica che impone invece un diverso accertamento al fine di verificare o meno l'esistenza di maggiori costi.
Come si è infatti già ricordato, le sentenze menzionate dall'appellata a pag. 19 del suo atto introduttivo non hanno determinato “i costi di acquisizione delle aree , ma l'ammontare del Persona_6 risarcimento dovuto dal e dalla a titolo di responsabilità per fatto Controparte_4 CP_1 illecito, e nessuna domanda e/o statuizione in tali decisioni riguarda i soci e gli assegnatari della
CP_1
Le invocate sentenze non contengono alcuna statuizione nei confronti di e/o di Parte_1 ed hanno determinato il risarcimento del danno dovuto in favore dei proprietari a Persona_2 causa degli illeciti commessi dagli enti esproprianti e dai loro amministratori, consistenti nella mancata ultimazione delle procedure nei modi e nei termini di legge: a tali illeciti l'odierna appellante, così come del resto tutti gli assegnatari e/o soci della Cooperativa, è totalmente estranea.
Ora, affermato il principio secondo cui gli assegnatari degli alloggi realizzati dalla
[...]
in forza della Convenzione stipulata con il Comune di Lavagna (tra cui figura Controparte_1
l'odierna parte appellante) sono tenuti al pagamento di un quantum che deve essere commisurato a quanto essi avrebbero pagato in un tradizionale procedimento di esproprio, si è ravvisata, in questo procedimento, la necessità di nominare un CTU al fine di determinare “il valore dell'indennità di espropriazione dovuta alla data del 10.1.1994 per le aree (mappali 260,261,978 e 979) e AL Per_4
(mappale n. 976), da calcolarsi in base al primo comma dell'art. 5 bis dalla legge 8 agosto 1992
n.359, (media fra valore venale e reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 ss. d.P.R. n. 917
16 del 1986) senza operare, alla luce del disposto della sent. della C. Cost. n. 283/1993 la riduzione del
40% e assumendo come valore venale quello già risultante dalla sentenza della C. App. 460/2013 di
€ 1.344.680,23 per le aree e dalla sentenza della C. App. 369/2013 di € 148.129,96 per l'area Per_4
AL” (pag. 2 dell'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria del 19.04.24).
L'esperto nominato, geom. dopo aver svolto le operazioni peritali nel pieno rispetto del Per_7 principio del contraddittorio, ha quantificato l'importo dovuto da in euro 19.751,25 Parte_1 che, rivalutati al 21.11.17, sono risultati pari a euro 31.345,23.
Preme evidenziare, sin d'ora, che, nella fattispecie in esame, è pacifico che il sig. (originario Pt_1 assegnatario e dante causa dell'odierna appellante) nel 2006 ha già corrisposto alla CP_1
l'importo di euro 38.904,67 a titolo di acconto su quanto dovuto per l'alloggio, sicché il residuo in oggi esigibile da , sia che si voglia applicare la rivalutazione sull'importo Parte_1 determinato dal CTU sia nell'ipotesi contraria, appare comunque inferiore a quanto già Per_7 versato.
Ciò premesso, si ritiene di condividere il ragionamento svolto da parte appellante nella comparsa conclusionale del 25.07.25, ossia che il punto n. 1) del quesito demandato all'esperto chiedeva di quantificare l'importo dovuto da “alla data del 10.1.94” e che tale precisazione Parte_1 risulta collegata al principio secondo cui gli assegnatari non possono essere chiamati a rispondere del Per_ pregiudizio economico causato, nella vicenda di esproprio delle aree e AL, dalla condotta illecita della e del Inoltre, nella seconda parte del quesito, è stato CP_1 Controparte_4 richiesto al CTU di porre a “raffronto l'importo di Euro 25.375,57 indicato dalla
[...]
quale acconto al 21.11.2017 asseritamente dovuto dalla signora quale Controparte_1 Per_2 costo di acquisizione delle aree sulla base delle già citate sentenze della Corte d Appello e Per_4
AL e quello che sarebbe stato dovuto, pro quota dal signor (o sua avente causa Persona_3
) a titolo di indennità di espropriazione come sopra determinata al punto Persona_2
1) [enfasi aggiunta, n.d.r.]”.
Pertanto, ad avviso di questa Corte, si deve avere riguardo all'importo di euro 19.751,25, senza operare su tale somma alcuna rivalutazione.
Quanto alle contestazione mosse alla CTU da parte appellata nella sua comparsa conclusionale del
11.08.25, si rileva che le stesse si limitano, in sostanza, a reiterare le osservazioni svolte dal CTP in sede di contraddittorio tecnico, osservazioni cui il CTU, come emerge dalle pagg. 10 – 12 della relazione, ha puntualmente replicato con argomenti immuni da censure logiche o giuridiche.
Inoltre, come correttamente osservato dall'appellante nelle proprie note di replica, la doglianza della secondo cui l'esperto nominato non avrebbe “tenuto conto di alcune porzioni di terreno CP_1 rimaste in capo al privato che hanno subito riduzione della capacità edificatoria derivante dal
17 frazionamento deli mappali originari, con conseguente deprezzamento della proprietà residua” appare generica e priva di collegamento con l'incarico affidato al CTU, che riguardava solo l'indennità di esproprio relativa ai terreni sui quali sono stati costruiti gli alloggi di edilizia popolare.
Si reputa peraltro che anche i riferimenti operati dall'appellata ad altri presunti importi che il consulente tecnico avrebbe omesso di tenere in considerazione non siano state adeguatamente circostanziati, poiché non quantificati in modo specifico, e, per quanto riguarda gli interessi, si ribadisce in questa sede ciò che è stato deciso sul punto nella sentenza di questa Corte n. 592/2024, ossia che “non vi è ragione di addebitare all'assegnatario un costo che dipende da una ritardata corresponsione di indennità a lui non addebitabile, essendo ascrivibile unicamente a responsabilità del e della .” (pag. 28). CP_3 CP_1
Pertanto, il secondo motivo di appello è fondato e, per l'effetto, occorre riformare integralmente la sentenza n. 1430/22 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 04.06.22 e notificata in data 28.09.22.
16. Quanto alle spese di lite, nulla è dovuto per quelle relative al giudizio di primo grado, stante la contumacia dell'originaria convenuta mentre quelle del giudizio di appello Persona_2
(ivi incluse quelle di CTU), liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 147/22 facendo riferimento ai valori medi dello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, sono poste a carico della , dal momento che la sentenza di primo grado a essa Controparte_1 favorevole viene in questa sede totalmente riformata e considerata la sua prevalente soccombenza nel presente giudizio d'appello.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie nei termini indicati in parte motiva l'appello proposto da in qualità Parte_1 di procuratrice di e, per l'effetto, riformando integralmente la Persona_2 sentenza n. 1430/22 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 04.06.22 e notificata in data
28.09.22:
- Rigetta la domanda proposta nel giudizio di primo grado dalla , Controparte_1
- Condanna la al pagamento in favore di , nella Controparte_1 Parte_1 sua qualità di procuratrice di della spese di lite del giudizio di Persona_2 appello, liquidate in euro 5.809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna in via definitiva la al pagamento delle spese di Controparte_1
CTU, come liquidate nel decreto di questa Corte del 17.06.25.
