Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2024, proposto da Mutley S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli e Sandro Guerra, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- del provvedimento (prot. n. 12156) del 21/03/2024 del Comune di Forte dei Marmi, avente ad oggetto “ Richiesta di attestazione dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso e contestuale diffida pervenuta a mezzo Pec in data 12/03/2024, protocollo n. 10968 del 13/03/2023 in seguito a comunicazione motivi ostativi accoglimento istanza ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 trasmessa a mezzo Pec protocollo n. 10738 del 12/03/2024 - risposta ”;
- del provvedimento (prot. n. 15420) del 08/12 aprile 2024 del Comune di Forte dei Marmi, avente ad oggetto “ Istanza di Permesso di Costruire presentata in data 22/07/2023 - Prot. gen. 29129 relativa a lavori di richiesta di permesso di costruire per opere rientranti nella ristrutturazione edilizia ricostruttiva per demolizione e contestuale ricostruzione ai sensi art. 134 co. 1 lett. h punto 2 L.R. 65/2014, a fabbricato ad uso artigianale/espositivo, posto in Comune di Forte dei Marmi, Via G.B. Vico n. 94 Forte dei Marmi (Rif. Int. PDC32/2023). adozione provvedimento negativo ”;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, ancorché incognito;
per l’accertamento:
della formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente;
ovvero, in subordine, per la condanna del Comune di Forte dei Marmi al rilascio del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;
Vista la nota del 09.01.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa NI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con atto depositato in data 9 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite, essendovi accordo sul punto con l’amministrazione resistente;
- all’udienza del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503);
- le spese di lite si possono compensare tra le parti, in conformità alla richiesta di parte ricorrente, accettata dal Comune di Forte dei Marmi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER IA BU, Presidente
NI CA, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CA | ER IA BU |
IL SEGRETARIO