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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 6298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6298 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4228/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 2234/2021 pubblicata il 9.3.2021 e vertente
TRA
(c. f.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c. f.: ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Napoli, Via Kerbaker, 91, nello studio dell'avv. MONTELLA NICOLA
(c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in C.F._3
calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellanti
E (c. f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, Via Cervantes 55/5, nello studio dell'Avv. CAGGIANO
FR (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._4
per procura in atti
Appellata
Conclusioni per gli appellanti:
I.
1. nel merito accertare, per i motivi esposti, i comportamenti illegittimamente
tenuti contra legem dalla in danno dell'attore Controparte_1
nell'esecuzione dei contratti di cui in premessa e dichiarare anche parzialmente
nulli e/o illegittimi e/o inefficaci detti contratti;
II. in accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare la nullità e/o
inesistenza dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare integralmente
lo stesso;
III. accertare e dichiarare per tutti gli esposti motivi la nullità quantomeno
parziale del contratto e per l'effetto condannare la convenuta alla ripetizione di
tutte le somme indebitamente incamerate da accertarsi in corso di causa, oltre
interessi;
IV. in via subordinata, e nella denegata ipotesi che dovesse emergere anche
all'esito di espletanda CTU un saldo debitore a sfavore degli attori, compensare
dette somme con quelle riconosciute agli stessi in conseguenza del presente
giudizio;
V. che venga concesso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della
convenuta Banca del contratto relativo al finanziamento, compreso il precedente
n°11677995, e di tutte le comunicazioni relative al rapporto oggetto del presente
Decreto Ingiuntivo;
2 VI. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al
procuratore.
Conclusioni per l'appellata: l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli voglia
dichiarare inammissibile, oltre che infondato nel merito, l'appello proposto da
e per i motivi esposti e condannare gli stessi Parte_1 Parte_2
al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio, con apposita
sanzione per lite temeraria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 2234/2021 pubblicata il 9 marzo 2021, il Tribunale di
Napoli ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
(debitore principale) e (garante) avverso il decreto n. Parte_2
7685/2016 emesso dal medesimo tribunale con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 24.880,41, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di credito al consumo n. 12942625.
Il Tribunale ha ritenuto che la creditrice avesse assolto i propri oneri probatori con la produzione in giudizio del contratto di finanziamento azionato, regolarmente sottoscritto dal debitore e dalla coobbligata, con il relativo piano di ammortamento, allegando l'inadempimento della controparte.
Quanto alle contestazioni sollevate dagli opponenti, il primo giudice ha,
innanzitutto, escluso la fondatezza delle censure relative al preteso carattere usurario degli interessi, dal momento che la doglianza al riguardo era stata formulata in termini del tutto generici, senza indicazione né del tasso di interesse convenuto, o di quello applicato se difforme, né del tasso soglia applicabile in concreto.
3 Parimenti generica, ad avviso del Tribunale, era risultata anche la contestazione circa l'applicazione di interessi anatocistici, non essendo neanche stata individuata la clausola contrattuale in virtù della quale tale fenomeno si sarebbe in concreto verificato o le somme indebitamente percepite.
Ampia dissertazione è stata, poi, dedicata dal primo giudice agli effetti dell'ammortamento degli interessi col sistema cd. alla francese, per escludere, anche sotto tale profilo, la sussistenza di una capitalizzazione degli interessi passivi.
§ 2. Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello Parte_1
e , invocando l'accoglimento delle conclusioni,
[...] Parte_2
riportate in epigrafe, già formulate in primo grado.
§ 3. Ha resistito la eccependo l'inammissibilità del CP_1
gravame e, comunque, contestandone la fondatezza nel merito.
§ 4. La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 24.09.2025,
con la concessione di un termine di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito di repliche.
§ 5. Preliminarmente, la Corte dà atto che, per mero errore materiale, il verbale dell'udienza del 24.9.2025 contiene un'indicazione errata dei magistrati componenti il Collegio chiamato a decidere la presente controversia, che deve intendersi dunque corretto con l'indicazione riportata in epigrafe della presente sentenza.
