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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2466/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI
Sezione 12 riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr.ssa NI SE - Presidente -
- dr. LO CE - Giudice - Relatore -
- dr. Gianluca Di Vita - Giudice - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA sul ricorso depositato il 25.8.2025 ed iscritto al n. 14983/2025, proposto da
Arciconfraternita del SS. SA (82011210638), con sede in Torre Annunziata (NA), Vico
Pace n. 8, in persona dell'arch. Difensore_1 , dichiaratosene legale rappresentante pro
Difensore_2 CF_Difensore_1tempore, assistita dall'avv. ( ), contro
P.IVA_1Publiservizi S.R.L. ( ), con sede in Roma, Piazza Capranica n. 95, costituitasi in persona del dr. Nominativo_4, dichiaratosene legale rappresentante pro tempore, ed assistita
Nominativo_5 CF_1 Nominativo_6dagli avv.ti ( ) e
(CF_2),
e
Comune di Torre Annunziata (00581960630), con sede in Torre Annunziata, Corso Vittorio
Emanuele III n. 293, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed avente ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI Sezione 17
sollecito su avviso ordinario n. 19032500010268 – TARI 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RICHIESTE DELLE PARTI
I. Con un ricorso rivolto contro la Publiservizi S.R.L. e il Comune di Torre Annunziata ed a questi notificato il 14.7.2025, l'Arciconfraternita del SS. SA di Torre Annunziata impugnava il «sollecito su avviso ordinario» di pagamento della TARI concernente il 2024 e dei relativi accessori, per un importo complessivo di 43.203,00 €, indicato nell'epigrafe della presente sentenza, che assumeva notificatole il 15.5.2025 e del quale chiedeva l'annullamento poiché (1) contrastante con precedenti sentenze passate in giudicato, (2) emesso in mancanza del presupposto impositivo, (3) privo di un'adeguata motivazione, (4) contrastante con l'art. 7 della legge 121/1985 e il d.lgs. 507/1993 e (5) contrastante con gli artt. 39 e 40 del regolamento in materia di TARI del Comune di Torre Annunziata;
ed il 25.8.2025 si costituiva tempestivamente in giudizio.
II. Costituendosi a sua volta in giudizio il 19.12.2025, la Publiservizi S.R.L. contestava la fondatezza dell'avverso ricorso, del quale chiedeva pertanto il rigetto.
III. Quindi, il 2.1.2026, la ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale insisteva per l'accoglimento del proprio ricorso, eccependo la tardività della costituzione in giudizio della Publiservizi S.R.L.
IV. Infine, all'esito dell'udienza pubblica di discussione della causa, tenutasi il 15.1.2026, veniva adottata la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Secondo quanto emerge dalla lettura dell'atto nella specie impugnato, la TARI di cui è con questo richiesto il pagamento alla ricorrente deriva dal possesso o dalla detenzione per tutto l'anno 2024 di un immobile della superficie di 3.200 mq sito alla «Indirizzo_1 SNC» e rientrante nella categoria «01», comprendente «Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto».
L'atto in questione è dunque sostanzialmente identico a quelli, relativi alla TARI richiesta
2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI Sezione 17
alla ricorrente dalla Publiservizi S.R.L. per altri anni, che la Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Campania, con le sue sentenze n. 2832/2025, depositata l'8.4.2025, e n.
5267/2025, depositata il 21.7.2025, ha annullato poiché privi di un'adeguata motivazione sulla base di considerazioni che anche questo Collegio ritiene di dover condividere.
Esso, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, non consente di individuare con la necessaria certezza e precisione l'immobile cui il tributo si riferisce, giacché non ne specifica i dati identificativi catastali né i confini, limitandosi ad indicarne l'ubicazione alla «
Indirizzo_1 SNC» (evidentemente di Torre Annunziata), dove l'Arciconfraternita ricorrente ha negato di possedere o detenere immobili senza essere sul punto smentita dalla Publiservizi
S.R.L., la documentazione catastale prodotta dalla quale si riferisce ad un immobile sito nel
Comune di Torre Annunziata, al Indirizzo_2, e riportato in catasto al f.lio 4, p.lla 418, sub. 1, senza indicazione della sua consistenza o della sua superficie catastale.
Il che è ancor più grave se si considera che, come dimostrato dalla ricorrente, altri analoghi atti impo-esattivi emessi nei suoi confronti dai concessionari del Comune di Torre
Annunziata sono stati annullati per analoghe ragioni.
Il ricorso in esame va pertanto accolto senza bisogno di prendere in considerazione i suoi altri motivi.
2. Segue la condanna della Publiservizi S.R.L. (cui soltanto deve essere addebitata la responsabilità del vizio che comporta l'annullamento dell'atto nella specie impugnato) a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza, tenendo conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014 per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, per poi essere distratte in favore del difensore della ricorrente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e condanna Publiservizi S.R.L. a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che liquida nel complessivo importo di 3.450,00 €, di cui 3.000,00 € per i compensi, 450,00 € per le spese generali, oltre cpa e IVA, se dovuti, e
3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI Sezione 17
distrae in favore dell'avv. Difensore_2.
Così deciso in Napoli, il 15.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
LO CE NI SE
4
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI
Sezione 12 riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr.ssa NI SE - Presidente -
- dr. LO CE - Giudice - Relatore -
- dr. Gianluca Di Vita - Giudice - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA sul ricorso depositato il 25.8.2025 ed iscritto al n. 14983/2025, proposto da
Arciconfraternita del SS. SA (82011210638), con sede in Torre Annunziata (NA), Vico
Pace n. 8, in persona dell'arch. Difensore_1 , dichiaratosene legale rappresentante pro
Difensore_2 CF_Difensore_1tempore, assistita dall'avv. ( ), contro
P.IVA_1Publiservizi S.R.L. ( ), con sede in Roma, Piazza Capranica n. 95, costituitasi in persona del dr. Nominativo_4, dichiaratosene legale rappresentante pro tempore, ed assistita
Nominativo_5 CF_1 Nominativo_6dagli avv.ti ( ) e
(CF_2),
e
Comune di Torre Annunziata (00581960630), con sede in Torre Annunziata, Corso Vittorio
Emanuele III n. 293, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ed avente ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI Sezione 17
sollecito su avviso ordinario n. 19032500010268 – TARI 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RICHIESTE DELLE PARTI
I. Con un ricorso rivolto contro la Publiservizi S.R.L. e il Comune di Torre Annunziata ed a questi notificato il 14.7.2025, l'Arciconfraternita del SS. SA di Torre Annunziata impugnava il «sollecito su avviso ordinario» di pagamento della TARI concernente il 2024 e dei relativi accessori, per un importo complessivo di 43.203,00 €, indicato nell'epigrafe della presente sentenza, che assumeva notificatole il 15.5.2025 e del quale chiedeva l'annullamento poiché (1) contrastante con precedenti sentenze passate in giudicato, (2) emesso in mancanza del presupposto impositivo, (3) privo di un'adeguata motivazione, (4) contrastante con l'art. 7 della legge 121/1985 e il d.lgs. 507/1993 e (5) contrastante con gli artt. 39 e 40 del regolamento in materia di TARI del Comune di Torre Annunziata;
ed il 25.8.2025 si costituiva tempestivamente in giudizio.
II. Costituendosi a sua volta in giudizio il 19.12.2025, la Publiservizi S.R.L. contestava la fondatezza dell'avverso ricorso, del quale chiedeva pertanto il rigetto.
III. Quindi, il 2.1.2026, la ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale insisteva per l'accoglimento del proprio ricorso, eccependo la tardività della costituzione in giudizio della Publiservizi S.R.L.
IV. Infine, all'esito dell'udienza pubblica di discussione della causa, tenutasi il 15.1.2026, veniva adottata la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Secondo quanto emerge dalla lettura dell'atto nella specie impugnato, la TARI di cui è con questo richiesto il pagamento alla ricorrente deriva dal possesso o dalla detenzione per tutto l'anno 2024 di un immobile della superficie di 3.200 mq sito alla «Indirizzo_1 SNC» e rientrante nella categoria «01», comprendente «Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto».
L'atto in questione è dunque sostanzialmente identico a quelli, relativi alla TARI richiesta
2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI Sezione 17
alla ricorrente dalla Publiservizi S.R.L. per altri anni, che la Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Campania, con le sue sentenze n. 2832/2025, depositata l'8.4.2025, e n.
5267/2025, depositata il 21.7.2025, ha annullato poiché privi di un'adeguata motivazione sulla base di considerazioni che anche questo Collegio ritiene di dover condividere.
Esso, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, non consente di individuare con la necessaria certezza e precisione l'immobile cui il tributo si riferisce, giacché non ne specifica i dati identificativi catastali né i confini, limitandosi ad indicarne l'ubicazione alla «
Indirizzo_1 SNC» (evidentemente di Torre Annunziata), dove l'Arciconfraternita ricorrente ha negato di possedere o detenere immobili senza essere sul punto smentita dalla Publiservizi
S.R.L., la documentazione catastale prodotta dalla quale si riferisce ad un immobile sito nel
Comune di Torre Annunziata, al Indirizzo_2, e riportato in catasto al f.lio 4, p.lla 418, sub. 1, senza indicazione della sua consistenza o della sua superficie catastale.
Il che è ancor più grave se si considera che, come dimostrato dalla ricorrente, altri analoghi atti impo-esattivi emessi nei suoi confronti dai concessionari del Comune di Torre
Annunziata sono stati annullati per analoghe ragioni.
Il ricorso in esame va pertanto accolto senza bisogno di prendere in considerazione i suoi altri motivi.
2. Segue la condanna della Publiservizi S.R.L. (cui soltanto deve essere addebitata la responsabilità del vizio che comporta l'annullamento dell'atto nella specie impugnato) a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate come indicato nel dispositivo della presente sentenza, tenendo conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014 per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, per poi essere distratte in favore del difensore della ricorrente che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato e condanna Publiservizi S.R.L. a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che liquida nel complessivo importo di 3.450,00 €, di cui 3.000,00 € per i compensi, 450,00 € per le spese generali, oltre cpa e IVA, se dovuti, e
3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI Sezione 17
distrae in favore dell'avv. Difensore_2.
Così deciso in Napoli, il 15.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
LO CE NI SE
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