Così deciso in Genova, in data 08.10.25.
Il Consigliere estensore
18 Dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
Dott. Franco Davini
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. Franco Davini - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose immobili proposta da:
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], Corso Buenos Aires n. 92/1, in qualità di procuratrice generale, giusta procura generale a rogito Notaio del 30 giugno 2014, della madre Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], cod. fisc. , residente
[...] C.F._2 in Lavagna (GE), Corso Buenos Aires 92, elettivamente domiciliata in Genova, Via Bartolomeo
Bosco n. 31/4, presso e nello studio dell'Avv. Prof. Daniele Granara (cod. fisc.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto d'appello; C.F._3
-Appellante
-contro-
, in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione rag. , con sede in Lavagna, Corso Genova n. 189, codice fiscale CP_2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e P.IVA_1 risposta in appello, dall'Avv. Achille Aldo ER(c.f. ) e dall'Avv. C.F._4
LE ER (c.f. ), ed elettivamente domiciliata in Genova, Piazza C.F._5
Dante n. 6/3 (16121), presso lo studio dell'Avv. Francesca Poggi, dalla quale è altresì rappresentata;
1 -Appellata
-per la riforma- della sentenza n. 1430/22 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 04.06.22 e notificata in data
28.09.22.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso, in riforma della gravata sentenza n. 1430/2022, resa dal Tribunale di Genova in data
27.5.2022, nella causa R.G. n. 1218/2019, pubblicata in data 4.6.2022, notificata in data 28.9.2022:
1) respingere integralmente le domande attoree, siccome infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto; 2) Con vittoria delle spese e compensi di giudizio”.”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma: A) In istruttoria: - Stante la eccepita violazione da parte del CTU del quesito posto dalla Corte, il mancato esame dei documenti in atti, la mancata risposta alle osservazioni del CTP, e, comunque, ferma l'infondatezza della CTU, per i motivi indicati, disporsi la rinnovazione della stessa;
B) In ogni caso: A – Dichiarare infondato il 1° motivo, inammissibile e/o in subordine infondato il 2° e, quindi, rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado per i motivi esposti negli atti della;
B – CP_1
Condannare le appellanti alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, oltre Cpa ed Iva come per legge;
Con osservanza..”
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Controparte_1 giudizio allegando: Persona_2
- che nel 1983 il Comune di Lavagna le avrebbe concesso alcune aree (previa espropriazione delle stesse) al fine di costruirvi degli alloggi residenziali popolari da destinare ai suoi soci;
- che, quale controprestazione, essa si sarebbe impegnata a corrispondere al il costo di CP_3 acquisizione delle aree;
- che nel 1988 essa avrebbe assegnato uno di questi alloggi al socio;
Persona_3
- che detto atto prevederebbe in capo agli assegnatari l'obbligo di corrisponderle il costo sostenuto per l'acquisizione delle aree su cui erano stati realizzati gli alloggi residenziali;
- che dal 1997 sarebbero sorti giudizi volti ad accertare la responsabilità del e Controparte_4 della attrice con riferimento all'occupazione illegittima delle aree dei privati espropriati, CP_1 giudizi conclusisi con le sentenze del Tribunale di Chiavari nn. 510 e 511 del 2004 e con le sentenze della Corte d'Appello di Genova nn. 369 e 460 del 2013, passate in giudicato, le quali avrebbero
2 condannato sia il sia la al risarcimento dei danni subiti dai privati CP_3 CP_1 illegittimamente espropriati;
- che, in considerazione dei citati impegni assunti in sede di assegnazione, graverebbero sull'assegnatario le conseguenze delle citate sentenze;
Pt_1
- che, nel 1998, la convenuta avrebbe acquistato l'alloggio per cui è causa, richiamando nell'atto di compravendita le clausole indicate dell'atto di assegnazione originario;
Sulla base di tali premesse in fatto, la chiedeva alla originaria convenuta - in forza CP_1 dell'atto di assegnazione originario, del contratto di compravendita e delle sentenze citate - il pagamento della quota di debito a lei pertoccante, sulla base della titolarità di 24,362 millesimi del comparto edilizio, qualificando dette spese come costi di acquisizione delle aree di cui all'atto di assegnazione.
2. nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo, non si Persona_2 costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda attrice, condannava Persona_2 al pagamento, in favore della , di euro 25.375,57 oltre interessi nella Controparte_1 misura legale dalla data di messa in mora (29/11/2018) al saldo.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la clausola n. 6 dell'atto di assegnazione avrebbe identificato un dovere dell'assegnatario di farsi direttamente carico degli obblighi gravanti sulla discendenti dall'acquisto Controparte_1 delle aree;
- il contratto di acquisto dell'immobile de quo avrebbe fatto “rinvio alle precisazioni, limitazioni, e clausole particolari dell'atto di provenienza infra citato, che hanno relazione alla peculiarità del complesso cui l'unità compravenduta appartiene;
parte acquirente se ne dichiara ben edotta” e parte acquirente avrebbe dichiarato di essere consapevole dell'esistenza di gravi controversie riguardanti il complesso edilizio, facendosi completamente carico degli eventuali esiti sfavorevoli delle stesse;
- l'originaria attrice avrebbe operato senza fini di lucro, cosicché la stessa sarebbe stata nella oggettiva impossibilità di corrispondere al o a terzi quanto da lei dovuto fintantoché gli assegnatari, CP_3 adempiendo alle proprie obbligazioni, non le avessero fornito la provvista per adempiere;
- la avrebbe già versato in acconto importi alla anche in assenza di un Per_2 CP_1 precedente versamento da parte di questa in favore del ciò che rileverebbe ai sensi e per gli CP_3 effetti dell'art. 1362 c.c.;
- l'importo residuo che l'originaria convenuta sarebbe stata tenuta a corrispondere alla CP_1 per l'acquisizione delle aree espropriate ammonterebbe a euro 25.375,57, tenuto conto del costo di
3 acquisizione delle aree degli espropriati dovuto dalla Cooperativa al Comune (euro 2.430.931,70), dei millesimi di proprietà della (921,315) e della somma da quest'ultima già versata a Per_2 controparte (euro 38.904,67).
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 28.10.22, , nella sua qualità di Parte_1 procuratrice generale della madre impugnava la predetta decisione, Persona_2 deducendo due motivi.
4.1. Col primo motivo (“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1325, 1346
E 1418 C.C. – MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA
CLAUSOLA DI CUI AL N. 6 DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DEL 31
DICEMBRE 1988 - ERRONEITÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE”), l'appellante sosteneva che la sentenza di primo grado avrebbe errato perché essa non avrebbe rilevato d'ufficio la nullità della clausola di cui al n. 6 dell'atto di assegnazione di alloggio del 31 dicembre 1988, in allora stipulato tra (dante causa di e la Persona_3 Persona_2 Controparte_1
, pattuizione da quest'ultima posta alla base della pretesa fatta valere in giudizio.
