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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1195/2019 promossa da:
C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
EL (SR), Piazza Crescimanno n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE VIRZI'
(pec: , giusta procura in atti;
Email_1
OPPONENTE contro
C.F. – P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale EL (SR), Villasmundo, via Po s.n., rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO ANGELICO (pec:
, giusta procura in atti;
Email_2
OPPOSTA
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio il ha chiesto revocarsi il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 228/2019 con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto al predetto ente locale di pagare la somma di €. 83.118,42, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore di in ragione dell'espletamento, da parte di quest'ultima, Controparte_1
di servizio di trasporto scolastico di studenti pendolari concordato con il contratto n. 8754/2 del
30.5.2017. Parte opponente ha sostenuto che la società ingiungente si sarebbe resa inadempiente in quanto avrebbe messo a disposizione solo 7 autobus anziché 8, come invece previsto nel testo contrattuale
(5 anziché 6 per la tratta EL – Siracusa).
Pertanto, il comune prospettando la decurtazione del prezzo in misura pari ad €. 1.997,73, Parte_1
ha ritenuto di essere tenuto a corrispondere a controparte - in luogo dell'importo ingiunto di €.
83.118,42 – la somma di €. 81.120,69 ed ha esposto di aver pagato tale ultimo ammontare in data
21.12.2018.
Alla luce del pagamento sopra richiamato, invocando anche in via riconvenzionale la compensazione in relazione a quanto decurtato, parte opponente ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio e la condanna ex art. 96 c.p.c. di Controparte_1 CP_1 CP_1
Quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 25.11.2019.
ha rappresentato che il avrebbe Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
provveduto al pagamento – oltretutto solo parziale – di quanto dovuto solo successivamente al deposito del ricorso monitorio ed ha contestato la legittimità della decurtazione operata dall'ente locale ingiunto.
In conclusione, parte opposta, tenuto conto di quanto già ricevuto, ha chiesto condannarsi controparte a corrispondere la somma di €. 1.372,50 a titolo di capitale, oltre interessi moratori ex art. 5 del decr. lgs. n. 231/2002.
Non sono stati richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Posta una prima volta in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 17.5.2024.
Con tale ultimo provvedimento è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio, non risultante dagli atti.
Indi, il giudizio è stato nuovamente trattenuto in decisione con assegnazione di termini ridotti di venti giorni per comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per memorie di replica.
2. Nel merito, quanto al titolo sotteso alla pretesa azionata in via monitoria – che è onere di parte opposta (attrice in senso sostanziale) provare (v., per tutte, Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533)
e che investe le condizioni di insorgenza dell'obbligazione pecuniaria di cui con l'ingiunzione si è lamentato il mancato pagamento -, si osserva che, incontestata e provata in via documentale l'esistenza del contratto n. 8754/2 del 30.5.2017, il lungi dal censurare globalmente Parte_1
le prestazioni eseguite da si è limitato a sostenere che Controparte_1 quest'ultima si sarebbe resa inadempiente poiché avrebbe messo a disposizione solo 7 autobus anziché 8, in contrasto con quanto pattuito nel suddetto testo negoziale (5 anziché 6 per la tratta
EL – Siracusa).
Conseguentemente, l'ente locale opponente ha ritenuto dovuto alla società ingiungente - in luogo dell'importo richiesto di €. 83.118,42 – l'inferiore ammontare di €. 81.120,69 (v. pag. 4 della citazione in opposizione).
ha contestato la superiore ricostruzione, reputando priva Controparte_1 Controparte_1
di rilevanza la circostanza descritta dal comune di EL.
Tanto premesso, deve ricordarsi che, in virtù dell'art. 1375 c.c., il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Quest'ultima, richiamata dalla predetta disposizione in funzione integrativa del contratto, secondo la migliore esegesi, costituisce in tale sede un criterio di sviluppo e di specificazione della disciplina del concreto negozio, volto ad assicurare che esso risponda adeguatamente agli obiettivi prestabiliti dai contraenti.
In proposito, la prevalente giurisprudenza – anche di legittimità – ha evidenziato che l'obbligo di buona fede oggettiva, espressione del più generale principio di solidarietà sociale, implicherebbe, in ambito contrattuale, un obbligo di reciproca lealtà di condotta sia in fase di formazione e interpretazione del contratto (artt. 1337 e 1366 c.c.) sia in fase di esecuzione (art. 1375 c.c.), a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge (così, Cass. Civ. Sez. III 2.4.2021, n. 9200; Trib. Firenze Sez. III 27.1.2021, n. 180; cfr. Cass. Civ. 18.9.2009, n. 20106).
Secondo la superiore impostazione, il criterio di buona fede oggettiva, espresso in particolare dall'art. 1375 c.c., può essere utilizzato in funzione integrativa per la configurazione di nuovi obblighi, pur non contemplati dalla legge o dalle previsioni negoziali, o ancora per correggere il rigoroso giudizio di formale conformità di un comportamento alla legge, in vista di un migliore soddisfacimento degli intenti di entrambe le parti, purché ciò non si traduca in un apprezzabile sacrificio del contraente
(v., tra le molte, la recente Cass. Civ. Sez. VI 20.1.2022, n. 1825).
Con specifica attinenza a quanto rileva nel presente giudizio, poi, la più autorevole dottrina occupatasi della materia ha reputato contraria a buona fede la condotta assunta dal contraente che, al fine di paralizzare la pretesa di pagamento avversaria, eccepisca una discrasia marginale tra la prestazione eseguita da controparte e quella prevista nell'accordo negoziale, inidonea a pregiudicare in termini apprezzabili il proprio interesse. Orbene, nel caso di specie, l'art. 4 del capitolato d'appalto annesso al testo sottoscritto dalle parti dispone che “la ditta”, ossia “dovrà mettere a Controparte_1
disposizione n. 8 automezzi con le caratteristiche richieste, ritenuti adeguati per garantire
l'espletamento del servizio in maniera efficiente, nel rispetto del numero presunto degli studenti trasportati, in considerazione del percorso e dell'assoluto rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni di tutti i plessi scolastici, conformandosi agli standard di qualità richiesti, al numero di posti nella carta di circolazione, ai limiti di velocità e alle altre norme imposte dal codice della strada. Si determina in via presuntiva una dotazione minima di organico di 8 (otto) automezzi con le caratteristiche richieste, determinata in funzione del numero presunto degli studenti pendolari da trasportare, necessari ad assicurare a tutti gli utenti l'entrata e l'uscita in orario da ciascun istituto.
