Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14371/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( , con l'avv. Alfio Scuderi;
Parte_1 P.IVA_1
contro
, nata a [...] [...], ( ), CP_1 Pt_1 C.F._1 con l'avv. Biagio Longhitano;
( , con l'avv. Pedroni Cola Daniela;
Controparte_2 P.IVA_2
conclusioni: come da verbale del 31 gennaio 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
Il primo motivo di appello va dichiarato inammissibile, in quanto non supera il vaglio dell'art. 342 c. p. c..
Il secondo motivo di appello supera tale vaglio – noto essendo che gli elementi prescritti dalla norma non rispondono a formule sacramentali – in quanto esso (il motivo d'appello) risulta sufficientemente ristretto da
1
Secondo quanto già esposto nell'ordinanza istruttoria del 19 gennaio 2023, effettivamente il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che, nel corpo della propria comparsa di risposta in prime cure, l' Parte_2
ha dispiegato la seguente difesa: “Si contesta, in subordine e per mero scrupolo difensivo, nell'ipotesi di superamento delle eccezioni che precedono, la richiesta risarcitoria, jn quanto eccessiva, ésagerata e sproporzionata”.
Istituita c. t. u. medico-legale, effettivamente, sì come lamentato dall'appellante, il danno alla salute patito dalla sig.ra in esito al CP_1
sinistro è di gran lunga inferiore a quello ritenuto dal giudice di prime cure
(avendo il c. t. u. accertato un'invalidità permanente pari all'1%, dopo un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di giorni venticinque ed al
50% di ulteriori dieci).
Ne consegue che la sentenza impugnata va sul punto riformata, disponendosi che, in luogo dei 4.999,00 quivi liquidati, competano alla danneggiata soli
Euro 1.264,00 – somma liquidata in base alle tabelle milanesi vigenti alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Anche il terzo motivo di appello, rivolto a stigmatizzare un errore materiale,
è fondato, non constando la sussistenza dei presupposti per la disposta distrazione in favore dello Stato.
Le spese di lite di questo giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento di uno solo dei due motivi di appello.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. in epigrafe, dichiara il primo motivo di appello inammissibile;
in accoglimento del secondo motivo di appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
2 della minore somma di Euro 1.264,00, tenendo ferma per il resto la statuizione del giudice di primo grado su devalutazione, rivalutazione e interessi, ed espunta la disposta distrazione in favore dello Stato.
Catania, 23 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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