[...]
In particolare, secondo la tale clausola sarebbe nulla per indeterminatezza in quanto: Pt_1
- risulterebbe formulata in maniera estremamente generica, non prevedendo alcun limite, né sotto il profilo temporale, né sotto il profilo quantitativo;
- non permetterebbe di prevedere l'entità della prestazione a carico dell'assegnatario, il cui quantum sarebbe rimesso ad elementi totalmente estranei alla sua sfera di controllo e conoscibilità, ed anzi alla discrezione ed arbitrio della Cooperativa;
- renderebbe aleatorio e difforme da quello ab origine pattuito un elemento essenziale del contratto, ovvero il corrispettivo dovuto per l'attribuzione in proprietà dell'alloggio.
Pertanto, la clausola in discorso avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per violazione delle norme elencate nel titolo del motivo e, di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che nulla sarebbe stato dovuto dall'assegnatario.
4.2. Col secondo motivo (“VIOLAZIONE DELL'ART. 35 L. 865/1971 – VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEGG. C.C. – DECISIONE NON CONFORME
ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE – VIOLAZIONE DELL'ART.
2697 C.C. – ILLOGICITÀ ED ERRONEITÀ MANIFESTA”), l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza di prime cure per aver essa accolto la domanda della , ritenendo che la CP_1
Per_ pretesa fatta valere da controparte avrebbe avuto ad oggetto i costi di acquisizione delle aree e che, in base alla legge e al contratto, sarebbero state addebitabili pro quota agli assegnatari Per_5 degli alloggi o ai loro aventi causa.
4 In proposito, l'originaria convenuta, dopo aver osservato che la clausola n. 6 dell'atto di assegnazione rappresenterebbe la trasposizione negoziale di quanto legalmente previsto dall'art. 35 della L. 865/71, sosteneva che detta disposizione avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che “i costi comunque connessi all'acquisizione delle aree” pagati dall'Ente pubblico o dalla Cooperativa assegnante e imputabili, pro quota, agli assegnatari delle aree/alloggi (o ai loro aventi causa), sarebbero stati soltanto quelli derivanti da un legittimo procedimento di esproprio, e non quelli dovuti a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito e spese di lite in conseguenza della degradazione in illecito degli espropri stessi (come in caso di occupazione acquisitiva delle aree).
Quanto alle somme riferibili a tale ultimo titolo, gli assegnatari (o loro aventi causa) non sarebbero stati tenuti a corrispondere alcuna provvista alla che sarebbe stata obbligata a rispondere CP_1 dei relativi debiti “soltanto con il suo patrimonio” (art. 2518 c.c.), essendo peraltro del tutto irrilevante che la stessa asseritamente opererebbe senza fine di lucro.
Inoltre, secondo l'originaria convenuta, il versamento della somma di € 38.904,67 già da lei effettuato sarebbe stato eseguito senza alcun riconoscimento della legittimità e/o fondatezza della pretesa, e dietro la minaccia di azioni da parte della stessa , che avrebbero indotto Parte_2 in errore l'assegnataria qualificando come “costi di acquisizione delle aree” esborsi invece dovuti a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito.
Il Tribunale, secondo la tesi dell'appellante, avrebbe quindi dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare quale sarebbe stata l'indennità di esproprio in caso di legittima definizione dei procedimenti relativi all'espropriazione delle aree , per poi escludere le CP_5 ulteriori somme pagate dagli assegnatari riconducibili a condotte colpose della e del CP_1
Controparte_4
Ancora, la osservava che, utilizzando l'ammontare complessivo dei costi di comparto Pt_1 elaborato nel procedimento esitato con la sentenza n. 612/22 del Tribunale di Genova, pari ad €
1.045.688,84, se ne sarebbe potuto ricavare che l'importo addebitabile all'assegnatario Per_3
sarebbe stato pari a euro 1.045.688,84 : 921,315 (millesimi di comparto) x 24,362 (millesimi
[...]
Napoli/Giordano) = € 27.650,77, ampiamente coperto dall'importo di € 38.904,67 versato dalla nel 2006 e di cui l'odierna appellante si riservava di chiedere la ripetizione in separato Per_2 giudizio.
Da ultimo, l'appellante avanzava istanza di CTU estimativo-descrittiva, diretta a determinare:
- il valore dell'indennità di espropriazione alla data di scadenza del termine per l'emissione del decreto di esproprio (10.1.1994), calcolato in base al valore venale dei terreni, qualora tale decreto fosse stato assunto;
5 - l'importo indicato dalla quale “acconto al 21/11/2017” Controparte_1 asseritamente dovuto dalla quale costo di acquisizione della aree sulla base delle sentenze Per_2
Per_ della Corte di Appello “ e AL”, e quello che sarebbe stato dovuto, pro quota, da Per_3
(o dalla sua avente causa , a titolo di indennità di espropriazione,
[...] Persona_2 in caso di emissione del decreto di esproprio.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 07.02.23, si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: Controparte_1
- quanto al primo motivo, che la clausola n. 6 dell'atto di assegnazione avrebbe individuato, quale corrispettivo del trasferimento del bene immobile, tutte le somme che, a propria volta, la Cooperativa avrebbe dovuto versare al in forza delle convenzioni, le quali avrebbero costituito analogo, CP_3 ma distinto, rapporto negoziale e che, unitamente all'atto di assegnazione, si sarebbero inserite nella attuazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare (PEEP), sicché detta previsione contrattuale sarebbe stata determinata;
che, comunque, il prezzo sarebbe stato determinabile ex artt. 1346 e 1474
c.c., norme in tema di compravendita analogicamente applicabili al rapporto oggetto di causa;
che la
Corte di Appello di Genova, in giudizi tra la e altri assegnatari, con le sentenze nn. CP_1
664/2021, 700/2021, 701/2021, 702/2021, 709/2021, e 711/2021, passate tutte in giudicato, avrebbero ribadito la piena validità della clausola in questione;
- quanto al secondo motivo, che le sentenze che avrebbero determinato i costi di acquisizione delle aree avrebbero avuto efficacia di giudicato riflesso nei confronti della originaria Persona_6 convenuta per essere ella titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita nei processi decisi con le sentenze del Tribunale di Chiavari nn. 510 e 511/2004 e della Corte di Appello di Genova nn.
460/2013 e 369/2013 e del TAR Liguria, sicché la doglianza sarebbe inammissibile;
che nessuna delle sentenze richiamate da controparte avrebbe affermato che in caso di occupazione espropriativa alcuna somma sarebbe addebitabile all'assegnatario o al suo avente causa;
che la Corte di Appello di Genova avrebbe affermato che, in base alla clausola e all'art.35 L.865/1971, rientrerebbero nei costi connessi alla acquisizione delle aree le somme dovute ai privati a titolo di risarcimento danni per occupazione espropriativa e le somme per spese legali e di CTU;
che gli elaborati peritali formati in altri giudizi e prodotti dall'appellante in questa sede sarebbero inammissibili per violazione dell'art. 345 c.p.c.