La dotazione dei mezzi da impiegare giornalmente pari a n. 8 (otto) con le caratteristiche richieste, dovrà garantire la regolare esecuzione del servizio in ogni circostanza e tenere conto dell'eventuale impiego di mezzi di scorta, se necessario” (v. pag. 15 e ss. dell'all. 4 della citazione in opposizione).
Da quanto sopra riportato si evince dunque che le parti avevano stabilito che Controparte_1
avrebbe messo a disposizione del comune di EL n. 8 autobus, per le Controparte_1
prestazioni di trasporto richieste.
Dall'attenta lettura delle previsioni testé riprodotte – da interpretarsi congiuntamente tra loro in ossequio al criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c. - emerge peraltro che la quantità di mezzi venne richiamata esclusivamente in quanto ritenuta in via presuntiva idonea ad assicurare la funzionalità del servizio commissionato.
In altri termini, l'interesse che il comune di EL con la stipula del contratto oggetto di causa ha inteso contrattualizzare, dandovi rilevanza giuridica, si identifica (non con la disponibilità di n. 8 unità di trasporto bensì) con la esigenza di garantire che tutti gli utenti ai quali le prestazioni richieste erano destinate potessero raggiungere l'istituto scolastico frequentato e da lì rientrare presso la propria abitazione.
Da tale angolo visuale, in applicazione del già citato art. 1363 c.c., si evidenzia che all'art. 3 del richiamato capitolato d'appalto si fa menzione di automezzi dotati di “55 posti” e, in particolare, per la “tratta EL – Siracusa”, di mezzi in numero pari a “6 da 55 posti” (v. pag. 13 dell'all. 4 della citazione in opposizione).
Ebbene, nel caso di specie, il comune di EL ha in citazione dichiarato che “il numero di mezzi da impiegare giornalmente era fissato in 6 autobus da 55 posti, mentre la ricorrente”, ossia
[...] “ne ha utilizzato 5 (sebbene uno di 92 posti)” (v. pag. 3 della Controparte_1
citazione in opposizione).
Appare dunque confermato dallo stesso ente locale opponente che la società opposta ha concretamente impiegato un automezzo munito di un numero di posti ben maggiore (non lontano dal doppio) di quello indicato in contratto.
La superiore circostanza, inoltre, trova riscontro nei verbali della Polizia Municipale del 24.11.2017, del 28.11.2017, del 29.11.2017, del 6.12.2017 e del 7.12.2017, in ciascuno dei quali si fa menzione della presenza sui luoghi di pullman “linea Quintiliano” targato ET916LR2, munito di due piani e idoneo, pertanto, ad ospitare un numero consistentemente maggiore di utenti rispetto ai mezzi di 55 posti (v. all. 6 della citazione in opposizione).
Ebbene, né dai documenti da ultimo richiamati né da ulteriori allegati prodotti in atti (v. le tre note comunali di cui agli all. 3, 8 e 9 della citazione in opposizione) emerge in alcun modo che siffatta modalità operativa abbia concretamente pregiudicato la possibilità per gli utenti pendolari di raggiungere l'istituto scolastico frequentato e di fare ritorno presso la propria abitazione.
In conclusione, pur a fronte del richiamo ai 6 automezzi contenuto nel testo contrattuale per la tratta
EL – Siracusa, tenuto conto del fatto che – per come è pacifico tra le parti e documentato -
[...]
ha impiegato 5 autobus uno dei quali tuttavia munito di posti CP_1 Controparte_1
(92) non lontani per numero dal doppio di quelli convenuti (55), senza che siano state documentate significative compromissioni della fruizione del servizio di trasporto, l'interesse facente capo al comune di EL e contrattualizzato con l'accordo n. 8754/2 del 30.5.2017 non può considerarsi frustrato in misura apprezzabile.
Per quanto sopra evidenziato, in conclusione, giusta il disposto dell'art. 1375 c.c., la condotta assunta dalla opposta, per quanto non integralmente corrispondente a quanto indicato nel contratto, non può essere valutata quale inadempimento rilevante e idoneo a giustificare la decurtazione del corrispettivo unilateralmente operata dall'ente locale opponente.
3. Costituisce dato pacifico l'avvenuto pagamento della somma di €. 81.120,69 ad opera del comune di EL ed in favore di CP_1 Controparte_1 Controparte_1
Tanto deve reputarsi sufficiente per giustificare la revoca del decreto ingiuntivo.
Come si è evidenziato al punto che precede, poi, illegittima va considerata la decurtazione del corrispettivo operata dal debitore opponente. Premesso ciò, il va condannato a pagare in favore della società opposta la somma Parte_1 di €. 1.372,50 a titolo di sorte capitale.
In questi termini si è infatti espressa – nell'assenza di Controparte_1
qualsiasi memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - in comparsa di costituzione e risposta.
In tale atto si legge testualmente che l'opposta è creditrice “della somma residua di €. 1.372,50
(trattenuta indebitamente), nonché degli interessi moratori maturati per il ritardo e delle spese e dei compensi del giudizio monitorio” (v. pagg.
2-3 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Ancora, nella comparsa di costituzione e risposta della società ingiungente si aggiunge che “la CP_1
è creditrice, nei confronti del comune di EL, per sorte capitale della somma residua di €.
[...]
1.372,50, gravata dagli ulteriori interessi moratori, già maturati alla data del pagamento della somma di €. 80.995,92, e di quelli successivi a tale data” (v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, che conclude chiedendo “il rigetto della domanda riconvenzionale proposta
e la conseguenziale condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma residua dovuta … €.
