Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 1891/21, avente ad oggetto appello avverso la Sentenza n. 988/20 pubblicata in data 22/12/2020 (non notificata) emanata dal Giudice di Pace di Frosinone nella causa civile iscritta al RAC
1569/20, che ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta dal IG. indi condannando l'odierna attrice (rimasta contumace in I Parte_1 grado) al pagamento della somma di € 4.707,36, ritenendola responsabile delle infiltrazioni dedotte ed allegate dal IG. relative al locale commerciale Pt_1 sito in Frosinone alla Via G. Garibaldi 62, in quanto provenienti dal locale sovrastante di proprietà della convenuta , giusta Controparte_1
l'allegato ATP altresì con condanna alla refusione delle spese di lite;
VERTENTE TRA
(CF: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Giancarlo De Persiis. APPELLANTE E EG IG (CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Catapano (anche in I grado). APPELLATO
CONCLUSIONI
-PARTE APPELLANTE, , ha così concluso: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_1 contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 988/2020, resa dal Giudice di Pace di Frosinone, Dott.ssa Caterina Urso, pubblicata in data 22/12/2020, mai notificata, accogliere l'appello, e così provvedere: in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettare l'avversaria domanda di risarcimento danni, per i motivi tutti esposti nella premessa dell'atto introduttivo;
in via subordinata, senza rinuncia alle superiori richieste, riformare la sentenza appellata in merito al quantum debeatur, determinando il risarcimento sulla base delle eccezioni formulate nella premessa dell'atto di citazione in appello;
con contestuale condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente incassate per effetto della sentenza di primo grado;
in via istruttoria si oppone alla richiesta di acquisizione del fascicolo dell'ATP; vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio: cfr. il Foglio di precisazione delle conclusioni ritualmente depositato in data 27.09.2024, giusta il provvedimento in data 29.11.2023, regolarmente comunicato in pari data, così come risulta regolarmente e tempestivamente comunicato il provvedimento del 30.09.2024, con il quale l'intestato Tribunale ha assunto la causa in decisione, assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc.
-PARTE APPELLATA, ha invece così concluso: Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, Parte_1 contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, in accoglimento delle difese sopra illustrate, così giudicare: “1) in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del giudizio di appello della sig.ra e, per l'effetto, rigettare le avverse richieste per le causali in fatto e diritto Controparte_1 evidenziate in premessa;
2) in via ulteriore, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ex art 96 cpc della sig.ra e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno la cui Controparte_1 quantificazione si lascia al prudente apprezzamento de Giudicante;
3) confermare integralmente la sentenza n. 988/2020 resa dal giudice di Pace di Frosinone in data 22 dicembre 2020; 4) condannare la IG.ra
[...]
alla refusione delle spese e compensi di lite, oltre CPA ed IVA e spese generali, come da legge, sia CP_1 relativa all'ATP, che del giudizio di primo grado e del presente gravame: cfr. il Foglio di precisazione delle conclusioni ritualmente depositato in data 24.09.24, giusta il provvedimento in data 29.11.23, regolarmente comunicato in pari data, così come risulta regolarmente e tempestivamente comunicato il provvedimento del
30.09.24, con il quale l'intestato Tribunale ha assunto la causa in decisione, assegnando i termini di rito.
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in primo grado, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Frosinone, , per Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito delle infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà della odierna appellante sito in Frosinone alla via Garibaldi n. 62. All'uopo allegava la perizia a firma del Geometra redatta in sede di Persona_1 ATP, altresì chiedendo di acquisire il fascicolo d'ufficio relativo al suddetto ATP. Il Giudice di Pace -contumace , che invero non si era Controparte_1 costituita neppure in sede di ATP- accoglieva integralmente la domanda risarcitoria altresì condannando detta appellante al pagamento delle spese di lite. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , in Controparte_1 buona sostanza, lamentando la violazione dell'art. 2697 cc. In estrema sintesi, a dire dell'appellante, il non avrebbe fornito alcuna prova né Pt_1 della titolarità del cespite danneggiato, né dei danni asseritamente patiti, né del fatto che le infiltrazioni fossero, effettivamente, riconducibili al cespite sovrastante (che effettivamente risultava di proprietà della IG.ra . In via subordinata, chiedeva CP_1 riconoscersi un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 cc. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , il quale chiedeva il rigetto Pt_1 dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza n. 988/2020 e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite (e di ATP) nonché ex art. 96 cpc. All'udienza (cartolare) del 21.03.2022, disattesa l'istanza di sospensione ex art. 283 cpc, veniva disposto lo stralcio della documentazione tardivamente prodotta.