§ 6. Gli appellanti, dopo aver preventivamente dedotto l'ammissibilità del gravame, hanno formulato due motivi di ricorso, a loro volta articolati in varie deduzioni e contestazioni.
4 § 6.1. Col primo motivo, rubricato indeterminatezza del credito vantato –
mancata prova del credito – illogicità della motivazione, i sigg.ri e Parte_1
invocano l'integrale riforma della sentenza, lamentando Pt_2
l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che fossero essi opponenti a dover offrire la prova delle loro contestazioni, così violando il principio cardine in tema di prova sancito dall'art. 2697 co. 1, c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. E, ad avviso degli odierni appellanti, tale prova la non l'aveva CP_1
fornita, avendo prodotto unicamente un salda conto ex art. 50 TUB, utile ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, ma non anche nel successivo giudizio a cognizione piena, dove può assumere soltanto un valore indiziario, che si arresta di fronte alle contestazioni.
§ 6.1.1. Il motivo è infondato. Esso, come anche evidenziato dalla difesa dell'appellata, pare il frutto di un equivoco sulla natura del credito azionato dalla e, conseguentemente, sugli oneri probatori da CP_1
cui la creditrice era gravata. Ed infatti, l'odierna appellata aveva prodotto,
sin dalla fase monitoria, il contratto di prestito personale n. 12942625, in virtù del quale era stato concesso al un prestito di € 26.227,00, Parte_1
da rimborsare, col relativo carico di interessi, in 84 mesi con rate costanti da € 481,14. A corredo della richiesta ingiunzione, poi, la aveva CP_1
prodotto un documento, qualificato “estratto conto ex art. 50 d. lgs.
384/1993”, contenente il riepilogo delle rate pagate, di quelle scadute e non pagate e del capitale residuo.
5 Ora, correttamente il primo giudice ha richiamato il principio (enunciato da Cass. sez. un. 13533/2001) secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Sarebbe stato, dunque, onere degli opponenti dimostrare o di aver pagato in tutto o in parte le somme indicate come dovute, o contestare la sussistenza del loro obbligo.
I riferimenti alla insufficienza del cd. salda conto traggono origine dalla confusione circa la fonte del credito azionato: il tema prospettato dagli opponenti, e la copiosa giurisprudenza citata, si riferisce, infatti, ai crediti nascenti da contratti di conto corrente, rispetto ai quali effettivamente la banca è tenuta a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese,
producendo l'intera movimentazione dell'estratto conto, da cui trae origine il saldo cristallizzato nel salda conto, utile solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo. Ma, nel caso di specie, in cui il credito di cui si discute nasce da un finanziamento, il titolo azionato dalla
è il contratto di prestito, rispetto al quale nessuna contestazione CP_1
è stata sollevata circa l'effettiva erogazione della somma e la sottoscrizione del contratto, da cui nasceva l'obbligo della restituzione secondo il programma di ammortamento.
§ 6.2. Col secondo motivo, rubricato presenza di anatocismo occulto –
illegittimità del contratto n. 12942625, gli appellanti criticano la parte della
6 sentenza in cui il primo giudice ha disatteso le loro doglianze in tema di usura, evidenziando che non erano stati neanche indicati i criteri ed i metodi di calcolo e neppure effettuata una comparazione del tasso praticato con il tasso soglia;
aggiungendo, poi, che, a ben vedere, gli opponenti avevano omesso a monte di indicare il tasso convenuto in contratto o quello in concreto applicato, così come il tasso soglia rilevante nel caso di specie. Secondo gli appellanti, il giudice non avrebbe ben compreso la vicenda fattuale a fondamento del rapporto tra le parti,
trascurando, in particolare, di considerare la circostanza, dedotta sin dall'atto di opposizione, che il finanziamento in discussione era in parte servito per estinguere anticipatamente un precedente prestito, recante n.