6. La Corte, con provvedimento del 02.03.23, disponeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ritenendo, in punto fumus boni iuris, che l'appello proposto non fosse prima facie manifestamente infondato quantomeno alla luce del secondo motivo, relativo all'affermata avvenuta violazione dell'art. 35 L. 865/71, e, in punto periculum in mora, che esso sarebbe derivato dalla rilevanza dell'importo in questione, superiore a euro 30.000,00, e dal fatto che le somme eventualmente riscosse dall'appellata sarebbero stata immediatamente “riversate” da
6 quest'ultima al Comune di Lavagna sicché, in caso di accoglimento dell'appello, la quasi Per_2 certamente non avrebbe potuto ottenere dalla Cooperativa le somme versate.
7. Le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 11.01.24, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
8. Con decreto del 14.03.24, la Presidente di Sezione, vista l'istanza di discussione orale ex art. 352,
c. 2 c.p.c. proposta da parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.11.23 e considerato che detta istanza era stata debitamente reiterata alla scadenza del deposito delle note di replica, fissava per la discussione orale l'udienza del 04.04.24 alle ore 13,15.
9. A tale ultima udienza, si svolgeva la discussione orale della causa, all'esito della quale la Corte ne disponeva con ordinanza il trattenimento in decisione immediata.
10. Con ordinanza del 19.04.24, la Corte provvedeva a rimettere la causa in istruttoria al fine di esperire una consulenza tecnica di ufficio e assegnava all'esperto nominato, geom. il Per_7 seguente quesito: “1) “Determini il C.T.U. il valore dell'indennità di espropriazione dovuta alla data del 10.1.1994 per le aree (mappali 260,261,978 e 979) e AL (mappale n. 976), da calcolarsi Per_4 in base al primo comma dell'art. 5 bis dalla legge 8 agosto 1992 n.359, (media fra valore venale e reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 ss. d.P.R. n. 917 del 1986) senza operare, alla luce del disposto della sent. della C. Cost. n. 283/1993 la riduzione del 40% e assumendo come valore venale quello già risultante dalla sentenza della C. App. 460/2013 di € 1.344.680,23 per le aree Per_4
e dalla sentenza della C. App. 369/2013 di € 148.129,96 per l'area AL”; 2) “Ponga a raffronto
l'importo di Euro 25.375,57 indicato dalla quale acconto al Controparte_1
21.11.2017 asseritamente dovuto dalla signora quale costo di acquisizione delle aree sulla Per_2 base delle già citate sentenze della Corte d Appello e AL e quello che sarebbe stato dovuto, Per_4 pro quota dal signor (o sua avente causa ) a titolo di Persona_3 Persona_2 indennità di espropriazione come sopra determinata al punto 1)”.
11. Con il medesimo provvedimento, la Corte rinviava il procedimento all'udienza del 17.10.24 per la precisazione delle conclusioni, udienza che, successivamente, subiva una serie di rinvii dovuti alle richieste di proroga presentate dal CTU, che depositava, infine, il proprio elaborato in data 15.05.25.
12. L'udienza di precisazione delle conclusioni si svolgeva, quindi, in data 29.05.25 in trattazione scritta, mediante deposito delle note scritte con cui le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come trascritte in epigrafe.
13. Da ultimo, con ordinanza del 30.05.25, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle note di replica.
7 14. Decorsi tali ultimi termini, la causa veniva decisa con camera di consiglio telematica.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
15. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e nei termini che seguono.
15.1. Quanto al primo motivo, si ritiene che l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 6 dell'atto di assegnazione del 31.12.1988, in base alla quale “le parti assegnatarie si impegnano a rifondere alla AR , in proporzione al valore delle attribuzioni, tutti gli oneri che la
Cooperativa assegnante ha sopportato o sopporterà in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse all'ultimazione dei lavori e all'acquisizione delle aree”, non sia fondata.
Invero, tale previsione contrattuale deve ritenersi dotata di sufficiente determinatezza perché essa prescrive che vi debba essere connessione tra le spese e l'ultimazione dei lavori e - per quanto qui interessa - l'acquisizione delle aree, rimanendo demandato all'attività interpretativa stabilire di volta in volta, sulla base di un'interpretazione secondo buona fede, quali costi possano ritenersi connessi con l'ultimazione dei lavori e l'acquisizione delle aree.
Inoltre, si segnala che la questione della presunta nullità per indeterminatezza della clausola n. 6 dell'atto di assegnazione del 31.12.98 è già stata esaminata e risolta in più occasioni da questa Corte.
A titolo di esempio, si veda quanto statuito sul punto dalla sentenza n. 664 del 14.06.21 della Prima
Sezione Civile della Corte d'appello di Genova, causa R.G. n. 1199/17, Parte_3
, cons. est. dott.ssa. “La clausola, di cui l'appellante invoca la nullità per
[...] Tes_1 intrinseca indeterminatezza, deve essere inserita nel più ampio contesto del regolamento convenzionale che le parti hanno statuito nella presente vicenda di edilizia popolare. La
Convenzione stipulata il 10 giugno 1983 tra il Comune di Lavagna e la , odierna CP_1 appellata, ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971, aveva sancito all'art. 2 che "quanto dovuto ai sensi di legge al per la cessione in diritto di proprietà per le aree descritte (...) corrisponde CP_3 al costo totale di acquisizione delle aree ed alle opere di urbanizzazione da realizzare (...) e che tali costi erano interamente a carico della;
con meccanismo analogo, l'atto di assegnazione CP_1
a favore della stabiliva quanto riportato sopra in merito alle obbligazioni a carico della socia. Pt_4
Ora, per costante giurisprudenza, con riferimento alle cooperative edilizie, l'attribuzione dell'unità immobiliare costruita integra un vero e proprio atto traslativo della proprietà a titolo oneroso e quindi un rapporto giuridico - economico ben distinto da quello sociale (vd. Cass. 694/2001). E il negozio implicato in entrambi gli atti (convenzione tra e assegnazione CP_1 CP_3 dell'alloggio a favore della ), come già ritenuto dal Tribunale con statuizione non oggetto di Pt_4 alcuna censura, per espresso richiamo alle relative disposizioni codicistiche, è la vendita di cose altrui ex art. 1478 c.c., atteso che sia il prima, sia la Cooperativa dopo, non erano ancora CP_3
8 proprietarie dell'immobile assegnando al momento della conclusione del contratto. Ciò posto, occorre valutare la determinatezza o, quantomeno, la determinabilità della clausola, come prescrive
l'art. 1346 c.c. In materia di determinazione del prezzo degli immobili in P.E.E.P la giurisprudenza, sia civile sia amministrativa, ha avuto modo di pronunciarsi in molteplici occasioni, costruendo un nucleo di principi consolidati. Nella generalità dei casi - cui non si sottrae quello in esame - il prezzo di assegnazione dell'immobile è stabilito in parte alla luce della ripartizione in millesimi dei costi effettivamente sostenuti dalla per la realizzazione degli immobili, in parte per CP_1 relationem, tenuto conto degli oneri ancora da sostenere e precisamente i costi connessi alla ultimazione dei lavori e quelli relativi all'acquisizione delle aree. E, come già evidenziato il
Tribunale, chiarificatrice è questa stessa Corte che, in una sentenza passata in giudicato che vedeva coinvolte le parti del presente giudizio con riferimento ad una delle due vicende espropriative, ha stabilito che "nelle assegnazioni in esame è espressamente prevista la possibilità di variazioni del costo stimato dell'alloggio, potendo la , per patto espresso, chiedere la rifusione, in CP_1 proporzione al valore del bene attribuito, delle ulteriori spese comunque connesse alla ultimazione
e all'acquisizione delle aree" e che "con specifico riferimento al corrispettivo dovuto, alla misura e alle modalità di pagamento, e' necessario (e sufficiente) il riferimento al contratto di acquisto" (C.