1.372,50 + interessi moratori maturati, ex art. 5 del D. Lvo 231/02”).
Orbene, ai sensi dell'art. 1194, comma 1, c.c., il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Le deduzioni di parte opposta sopra ampiamente riportate non possono che implicare il fatto che
[...]
abbia inteso prestare acquiescenza alla imputazione al capitale Controparte_1 Controparte_1
– anziché agli interessi – del pagamento di €. 81.120,69 effettuato dal comune di EL.
Ed invero, nessuna altra interpretazione risulta sostenibile alla luce delle inequivocabili affermazioni rese dalla società ingiungente in comparsa di costituzione e risposta (v. ancora pag. 5 di quest'ultima, in cui si legge testualmente che “la è creditrice, nei confronti del per CP_1 Parte_1 sorte capitale della somma residua di €. 1.372,50, gravata dagli ulteriori interessi moratori, già maturati alla data del pagamento della somma di €. 80.995,92, e di quelli successivi a tale data”).
La superiore evenienza, poi, pur non corrispondendo alla regola applicabile in via sussidiaria, è - come si è visto - ammessa dall'art. 1194, comma 1, c.c. in presenza di accordo tra debitore e creditore.
Ciò chiarito, solo nella comparsa conclusionale del 2.1.2024 – anteriore alla rimessione della causa sul ruolo - l'opposta ha per la prima volta rilevato che “nell'opposizione proposta si sostiene che
l'obbligazione sarebbe stata estinta dal di EL, dopo il deposito del ricorso, ma prima Pt_1 dell'emissione e della notifica del Decreto Ingiuntivo, mediante il pagamento della somma di €. 81.120,69 e per la restante parte, pari a €. 1.997,73 per compensazione. Con il pagamento della somma di €. 81.120,69, tuttavia, l'obbligazione non è stata integralmente estinta. Il pagamento effettuato, in carenza di un accordo fra le parti, relativo alla sua accettazione da parte della
Eurotour, a tacitazione di ogni e qualsivoglia ulteriore sua pretesa, non estingue l'obbligazione ed è stato legittimamente imputato dalla creditrice prioritariamente al pagamento degli interessi moratori
Co maturati. Alla data del 21.12.2018 detti interessi, per la fattura n. 437 del 14.12.2017, di €.
49.475,25, ammontavano a €. 3.686,25 (decorrenza 15.1.2018) e per la fattura n. 1 del 4.1.2018, di
€. 33.643,17, a €. 2.352,17 (decorrenza 5.2.2018). Il pertanto, deve ancora alla Parte_1
Eurotour, per sorte capitale, la somma di €. 6.038,42 a cui bisogna aggiungere la somma di €.
1.997,73, trattenuta indebitamente, per compensazione di un presunto, quanto inesistente, controcredito vantato, per asserite inadempienze e penali contrattuali […]. Il pertanto, deve Pt_1 all'opposta, in conto capitale, la ulteriore somma di 8.036,15 (€. 1.997,73 + €. 6.038,42), gravata da interessi moratori maturati e maturandi, dal 21.12.2018 al soddisfo. Persistendo
l'inadempimento, seppur parziale, del non sussistono i presupposti per la Parte_1
declaratoria di estinzione del debito e per la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, come richiesto dal In ogni caso, anche prescindendo dalla problematica relativa alla revoca del Parte_1
D.I. opposto per pagamento parziale del credito, il è comunque debitore della Parte_1 somma residua di €. 8.036,15, gravata da interessi moratori, dal 21.12.2018, al soddisfo” (v. pagg.
4-5 del detto atto).
Con tali affermazioni, dunque, l'opposta ha prospettato, in relazione al pagamento di €. 81.120,69 effettuato da parte opponente, una diversa imputazione agli interessi anziché al capitale.
Ciò si traduce nella articolazione di un fatto che, ancorché conforme alla regola sussidiaria prevista dal comma 1 dell'art. 1194 c.c., presenta all'evidenza carattere di novità e si pone in radicale contrasto con le deduzioni precedentemente articolate – idonee ad attestare la deroga consentita dalla medesima disposizione testé richiamata – per le quali il pagamento parziale sopra descritto sarebbe stato imputato al capitale.
Conseguentemente, le allegazioni prospettate per la prima da Controparte_1
nella citata comparsa conclusionale si rivelano manifestamente inammissibili (cfr., per la
[...]
cristallizzazione del thema decidendum con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c., Cass. Civ. Sez. I 14.9.2021, n. 24724, per cui “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma
6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”; v. anche Cass.
Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415).
In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo n. 228/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, il va condannato a pagare all'opposta, a titolo di capitale, la sola somma di €. 1.372,50 Parte_1
richiesta in comparsa di costituzione e risposta.
Spettano altresì ad gli interessi moratori, secondo le Controparte_1
scadenze ed ai tassi di cui agli artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002, in relazione alle due fatture
Co azionate in via monitoria recanti n. 437.PA del 14.12.2017 e n.
1. del 4.1.2018 e telematicamente trasmesse all'ente debitore tramite SDI (v. all. 2, 3 e 4 del ricorso monitorio), fino alla data del già avvenuto pagamento quanto alla somma di €. 81.120,69 e fino al futuro soddisfo quanto al residuo importo chiesto a titolo di capitale di €. 1.372,50.
4. Solo con la comparsa conclusionale del 2.1.2024 – anteriore alla rimessione della causa sul ruolo
– l'ente locale opponente ha per la prima volta contestato la debenza degli importi ingiunti sostenendo che, “a termini dell'art. 8 del capitolato d'appalto allegato al contratto n. 8754/2 del 30.05.2017
(all. 4), la società appaltatrice aveva, ai fini del pagamento delle fatture per il servizio svolto,
l'obbligo di presentare le fatture emesse corredate “dal visto del responsabile dell'Ufficio Pubblica
Istruzione”. In realtà, le due fatture oggetto dell'azione monitoria mancavano del predetto visto, con la conseguenza che contrattualmente nessun obbligo è mai scattato in capo all'Amministrazione di pagare le dette due fatture, con la ovvia conseguenza che non è configurabile alcun ritardo di pagamento” (v. pag. 4 del detto atto).
