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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 3 dicembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 315 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Proietti, Valeria Calviello e Parte_1
Olivia MA Tosè, APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ada Vita CP_1
Sciplino, APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 9515/2021 del 17.11.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.11.2020, ha convenuto in giudizio l' innanzi Parte_1 CP_1 al Tribunale di Roma per sentir dichiarare l'insussistenza dei requisiti di legge per la propria iscrizione alla Gestione Commercianti a decorrere dal 1.1.2015, o da altra data di giustizia, ed ottenere così la cancellazione dell'iscrizione alla predetta Gestione quantomeno dal 28.10.2020, data in cui la società
OD & C. s.a.s., della quale ella era socia accomandataria, era stata cancellata dal R.I.
Ha dedotto a tal fine: di aver ricevuto nota del 27.8.2020 con cui l' le comunicava di averla CP_1 iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti a decorrere dal 1.1.2015 “Poiché la suddetta società, nell'ambito della dichiarazione di redditi, Unico 2016 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la sua occupazione prevalente”; che, tuttavia, l'iscrizione d'ufficio era illegittima poiché: dal 1.1.2013 la ricorrente, avendone i requisiti, percepiva la pensione di vecchiaia;
pur essendo socia accomandataria della società, non aveva svolto alcuna attività per la società
1 medesima (in disparte quelle tipicamente riconducibili e proprie dell'amministratore), giacché le poche e residue attività della PRODAT & C. S.a.s. erano state svolte da soggetti terzi esterni alla società, quali agenzie di servizi;
nell'anno 2017 la società aveva emesso una sola ed ultima fattura (la n. 1/2017) relativa a prestazioni rese nelle annualità precedenti, non avendo più emesso né ricevuto alcuna fattura negli anni 2018-2020; nelle dichiarazioni dei redditi della OD & C. s.a.s. relative alle annualità successive al 2015, non risultava barrata la casella “RO 10” relativa all'“occupazione prevalente”; la società, in ogni caso, era stata cancellata dal R.I. in data 28.10.2020.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
A tal fine ha dedotto che: la era stata socia accomandataria della OD & C. s.a.s. – Pt_1 società esercente attività commerciale – dal 14.12.1988 al 28.10.2020, data della cessazione;
la società non risultava avere dipendenti con qualifiche manageriali;
la stessa ricorrente, negli anni in questione, non risultava aver svolto altre attività lavorative prevalenti ed aveva invece organizzato e diretto l'attività della società recandosi abitualmente presso la sede sociale, impartendo direttive ai dipendenti, autorizzandone ferie e permessi, scegliendo e contattando personalmente fornitori e clienti, risolvendo tutte le problematiche inerenti l'impresa e occupandosi personalmente anche della vendita al dettaglio;
erano stati acquisiti i modelli IVA della società per gli anni 2015-2017 e si era provveduto alla cancellazione della posizione della per gli anni successivi (2018-2020); Pt_1 inoltre, il requisito dell'abitualità dell'attività doveva ritenersi documentalmente provato in quanto
“a) il ricorrente ricopriva la carica di socio unico della società, chiaramente ponendo in essere tutti gli atti ed attività organizzative inerenti la compagine sociale;
b) la società non ha avuto alle proprie dipendenze personale e, di conseguenza, l'attività non poteva che essere svolta dal È Pt_1 pertanto evidente che la abbia svolto vera e propria attività lavorativa all'interno della Pt_1 stessa società, anche con mansioni di direzione, controllo ed organizzazione”; pertanto risultavano soddisfatti nella specie i requisiti di cui all'art. 1, co. 203, l. n. 662/1996.