Fallito il tentativo di bonario componimento della lite, all'udienza cartolare del 30 settembre 2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di rito.
I. Tanto premesso, in punto di diritto può ivi rilevarsi che, in effetti, come ben rilevato dalla parte appellante, alla contumacia del convenuto non può di certo riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello: il principio di non contestazione quindi non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ebbene, tanto precisato, con riguardo al caso in esame, bisogna indi osservare come il
IG. -che ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal Pt_1 locale sito in Frosinone alla via Garibaldi n. 62 a causa delle suddette infiltrazioni- abbia allegato di esserne proprietario (e, invero, la titolarità del diritto reale sul bene è un fatto-diritto che costituisce il fondamento della domanda). Parte appellata -per la verità- non solo ha allegato detta titolarità, ma ha altresì prodotto documentazione per provarla (si veda il suddetto ATP, in uno alla documentazione, anche fotografica, allegata).
La convenuta (oggi appellante) di contro in primo grado non si è costituita (né si era costituita in sede di ATP), pur regolarmente evocata. Il Giudice di Pace ha dunque accolto la domanda, ritenendo che fosse stata provata la titolarità del diritto reale sul bene. La convenuta ha proposto appello, formulando un motivo basato sulla negazione della titolarità del diritto reale in capo all'originario attore, oggi appellato. Se non che l'appellato, producendo, come detto, sin dal primo grado, copia della perizia redatta in sede di ATP unitamente a pertinente documentazione, anche fotografica, ha altresì provato, oltre alla titolarità del cespite (sito in Frosinone alla
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via Garibaldi n. 62 posto al piano terra, in catasto riportato al Foglio M.U. 64, particella 87, sub 2) altresì i danni patiti, giusta l'allegato computo metrico, né vi sono elementi per ritenere sussistente il preteso concorso di colpa.
In definitiva, nel caso di specie, parte attrice, oltre ad allegare la titolarità del cespite e a documentare detta titolarità, ha altresì provato i pretesi danni, in uno al relativo nesso causale tra le infiltrazioni derivanti dal cespite dell'appellante e i suddetti danni, pari a complessivi € 4.707,36. Di contro, parte convenuta, gravata dell'onere della prova contraria, nulla ha provato. Stando così le cose ed applicando i principi relativi all'onere della prova al caso di specie, il Tribunale ritiene che il Giudice di prime cure abbia effettuato una corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., indi legittimamente accogliendo (in toto) la suddetta richiesta risarcitoria.
Parimenti congrua infatti appare la liquidazione dei danni da parte del primo Giudice, giusta la CTU/ATP in atti (e relativo computo metrico): le conclusioni cui è giunto il perito all'uopo nominato dal Presidente dell'intestato Tribunale (in sede di ATP) infatti sono del tutto condivisibili, essendo frutto di un attento ed accurato esame del cespite e della documentazione allegata, bastando indi ivi richiamare le suddette conclusioni (dal perito adeguatamente motivate, in conformità alle relative norme tecniche) essendo immuni da qualsivoglia vizio e/o censura, sia logica che tecnico-giuridica.
Anche la liquidazione delle spese appare del tutto congrua, anche tenuto conto di quelle sostenute in sede di ATP. Con la conseguenza che va rigettato l'appello proposto e confermata la sentenza di prime cure.
II. Circa il regolamento delle spese di lite, si ritiene corretto porre le stesse, per intero, in capo alla parte appellante, in quanto totalmente soccombente, anche con riferimento al presente grado, anche in applicazione del noto principio di causalità (v. art. 91 cpc); esse si liquidano nella misura fissata in dispositivo, sulla base dei criteri di cui al DM 55/14 s.