Per le medesime ragioni esposte al paragrafo che precede, siffatta deduzione deve reputarsi manifestamente inammissibile.
Anch'essa, infatti, si traduce in una nuova allegazione, prospettata in una fase processuale nella quale erano già maturate tutte le preclusioni assertive (v. ancora, sulla cristallizzazione del thema decidendum al momento della scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Cass.
Civ. Sez. I 14.9.2021, n. 24724 cit.; Cass. Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415 cit.).
Del resto, qualora si dovesse ragionare diversamente – e si dovesse reputare ammissibile processualmente tale deduzione -, finirebbe per essere CP_1 Controparte_1
privata della possibilità di replicare adeguatamente e, soprattutto, di articolare richieste istruttorie volte al respingimento della censura.
Anche per la formulazione di queste ultime, infatti, sarebbe stato necessario il rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. A prescindere dai superiori rilievi – di per sé sufficienti per determinare l'inammissibilità della allegazione di parte opponente -, non può non evidenziarsi come l'apposizione del visto da parte del funzionario responsabile del settore Pubblica Istruzione del sia stata introdotta Pt_1
convenzionalmente quale incombenza destinata a dare conto del positivo espletamento delle prestazioni oggetto del contratto (v. pag. 20 dell'all. 4 della citazione in opposizione, con particolare riguardo all'art. 8 del capitolato d'appalto, ove si legge che “i corrispettivi all'impresa aggiudicataria del servizio verranno effettuati su presentazione fattura regolarmente vistata dal Responsabile dell'Ufficio P.I. e dal Responsabile del Servizio, previo accertamento – conferma della regolarità dell'esecuzione del servizio da parte del Comando di Polizia Municipale, salvo che
l'Amministrazione comunale ne disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni”).
Nel caso di specie, sempre dall'angolo visuale della buona fede esecutiva di cui all'art. 1375 c.c., appare senz'altro contrastante con quest'ultima il fatto che il Comune debitore, dopo avere oltretutto effettuato pagamenti parziali per €. 81.120,69, abbia omesso di sollevare la questione in esame nella fase stragiudiziale e per tutto il corso del presente giudizio fino alla comparsa conclusionale.
La doglianza relativa alla mancata apposizione del visto non si mostra dunque idonea a paralizzare la pretesa creditoria avversaria.
5. In merito alle spese, quanto alla ingiunzione, non può non rilevarsi come, in seguito al deposito del ricorso intervenuto il 20.12.2018, la in occasione della Controparte_1
integrazione documentale disposta dal giudice nel gennaio del 2019, abbia ribadito la volontà di ottenere il soddisfacimento integrale di quanto in origine richiesto, omettendo qualsiasi riferimento al cospicuo pagamento di €. 81.120,69 nelle more effettuato dal comune di EL ed accreditato in epoca senz'altro anteriore e precisamente il 21.12.2018 (v. all. 10 e 11 della citazione in opposizione nonché quanto ammesso dall'opposta a pag. 2 della comparsa conclusionale depositata il 2.1.2024 anteriormente alla rimessione della causa sul ruolo, in cui si legge che “il comune di EL, in data
21.12.2018, pagava alla Eurotour la somma di €. 81.120,69”).
Quanto alla presente fase giudiziale, va evidenziato che in comparsa di costituzione e risposta l'opposta, dopo aver ritenuto “l'opposizione proposta avverso il D.I. n. 228/2019 […] infondata in fatto e in diritto” e aver sostenuto di avere “diritto all'integrale pagamento del corrispettivo richiesto” (v. pag. 1 del detto atto), ha chiesto la “condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma residua dovuta (€. 1.372,50 + interessi moratori maturati, ex art. 5 del D. Lvo 231/02, decorrenti dalla data della scadenza del 30 giorno dalla emissione delle singole fatture, al saldo effettivo)” (v. pag. 5 del detto atto). In seguito, peraltro, l'opposta, come si è del pari segnalato, ha tardivamente e dunque inammissibilmente allegato fatti nuovi e alterato nella comparsa conclusionale la domanda ormai cristallizzatasi con la maturazione delle preclusioni, richiedendo il superiore importo di €. 8.036,15 a titolo di capitale, oltre interessi moratori.
Per altro verso, non può essere gravata dalla condanna Controparte_1 Controparte_1
alle spese, avendo la sua pretesa creditoria trovato un sia pur limitato accoglimento.
Orbene, con la sentenza n. 77/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. – per come novellato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014
- nella parte in cui non ha previsto il potere del giudice di compensare le spese tra le parti, oltre che nelle ipotesi espressamente contemplate, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Alla luce di quanto sopra esposto – tenuto conto, in particolare, della condotta processuale della società ingiungente che ha indiscutibilmente reso necessaria l'opposizione avversaria sul piano della causalità, della tardività ed inammissibilità delle domande nuove articolate in comparsa conclusionale dall'opposta e, al contempo, della parziale fondatezza della pretesa azionata da quest'ultima -, ricorrono in conclusione i presupposti per compensare integralmente le spese processuali, sia in relazione alla procedura d'ingiunzione sia in relazione alla presente fase.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1195/2019:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 228/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna il a pagare ad a titolo di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 capitale, la somma di €. 1.372,50, nonché gli interessi moratori, secondo le scadenze ed ai tassi di cui agli artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002, in relazione alle due fatture n. 437.PA del 14.12.2017 e n.
Co
1. del 4.1.2018, calcolati fino alla data del già avvenuto pagamento quanto alla somma di €.