11677995, senza che la società finanziaria avesse rimborsato i costi assicurativi e le commissioni di massimo scoperto non godute, con l'addebito, anzi, di tali costi nel calcolo di quanto dovuto in relazione al nuovo finanziamento, così generando un anatocismo occulto. Con
riferimento a tale ultimo aspetto, poi, gli appellanti hanno evidenziato che in relazione ad un contratto di finanziamento vanno distinti i costi fissi (cd. up-front) dalle commissioni soggette a maturazione nel tempo
(cd. recurring), e che entrambe vanno restituite al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, come sancito dalla nota pronuncia della Corte di Giustizia EU Lexitor dell'11.9.2019, poi ripresa anche dalla giurisprudenza nazionale.
§ 6.2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
È, innanzitutto, inammissibile nella parte in cui introduce, in violazione dell'art. 345 c.p.c., domande ed eccezioni del tutto nuove. In primo grado,
7 infatti, gli odierni appellanti si erano limitati ad evidenziare che, in virtù
del finanziamento oggetto di causa, era stato estinto il precedente finanziamento n. 11677995; aggiungendo, con la memoria ex art. 183 sesto comma, n. 2, c.p.c. (che però è destinata a replicare a domande o eccezioni nuove o per proporre eccezioni conseguenza delle domande ed eccezioni avverse, o per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali), che l'importo finanziato con il contratto … è stato usato per
estinguere il debito pregresso ed addebitare alla parte finanziata interessi su
interessi in violazione della pratica illecita dell'anatocismo.
È, ancora, inammissibile, dal momento che non si confronta con le argomentazioni del primo giudice, nella parte in cui ha evidenziato le ragioni per le quali le doglianze circa l'ipotizzata usura erano del tutto generiche, in mancanza delle pur minime indicazioni al riguardo.
È, poi, infondato, laddove apoditticamente assume che l'estinzione del precedente finanziamento possa aver dato luogo ad un fenomeno usurario o ad un fenomeno anatocistico (entrambi richiamati nel motivo in oggetto, come se si trattasse di fenomeni sovrapponibili), senza farsi minimamente carico di fornire una spiegazione di tale affermazione.
In realtà – ed incorrendo ancora una volta nella inammissibilità
sanzionata dall'art. 345 c.p.c. – solo in questo grado di giudizio gli appellanti sostengono che, al momento dell'estinzione del primo finanziamento, avrebbero avuto diritto al rimborso di oneri e commissioni a quello relativi. Ma – a parte l'inammissibilità di tale deduzione in appello – è del tutto evidente che si tratta di questione che potrebbe giustificare un'azione di ripetizione nei confronti di quel
8 contratto, ma che nulla ha a che vedere con il rimborso delle somme ricevute per effetto del finanziamento n. 12942625 oggetto di causa.
§ 6.3. Discende da quanto sin qui detto che non possa trovare accoglimento neppure la richiesta di ammissione di una CTU contabile,
del cui mancato espletamento gli appellanti si dolgono rispetto alla decisione di primo grado: il carattere del tutto esplorativo di tale indagine, che, tra l'altro, in questo secondo grado viene invocata non più
ai fini di una verifica di eventuali tassi di interesse superiori al tasso soglia, ma per eliminare oneri relativi al precedente finanziamento,
preclude la possibilità di prendere in considerazione tale richiesta istruttoria.
L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri del d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui rientra il valore della presente causa e con l'utilizzo dei valori medi per ciascuna fase processuale indicata nel citato d.m.,
salvo i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
tribunale di Napoli n. 2234/2021 pubblicata in data 9.3.2021, così
provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado in favore della soc. appellata, liquidate in complessivi €
4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli, il 3 dicembre 2025
Il Presidente Est.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4228/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 2234/2021 pubblicata il 9.3.2021 e vertente
TRA
(c. f.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c. f.: ), elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Napoli, Via Kerbaker, 91, nello studio dell'avv. MONTELLA NICOLA
(c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in C.F._3
calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellanti
E (c. f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli, Via Cervantes 55/5, nello studio dell'Avv. CAGGIANO
FR (c.f. ), che la rappresenta e difende C.F._4
per procura in atti
Appellata
Conclusioni per gli appellanti:
I.
