Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 27.3. 2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G. N. 2617/2024 Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elett.nte dom.to in Napoli, alla Via A. de Gasperi n.45 presso lo studio dell'Avv. Biancamaria Scala ), che la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende, congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Enrico Carlomagno (C.F.:
) giusta procura in calce al presente atto (i quali dichiarano C.F._3 di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti contatti: tel.081/4206078, Fax.081.19571420,
. Email_1
= Appellante e appellato incidentale
E
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi ( in virtù di procura generale alle liti per Notaio C.F._4 Per_1 del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente
[...] domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura , con CP_1 indirizzo PEC t Email_2
= Appellato e appellante incidentale
1
Con ricorso depositato in data 04.01.2023 presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli,
, proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. Parte_1
3712022001519127500, 37120220015191376000 e 37120220015191477000, mediante i quali CP_ l' intimava il pagamento, rispettivamente, di € 7.758,00, € 6.566,44 ed € 6.302,02, derivanti da mancato pagamento di contributi previdenziali relativi agli anni 2014, 2015 e 2016. CP_ Ritualmente instaurato il contradittorio, non si costituiva l' Con sentenza n. 1628/2024 pubblicata il 4.3.2024 il Giudice adito così provvedeva: “Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.37120220015191275000 trattandosi di contributi previdenziali estinti per prescrizione;
rigetta per il resto l'opposizione dichiarando che sono dovuti i contributi previdenziali relativi agli avvisi di addebito nn.37120220015191376000 e 37120220015191477000; compensa le spese”. Con atto depositato il 4.10.2024, ha proposto appello per la riforma parziale Parte_1 della suindicata pronuncia, lamentandosi dell'erroneità della statuizione giudiziale relativa all' individuazione del dies a quo per il calcolo della decorrenza della prescrizione quinquennale nonché per l'applicazione dell'art.68 dl. 18/2020 , oltre che la disposta compensazione delle spese. Costituitosi tardivamente, l'istituto appellato ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Ha altresì spiegato appello incidentale censurando la sentenza nella parte cui il Tribunale ha affermato la correttezza della notifica del ricorso introduttivo di primo grado con conseguente dichiarazione di contumacia di esso istituto;
nella parte in cui ha ritenuto prescritti i crediti di cui all'avviso di addebito relativo a contributi anno 2014; nella parte in cui non ha considerato il difetto di legittimazione passiva di esso istituto in relazione all'eccezione di prescrizione relativa al periodo successivo alla notifica del titolo esecutivo. Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c. all'odierna udienza, la Corte ha deciso la controversia . L'appello è inammissibile. L'impugnazione è stata tardivamente proposta con atto depositato in data 4.10.2024 oltre il termine di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata del 4.3.2024 (come risulta dal fascicolo telematico di primo grado). Invero si tratta di controversia introdotta in primo grado con ricorso depositato successivamente al 4.7.2009, e pertanto sottoposta al nuovo termine di impugnazione fissato in mesi sei ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 18.6.2009 n. 69. Per il computo del termine “a mesi” si applica il calendario comune facendo riferimento al nome ed al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno (cfr. C. Cass. L. 12.8.2000 n. 10785). La tardività dell'appello, producendo il passaggio in giudicato della sentenza è rilevabile d'ufficio e non è sanata nemmeno dalla costituzione dell'appellato (Cass. 12.10.1984 n. 5114) rientrando nei compiti demandati al Giudice quello di controllare la tempestività della impugnazione, a prescindere da ogni sollecitazione di parte, inidonea a condizionare l'esercizio di un potere dovere del giudice (Cass.
6.2.1987 n. 1193; Cass. 19.3.1990 n. 2260) Cass 25.9.1987 n. 7026; Cass S Unite 15.5.1990 n. 4196). La decorrenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza è corollario del principio secondo cui la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte (cfr. Corte Cost. 584/1990) ed essendo notevolmente lungo e sufficiente per una verifica periodica, tale termine non comporta pregiudizio alla difesa anche
2 in mancanza della comunicazione effettuata dalla Cancelleria ex art. 133 2 co c.p.c.