81.120,69 e fino al futuro soddisfo quanto al residuo importo chiesto a titolo di capitale di €. 1.372,50, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili in quanto tardive le domande formulate da Controparte_1 Controparte_1
con la comparsa conclusionale depositata il 2.1.2024 anteriormente alla rimessione della
[...]
causa sul ruolo, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, il 22.1.2025
Il Giudice
dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1195/2019 promossa da:
C.F.: , in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
EL (SR), Piazza Crescimanno n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE VIRZI'
(pec: , giusta procura in atti;
Email_1
OPPONENTE contro
C.F. – P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale EL (SR), Villasmundo, via Po s.n., rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO ANGELICO (pec:
, giusta procura in atti;
Email_2
OPPOSTA
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva dell'odierno giudizio il ha chiesto revocarsi il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 228/2019 con cui il Tribunale di Siracusa aveva ingiunto al predetto ente locale di pagare la somma di €. 83.118,42, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore di in ragione dell'espletamento, da parte di quest'ultima, Controparte_1
di servizio di trasporto scolastico di studenti pendolari concordato con il contratto n. 8754/2 del
30.5.2017. Parte opponente ha sostenuto che la società ingiungente si sarebbe resa inadempiente in quanto avrebbe messo a disposizione solo 7 autobus anziché 8, come invece previsto nel testo contrattuale
(5 anziché 6 per la tratta EL – Siracusa).
Pertanto, il comune prospettando la decurtazione del prezzo in misura pari ad €. 1.997,73, Parte_1
ha ritenuto di essere tenuto a corrispondere a controparte - in luogo dell'importo ingiunto di €.
83.118,42 – la somma di €. 81.120,69 ed ha esposto di aver pagato tale ultimo ammontare in data
21.12.2018.
Alla luce del pagamento sopra richiamato, invocando anche in via riconvenzionale la compensazione in relazione a quanto decurtato, parte opponente ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio e la condanna ex art. 96 c.p.c. di Controparte_1 CP_1 CP_1
Quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 25.11.2019.
ha rappresentato che il avrebbe Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
provveduto al pagamento – oltretutto solo parziale – di quanto dovuto solo successivamente al deposito del ricorso monitorio ed ha contestato la legittimità della decurtazione operata dall'ente locale ingiunto.
In conclusione, parte opposta, tenuto conto di quanto già ricevuto, ha chiesto condannarsi controparte a corrispondere la somma di €. 1.372,50 a titolo di capitale, oltre interessi moratori ex art. 5 del decr. lgs. n. 231/2002.
Non sono stati richiesti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Posta una prima volta in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 17.5.2024.
Con tale ultimo provvedimento è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio, non risultante dagli atti.
Indi, il giudizio è stato nuovamente trattenuto in decisione con assegnazione di termini ridotti di venti giorni per comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per memorie di replica.
2. Nel merito, quanto al titolo sotteso alla pretesa azionata in via monitoria – che è onere di parte opposta (attrice in senso sostanziale) provare (v., per tutte, Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533)
e che investe le condizioni di insorgenza dell'obbligazione pecuniaria di cui con l'ingiunzione si è lamentato il mancato pagamento -, si osserva che, incontestata e provata in via documentale l'esistenza del contratto n. 8754/2 del 30.5.2017, il lungi dal censurare globalmente Parte_1
le prestazioni eseguite da si è limitato a sostenere che Controparte_1 quest'ultima si sarebbe resa inadempiente poiché avrebbe messo a disposizione solo 7 autobus anziché 8, in contrasto con quanto pattuito nel suddetto testo negoziale (5 anziché 6 per la tratta
EL – Siracusa).
Conseguentemente, l'ente locale opponente ha ritenuto dovuto alla società ingiungente - in luogo dell'importo richiesto di €. 83.118,42 – l'inferiore ammontare di €. 81.120,69 (v. pag. 4 della citazione in opposizione).
ha contestato la superiore ricostruzione, reputando priva Controparte_1 Controparte_1
di rilevanza la circostanza descritta dal comune di EL.
Tanto premesso, deve ricordarsi che, in virtù dell'art. 1375 c.c., il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Quest'ultima, richiamata dalla predetta disposizione in funzione integrativa del contratto, secondo la migliore esegesi, costituisce in tale sede un criterio di sviluppo e di specificazione della disciplina del concreto negozio, volto ad assicurare che esso risponda adeguatamente agli obiettivi prestabiliti dai contraenti.
In proposito, la prevalente giurisprudenza – anche di legittimità – ha evidenziato che l'obbligo di buona fede oggettiva, espressione del più generale principio di solidarietà sociale, implicherebbe, in ambito contrattuale, un obbligo di reciproca lealtà di condotta sia in fase di formazione e interpretazione del contratto (artt. 1337 e 1366 c.c.) sia in fase di esecuzione (art. 1375 c.c.), a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge (così, Cass. Civ. Sez. III 2.4.2021, n. 9200; Trib. Firenze Sez. III 27.1.2021, n. 180; cfr. Cass. Civ. 18.9.2009, n. 20106).
Secondo la superiore impostazione, il criterio di buona fede oggettiva, espresso in particolare dall'art. 1375 c.c., può essere utilizzato in funzione integrativa per la configurazione di nuovi obblighi, pur non contemplati dalla legge o dalle previsioni negoziali, o ancora per correggere il rigoroso giudizio di formale conformità di un comportamento alla legge, in vista di un migliore soddisfacimento degli intenti di entrambe le parti, purché ciò non si traduca in un apprezzabile sacrificio del contraente
(v., tra le molte, la recente Cass. Civ. Sez. VI 20.1.2022, n. 1825).
Con specifica attinenza a quanto rileva nel presente giudizio, poi, la più autorevole dottrina occupatasi della materia ha reputato contraria a buona fede la condotta assunta dal contraente che, al fine di paralizzare la pretesa di pagamento avversaria, eccepisca una discrasia marginale tra la prestazione eseguita da controparte e quella prevista nell'accordo negoziale, inidonea a pregiudicare in termini apprezzabili il proprio interesse. Orbene, nel caso di specie, l'art. 4 del capitolato d'appalto annesso al testo sottoscritto dalle parti dispone che “la ditta”, ossia “dovrà mettere a Controparte_1
disposizione n. 8 automezzi con le caratteristiche richieste, ritenuti adeguati per garantire
l'espletamento del servizio in maniera efficiente, nel rispetto del numero presunto degli studenti trasportati, in considerazione del percorso e dell'assoluto rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni di tutti i plessi scolastici, conformandosi agli standard di qualità richiesti, al numero di posti nella carta di circolazione, ai limiti di velocità e alle altre norme imposte dal codice della strada. Si determina in via presuntiva una dotazione minima di organico di 8 (otto) automezzi con le caratteristiche richieste, determinata in funzione del numero presunto degli studenti pendolari da trasportare, necessari ad assicurare a tutti gli utenti l'entrata e l'uscita in orario da ciascun istituto.