1. nel merito accertare, per i motivi esposti, i comportamenti illegittimamente
tenuti contra legem dalla in danno dell'attore Controparte_1
nell'esecuzione dei contratti di cui in premessa e dichiarare anche parzialmente
nulli e/o illegittimi e/o inefficaci detti contratti;
II. in accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare la nullità e/o
inesistenza dell'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare integralmente
lo stesso;
III. accertare e dichiarare per tutti gli esposti motivi la nullità quantomeno
parziale del contratto e per l'effetto condannare la convenuta alla ripetizione di
tutte le somme indebitamente incamerate da accertarsi in corso di causa, oltre
interessi;
IV. in via subordinata, e nella denegata ipotesi che dovesse emergere anche
all'esito di espletanda CTU un saldo debitore a sfavore degli attori, compensare
dette somme con quelle riconosciute agli stessi in conseguenza del presente
giudizio;
V. che venga concesso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della
convenuta Banca del contratto relativo al finanziamento, compreso il precedente
n°11677995, e di tutte le comunicazioni relative al rapporto oggetto del presente
Decreto Ingiuntivo;
2 VI. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al
procuratore.
Conclusioni per l'appellata: l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli voglia
dichiarare inammissibile, oltre che infondato nel merito, l'appello proposto da
e per i motivi esposti e condannare gli stessi Parte_1 Parte_2
al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio, con apposita
sanzione per lite temeraria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 2234/2021 pubblicata il 9 marzo 2021, il Tribunale di
Napoli ha respinto l'opposizione proposta da Parte_1
(debitore principale) e (garante) avverso il decreto n. Parte_2
7685/2016 emesso dal medesimo tribunale con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 24.880,41, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di credito al consumo n. 12942625.
Il Tribunale ha ritenuto che la creditrice avesse assolto i propri oneri probatori con la produzione in giudizio del contratto di finanziamento azionato, regolarmente sottoscritto dal debitore e dalla coobbligata, con il relativo piano di ammortamento, allegando l'inadempimento della controparte.
Quanto alle contestazioni sollevate dagli opponenti, il primo giudice ha,
innanzitutto, escluso la fondatezza delle censure relative al preteso carattere usurario degli interessi, dal momento che la doglianza al riguardo era stata formulata in termini del tutto generici, senza indicazione né del tasso di interesse convenuto, o di quello applicato se difforme, né del tasso soglia applicabile in concreto.
3 Parimenti generica, ad avviso del Tribunale, era risultata anche la contestazione circa l'applicazione di interessi anatocistici, non essendo neanche stata individuata la clausola contrattuale in virtù della quale tale fenomeno si sarebbe in concreto verificato o le somme indebitamente percepite.
Ampia dissertazione è stata, poi, dedicata dal primo giudice agli effetti dell'ammortamento degli interessi col sistema cd. alla francese, per escludere, anche sotto tale profilo, la sussistenza di una capitalizzazione degli interessi passivi.
§ 2. Avverso la sentenza del Tribunale hanno proposto appello Parte_1
e , invocando l'accoglimento delle conclusioni,
[...] Parte_2
riportate in epigrafe, già formulate in primo grado.
§ 3. Ha resistito la eccependo l'inammissibilità del CP_1
gravame e, comunque, contestandone la fondatezza nel merito.
§ 4. La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 24.09.2025,
con la concessione di un termine di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito di repliche.