d'Appello di Genova n. 398/2007). Tale sentenza ha quindi ritenuto la piena validità della clausola in esame. Ancora si osserva che la giurisprudenza ha affermato la centralità del principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree.
In questo senso, la Cassazione in una vicenda accostabile a quella de qua, cioè in cui l'atto di assegnazione conteneva un riferimento al conguaglio di oneri ancora da sostenere, ha stabilito che
"il riferimento (...) va inteso nel senso che ogni costo sopportato dal comune per acquisire le aree deve restare a carico delle cooperative. Unica lettura corretta della clausola inserita nei disciplinari
è quella della Corte territoriale, in quanto in essa si stabilisce: Resta in ogni caso inteso che le cooperative sono impegnate a versare al comune di Aosta il conguaglio che dovesse rendersi necessario quando sarà resa nota la definitiva indennità d'espropriazione" (Cass. 10819/1999).
E recentemente la Suprema Corte ha affermato che "in tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al tutti i costi di acquisizione CP_3 delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865 del 1971, deve ritenersi esteso
a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree". (Cass. 14782/2020) In termini analoghi si è espressa la giurisprudenza amministrativa di legittimità e di merito;
il Consiglio di Stato, infatti, ha affermato che "il principio
9 dell'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare di cui all'art. 35 l. n. 865 del 1971, secondo il quale il ha CP_3 diritto di ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi edificati l'importo pro-quota di quanto effettivamente speso, sia per l'acquisizione delle aree sia per le spese di urbanizzazione, deve essere necessariamente collegato al rispetto, da parte dell'ente concedente, della sequenza indicata dalle norme, e alla conseguente necessità che la acquisizione delle aree avvenga nel rispetto della procedura espropriativa prevista dalla legge" (ex multis Cons. Stato 453/2005) e, tra le varie pronunce di primo grado, il TAR di Brescia laddove ha stabilito che: "sussiste il potere dell'Amministrazione di ricostruire l'equilibrio economico imposto dall'art. 35, l. n. 865 del 1971 attraverso la rideterminazione del prezzo di cessione delle aree che sia variato a seguito della variazione del costo di acquisizione delle stesse. La norma di cui all'art. 35 è qualificata come disposizione legislativa avente natura inderogabile, idonea ad inserirsi automaticamente nel contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419 c.c., comma 2, in base al meccanismo della c.d. eterointegrazione del contenuto del contratto, che comporta, in caso di difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa, la sanzione della nullità della stessa, con conseguente sostituzione di diritto da parte della norma imperativa, determinando, nella specie, in sostanza, il rimborso da parte degli assegnatari delle aree e/o degli acquirenti degli alloggi, ditutte le spese sostenute dal per la realizzazione del programma costruttivo. CP_3
Conseguentemente, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione prevedano clausole di determinazione del prezzo in misura fissa e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti per le procedure espropriative, il può pretendere CP_3 legittimamente il rimborso anche delle ulteriori somme relative alle maggiori spese pagate, per effetto della definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione" (TAR Brescia 149/2017).
Dal punto di vista codicistico, l'art. 1346 c.c. che prescrive che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, deve trovare integrazione nell'art. 1474 c.c., in materia di determinazione del prezzo di vendita, il cui primo comma stabilisce la determinabilità del prezzo se le parti hanno convenuto il modo di determinarlo. Per consolidata giurisprudenza, "in base ai principi fissati negli art. 1346 e 1474 c.c., ai fini della determinabilità di un elemento del contratto
(nel caso, del prezzo della compravendita), è necessario che i parametri prefissati dalle parti abbiano tale carattere di precisazione e di concretezza da permetterne la futura determinazione ad esse stesse, ovvero al giudice in caso di loro dissenso, senza che intervenga un'ulteriore determinazione di volontà delle parti stesse;
tale requisito va riconosciuto sussistente ove la determinazione del prezzo venga dalle parti collegata al criterio del prezzo ricavabile da una libera contrattazione ovvero di quello che la parte acquirente pagherà in sede di futuri acquisti nella zona adiacente l'immobile
10 compravenduto: in ambi i casi, infatti, la determinazione del prezzo resta ancorata a criteri obbiettivi, per cui l'eventuale disaccordo sul punto tra le parti in sede di determinazione concreta del prezzo ben può essere risolto dal giudice, che quindi sovrapporrà in via autoritaria la propria determinazione a quella non raggiunta dalle parti sulla base dei criteri obbiettivi pur da esse stabiliti in contratto" (Cass. 3853/1985). Conclusivamente può affermarsi che, in considerazione della pronuncia di questa Corte n. 398/2007 di cui si e' detto, del fatto che l'art. 6 dell'atto di assegnazione, letto congiuntamente all'art. 2 della Convenzione esprime il principio dell'integrale copertura dei costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare di cui all'art. 35 l. n. 865 del 1971, nonché del fatto che, come evidenziato dal Tribunale il corrispettivo, nella parte in cui la clausola fa riferimento agli “oneri che la assegnante CP_1 ha sopportato o sopporterà in dipendenza di ulteriori spese comunque connesse all'ultimazione dei lavori ed all'acquisizione delle aree", viene determinato per relationem e che le spese per
l'ultimazione dei lavori e l'acquisizione delle aree sono determinabili sulla base di elementi obiettivi, senza necessità di un'ulteriore manifestazione di volontà delle parti, la clausola in esame non incorre in alcuna censura di nullità.” (cfr. in termini le successive sentenze nn. 700, 701 e 702 del 2021 della
Corte d'appello di Genova, Prima Sezione civile).
Tali considerazioni sono integralmente condivise e fatte proprie da questa Corte, avendo esse ad oggetto la medesima pattuizione contrattuale che viene in rilievo nel presente giudizio.