La dotazione dei mezzi da impiegare giornalmente pari a n. 8 (otto) con le caratteristiche richieste, dovrà garantire la regolare esecuzione del servizio in ogni circostanza e tenere conto dell'eventuale impiego di mezzi di scorta, se necessario” (v. pag. 15 e ss. dell'all. 4 della citazione in opposizione).
Da quanto sopra riportato si evince dunque che le parti avevano stabilito che Controparte_1
avrebbe messo a disposizione del comune di EL n. 8 autobus, per le Controparte_1
prestazioni di trasporto richieste.
Dall'attenta lettura delle previsioni testé riprodotte – da interpretarsi congiuntamente tra loro in ossequio al criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c. - emerge peraltro che la quantità di mezzi venne richiamata esclusivamente in quanto ritenuta in via presuntiva idonea ad assicurare la funzionalità del servizio commissionato.
In altri termini, l'interesse che il comune di EL con la stipula del contratto oggetto di causa ha inteso contrattualizzare, dandovi rilevanza giuridica, si identifica (non con la disponibilità di n. 8 unità di trasporto bensì) con la esigenza di garantire che tutti gli utenti ai quali le prestazioni richieste erano destinate potessero raggiungere l'istituto scolastico frequentato e da lì rientrare presso la propria abitazione.
Da tale angolo visuale, in applicazione del già citato art. 1363 c.c., si evidenzia che all'art. 3 del richiamato capitolato d'appalto si fa menzione di automezzi dotati di “55 posti” e, in particolare, per la “tratta EL – Siracusa”, di mezzi in numero pari a “6 da 55 posti” (v. pag. 13 dell'all. 4 della citazione in opposizione).
Ebbene, nel caso di specie, il comune di EL ha in citazione dichiarato che “il numero di mezzi da impiegare giornalmente era fissato in 6 autobus da 55 posti, mentre la ricorrente”, ossia
[...] “ne ha utilizzato 5 (sebbene uno di 92 posti)” (v. pag. 3 della Controparte_1
citazione in opposizione).
Appare dunque confermato dallo stesso ente locale opponente che la società opposta ha concretamente impiegato un automezzo munito di un numero di posti ben maggiore (non lontano dal doppio) di quello indicato in contratto.
La superiore circostanza, inoltre, trova riscontro nei verbali della Polizia Municipale del 24.11.2017, del 28.11.2017, del 29.11.2017, del 6.12.2017 e del 7.12.2017, in ciascuno dei quali si fa menzione della presenza sui luoghi di pullman “linea Quintiliano” targato ET916LR2, munito di due piani e idoneo, pertanto, ad ospitare un numero consistentemente maggiore di utenti rispetto ai mezzi di 55 posti (v. all. 6 della citazione in opposizione).
Ebbene, né dai documenti da ultimo richiamati né da ulteriori allegati prodotti in atti (v. le tre note comunali di cui agli all. 3, 8 e 9 della citazione in opposizione) emerge in alcun modo che siffatta modalità operativa abbia concretamente pregiudicato la possibilità per gli utenti pendolari di raggiungere l'istituto scolastico frequentato e di fare ritorno presso la propria abitazione.
In conclusione, pur a fronte del richiamo ai 6 automezzi contenuto nel testo contrattuale per la tratta
EL – Siracusa, tenuto conto del fatto che – per come è pacifico tra le parti e documentato -
[...]
ha impiegato 5 autobus uno dei quali tuttavia munito di posti CP_1 Controparte_1
(92) non lontani per numero dal doppio di quelli convenuti (55), senza che siano state documentate significative compromissioni della fruizione del servizio di trasporto, l'interesse facente capo al comune di EL e contrattualizzato con l'accordo n. 8754/2 del 30.5.2017 non può considerarsi frustrato in misura apprezzabile.
Per quanto sopra evidenziato, in conclusione, giusta il disposto dell'art. 1375 c.c., la condotta assunta dalla opposta, per quanto non integralmente corrispondente a quanto indicato nel contratto, non può essere valutata quale inadempimento rilevante e idoneo a giustificare la decurtazione del corrispettivo unilateralmente operata dall'ente locale opponente.
3. Costituisce dato pacifico l'avvenuto pagamento della somma di €. 81.120,69 ad opera del comune di EL ed in favore di CP_1 Controparte_1 Controparte_1
Tanto deve reputarsi sufficiente per giustificare la revoca del decreto ingiuntivo.
Come si è evidenziato al punto che precede, poi, illegittima va considerata la decurtazione del corrispettivo operata dal debitore opponente. Premesso ciò, il va condannato a pagare in favore della società opposta la somma Parte_1 di €. 1.372,50 a titolo di sorte capitale.
In questi termini si è infatti espressa – nell'assenza di Controparte_1
qualsiasi memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - in comparsa di costituzione e risposta.
In tale atto si legge testualmente che l'opposta è creditrice “della somma residua di €. 1.372,50
(trattenuta indebitamente), nonché degli interessi moratori maturati per il ritardo e delle spese e dei compensi del giudizio monitorio” (v. pagg.
2-3 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Ancora, nella comparsa di costituzione e risposta della società ingiungente si aggiunge che “la CP_1
è creditrice, nei confronti del comune di EL, per sorte capitale della somma residua di €.
[...]
1.372,50, gravata dagli ulteriori interessi moratori, già maturati alla data del pagamento della somma di €. 80.995,92, e di quelli successivi a tale data” (v. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, che conclude chiedendo “il rigetto della domanda riconvenzionale proposta
e la conseguenziale condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma residua dovuta … €.