Assunto l'interrogatorio libero della il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo Pt_1 che “l'espletata istruttoria non … [fosse] in grado di confutare la tesi dell'istituto in ordine all'obbligo contributivo della non potendosi le dichiarazione dalla stessa operate Pt_1 all'udienza del 16.9.2021 ritenersi dirimenti in ordine al mancato svolgimento di attività da parte sua, in via prevalente, nell'ambito della società”. Ha ritenuto invece che l'assunto dell' CP_1 risultasse comprovato dalle seguenti circostanze: “la società non ha dipendenti, tantomeno con qualifiche manageriali;
la società ha avuto un volume di affari nel 2015 di € 74.000,00 circa e nel
2016 di € 21.000,00 circa, ove anche riconducibile a fatturazione successiva di affari precedenti;
non v'è prova alcuna che l'attività - ove anche residuale - di amministrazione della società sia stata affidata ad un commercialista, a tanto non essendo sufficiente la dichiarazione della ricorrente;
la
2 ricorrente, socia accomandataria, in quanto socio unico accomandatario, amministratore e legale rappresentante della società, necessariamente era tenuta a svolgere tutte le attività che riguardano la gestione sociale;
nella dichiarazione dei redditi del 2016 della OD & C. s.a.s. è barrata la casella “occupazione prevalente” della nella gestione della società; la circostanza che la Pt_1 ricorrente sia pensionata dal 2013 è del tutto irrilevante, non essendo tale stato inconciliabile con
l'esercizio dell'attività commerciale”. Ha quindi condannato la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' . CP_2
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la chiedendone l'integrale riforma o, in Pt_1 subordine, quantomeno la riforma del capo relativo alle spese di lite.
L' ha resistito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_2
All'udienza del 3.12.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura in aula del dispositivo.
2. Ebbene, in via preliminare, deve rammentarsi che, allo stato, il periodo controverso è limitato ai soli anni 2015-2017.
Invero, benché la nota del 27.8.2020 indicasse solo la data di decorrenza dell'iscrizione CP_1
d'ufficio della alla Gestione Commercianti (1.1.2015), tuttavia con la memoria di Pt_1 costituzione nel giudizio di primo grado il medesimo Istituto ha riconosciuto l'intervenuta cessazione della società in data 28.10.2020, e ha dichiarato altresì di aver provveduto a cancellare la posizione della successivamente al 31.12.2017, circostanza che risulta ulteriormente riscontrata dalla Pt_1 successiva nota del 19.1.2021 prodotta in giudizio dall'allora ricorrente in allegato alle note CP_1 depositate il 19.3.2021.
3. Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione, giacché la prova orale articolata dall'allora ricorrente in primo grado – su cui la ha insistito con l'atto Pt_1
d'appello – appare superflua, in ragione di quanto sarà chiarito di seguito.
4. Nel merito, con il primo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta in sostanza che il Tribunale, pur avendo correttamente premesso che l'onere di dimostrare la ricorrenza dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti gravasse sull' , ha tuttavia di fatto invertito l'onere CP_1 della prova, accogliendo la domanda in quanto l'allora ricorrente non avrebbe offerto prova sufficiente contraria all'assunto dell' . CP_2
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe invece dovuto respingere la domanda, non avendo l' assolto allo stringente onere di dimostrare la ricorrenza di tutti i requisiti cumulativamente CP_1 prescritti dall'art. 1, co. 203 e ss., l. n. 662/1996, in particolare “la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza”, non essendo a tal fine sufficienti meri limitati riscontri documentali, quali le visure camerali della società e della nonché le dichiarazioni Pt_1
3 IVA della società, né tantomeno la spunta della casella RK o RH attestante una presunta “occupazione prevalente”, peraltro nella specie riferita alla sola annualità 2015 (come da dichiarazione dei redditi
2016 della società), né il mero interrogatorio libero della ricorrente, idoneo a fornire esclusivamente meri argomenti di prova ex art. 116, co. 2 c.p.c. e non prove piene.
A fronte di tale motivo di impugnazione, l' ha sostenuto la correttezza della decisione CP_1 impugnata.
4.1. Ebbene, rileva il Collegio che effettivamente, dalla sentenza impugnata si evince che il
Tribunale, pur avendo riconosciuto in teoria che l'onere di provare la ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti gravasse sull , ha poi in concreto respinto la domanda CP_1 della sul presupposto che la ricorrente non avesse offerto prova contraria all'assunto Pt_1 dell' , così sostanzialmente invertendo l'onere della prova. CP_2
Al contrario, secondo il principio generale di cui all'art. 2697, co. 1 c.c., era l' a dover CP_1 offrire prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione suddetta, tra i quali nella specie quelli della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza da parte della Pt_1
Ed invero, la Suprema Corte ha precisato che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975)
e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere
l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità
e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (Cass. n. 2665/2021).
Ed ancora: “L'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato.
Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell'attività di socio di società, essi sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all'impresa che costituisce l'oggetto della società, a prescindere dall'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali)
4 dell'impresa” (Cass. n. 6944/2020).
Ed Infine: “non vi è dubbio che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass.
26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro prevalente e abituale all'interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può solo svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (v. cfr. Cass.18/2/2000 n. 1852;
v. Cass. 20/7/2018, n. 19467; da ultimo, Cass. 27/372019, n. 8611)” (Cass. n. 30716/2019).
Va dunque verificato se l' abbia offerto prova sufficiente dell'assunto. CP_1
4.2. Sennonché non può il Collegio non rilevare che, ancor prima dell'onere probatorio,
l' avrebbe dovuto adempiere correttamente agli oneri di allegazione, deducendo in modo CP_2 coerente quale fosse l'attività lavorativa prestata, in modo abituale e prevalente, dalla Pt_1
Sul punto, tuttavia, si riscontra che nella memoria di primo grado l' , dopo aver dato atto CP_1 che la OD & C. s.a.s., società di cui la era socia accomandataria, esercitasse “attività di Pt_1 assistenza tecnica, informatica, amministrativa, finanziaria a enti e persone fisiche …, ecc.”, ha inizialmente sostenuto che: “4) Parte ricorrente - nel periodo per cui è causa - ha organizzato e diretto l'attività della società recandosi abitualmente presso la sede della stessa;
5) Parte ricorrente ha impartito ordini e direttive di lavoro ai dipendenti ed ai collaboratori della società; 6) Parte ricorrente ha autorizzato le ferie ed i permessi ai dipendenti della società; 7) Parte ricorrente si è occupata della soluzione di tutte le questioni e problematiche inerenti l'impresa oltre che attendere anche personalmente della vendita al dettaglio;
8) Parte ricorrente inoltre ha scelto e contattato personalmente i fornitori di tutti gli articoli forniti presso l'attività esercitata;
…”.
Tant'è che su tali circostanze l' ha chiesto ed ottenuto di assumere l'interrogatorio libero CP_1 della Pt_1
Tuttavia, alcune righe dopo, l' ha contraddittoriamente dedotto: “Appare infatti CP_1 documentalmente provato che nel periodo oggetto della controversia: a) il ricorrente ricopriva la carica di socio unico della società, chiaramente ponendo in essere tutti gli atti ed attività organizzative inerenti la compagine sociale;
b) la società non ha avuto alle proprie dipendenze personale e, di conseguenza, l'attività non poteva che essere svolta dal E' pertanto evidente Pt_1 che la abbia svolto vera e propria attività lavorativa all'interno della stessa società, anche Pt_1 con mansioni di direzione, controllo ed organizzazione”, avendo richiamato in proposito la pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “Stante l'ampiezza delle dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non solo l'espletamento di un'attività
5 esecutiva o materiale, ma anche un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. n. 5360/12)”.
Infine, nella memoria di costituzione in appello, l' ha invece dedotto: “Nel caso di specie, CP_1
l'assenza di dipendenti della società è stato elemento ritenuto sufficiente dall' per Controparte_3 procedere all'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, presumendo che la stessa, socia, amministratrice e rappresentante legale della PRODAT s.a.s., prestasse altresì la propria attività lavorativa presso l'azienda ed esercitasse quindi, in modo personale e prevalente, attività commerciale. Detta prova è valida ai sensi dell'art. 2729 c.c., sussistendo i requisiti di gravità, precisione e concordanza con le altre risultanze documentali. CP_ In particolare, in base alle stesse allegazioni dell' è stato provato che la ricorrente, per tutto il periodo oggetto dell'avviso di addebito, ha effettivamente svolto l'attività commerciale, come da oggetto sociale (cfr visura in atti depositata in primo grado); detta attività richiedeva necessariamente l'apporto di personale;
la società, tuttavia, non aveva dipendenti, sicché la gestione concreta della stessa – economicamente riconducibile direttamente in capo alla ricorrente, imprenditrice – deve ritenersi essere stata posta in essere attraverso il lavoro personale e prevalente di questa, priva di altre fonti di reddito (documenti depositati in primo grado)”.
Orbene, da tali allegazioni non risulta chiara, a parere del Collegio, quale sia l'attività che l' imputa alla di aver svolto in modo personale, abituale e prevalente, se un'attività di CP_1 Pt_1 direzione ed organizzazione del lavoro dei dipendenti, ovvero un'attività di “direzione, controllo ed organizzazione” di un'azienda senza dipendenti, ovvero ancora un'attività di natura esecutiva, commerciale e/o finanche di vendita al dettaglio.
4.3. Ma, pur volendo soprassedere sulla natura dell'attività in ipotesi svolta dalla Pt_1 ritiene il Collegio che l' non abbia offerto prova sufficiente neppure della sua abitualità e CP_1 prevalenza, emergendo dalle prove documentali – al netto della, di per sé irrilevante, spunta apposta sulla casella “occupazione prevalente”, peraltro nella sola dichiarazione dei redditi 2016 della società
– esclusivamente che l'odierna appellante non abbia svolto al contempo altra attività lavorativa, essendo pensionata e non avendo altre cariche sociali (se non quelle, si rileva, di sindaco in alcune società, come da visura camerale personale in atti); e che la società – la cui compagine sociale non risulta composta dalla sola socia accomandataria, come dedotto dall' , bensì anche da un socio CP_1 accomandante, tale (come da visura camerale in atti) – negli anni dal 2015 al 2017, Persona_1 abbia sviluppato un dato fatturato (rispettivamente di € 74.547,00, € 21.174,00 e € 5.000,00 nei 3 anni), pur non avendo dipendenti.
Sennonché, a fronte delle allegazioni della circa il fatto che la residua attività Pt_1
6 dell'azienda venisse svolta negli anni in questione da soggetti terzi e che la fatturazione fosse imputabile a servizi resi dalla società negli anni precedenti, non pagati per tempo dai clienti, l' CP_1 non ha offerto prova certa dello svolgimento effettivo, abituale e prevalente, di alcuna attività commerciale – né di natura esecutiva, né di natura direttiva o organizzativa – da parte della Pt_1 la quale era all'epoca pensionata (dunque munita di altro reddito, come da estratto conto previdenziale e CU , in atti) e già ultra-settantenne (dunque, difficilmente ancora idonea a svolgere lavoro CP_1 con carattere di abitualità), e la quale peraltro non ha reso dichiarazioni contra se neppure in sede di interrogatorio libero, avendo dichiarato che dal 2015 era il commercialista ad occuparsi della parte contabile della società, che la società dallo stesso anno non svolgeva più attività per conto dei clienti,
e che il volume d'affari degli anni 2015-2017 si riferiva ad attività pregresse, fatturate successivamente.
4.4. In conclusione, alla luce di una valutazione complessiva delle allegazioni – contradittorie
– articolate dall' e delle prove – insufficienti – offerte dall' circa il lavoro personale CP_1 CP_2 abituale e prevalente asseritamente prestato dalla negli anni 2015-2017, ritiene il Collegio Pt_1 che la domanda non potesse essere accolta e che l'appello sia pertanto sul punto fondato.
5. Resta dunque assorbito il secondo motivo di gravame, attinente alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado per la sola ipotesi di conferma nel merito della sentenza impugnata.
6. L'appello va in conclusione accolto, con riforma della sentenza impugnata, e condanna dell' alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo CP_1 secondo le disposizioni pro tempore vigenti, in ragione del valore indeterminato della causa, e distratte in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. dichiara che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1, co. 203, l. n. 662/1996 per l'iscrizione di nella Gestione Commercianti negli anni dal 2015 al 2017; Parte_1
2. condanna l' alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio CP_1 grado, che liquida in € 3.133,50 per il primo grado ed in € 3.473,00 per il secondo a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge, e rimborso del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, lì 3.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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