Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carola Sommariva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bobbio, Evelina Stefani e Maria Elena Merlino, con domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale sita in Trento, piazza Dante n. 15;
per l’annullamento
della delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento dd. 25.07.2025 n. 1072, pubblicata il 29.07.2025 - relativa all’approvazione delle graduatorie definitive del bando per “ la costituzione delle graduatorie per titoli per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 ” - nella parte in cui attribuisce all’insegnante -OMISSIS- un punteggio di 206 punti per titoli di servizio anziché 210, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto, con richiesta di rettifica del punteggio complessivo della ricorrente a 230,10 e conseguente rideterminazione della posizione in graduatoria con collocazione al settimo posto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il consigliere CE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta Provinciale 13.12.2024, n. 2040, ha approvato il bando per “ la costituzione delle graduatorie per titoli per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 ” a cui ha partecipato anche la signora -OMISSIS-, ricorrente nel ricorso in esame, mediante la presentazione della relativa domanda. In particolare la ricorrente riferisce di aver dichiarato, quale base di calcolo, il punteggio indicato nella domanda relativa al triennio 2022-2025 (pari a 194,10 punti), come ammesso dal bando medesimo (art. 4), ed aggiunto quello relativo ai nuovi titoli di servizio conseguiti per il periodo successivo.
2. A seguito della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, approvate con determinazione della dirigente del Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola n. 6915 di data 27.06.2025, la signora -OMISSIS- si avvedeva dell’attribuzione in proprio favore di un punteggio complessivo per titoli di servizio pari a 206 punti, con conseguente collocamento nella graduatoria all’8° posto (con punteggio complessivo di 226,10 punti) dopo la signora -OMISSIS-, collocata al 7° posto.
Ritenendo errato tale punteggio per aver sottratto 4 punti spettanti per i titoli di servizio, la ricorrente presentava reclamo nel termine di 5 giorni utilizzando il modello all’uopo predisposto, chiedendo all’ufficio scolastico provinciale di emendare l’errore compiuto, in tesi costituito dalla mancata piena attribuzione del punteggio corrispondente ai titoli di servizio per i 2 anni di servizio intercorsi dal 2022. Chiedeva pertanto l’attribuzione di un punteggio di 36 punti per tale voce, in luogo dei 32 computati, con congruente collocamento al 7° posto della graduatoria anziché all’8°.
Ciononostante, con deliberazione 25.07.2025, n. 1072 la Giunta provinciale approvava le graduatorie definitive, atto impugnato, nelle quali la ricorrente rimaneva collocata all’8° posto della graduatoria con un punteggio complessivo di 226,10 punti, e tanto senza fornire motivazione in merito al rigetto del reclamo, ivi precisando al riguardo: “ dato atto che ai reclami presentati avverso le graduatorie provvisorie non si è proceduto con risposta individuale, costituendo la pubblicazione delle graduatorie definitive risposta ai medesimi”.
3. La ricorrente ha, così, notificato e depositato il ricorso in esame, rispettivamente in data 20.09.2025 e data 8.10.2025, che è affidato ad un unico motivo con il quale viene censurata la delibera della Giunta provinciale impugnata per non aver motivato in alcun modo le ragioni del rigetto del reclamo, con ciò impedendo di conoscere la puntuale giustificazione del mancato riconoscimento del punteggio richiesto, con violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 relativo all’obbligo di motivazione quale espressione del principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, nonché rilevando il contrasto con i principi di partecipazione procedimentale e di diritto di difesa. Inoltre, l’atto impugnato sarebbe afflitto da difetto di istruttoria e da palese travisamento dei fatti, per non aver considerato elementi essenziali al fine dell’attribuzione del punteggio, quali indicati nel reclamo.
4. La Provincia Autonoma di Trento si è costituita in giudizio in data 11 novembre 2025 ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
In particolare, l’inammissibilità deriverebbe dal difetto di interesse in capo alla ricorrente in quanto la signora -OMISSIS-, collocata al 7° posto della graduatoria al quale aspirerebbe la signora -OMISSIS-, non potrebbe comunque essere chiamata in servizio con priorità rispetto a quest’ultima non disponendo della certificazione linguistica che costituisce titolo di precedenza assoluta per il personale chiamato ad insegnare nelle scuole ladine, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della l.p. 21 marzo 1977, n. 13, come risulta dagli atti approvati, e dunque nessuna utilità aggiuntiva deriverebbe in capo alla ricorrente dall’accoglimento del ricorso.