Deve inoltre osservarsi che la nullità della ridetta clausola n. 6 è stata esclusa dal Tribunale di Genova nella sentenza n. 611/2022, resa in causa R.G. 15631/18, Controparte_6
, e avverso tale statuizione il soggetto che vi avrebbe avuto interesse, ossia l'originario
[...] convenuto non ha proposto impugnazione incidentale, come emerge dalla Controparte_7 sentenza di questa Corte n. 607 del 26.04.2024, Sezione Terza civile, G.A. rel. Avv. Traverso, prodotta da parte appellante con la comparsa conclusionale depositata il 25.07.25. Può dunque affermarsi che, in quel processo, si è formato un giudicato interno sulla tematica della presunta nullità della clausola n. 6 dell'atto di assegnazione del 31.12.88.
Pertanto, il primo motivo è infondato.
15.2. Quanto al secondo motivo, giova preliminarmente rammentare che, con tale censura,
l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 35 L. 865/1971, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., violazione dell'art. 2697 c.c., l'illogicità ed erroneità manifesta della motivazione, nonché la violazione dei consolidati principi di diritto espressi in materia dalla Corte di
Cassazione e dal Consiglio di Stato, per avere il Tribunale di Genova ha accolto la domanda attorea, ritenendo che la pretesa fatta valere dalla avrebbe avuto ad oggetto i Controparte_1
11 Per_ costi di acquisizione delle aree che, in base alla legge e al contratto, sarebbero stati addebitabili pro quota agli assegnatari degli alloggi o ai loro aventi causa.
Tale doglianza, ad avviso di questa Corte, è fondata.
Ed invero, si osserva che, nell'interpretare il riferimento ai “costi di acquisizione delle aree” costituenti oggetto dell'obbligo assunto dagli assegnatari in forza dell'atto del 31.12.88, questa Corte, in una fattispecie avente ad oggetto un altro assegnatario di un alloggio realizzato dalla
[...]
, ha svolto le seguenti considerazioni: “(…) le sentenze della Corte d'Appello di Controparte_1
Genova nn. 369/2013 e 460/2013 non hanno definito “i costi di acquisizione delle aree ex AL e
, bensì l'ammontare delle somme dovute dal ai medesimi e AL a titolo di Per_4 CP_3 Per_4 risarcimento danni, per la sopravvenuta illiceità dell'occupazione dei fondi e per la irreversibile trasformazione di essi. Ed è inoltre pacifico e accertato con le predette sentenze passate in giudicato che detti illeciti sono unicamente ascrivibili e riferibili alla colpa del – quale ente titolare CP_3 del potere di esproprio – e agli amministratori della – quali soggetti delegati alla cura CP_1 dell'espropriazione – per le gravi negligenze e omissioni e per il cattivo esercizio del potere di esproprio. Ciò posto, si è assistito, - almeno per quanto consta fino ad oggi alla Corte -, nei giudizi
(come quello conclusosi con la sentenza appellata) instaurati innanzi al Tribunale di Genova dalla
verso i singoli assegnatari per recuperare, pro quota, le somme asseritamente dovute CP_1 quale quota di partecipazione, ai predetti “costi sostenuti per l'acquisizione delle aree ex e Per_4
AL”, alla formazione di due orientamenti giurisprudenziali in primo grado: l'uno di accoglimento della domanda attorea sulla scorta dei conteggi in atti, un secondo, rappresentato anche dalla sentenza appellata, di rigetto della domanda attorea, previo licenziamento di CTU. In tutto ciò, la particolarità di questo “panorama” giurisprudenziale, è che vi è stata una sentenza, espressione di questo secondo orientamento, e cioè la n.624/2022 (relatore dott. Gibelli) che è arrivata financo ad affermare che “(…) per quanto concerne la vicenda , l'intero onere successivo all'atto Persona_8 risulta composto da un risarcimento per la trasformazione acquisitiva del bene operata senza decreto di esproprio. Qualsiasi entità avesse avuto il corretto indennizzo (mai versato a tale titolo) anche tale valore non avrebbe potuto essere posto a carico dei soci, posto che, come già detto, i valori ordinari di acquisto delle aree non si possono considerate validi motivi per la variazione in aumento del prezzo. (…) Nonostante l'adozione dell'atto fosse di competenza del la Controparte_4 cooperativa, siccome tenuta al 50% per la somma detta, e beneficiaria dell'esproprio, aveva titolo, onere e diritto di attivarsi per fornire ogni elemento necessario ed ogni facilitazione per la pronta ed esatta liquidazione dell'indennità e la tempestiva emissione del decreto. La condanna, accertativa di un illecito, e non solo di mera liquidazione dell'indennizzo, non può che ritenersi contenente “anche”
l'accertamento, sia pur implicito, di una responsabilità della cooperativa e, pertanto, per i motivi già
12 detti essa non è titolo per alcun recupero verso i soci. (…) Nulla è quindi recuperabile verso i soci per la vicenda ”. E l'ulteriore particolarità è che tale sentenza (che aveva per oggetto Persona_8 anche altravicenda espropriativa legata al caso c.d. non è stata impugnata dalla Per_5
. Orbene, volendo trarre una prima conclusione in fatto, ritiene la Corte che, anche alla CP_1 luce dell'ondivago comportamento processuale e difensivo della , si sia effettivamente CP_1 cercato in questo ed in analoghi procedimenti, sia in primo grado che in appello, di
“contrattualizzare un illecito” per citare l'efficace espressione difensiva utilizzata dalla difesa del in sede di discussione orale, essendo appunto chiaro, pacifico e risultante dai fatti di causa CP_8
l'avvenuto concretizzarsi dell'illegittimità della modalità espropriativa, essendosi ricorsi nella specie all'istituto della occupazione espropriativa, e che, di conseguenza, il risarcimento del danno determinato nelle più volte citate sentenza ha “sostituito” in tali giudizi la tradizionale CP_5 indennità di esproprio proprio perché derivante da un'attività illecita. Avendo chiaro questa premessa in fatto, soccorrono allora i principi di diritto più volte affermati dalla Suprema Corte, per esempio con la sentenza del 12.4.2018, n. 9066: “In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, nel cui ambito non possono tuttavia essere annoverate le somme versate ai proprietari
a titolo di risarcimento del danno, non potendosi ricondurre nella previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito”. Nonché quelli più recenti, a mente dei quali: “In tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico, operante anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996
- la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti
i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio. Il può, pertanto, agire nei CP_3 confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento "pro quota" dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese”. Più in particolare, in motivazione, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “(…) I ricorrenti, nella loro veste di assegnatari di un alloggio di edilizia economica popolare, convenute in giudizio dal per essere condannate al pagamento pro CP_3 quota dei maggiori oneri di esproprio sostenuti per l'acquisizione delle aree ( spese dei giudizi promossi dai proprietari degli immobili espropriati) sono legittimati, al fine di paralizzare la
13 domanda a contestarla, allegare la negligenza dell'attore nella gestione della lite dalla quale sarebbe derivato il maggior onere a carico dell'amministrazione relativo alle spese processuali sostenute dalla stessa amministrazione nel giudizio di opposizione alla stima intentato dall'espropriato. In linea con quanto già deciso in analoghi giudizi trattati da questa Sezionecfr.Cass.n.15049/2022,
Cass.n.17557/2022, Cass.n.19731/2022- è dunque necessario accertare nel concreto alla luce delle contestazioni sollevate dalla difesa dei ricorrenti e riprodotte nel corpo del ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza se la condotta processuale del nei giudizi di opposizione alla CP_3 stima per i quali è stato preteso il rimborso della quota parte delle spese legali sostenute sia stata o meno improntata ai parametri sopra indicati” (cfr. Corte Cass. 7.7.2022, n. 21572). E' stato quindi nuovamente affermato il principio che il comportamento negligente dell'Ente in conseguenza del quale si sono determinati “maggiori costi” impedisce che quest'ultimo possa recuperare dai singoli assegnatari i costi medesimi nella misura in cui essi si traducano in maggiori oneri conseguenti al comportamento colposo dell'Ente. Il Consiglio di Stato, a sua volta, con la nota sentenza n.
4815/2010 ha avuto modo di affermare che “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 35 della
Legge n. 865 del 1971, nello stabilire espressamente che la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel Piano per l'edilizia economica e popolare
(PEEP) deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, ha lo scopo di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'amministrazione” precisando tuttavia che il principio desumibile dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971 (secondo cui al comune spetta il diritto di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree incluse nel Piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP), sia per la loro urbanizzazione), non rende immune l'azione dell'ente pubblico dalle sue responsabilità per l'azione illegittima. In dettaglio, nell'ipotesi in cui l'acquisizione delle aree da destinare alla realizzazione dei PEEP avvenga, non già attraverso le procedure espropriative di legge, ma come effetto di un fatto illecito che, da un lato, determina l'acquisto della proprietà del suolo di mano pubblica e, dall'altro, fa sorgere nei proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà ai sensi dell'art. 2043 c.c., “il principio dell'integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto viene meno, atteso che si è fuori dalla lettera e dalla ratio dell'art. 35 della legge 865 del 1971, non potendosi fare ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di un'acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto civilisticamente illecito, quale l'occupazione acquisitiva”. (sent. n. 592 del 23.04.24, Terza Sezione civile, resa in causa R.G. n. 913/22, , cons. est. dott.ssa Parte_5
14 Casale;
cfr. in termini sentenza n. 607 del 26.04.2024, Terza Sezione civile, resa in causa R.G.
900/2022, G.A. rel. Avv. Traverso). Parte_6
Tali affermazioni possono utilmente essere replicate nella fattispecie in esame, in quanto contenute in una sentenza riguardante la medesima vicenda sostanziale qui dedotta in lite, e sono munite della forza del giudicato, non essendo stata la sentenza n. 592/2024 impugnata dalla Controparte_1
.
[...]
Si consideri, inoltre, che il contratto di cui al doc. 1) di parte appellata (compravendita dell'alloggio de quo da parte di e di ) prevede, al suo art. 3, tra l'altro, Persona_2 Controparte_9
“di far rinvio alle precisazioni, limitazioni e clausole particolari dell'atto di provenienza infra citato
[atto di assegnazione del 31.12.88, n.d.r.] che hanno relazione alla peculiarità del complesso cui
l'unità compravenduta appartiene”, con la conseguenza che, per effetto di tale atto, gli acquirenti sono subentrati nella posizione dell'originario assegnatario e loro dante causa , Persona_3 assumendo i medesimi diritti e obblighi nei confronti della Cooperativa che facevano capo al primo assegnatario in forza dell'atto di assegnazione e della legge.
Può dunque concludersi sul punto affermando che i “costi di acquisizione” delle aree in base alla clausola n. 6 dell'atto di assegnazione del 31.12.88 dovuti dagli assegnatari sono soltanto quelli che si sarebbero sostenuti all'esito di un corretto e legittimo procedimento di esproprio, e non le maggiori somme che il e la sono stati condannati a versare a titolo di Controparte_4 CP_1 risarcimento danni da illecita occupazione appropriativa delle aree su cui sono stati realizzati gli alloggi.
Deve peraltro precisarsi che l'eccezione di parte appellata, secondo cui “le sentenze che hanno determinato i costi di acquisizione delle aree (docc.2-3-4-5-6-7 fasc. 1° grado) hanno Persona_6 efficacia di giudicato riflesso nei confronti della convenuta/appellante in quanto titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita nei processi decisi con le sentenze del Tribunale di Chiavari 510-
511/2004 e della Corte di Appello di Genova n. 460/2013 e 369/2013 e Tar.” (pag. 19 della comparsa di costituzione e risposta in appello), risulta priva di pregio.
Infatti, come già stabilito da questa Corte nella citata sentenza n. 592/24, “neppure può configurarsi nella specie un c.d. giudicato riflesso alla luce dei principi anche di recente ricostruiti dalla Suprema
Corte e mente dei quali “affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi, si richiedono tre requisiti: (a) che i terzi non siano titolari di un diritto autonomo (Cass. 2515/63;
2112/71; 444/74; 6178/81; 970/86; 7375/86), per tale dovendosi intendere o il diritto scaturente da un diverso rapporto giuridico (Cass. 3928/68; 5320/03); oppure un diritto "la cui fattispecie costitutiva non risulti composta anche dalla esistenza (o inesistenza) del rapporto dedotto nel primo giudizio" (Cass. 16969/02); (b) che i terzi non ne possano risentire un "pregiudizio giuridico"
15 (1895/65; 2112/71; 11213/07); (c) che l'efficacia riflessa investa solo l'affermazione di una
"situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento". In virtù di questi princìpi si è ammessa, in particolare e con particolare frequenza, l'efficacia "riflessa": -) della sentenza che dichiara il fallimento, erga omnes;
- ) della sentenza che accerta la proprietà, rispetto al terzo detentore;
- ) della sentenza che accerta l'invalidità del lavoratore, rispetto all'ente previdenziale etc. (…)” (Cfr.
Corte Cass. n. 8101/2020).”.
Orbene, appare evidente come nessuna di queste ipotesi, e nessuno dei tre requisiti indicati, ricorra nel caso di specie, posto che l'appellata invoca l'efficacia di un giudicato pronunciato tra altre parti diverse dalla che, per confrontarci con i parametri sopra indicati: Pt_1
a) Nella sua qualità di procuratrice generale di è titolare di un diritto autonomo, Persona_2 scaturente dal rapporto contrattuale di assegnazione;
b) Può risentire di un pregiudizio giuridico dalle sentenze invocate nella misura in cui l'applicazione delle stesse gli comporterebbe l'addebito di costi derivanti da fatto illecito altrui;
c) È portatrice di una situazione giuridica che impone invece un diverso accertamento al fine di verificare o meno l'esistenza di maggiori costi.
Come si è infatti già ricordato, le sentenze menzionate dall'appellata a pag. 19 del suo atto introduttivo non hanno determinato “i costi di acquisizione delle aree , ma l'ammontare del Persona_6 risarcimento dovuto dal e dalla a titolo di responsabilità per fatto Controparte_4 CP_1 illecito, e nessuna domanda e/o statuizione in tali decisioni riguarda i soci e gli assegnatari della
CP_1
Le invocate sentenze non contengono alcuna statuizione nei confronti di e/o di Parte_1 ed hanno determinato il risarcimento del danno dovuto in favore dei proprietari a Persona_2 causa degli illeciti commessi dagli enti esproprianti e dai loro amministratori, consistenti nella mancata ultimazione delle procedure nei modi e nei termini di legge: a tali illeciti l'odierna appellante, così come del resto tutti gli assegnatari e/o soci della Cooperativa, è totalmente estranea.
Ora, affermato il principio secondo cui gli assegnatari degli alloggi realizzati dalla
[...]
in forza della Convenzione stipulata con il Comune di Lavagna (tra cui figura Controparte_1
l'odierna parte appellante) sono tenuti al pagamento di un quantum che deve essere commisurato a quanto essi avrebbero pagato in un tradizionale procedimento di esproprio, si è ravvisata, in questo procedimento, la necessità di nominare un CTU al fine di determinare “il valore dell'indennità di espropriazione dovuta alla data del 10.1.1994 per le aree (mappali 260,261,978 e 979) e AL Per_4
(mappale n. 976), da calcolarsi in base al primo comma dell'art. 5 bis dalla legge 8 agosto 1992
n.359, (media fra valore venale e reddito dominicale rivalutato di cui agli artt. 24 ss. d.P.R. n. 917
16 del 1986) senza operare, alla luce del disposto della sent. della C. Cost. n. 283/1993 la riduzione del
40% e assumendo come valore venale quello già risultante dalla sentenza della C. App. 460/2013 di
€ 1.344.680,23 per le aree e dalla sentenza della C. App. 369/2013 di € 148.129,96 per l'area Per_4
AL” (pag. 2 dell'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria del 19.04.24).
L'esperto nominato, geom. dopo aver svolto le operazioni peritali nel pieno rispetto del Per_7 principio del contraddittorio, ha quantificato l'importo dovuto da in euro 19.751,25 Parte_1 che, rivalutati al 21.11.17, sono risultati pari a euro 31.345,23.
Preme evidenziare, sin d'ora, che, nella fattispecie in esame, è pacifico che il sig. (originario Pt_1 assegnatario e dante causa dell'odierna appellante) nel 2006 ha già corrisposto alla CP_1
l'importo di euro 38.904,67 a titolo di acconto su quanto dovuto per l'alloggio, sicché il residuo in oggi esigibile da , sia che si voglia applicare la rivalutazione sull'importo Parte_1 determinato dal CTU sia nell'ipotesi contraria, appare comunque inferiore a quanto già Per_7 versato.
Ciò premesso, si ritiene di condividere il ragionamento svolto da parte appellante nella comparsa conclusionale del 25.07.25, ossia che il punto n. 1) del quesito demandato all'esperto chiedeva di quantificare l'importo dovuto da “alla data del 10.1.94” e che tale precisazione Parte_1 risulta collegata al principio secondo cui gli assegnatari non possono essere chiamati a rispondere del Per_ pregiudizio economico causato, nella vicenda di esproprio delle aree e AL, dalla condotta illecita della e del Inoltre, nella seconda parte del quesito, è stato CP_1 Controparte_4 richiesto al CTU di porre a “raffronto l'importo di Euro 25.375,57 indicato dalla
[...]
quale acconto al 21.11.2017 asseritamente dovuto dalla signora quale Controparte_1 Per_2 costo di acquisizione delle aree sulla base delle già citate sentenze della Corte d Appello e Per_4
AL e quello che sarebbe stato dovuto, pro quota dal signor (o sua avente causa Persona_3
) a titolo di indennità di espropriazione come sopra determinata al punto Persona_2
1) [enfasi aggiunta, n.d.r.]”.
Pertanto, ad avviso di questa Corte, si deve avere riguardo all'importo di euro 19.751,25, senza operare su tale somma alcuna rivalutazione.
Quanto alle contestazione mosse alla CTU da parte appellata nella sua comparsa conclusionale del
11.08.25, si rileva che le stesse si limitano, in sostanza, a reiterare le osservazioni svolte dal CTP in sede di contraddittorio tecnico, osservazioni cui il CTU, come emerge dalle pagg. 10 – 12 della relazione, ha puntualmente replicato con argomenti immuni da censure logiche o giuridiche.
Inoltre, come correttamente osservato dall'appellante nelle proprie note di replica, la doglianza della secondo cui l'esperto nominato non avrebbe “tenuto conto di alcune porzioni di terreno CP_1 rimaste in capo al privato che hanno subito riduzione della capacità edificatoria derivante dal
17 frazionamento deli mappali originari, con conseguente deprezzamento della proprietà residua” appare generica e priva di collegamento con l'incarico affidato al CTU, che riguardava solo l'indennità di esproprio relativa ai terreni sui quali sono stati costruiti gli alloggi di edilizia popolare.
Si reputa peraltro che anche i riferimenti operati dall'appellata ad altri presunti importi che il consulente tecnico avrebbe omesso di tenere in considerazione non siano state adeguatamente circostanziati, poiché non quantificati in modo specifico, e, per quanto riguarda gli interessi, si ribadisce in questa sede ciò che è stato deciso sul punto nella sentenza di questa Corte n. 592/2024, ossia che “non vi è ragione di addebitare all'assegnatario un costo che dipende da una ritardata corresponsione di indennità a lui non addebitabile, essendo ascrivibile unicamente a responsabilità del e della .” (pag. 28). CP_3 CP_1
Pertanto, il secondo motivo di appello è fondato e, per l'effetto, occorre riformare integralmente la sentenza n. 1430/22 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 04.06.22 e notificata in data 28.09.22.
16. Quanto alle spese di lite, nulla è dovuto per quelle relative al giudizio di primo grado, stante la contumacia dell'originaria convenuta mentre quelle del giudizio di appello Persona_2
(ivi incluse quelle di CTU), liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 147/22 facendo riferimento ai valori medi dello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, sono poste a carico della , dal momento che la sentenza di primo grado a essa Controparte_1 favorevole viene in questa sede totalmente riformata e considerata la sua prevalente soccombenza nel presente giudizio d'appello.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie nei termini indicati in parte motiva l'appello proposto da in qualità Parte_1 di procuratrice di e, per l'effetto, riformando integralmente la Persona_2 sentenza n. 1430/22 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 04.06.22 e notificata in data
28.09.22:
- Rigetta la domanda proposta nel giudizio di primo grado dalla , Controparte_1
- Condanna la al pagamento in favore di , nella Controparte_1 Parte_1 sua qualità di procuratrice di della spese di lite del giudizio di Persona_2 appello, liquidate in euro 5.809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna in via definitiva la al pagamento delle spese di Controparte_1
CTU, come liquidate nel decreto di questa Corte del 17.06.25.
Così deciso in Genova, in data 08.10.25.
Il Consigliere estensore
18 Dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
Dott. Franco Davini
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