m. e i. (e relativa Tabella), sulla base dei criteri ivi previsti nonché sulla base dei valori medi ed avendo riguardo al II scaglione, ossia quello sino ad € 5.200,00. E, infatti, la circostanza che la parte appellante-soccombente risulti ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato non comporta alcuna deroga ai suddetti principi. Sulla questione della presunta idoneità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a tenere indenne la parte ammessa anche rispetto alle spese legali della controparte vittoriosa, la Suprema Corte, infatti, in varie occasioni, ha avuto modo di evidenziare che l'espressione l'onorario e le spese agli avvocati di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 107, non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio (Cass. Pen., Sez. 5^, 17/07/2008, n. 38271). Invero lo Stato è tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa della parte ammessa al beneficio, in quanto si sostituisce a questi -considerate le loro precarie condizioni economiche- per garantirne un diritto primario previsto dall'art. 24 Cost., comma 3, non estendendosi l'obbligo dello Stato alla tutela di diritti ulteriori". Questo giudicante condivide appieno le argomentazioni e le conclusioni della S.C., altresì osservando quanto segue. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131 -regolando gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e prevedendo che "relativamente alle spese a carico della parte ammessa" alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario- dispone che vengano anticipati dall'erario "gli onorari e le spese dovuti al difensore", con una disposizione "parallela" a quella contenuta nel precedente art. 107 (che, disciplinando gli effetti dell'ammissione al beneficio nel procedimento penale, pone a carico dell'erario in via di anticipazione "l'onorario e le spese agli avvocati"). Orbene già il raffronto tra il tenore della disposizione di cui all'art. 131 con quella di cui al precedente art. 107 -che, riguardando il processo penale, è intesa a comprendere tra le spese anticipate dall'erario sia l'onorario e le spese del difensore dell'imputato ammesso al beneficio, sia l'onorario e le spese di altro avvocato officiato della difesa di soggetto diverso dall'imputato (danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile, civilmente responsabile per la pena pecuniaria) ammesso al beneficio- evidenzia che, nel processo civile, "gli onorari e le
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spese", di cui si fa carico lo Stato, sono esclusivamente quelli dovute al difensore della parte ammessa al beneficio. L'inequivocità del rilevato dato letterale trova, del resto, riscontro nel tenore del D.P.R. cit., art. 74, comma 2, che, nel prevedere l'istituzione del beneficio, dispone che "è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate"; con il che -mentre, sotto il profilo meramente letterale, appare chiaro che l'impegno dello Stato è riferito al "patrocinio" della parte ammessa al beneficio- sotto il profilo logico, la circostanza, che la concessione del beneficio risulti condizionata alla preventiva valutazione della "non manifesta infondatezza" delle ragioni della parte istante, convalida il convincimento che l'obbligo dello Stato non si estende alla tutela di diritti di terzi, quale la parte vittoriosa, nei cui confronti l'assistito dal beneficio risulti soccombente con condanna al pagamento delle spese processuali.
In definitiva: l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 74, comma 2, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (si vedano, ad esempio: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012, Presidente: Preden R. Estensore: Ambrosio A., P.M. Conf.; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 22381 del 10/12/2012;
Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 25295 del 11/11/2013; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
8388 del 31/03/2017; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020, etc.). Non viene effettuata la riduzione alla metà di cui all'art 130 DPR n 115/02, atteso che, come noto, la riduzione in parola opera solo nel rapporto tra l'Erario e il Professionista (ex plurimis: Cass., Sez. 2, Ordinanza del 17 novembre 2022, n. 33924). III. Non può essere accolta la domanda avanzata dal convenuto-appellato ex art. 96 cpc, non ravvisandosi ivi né la mala fede e/o la colpa grave dell'appellante, né tanto meno un abuso del processo da parte della medesima.
IV. Infine, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1- bis (e cfr. la pronuncia della Corte di Cass., Sez. 3, in data 14 marzo 2014, n. 595, nonché
Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1160 del 13/03/2014, Consiglio di Stato, sez. III, 10 ottobre 2016, n. 4167; e cfr. anche Cass. Sez. Un., Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, e, per l'ipotesi di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato si veda altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024 - Rv. 670959 - 02).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, nella composizione di cui in epigrafe, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la Controparte_1 sentenza in oggetto, così provvede: I. RIGETTA l'appello così proposto, indi, confermando la sentenza appellata;
II. NA detta appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi € 2.552,00, oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori (IVA e CPA) come per legge;
III. RIGETTA la domanda proposta dall'appellato ai sensi dell'art. 96 cpc;
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IV. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/02.
Così deciso in Frosinone, addì 01.01.2025.
Il giudice designato
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