TRIB
Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2219/2022 R.G.
D'AMBROGIO (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.08.1952 ed ivi residente in C.da Balatazza snc, elettivamente domiciliato in
Floridia alla Via Archimede n. 83, presso lo studio dell'avv. Salvatore Caramma il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-attore-
CONTRO
AVV. (C.F. con studio in Acireale Controparte_1 C.F._2
(CT) alla Via Fabio 7, nella qualità di curatrice dell'eredità giacente di Per_1
(C.F.
[...] C.F._3
-convenuta contumace-
OGGETTO: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio conveniva Parte_2 innanzi all'intestato Ufficio l'avv. , nella sua qualità di curatore Controparte_1 dell'eredità giacente del sig. . Parte attrice spiegava domanda di Persona_1 accertamento dell'avvenuta usucapione con riguardo a due contigui appezzamenti di terreno ed entrostante fabbricato come appresso dettagliati: - stacco di terreno sito in comune di Solarino e censito nel N.C.T. al foglio 6, p.lla 55, are 52.13, pascolo di 2° cl. R.D. euro 3,77 e R.A. euro 1,08;
- fabbricato censito nel catasto fabbricati al foglio 6, p.lla 366, sub 1, p.T. catg. A/3 cl 2, vani 4,5 R.C. euro 195,22;
- stacco di terreno sito in comune di Solarino e censito nel N.C.T. al foglio 6, p.lla
198, are 8.37 pasc. arb. cl.1 R.D. euro 3,89 R.A. euro 0,86.
Esponeva,poi, di aver provveduto per oltre un ventennio a lavorare e coltivare pubblicamente e indisturbatamente gli immobili de quibus, adibendo l'entrostante fabbricato a deposito per gli attrezzi impiegati per lo svolgimento dell' attività agricola. Precisava di aver precluso l'accesso agli immobili da parte di terzi mediante la realizzazione, a propria cura e spese, di un muro con recinzione metallica e di un cancello, le cui chiavi erano detenute esclusivamente dall'attore stesso.
Chiariva altresì che i fondi oggetto di domanda risultano formalmente intestati al sig. , deceduto in data 29.04.2016 senza che alcuno degli Persona_1 eredi/chiamati ne abbia formalmente accettato l'eredità sino alla data di presentazione dell'odierna domanda giudiziale, che pertanto veniva spiegata nei confronti della curatrice dell'eredità giacente, avv. , nominata Controparte_1 con decreto del Tribunale di Catania del 14.01.2022.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale, espletata la quale, all'udienza del 30.06.2025, veniva assunta in decisione, senza concessione di termini per il deposito di memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto del soddisfacimento della condizione di procedibilità, posto che il tentativo di mediazione è stato esperito con esito negativo stante la mancata partecipazione della parte invitata. Deve altresì dichiararsi la contumacia della parte convenuta, la quale, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
pag. 2/5 Venendo al merito, dalle risultanze istruttorie è emerso che gli immobili oggetto della domanda di usucapione sono stati posseduti uti dominus e per oltre un ventennio dal sig. . Parte_2
In particolare, all'esito della prova testimoniale, le circostanze allegate dall'attore hanno trovato preciso e univoco riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi, sig.ri e , i quali, essendo proprietari di terreni ubicati Tes_1 Testimone_2 in prossimità di quelli oggetto di causa, hanno confermato la veridicità di tutte le condotte attraverso le quali il possesso uti dominus dell'attore si è estrinsecato e manifestato almeno a partire dal 1995 e per circa trent'anni.
Così ricostruiti i fatti di causa, si evince che l'attore ha esercitato per oltre un ventennio il possesso esclusivo, continuativo, pubblico e incontestato dei beni, venendo pacificamente riconosciuto come unico proprietario degli immobili per via dell'indisturbato esercizio del compendio di signorie corrispondenti al diritto di proprietà sull'immobile. Deve dunque ritenersi provato il possesso ultraventennale vantato dall'attore. Le convergenti deposizioni dei testi citati provano che il possesso esercitato da quest'ultimo non può considerarsi clandestino. Tale condotta risulta altresì sorretta dall'animus possidendi, quale emerge univocamente dal fatto che l'attore ha manifestato l'inequivoca intenzione di possedere il bene come titolare e in maniera esclusiva.
Va affermato il principio che l'usucapione trova fondamento su una situazione di fatto caratterizzata, come nel caso de quo:
• «dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri:
• dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche», e quindi perché si possa ricorrere all'istituto dell'usucapione,
pag. 3/5 occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, come se fosse il proprietario (Corte appello Roma, n. 1628/2017, richiamata da Tribunale Trieste, sentenza 2 maggio 2019), attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti e in particolare al proprietario (Tribunale Milano, sentenza 26 giugno 2019). In ogni caso «La consapevolezza di possedere senza titolo [...] non esclude che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. civ., n. 9671/2014;
n. 10230/2010, richiamate da Corte d'Appello Bologna, sentenza 24 maggio 2019).
È opportuno precisare che l'allegata relazione notarile ipocatastale ha attestato l'inesistenza di trascrizioni, iscrizioni o annotazioni che abbiano interessato i beni oggetto di domanda quantomeno negli ultimi venti anni, ritenuto che le precedenti iscrizioni pregiudizievoli non essendo state rinnovate nell'ultimo ventennio sono da ritenersi tamquam non esset.
Va dunque accolta la domanda di usucapione, accertandosi l'intervenuto acquisto della proprietà per possesso ultraventennale da parte del sig. Parte_2
degli immobili di cui in domanda, ordinandosi alla competente Agenzia
[...] del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Siracusa la trascrizione della presente sentenza.
La natura delle questioni trattate, considerata anche la peculiarità della situazione riscontrata nel caso di specie, ovvero la mancata opposizione da parte della convenuta, costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2219/2022 R.G., così provvede:
pag. 4/5 1) accerta l'intervenuto acquisto, a titolo originario, per possesso ultraventennale, indisturbato e senza soluzione di continuità, da parte del sig. Parte_2
(C.F. , nato a [...] il [...], con ogni
[...] C.F._1 conseguenziale statuizione di legge, dei seguenti immobili:
- stacco di terreno sito in comune di Solarino e censito nel N.C.T. al foglio 6, p.lla 55, are 52.13, pascolo di 2° cl. R.D. euro 3,77 e R.A. euro
1,08;
- fabbricato censito nel catasto fabbricati al foglio 6, p.lla 366, sub 1,
p.T. catg. A/3 cl 2, vani 4,5 R.C. euro 195,22;
- stacco di terreno sito in comune di Solarino e censito nel N.C.T. al foglio 6, p.lla 198, are 8.37 pasc. arb. cl.1 R.D. euro 3,89 R.A. euro 0,86.
2) ordina alla competente Agenzia del territorio di Siracusa la trascrizione della presente sentenza a norma dell'art. 2689 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Siracusa il 4.07.2025 Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2219/2022 R.G.
D'AMBROGIO (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.08.1952 ed ivi residente in C.da Balatazza snc, elettivamente domiciliato in
Floridia alla Via Archimede n. 83, presso lo studio dell'avv. Salvatore Caramma il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-attore-
CONTRO
AVV. (C.F. con studio in Acireale Controparte_1 C.F._2
(CT) alla Via Fabio 7, nella qualità di curatrice dell'eredità giacente di Per_1
(C.F.
[...] C.F._3
-convenuta contumace-
OGGETTO: Usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio conveniva Parte_2 innanzi all'intestato Ufficio l'avv. , nella sua qualità di curatore Controparte_1 dell'eredità giacente del sig. . Parte attrice spiegava domanda di Persona_1 accertamento dell'avvenuta usucapione con riguardo a due contigui appezzamenti di terreno ed entrostante fabbricato come appresso dettagliati: - stacco di terreno sito in comune di Solarino e censito nel N.C.T. al foglio 6, p.lla 55, are 52.13, pascolo di 2° cl. R.D. euro 3,77 e R.A. euro 1,08;
- fabbricato censito nel catasto fabbricati al foglio 6, p.lla 366, sub 1, p.T. catg. A/3 cl 2, vani 4,5 R.C. euro 195,22;
- stacco di terreno sito in comune di Solarino e censito nel N.C.T. al foglio 6, p.lla
198, are 8.37 pasc. arb. cl.1 R.D. euro 3,89 R.A. euro 0,86.
Esponeva,poi, di aver provveduto per oltre un ventennio a lavorare e coltivare pubblicamente e indisturbatamente gli immobili de quibus, adibendo l'entrostante fabbricato a deposito per gli attrezzi impiegati per lo svolgimento dell' attività agricola. Precisava di aver precluso l'accesso agli immobili da parte di terzi mediante la realizzazione, a propria cura e spese, di un muro con recinzione metallica e di un cancello, le cui chiavi erano detenute esclusivamente dall'attore stesso.
