Articolo 1 della Legge 15 novembre 1973, n. 739
Articolo 2
Versione
11 dicembre 1973
Art. 1.
Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113 , e successive modificazioni, e' aggiunto il comma seguente:
"Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di eta' e' di due anni superiore a quello previsto per i colonnelli, gia' appartenenti allo stesso ruolo".
Entrata in vigore il 11 dicembre 1973