Nel merito, la Provincia intimata controdeduce l’assenza di qualsivoglia difetto di istruttoria in quanto la determinazione del punteggio censurata dalla ricorrente è del tutto corretta e dipende dalla rettifica del punteggio stesso quale risultante dalla dichiarazione a suo tempo resa per la previgente graduatoria (domanda relativa al triennio 2022/2025), che è stata dichiarato quale base di calcolo del punteggio complessivo per la nuova graduatoria, al quale aggiungere i punteggi derivanti dai titoli di servizio conseguiti successivamente. La Provincia Autonoma di Trento, infatti, ha proceduto alla verifica di tale pregresso punteggio rilevando un errore, prontamente corretto, quanto ai punti erroneamente attribuiti per lo svolgimento di servizio estivo in periodo supplementare (che avrebbe dovuto esser quello di giugno e non di luglio secondo il calendario scolastico applicabile nei Comuni turistici nei quali ha prestato servizio la signora -OMISSIS-), determinando a suo tempo l’erronea attribuzione di 4 punti non spettanti. Si tratta infatti di graduatorie costituite ex novo , il che consente all’Amministrazione la rettifica di eventuali errori, mutamenti o correzioni dei punteggi precedenti. Da ciò deriva altresì l’assenza di difetto di istruttoria, così come del travisamento dei fatti. Sul punto, inoltre, la ricorrente non ha dimostrato la prova di resistenza, ossia la possibilità per effetto del corretto calcolo del punteggio di poter sopravanzare nella graduatoria, con conseguente ulteriore inammissibilità del ricorso. Non sussiste neppure un difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento del reclamo presentato, secondo le stesse previsioni del bando (art. 7 comma 2, secondo il quale “ Ai reclami presentati avverso le graduatorie non si procede con risposta individuale, costituendo la pubblicazione delle graduatorie definitive risposta ai medesimi” ) poiché il reclamo non integra un mezzo di gravame ma un atto endoprocedimentale volto ad individuare eventuali errori prima dall’approvazione delle graduatorie definitive, e solo queste ultime costituiscono il provvedimento finale. D’altra parte, la consultazione della scheda personale della ricorrente, alla quale la stessa non ha chiesto l’accesso, rendeva immediata ragione della computazione del punteggio complessivo. Infine, l’ufficio scolastico provinciale non ha alcuna discrezionalità nell’attribuzione del punteggio finale che non è che la somma dei punti assegnato calcolati sulla base delle indicazioni specifiche contenute nell’allegato A) al bando per la costituzione della graduatorie e il punteggio numerico è di per sé sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione nel caso di predeterminazione di criteri chiari di valutazione, come nel caso di specie, e quindi per tale fattispecie trova applicazione l’art. 21 octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990 che esclude la rilevanza di eventuali vizi procedimentali nel caso di atto vincolato.
5. Nell’odierna pubblica udienza il Presidente di questo Tribunale ha rappresentato al difensore, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione di questo Giudice per la controversia in esame in favore del Giudice ordinario, invitandolo a sviluppare argomentazioni sul punto in sede di discussione orale; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Come ricordato nei precedenti arresti di questo stesso Tribunale (da ultimo sentenze TRGA Trento 18.12.2024 nn. 200 e 201; 14.10.2024, n. 149), in materia di pubblico impiego privatizzato la giurisdizione è attribuita in via generale al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a cui è devoluta la cognizione di “ tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni […] incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi ” (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001).
Sussiste invece la giurisdizione del Giudice amministrativo in due limitate ipotesi, ossia:
- per “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ” (art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001);
- quando si contesta la legittimità di atti con cui si definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, si individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o si determinano le dotazioni organiche complessive (c.d. macro-organizzazione, art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001), sempreché l’atto costituisca la fonte autonoma e immediata della lesione (abbia un “ peso decisivo ” per Cass., Sez. Un., 4.03.2020, n. 6076; Cass., Sez. Un. 28.02.2019, n. 6040), perché soltanto in tal caso la controversia verte essenzialmente sull’interesse legittimo correlato all’esercizio del potere amministrativo di macro-organizzazione.
Tale quadro normativo, come da tempo ribadito dal giudice della giurisdizione, consente dunque di affermare che “ in tema di lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario costituisce ormai la regola e quella del giudice amministrativo l’eccezione ” (così, tra le ultime, Cass., Sez. Un. 26.01.2023, n. 2403, Cass., Sez. Un., 13.03.2020 n. 7218 e Cass., Sez. Un., 28.02.2019 n. 6040).
II. Al riguardo giova riportare quanto statuito in tempi recenti dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 17.12.2025, n. 32961 espressasi su regolamento di giurisdizione sollevato dal TAR Veneto con ordinanza 974/2025 pubblicata il 13.06.2025. Nella citata sentenza si legge, per quanto di interesse: “ L’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, <tutte> le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, <incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali>, senza che abbia alcuna incidenza su tale giurisdizione la circostanza che nel giudizio vengano in questione <atti amministrativi presupposti>, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati. Dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti.