(Cass. 3299/1990; Cass.
2.2.1990 n. 732). La decadenza per il decorso del termine lungo si verifica indipendentemente dalla notificazione della sentenza (C. Cass. 12.
8.1995 n. 8857). Infine l'art. 3 l. 742/1969 esclude dal regime della sospensione dei termini relativi al periodo feriale tutte le controversie riconducibili all'art. 429 c.p.c. essendo la esclusione correlata non alla specialità del rito bensì all'urgenza delle controversie, sì da operare anche nel caso in cui il relativo procedimento si sia volto senza l'osservanza del rito del lavoro (Cass. 21.1.1995 n.70)
La pronunzia produce effetti anche nei confronti del gravame incidentale tardivo avanzato CP_ dall'
Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 2, "se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia".
Tale previsione implica che, mentre l'appello incidentale proposto tempestivamente gode di autonomia rispetto all'appello principale, non essendo condizionato dall'ammissibilità di quest'ultimo (Cass., sez. 6-5, 18/07/2012, n. 12443, Rv. 623384 - 01), l'appello incidentale tardivo, come nella presente fattispecie, al contrario, è processualmente dipendente dall'appello principale, ripercuotendosi la inammissibilità di quest'ultimo sulla ammissibilità del primo.
Ne deriva che la parte, qualora intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione, deve proporre impugnazione tempestiva, atteso che, se non ha esercitato tale potere, implicitamente ha inteso accettare il rischio del passaggio in giudicato della sentenza già emessa e non può dolersi della mancata decisione sulla impugnazione tardivamente proposta (Cass., sez. 5,
12/07/2018, n. 18415, Rv. 649766 - 02).
La ratio che si ricava da tale sistema delle impugnazioni, dunque, è quella di consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. sez. 2, 25/1/2018, n. 1879,
Rv. 647086 - 01), senza subire pregiudizio nell'apprestamento delle proprie difese dall'iniziativa della controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno di scadenza del termine all'uopo consentito.
Inoltre, le Sezioni Unite - superando il contrasto riscontrato in materia tra i giudici di legittimità - hanno da tempo affermato che anche le ipotesi di improcedibilità del ricorso principale determinano l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo, precisando che tale conclusione si regge non sull'applicazione analogica dell'art. 334, comma 2 c.p.c., bensì su una "interpretazione logico- sistematica dell'ordinamento, che conduce a ritenere irra5zionale che un'impugnazione (tra l'altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancan,7a del presupposto in funzione de/qua/e è stata riconosciuta la sua proponibilità" (Cass. SU, 14/4/2008 n. 9741, Rv. 602749 — 01). Tale orientamento è stato successivamente confermato dalle stesse Sezioni Unite, ulteriormente precisando che l'art. 334, comma 2, c.p.c. non trova applicazione, invece, nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale, e ciò in quanto, posto che la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale (Cass.
SU 19/5/2011, n. 8925, Rv. 616903 — 01).
3 Quest'ultima pronuncia, nel porre in luce la assomiglianza tra improcedibilità ed inammissibilità, individua un connotato comune in tale distinti istituti sotto il triplice aspetto dell'ambito di incidenza (il procedimento di impugnazione), del momento dell'insorgenza (prima della trattazione del merito) e della non volontarietà degli effetti (non direttamente riferibili alla volontà della parte, non essendo riconducibile all'espressione di un diritto potestativo;
Cass. 30782/19 ).
CP_ Altro motivo dell'inammissibilità del gravame incidentale e, poi, la tardiva costituzione dell' con conseguente inammissibilità del gravame proposto in via incidentale.
Le spese del presente grado, attesa la natura della decisione, vanno interamente compensate tra le parti.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, sia per appellante principale che incidentale, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara l'improcedibilità dell'appello principale;
- compensa le spese del presente grado.
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, sia per appellante principale che incidentale, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, 27.3.2025
Il presidente estensore
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