Chiariva altresì che i fondi oggetto di domanda risultano formalmente intestati al sig. , deceduto in data 29.04.2016 senza che alcuno degli Persona_1 eredi/chiamati ne abbia formalmente accettato l'eredità sino alla data di presentazione dell'odierna domanda giudiziale, che pertanto veniva spiegata nei confronti della curatrice dell'eredità giacente, avv. , nominata Controparte_1 con decreto del Tribunale di Catania del 14.01.2022.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale, espletata la quale, all'udienza del 30.06.2025, veniva assunta in decisione, senza concessione di termini per il deposito di memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto del soddisfacimento della condizione di procedibilità, posto che il tentativo di mediazione è stato esperito con esito negativo stante la mancata partecipazione della parte invitata. Deve altresì dichiararsi la contumacia della parte convenuta, la quale, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
pag. 2/5 Venendo al merito, dalle risultanze istruttorie è emerso che gli immobili oggetto della domanda di usucapione sono stati posseduti uti dominus e per oltre un ventennio dal sig. . Parte_2
In particolare, all'esito della prova testimoniale, le circostanze allegate dall'attore hanno trovato preciso e univoco riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi, sig.ri e , i quali, essendo proprietari di terreni ubicati Tes_1 Testimone_2 in prossimità di quelli oggetto di causa, hanno confermato la veridicità di tutte le condotte attraverso le quali il possesso uti dominus dell'attore si è estrinsecato e manifestato almeno a partire dal 1995 e per circa trent'anni.
Così ricostruiti i fatti di causa, si evince che l'attore ha esercitato per oltre un ventennio il possesso esclusivo, continuativo, pubblico e incontestato dei beni, venendo pacificamente riconosciuto come unico proprietario degli immobili per via dell'indisturbato esercizio del compendio di signorie corrispondenti al diritto di proprietà sull'immobile. Deve dunque ritenersi provato il possesso ultraventennale vantato dall'attore. Le convergenti deposizioni dei testi citati provano che il possesso esercitato da quest'ultimo non può considerarsi clandestino. Tale condotta risulta altresì sorretta dall'animus possidendi, quale emerge univocamente dal fatto che l'attore ha manifestato l'inequivoca intenzione di possedere il bene come titolare e in maniera esclusiva.
Va affermato il principio che l'usucapione trova fondamento su una situazione di fatto caratterizzata, come nel caso de quo:
• «dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri:
• dal prolungato possesso sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che svolgono attività corrispondenti al diritto di proprietà, in modo pacifico, pubblico e senza interruzioni per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche», e quindi perché si possa ricorrere all'istituto dell'usucapione,
pag. 3/5 occorre che il possesso continuato e ininterrotto sia accompagnato dalla volontà e dall'intenzione del terzo di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, come se fosse il proprietario (Corte appello Roma, n. 1628/2017, richiamata da Tribunale Trieste, sentenza 2 maggio 2019), attraverso l'esercizio delle relative facoltà in modo palese a tutti e in particolare al proprietario (Tribunale Milano, sentenza 26 giugno 2019). In ogni caso «La consapevolezza di possedere senza titolo [...] non esclude che il possesso sia utile all'usucapione» (Cass. civ., n. 9671/2014;
n. 10230/2010, richiamate da Corte d'Appello Bologna, sentenza 24 maggio 2019).
È opportuno precisare che l'allegata relazione notarile ipocatastale ha attestato l'inesistenza di trascrizioni, iscrizioni o annotazioni che abbiano interessato i beni oggetto di domanda quantomeno negli ultimi venti anni, ritenuto che le precedenti iscrizioni pregiudizievoli non essendo state rinnovate nell'ultimo ventennio sono da ritenersi tamquam non esset.
Va dunque accolta la domanda di usucapione, accertandosi l'intervenuto acquisto della proprietà per possesso ultraventennale da parte del sig. Parte_2
degli immobili di cui in domanda, ordinandosi alla competente Agenzia
[...] del Territorio (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di Siracusa la trascrizione della presente sentenza.
La natura delle questioni trattate, considerata anche la peculiarità della situazione riscontrata nel caso di specie, ovvero la mancata opposizione da parte della convenuta, costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2219/2022 R.G., così provvede:
pag. 4/5 1) accerta l'intervenuto acquisto, a titolo originario, per possesso ultraventennale, indisturbato e senza soluzione di continuità, da parte del sig. Parte_2
(C.F. , nato a [...] il [...], con ogni
[...] C.F._1 conseguenziale statuizione di legge, dei seguenti immobili:
- stacco di terreno sito in comune di Solarino e censito nel N.C.T. al foglio 6, p.lla 55, are 52.13, pascolo di 2° cl. R.D. euro 3,77 e R.A. euro
1,08;
- fabbricato censito nel catasto fabbricati al foglio 6, p.lla 366, sub 1,
p.T. catg. A/3 cl 2, vani 4,5 R.C. euro 195,22;
- stacco di terreno sito in comune di Solarino e censito nel N.C.T. al foglio 6, p.lla 198, are 8.37 pasc. arb. cl.1 R.D. euro 3,89 R.A. euro 0,86.
2) ordina alla competente Agenzia del territorio di Siracusa la trascrizione della presente sentenza a norma dell'art. 2689 c.c., con esonero da ogni responsabilità;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Siracusa il 4.07.2025 Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
pag. 5/5