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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/04/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di conSIlio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21952/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SCHIANO DI COLA
CARMELA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
MARIO GIRARDI presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 20.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/10/2024 la SI.ra premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Monte di Procida il 13.03.2017 con il SI.
[...]
; Controparte_1
- che dall'unione tra i predetti è nata la figlia (19.12.2004); Per_1
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito e con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 04.02.2025 comparivano innanzi al Giudice relatore deSInato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. la ricorrente unitamente al proprio difensore costituito ed il resistente unitamente all'Avv. Mario Girardi a cui non aveva ancora conferito mandato. Il GI – su richiesta delle parti, rinviava la causa attese la pendenza di trattative di bonario componimento della lite.
In data 20.02.2025 si costituiva il SI. il quale non si opponeva alla domanda di CP_1 separazione e deduceva che, nelle more, aveva raggiunto un accordo con la ricorrente in ordine a tutti gli aspetti accessori della controversia.
Alla successiva udienza in presenza del 20.02.2024 i coniugi comparsi personalmente rappresentavano la volontà di addivenire alla separazione alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate. Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
“1) la già casa coniugale sita in Monte di Procida (NA), alla Via Raffaele Imbò I traversa n. 6, di esclusiva proprietà della figlia , sarà assegnata alla SI.ra , Persona_2 Parte_1 che vi abiterà con il figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, con attribuzione di tutti i beni mobili in essa contenuti;
2) il SI. provvederà a trasferirsi altrove e ad asportare tutti i propri effetti personali CP_1
entro il 30 marzo 2025;
3) il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento della figlia ed € 100,00 (euro cento/00) a titolo di mantenimento della Per_1 moglie, per un totale di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), da accreditare sul c/c intestato esclusivamente alla SI.ra presso la BNL, le cui coordinate sono già note al SI. Parte_1
; CP_1
4) cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese per
l'istruzione della figlia, per lo svolgimento di attività sportive, preventivamente concordate, tutte le spese mediche, con esclusione di quelle interamente coperte dal S.S.N., documentate (con ricetta medica e scontrino o con fattura); ai fini dell'individuazione delle spese, in caso di contrasto, i coniugi applicheranno il Protocollo sottoscritto il 7.3.2018 dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal | Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
5) la SI.ra rinuncia alla domanda di addebito, nonchè all'istanza ex art. artt. Parte_1
473 bis.36 e 37 c.p.c., formulate in ricorso;
6) le spese del presente atto sono da intendersi compensate tra le parti. La sottoscrizione dei presenti patti da parte dei legali vale anche come esclusione del vincolo della solidarietà professionale;
7) per tutto quanto non previsto nel presente accordo, verranno applicate le norme vigenti in materia.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
;
[...]
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte di Procida per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017 ).
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 21/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino