TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1037/2025 V.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)”
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Giannuzzi, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco D'Agata, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il proprio rapporto con le figlie
, nata in data [...], e nata in data [...], fosse regolamentato in ossequio alle Per_1 Per_2 condizioni articolate in ricorso.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.04.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, sicchè il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Le condizioni delineate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi del minore, sicchè non vi è ragione per discostarsene:
1) Le figlie e sono affidate a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_1 Per_2 amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2) La IG.ra e le figlie e , salvo diverse esigenze abitative future che verranno prontamente Parte_1 Per_1 Per_2 comunicate al IG. continueranno a vivere presso l'abitazione in affitto sita in Lecce alla via Torquato Tasso n. Pt_2
38 mentre il sig. vive in Giorgilorio fraz. di Surbo, via Pastore. Pt_2
3) Il IG. compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie e salvo diverso accordo raggiunto Pt_2 di volta in volta con la IG.ra potrà vedere e tenere con sé le figlie e nei tempi e con le modalità di Pt_1 Per_1 Per_2 seguito indicati: mercoledì di ogni settimana dalle ore 13:00 alle ore 17:00; a settimane alterne, una settimana potrà tenere con sé le figlie il sabato dalle 17:00 alle 18:00 della successiva domenica;
il IG. potrà trascorrere alcuni dei giorni Pt_2 delle festività natalizie e pasquali con le figlie, alternandoli negli anni (ad esempio un anno Natale un altro Santo Stefano, un anno Capodanno un altro il giorno di San Silvestro, un anno Pasqua un altro il lunedì dell'Angelo); il IG. Pt_2 potrà inoltre trascorrere due settimane insieme alle figlie durante le vacanze estive con eventuale pernotto limitatamente a tale periodo.
4) Il IG. entro il giorno 09 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , si Pt_2 Per_1 Per_2 obbliga a corrispondere alla IG.ra sul seguente IBAN [...] a lei intestato Parte_1 la somma di euro 300,00, (€ 150,00 per ogni figlia) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, preventivamente concordate, documentate ed individuate secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Lecce cui i ricorrenti fanno espresso riferimento.
Alcuna statuizione deve adottarsi in ordine alle spese di lite, stante la natura congiunta dell'istanza.
P.T.M.
- dispone che i rapporti tra le parti e le figlie minori vengano regolamentati in ossequio alle condizioni innanzi delineate;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 20.5.2025
La Presidente Est.
dott.ssa Francesca Caputo