1.2. Sulla base di tali pacifiche premesse, quanto alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’inserimento del personale docente nelle graduatorie previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, è affermato il principio secondo cui, avuto riguardo al <petitum> sostanziale dedotto in giudizio, laddove oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo; viceversa, ove l’istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (tra le altre, v. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123, con la giurisprudenza ivi citata in motivazione). È stata rimarcata l’ontologica diversità fra la procedura di formazione delle graduatorie permanenti e quella concorsuale, rilevando che quest’ultima presuppone, necessariamente, l’emanazione di un bando, la valutazione comparativa dei candidati e la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, che rappresenta l’atto terminale del procedimento, individua i <vincitori>, ossia coloro che devono essere destinatari, nell’impiego pubblico contrattualizzato, della proposta di assunzione. Non può, quindi, essere qualificata concorsuale, in senso proprio, una procedura che sia finalizzata unicamente all’inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti e che sia preordinata al conferimento di posti lavoro, se ed in quanto si renderanno disponibili (in termini, Cass., Sez. Un., 19 aprile 2023, n. 10538, che, percorrendo lo stesso sviluppo argomentativo, ha esteso il principio anche alle graduatorie provinciali che perseguono le medesime finalità in passato assicurate dalle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento). Analogamente è stata esclusa la natura concorsuale anche della procedura finalizzata alla formazione delle graduatorie di istituto, rilevando che <non può rinvenirsi alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria d’istituto> (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2022, n. 22693, che ha superato definitivamente il diverso orientamento espresso dall’isolata Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198). I richiamati principi sono stati applicati anche alle supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola (Cass., Sez. Un., 4 aprile 2023, nn. 9330 e 9332; conf. Cass., Sez. Un., 3 luglio 2023, n. 18720; successivamente v. pure Cass., Sez. Un., 10 luglio 2023, n. 19586; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2024, n. 2277; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2024, n. 15147). In tali arresti, questa Suprema Corte, sulla base di un’articolata disamina della disciplina di settore, ha argomentato che le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della domanda; la formazione di tali graduatorie non presuppone alcuna procedura concorsuale scaturendo la stessa direttamente dalla normazione primaria e da quella regolamentare attuativa della prima nonché, quanto ai termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie, per la formazione delle graduatorie medesime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze, da decreti del Ministro della pubblica istruzione; a tali graduatorie non fa seguito alcun provvedimento di nomina essendo la formazione determinata dall’attribuzione di punteggi sulla base di Regolamenti (normazione sub primaria attuativa di quella generale) ovvero anche di decreti ministeriali; una volta ottenuto l’inserimento e l’attribuzione di un determinato punteggio, ogni intervento modificativo non è espressivo di alcuna potestà discrezionale essendo ascrivibile al potere datoriale privatistico; in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia depennato un insegnante dalle graduatorie di istituto, atto inerente a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull’accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie; nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria; i punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali; la formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l’inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l’automatismo che lo caratterizza e che comporta l’iscrizione dei candidati nell’ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Diversamente - secondo i richiamati precedenti - la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto, aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali solo sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ”.
III. Nel caso in esame ricorrono pienamente i presupposti individuati dalla Corte di Cassazione per la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in quanto, oltre a non essere impugnate le regole per la formazione della graduatoria, non sussiste alcuna discrezionalità dell’autorità competente nell’attribuzione dei punteggi, che sono puntualmente regolati dalle disposizioni del bando a sua volta attuativo della disciplina provinciale (art. 25- bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e s.m. recante “ Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento”, articolo 4 del d.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. Recante “ Regolamento concernente <Disposizioni in materia di accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell’infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria> ”). Inoltre, la procedura di cui trattasi è estranea ad ogni valutazione comparativa e non si conclude con alcuna nomina, avendo invece quale obbiettivo “ la costituzione delle graduatorie per titoli per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 ”, delle quali potrà giovarsi in futuro il coordinatore pedagogico o il dirigente scolastico per la copertura di posti provvisoriamente vacanti o per l’assenza temporanea del titolare (cfr. art. 8 del bando, doc. 6 ricorrente).
IV. Sulla scorta delle predette coordinate giurisprudenziali, deve concludersi per l’assenza di giurisdizione di questo Giudice sul ricorso in esame.
V. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la sussistenza di contrasti giurisprudenziali sino ai tempi recenti e tenuto conto che alla giurisdizione del Giudice amministrativo ha condotto anche la precisazione posta nel contesto dell’atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario presso il quale la causa potrà eventualmente essere riproposta nei termini e con gli effetti di cui all’articolo 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
AN NA, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
CE SI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SI | AN NA |
IL SEGRETARIO