§ 5. Preliminarmente, la Corte dà atto che, per mero errore materiale, il verbale dell'udienza del 24.9.2025 contiene un'indicazione errata dei magistrati componenti il Collegio chiamato a decidere la presente controversia, che deve intendersi dunque corretto con l'indicazione riportata in epigrafe della presente sentenza.
§ 6. Gli appellanti, dopo aver preventivamente dedotto l'ammissibilità del gravame, hanno formulato due motivi di ricorso, a loro volta articolati in varie deduzioni e contestazioni.
4 § 6.1. Col primo motivo, rubricato indeterminatezza del credito vantato –
mancata prova del credito – illogicità della motivazione, i sigg.ri e Parte_1
invocano l'integrale riforma della sentenza, lamentando Pt_2
l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che fossero essi opponenti a dover offrire la prova delle loro contestazioni, così violando il principio cardine in tema di prova sancito dall'art. 2697 co. 1, c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. E, ad avviso degli odierni appellanti, tale prova la non l'aveva CP_1
fornita, avendo prodotto unicamente un salda conto ex art. 50 TUB, utile ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, ma non anche nel successivo giudizio a cognizione piena, dove può assumere soltanto un valore indiziario, che si arresta di fronte alle contestazioni.
§ 6.1.1. Il motivo è infondato. Esso, come anche evidenziato dalla difesa dell'appellata, pare il frutto di un equivoco sulla natura del credito azionato dalla e, conseguentemente, sugli oneri probatori da CP_1
cui la creditrice era gravata. Ed infatti, l'odierna appellata aveva prodotto,
sin dalla fase monitoria, il contratto di prestito personale n. 12942625, in virtù del quale era stato concesso al un prestito di € 26.227,00, Parte_1
da rimborsare, col relativo carico di interessi, in 84 mesi con rate costanti da € 481,14. A corredo della richiesta ingiunzione, poi, la aveva CP_1
prodotto un documento, qualificato “estratto conto ex art. 50 d. lgs.
384/1993”, contenente il riepilogo delle rate pagate, di quelle scadute e non pagate e del capitale residuo.
5 Ora, correttamente il primo giudice ha richiamato il principio (enunciato da Cass. sez. un. 13533/2001) secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Sarebbe stato, dunque, onere degli opponenti dimostrare o di aver pagato in tutto o in parte le somme indicate come dovute, o contestare la sussistenza del loro obbligo.
I riferimenti alla insufficienza del cd. salda conto traggono origine dalla confusione circa la fonte del credito azionato: il tema prospettato dagli opponenti, e la copiosa giurisprudenza citata, si riferisce, infatti, ai crediti nascenti da contratti di conto corrente, rispetto ai quali effettivamente la banca è tenuta a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese,
producendo l'intera movimentazione dell'estratto conto, da cui trae origine il saldo cristallizzato nel salda conto, utile solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo. Ma, nel caso di specie, in cui il credito di cui si discute nasce da un finanziamento, il titolo azionato dalla
è il contratto di prestito, rispetto al quale nessuna contestazione CP_1
è stata sollevata circa l'effettiva erogazione della somma e la sottoscrizione del contratto, da cui nasceva l'obbligo della restituzione secondo il programma di ammortamento.
§ 6.2. Col secondo motivo, rubricato presenza di anatocismo occulto –
illegittimità del contratto n. 12942625, gli appellanti criticano la parte della
6 sentenza in cui il primo giudice ha disatteso le loro doglianze in tema di usura, evidenziando che non erano stati neanche indicati i criteri ed i metodi di calcolo e neppure effettuata una comparazione del tasso praticato con il tasso soglia;
aggiungendo, poi, che, a ben vedere, gli opponenti avevano omesso a monte di indicare il tasso convenuto in contratto o quello in concreto applicato, così come il tasso soglia rilevante nel caso di specie. Secondo gli appellanti, il giudice non avrebbe ben compreso la vicenda fattuale a fondamento del rapporto tra le parti,
trascurando, in particolare, di considerare la circostanza, dedotta sin dall'atto di opposizione, che il finanziamento in discussione era in parte servito per estinguere anticipatamente un precedente prestito, recante n.