1.372,50 + interessi moratori maturati, ex art. 5 del D. Lvo 231/02”).
Orbene, ai sensi dell'art. 1194, comma 1, c.c., il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Le deduzioni di parte opposta sopra ampiamente riportate non possono che implicare il fatto che
[...]
abbia inteso prestare acquiescenza alla imputazione al capitale Controparte_1 Controparte_1
– anziché agli interessi – del pagamento di €. 81.120,69 effettuato dal comune di EL.
Ed invero, nessuna altra interpretazione risulta sostenibile alla luce delle inequivocabili affermazioni rese dalla società ingiungente in comparsa di costituzione e risposta (v. ancora pag. 5 di quest'ultima, in cui si legge testualmente che “la è creditrice, nei confronti del per CP_1 Parte_1 sorte capitale della somma residua di €. 1.372,50, gravata dagli ulteriori interessi moratori, già maturati alla data del pagamento della somma di €. 80.995,92, e di quelli successivi a tale data”).
La superiore evenienza, poi, pur non corrispondendo alla regola applicabile in via sussidiaria, è - come si è visto - ammessa dall'art. 1194, comma 1, c.c. in presenza di accordo tra debitore e creditore.
Ciò chiarito, solo nella comparsa conclusionale del 2.1.2024 – anteriore alla rimessione della causa sul ruolo - l'opposta ha per la prima volta rilevato che “nell'opposizione proposta si sostiene che
l'obbligazione sarebbe stata estinta dal di EL, dopo il deposito del ricorso, ma prima Pt_1 dell'emissione e della notifica del Decreto Ingiuntivo, mediante il pagamento della somma di €. 81.120,69 e per la restante parte, pari a €. 1.997,73 per compensazione. Con il pagamento della somma di €. 81.120,69, tuttavia, l'obbligazione non è stata integralmente estinta. Il pagamento effettuato, in carenza di un accordo fra le parti, relativo alla sua accettazione da parte della
Eurotour, a tacitazione di ogni e qualsivoglia ulteriore sua pretesa, non estingue l'obbligazione ed è stato legittimamente imputato dalla creditrice prioritariamente al pagamento degli interessi moratori
Co maturati. Alla data del 21.12.2018 detti interessi, per la fattura n. 437 del 14.12.2017, di €.
49.475,25, ammontavano a €. 3.686,25 (decorrenza 15.1.2018) e per la fattura n. 1 del 4.1.2018, di
€. 33.643,17, a €. 2.352,17 (decorrenza 5.2.2018). Il pertanto, deve ancora alla Parte_1
Eurotour, per sorte capitale, la somma di €. 6.038,42 a cui bisogna aggiungere la somma di €.
1.997,73, trattenuta indebitamente, per compensazione di un presunto, quanto inesistente, controcredito vantato, per asserite inadempienze e penali contrattuali […]. Il pertanto, deve Pt_1 all'opposta, in conto capitale, la ulteriore somma di 8.036,15 (€. 1.997,73 + €. 6.038,42), gravata da interessi moratori maturati e maturandi, dal 21.12.2018 al soddisfo. Persistendo
l'inadempimento, seppur parziale, del non sussistono i presupposti per la Parte_1
declaratoria di estinzione del debito e per la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, come richiesto dal In ogni caso, anche prescindendo dalla problematica relativa alla revoca del Parte_1
D.I. opposto per pagamento parziale del credito, il è comunque debitore della Parte_1 somma residua di €. 8.036,15, gravata da interessi moratori, dal 21.12.2018, al soddisfo” (v. pagg.
4-5 del detto atto).
Con tali affermazioni, dunque, l'opposta ha prospettato, in relazione al pagamento di €. 81.120,69 effettuato da parte opponente, una diversa imputazione agli interessi anziché al capitale.
Ciò si traduce nella articolazione di un fatto che, ancorché conforme alla regola sussidiaria prevista dal comma 1 dell'art. 1194 c.c., presenta all'evidenza carattere di novità e si pone in radicale contrasto con le deduzioni precedentemente articolate – idonee ad attestare la deroga consentita dalla medesima disposizione testé richiamata – per le quali il pagamento parziale sopra descritto sarebbe stato imputato al capitale.
Conseguentemente, le allegazioni prospettate per la prima da Controparte_1
nella citata comparsa conclusionale si rivelano manifestamente inammissibili (cfr., per la
[...]
cristallizzazione del thema decidendum con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c., Cass. Civ. Sez. I 14.9.2021, n. 24724, per cui “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma
6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”; v. anche Cass.
Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415).
In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo n. 228/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, il va condannato a pagare all'opposta, a titolo di capitale, la sola somma di €. 1.372,50 Parte_1
richiesta in comparsa di costituzione e risposta.
Spettano altresì ad gli interessi moratori, secondo le Controparte_1
scadenze ed ai tassi di cui agli artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002, in relazione alle due fatture
Co azionate in via monitoria recanti n. 437.PA del 14.12.2017 e n.
1. del 4.1.2018 e telematicamente trasmesse all'ente debitore tramite SDI (v. all. 2, 3 e 4 del ricorso monitorio), fino alla data del già avvenuto pagamento quanto alla somma di €. 81.120,69 e fino al futuro soddisfo quanto al residuo importo chiesto a titolo di capitale di €. 1.372,50.
4. Solo con la comparsa conclusionale del 2.1.2024 – anteriore alla rimessione della causa sul ruolo
– l'ente locale opponente ha per la prima volta contestato la debenza degli importi ingiunti sostenendo che, “a termini dell'art. 8 del capitolato d'appalto allegato al contratto n. 8754/2 del 30.05.2017
(all. 4), la società appaltatrice aveva, ai fini del pagamento delle fatture per il servizio svolto,
l'obbligo di presentare le fatture emesse corredate “dal visto del responsabile dell'Ufficio Pubblica
Istruzione”. In realtà, le due fatture oggetto dell'azione monitoria mancavano del predetto visto, con la conseguenza che contrattualmente nessun obbligo è mai scattato in capo all'Amministrazione di pagare le dette due fatture, con la ovvia conseguenza che non è configurabile alcun ritardo di pagamento” (v. pag. 4 del detto atto).
Per le medesime ragioni esposte al paragrafo che precede, siffatta deduzione deve reputarsi manifestamente inammissibile.
Anch'essa, infatti, si traduce in una nuova allegazione, prospettata in una fase processuale nella quale erano già maturate tutte le preclusioni assertive (v. ancora, sulla cristallizzazione del thema decidendum al momento della scadenza del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Cass.
Civ. Sez. I 14.9.2021, n. 24724 cit.; Cass. Civ. Sez. III 9.9.2021, n. 24415 cit.).
Del resto, qualora si dovesse ragionare diversamente – e si dovesse reputare ammissibile processualmente tale deduzione -, finirebbe per essere CP_1 Controparte_1
privata della possibilità di replicare adeguatamente e, soprattutto, di articolare richieste istruttorie volte al respingimento della censura.
Anche per la formulazione di queste ultime, infatti, sarebbe stato necessario il rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. A prescindere dai superiori rilievi – di per sé sufficienti per determinare l'inammissibilità della allegazione di parte opponente -, non può non evidenziarsi come l'apposizione del visto da parte del funzionario responsabile del settore Pubblica Istruzione del sia stata introdotta Pt_1
convenzionalmente quale incombenza destinata a dare conto del positivo espletamento delle prestazioni oggetto del contratto (v. pag. 20 dell'all. 4 della citazione in opposizione, con particolare riguardo all'art. 8 del capitolato d'appalto, ove si legge che “i corrispettivi all'impresa aggiudicataria del servizio verranno effettuati su presentazione fattura regolarmente vistata dal Responsabile dell'Ufficio P.I. e dal Responsabile del Servizio, previo accertamento – conferma della regolarità dell'esecuzione del servizio da parte del Comando di Polizia Municipale, salvo che
l'Amministrazione comunale ne disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni”).
Nel caso di specie, sempre dall'angolo visuale della buona fede esecutiva di cui all'art. 1375 c.c., appare senz'altro contrastante con quest'ultima il fatto che il Comune debitore, dopo avere oltretutto effettuato pagamenti parziali per €. 81.120,69, abbia omesso di sollevare la questione in esame nella fase stragiudiziale e per tutto il corso del presente giudizio fino alla comparsa conclusionale.
La doglianza relativa alla mancata apposizione del visto non si mostra dunque idonea a paralizzare la pretesa creditoria avversaria.
5. In merito alle spese, quanto alla ingiunzione, non può non rilevarsi come, in seguito al deposito del ricorso intervenuto il 20.12.2018, la in occasione della Controparte_1
integrazione documentale disposta dal giudice nel gennaio del 2019, abbia ribadito la volontà di ottenere il soddisfacimento integrale di quanto in origine richiesto, omettendo qualsiasi riferimento al cospicuo pagamento di €. 81.120,69 nelle more effettuato dal comune di EL ed accreditato in epoca senz'altro anteriore e precisamente il 21.12.2018 (v. all. 10 e 11 della citazione in opposizione nonché quanto ammesso dall'opposta a pag. 2 della comparsa conclusionale depositata il 2.1.2024 anteriormente alla rimessione della causa sul ruolo, in cui si legge che “il comune di EL, in data
21.12.2018, pagava alla Eurotour la somma di €. 81.120,69”).
Quanto alla presente fase giudiziale, va evidenziato che in comparsa di costituzione e risposta l'opposta, dopo aver ritenuto “l'opposizione proposta avverso il D.I. n. 228/2019 […] infondata in fatto e in diritto” e aver sostenuto di avere “diritto all'integrale pagamento del corrispettivo richiesto” (v. pag. 1 del detto atto), ha chiesto la “condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma residua dovuta (€. 1.372,50 + interessi moratori maturati, ex art. 5 del D. Lvo 231/02, decorrenti dalla data della scadenza del 30 giorno dalla emissione delle singole fatture, al saldo effettivo)” (v. pag. 5 del detto atto). In seguito, peraltro, l'opposta, come si è del pari segnalato, ha tardivamente e dunque inammissibilmente allegato fatti nuovi e alterato nella comparsa conclusionale la domanda ormai cristallizzatasi con la maturazione delle preclusioni, richiedendo il superiore importo di €. 8.036,15 a titolo di capitale, oltre interessi moratori.
Per altro verso, non può essere gravata dalla condanna Controparte_1 Controparte_1
alle spese, avendo la sua pretesa creditoria trovato un sia pur limitato accoglimento.
Orbene, con la sentenza n. 77/2018, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2, c.p.c. – per come novellato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014
- nella parte in cui non ha previsto il potere del giudice di compensare le spese tra le parti, oltre che nelle ipotesi espressamente contemplate, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Alla luce di quanto sopra esposto – tenuto conto, in particolare, della condotta processuale della società ingiungente che ha indiscutibilmente reso necessaria l'opposizione avversaria sul piano della causalità, della tardività ed inammissibilità delle domande nuove articolate in comparsa conclusionale dall'opposta e, al contempo, della parziale fondatezza della pretesa azionata da quest'ultima -, ricorrono in conclusione i presupposti per compensare integralmente le spese processuali, sia in relazione alla procedura d'ingiunzione sia in relazione alla presente fase.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1195/2019:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 228/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna il a pagare ad a titolo di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 capitale, la somma di €. 1.372,50, nonché gli interessi moratori, secondo le scadenze ed ai tassi di cui agli artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002, in relazione alle due fatture n. 437.PA del 14.12.2017 e n.
Co
1. del 4.1.2018, calcolati fino alla data del già avvenuto pagamento quanto alla somma di €.
81.120,69 e fino al futuro soddisfo quanto al residuo importo chiesto a titolo di capitale di €. 1.372,50, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili in quanto tardive le domande formulate da Controparte_1 Controparte_1
con la comparsa conclusionale depositata il 2.1.2024 anteriormente alla rimessione della
[...]
causa sul ruolo, per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, il 22.1.2025
Il Giudice
dott. Gabriele Patti