11677995, senza che la società finanziaria avesse rimborsato i costi assicurativi e le commissioni di massimo scoperto non godute, con l'addebito, anzi, di tali costi nel calcolo di quanto dovuto in relazione al nuovo finanziamento, così generando un anatocismo occulto. Con
riferimento a tale ultimo aspetto, poi, gli appellanti hanno evidenziato che in relazione ad un contratto di finanziamento vanno distinti i costi fissi (cd. up-front) dalle commissioni soggette a maturazione nel tempo
(cd. recurring), e che entrambe vanno restituite al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, come sancito dalla nota pronuncia della Corte di Giustizia EU Lexitor dell'11.9.2019, poi ripresa anche dalla giurisprudenza nazionale.
§ 6.2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
È, innanzitutto, inammissibile nella parte in cui introduce, in violazione dell'art. 345 c.p.c., domande ed eccezioni del tutto nuove. In primo grado,
7 infatti, gli odierni appellanti si erano limitati ad evidenziare che, in virtù
del finanziamento oggetto di causa, era stato estinto il precedente finanziamento n. 11677995; aggiungendo, con la memoria ex art. 183 sesto comma, n. 2, c.p.c. (che però è destinata a replicare a domande o eccezioni nuove o per proporre eccezioni conseguenza delle domande ed eccezioni avverse, o per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali), che l'importo finanziato con il contratto … è stato usato per
estinguere il debito pregresso ed addebitare alla parte finanziata interessi su
interessi in violazione della pratica illecita dell'anatocismo.
È, ancora, inammissibile, dal momento che non si confronta con le argomentazioni del primo giudice, nella parte in cui ha evidenziato le ragioni per le quali le doglianze circa l'ipotizzata usura erano del tutto generiche, in mancanza delle pur minime indicazioni al riguardo.
È, poi, infondato, laddove apoditticamente assume che l'estinzione del precedente finanziamento possa aver dato luogo ad un fenomeno usurario o ad un fenomeno anatocistico (entrambi richiamati nel motivo in oggetto, come se si trattasse di fenomeni sovrapponibili), senza farsi minimamente carico di fornire una spiegazione di tale affermazione.
In realtà – ed incorrendo ancora una volta nella inammissibilità
sanzionata dall'art. 345 c.p.c. – solo in questo grado di giudizio gli appellanti sostengono che, al momento dell'estinzione del primo finanziamento, avrebbero avuto diritto al rimborso di oneri e commissioni a quello relativi. Ma – a parte l'inammissibilità di tale deduzione in appello – è del tutto evidente che si tratta di questione che potrebbe giustificare un'azione di ripetizione nei confronti di quel
8 contratto, ma che nulla ha a che vedere con il rimborso delle somme ricevute per effetto del finanziamento n. 12942625 oggetto di causa.
§ 6.3. Discende da quanto sin qui detto che non possa trovare accoglimento neppure la richiesta di ammissione di una CTU contabile,
del cui mancato espletamento gli appellanti si dolgono rispetto alla decisione di primo grado: il carattere del tutto esplorativo di tale indagine, che, tra l'altro, in questo secondo grado viene invocata non più
ai fini di una verifica di eventuali tassi di interesse superiori al tasso soglia, ma per eliminare oneri relativi al precedente finanziamento,
preclude la possibilità di prendere in considerazione tale richiesta istruttoria.
L'appello va, pertanto, respinto, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri del d.m. 147/2022, tenuto conto dello scaglione in cui rientra il valore della presente causa e con l'utilizzo dei valori medi per ciascuna fase processuale indicata nel citato d.m.,
salvo i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
tribunale di Napoli n. 2234/2021 pubblicata in data 9.3.2021, così
provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado in favore della soc. appellata, liquidate in complessivi €
4.888,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli, il 3 dicembre 2025
Il Presidente Est.
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