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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 947 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), che si difende in proprio Parte_1 C.F._1
-ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MANENTE ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
-resistente
E NEI CONFRONTI DI
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6
-resistenti non costituiti
Oggetto: opposizione al decreto di liquidazione del ctu ex art. 170 DPR 115/2002
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.4.2025,
da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione della udienza la signora conveniva in giudizio il ctu e gli altri Parte_1 CP_1
resistenti, proponendo opposizione al decreto di liquidazione delle competenze professionali del CTU, nominato nel procedimento per ATP RG N. 1808/2023, emesso dalla dott.ssa
1 il 7 maggio 2024, notificato alla ricorrente dall'ex procuratore il 9/5/2024, Per_1
rassegnando le conclusioni successivamente precisate alla udienza di discussione.
Si costituiva in giudizio il ctu ing. contestando il ricorso, di cui deduceva in CP_1
via gradata l'inesistenza, la tardività, la nullità, l'indeterminatezza, l'infondatezza.
Gli altri resistenti non si costituivano.
Con provvedimento del 19.12.2024, il giudice istruttore rilevata la nullità dell'atto introduttivo e della notifica nei confronti dei litisconsorti necessari assegnava alla ricorrente un termine per il rinnovo della notifica, alla quale la stessa provvedeva.
Alla udienza fissata per il prosieguo del giudizio i resistenti non si costituivano, mentre il resistente costituito eccepiva la nullità dell'atto introduttivo così come rinnovato e l'estinzione del giudizio, che la ricorrente contestava insistendo per la ritualità dell'atto di rinnovo e per la pronuncia nel merito ovvero, in subordine, per la concessione di un ulteriore termine per il rinnovo della notifica ai resistenti non costituiti.
Alla udienza del 22.4.2025, all'esito della discussione orale e della precisazione delle conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza in giorni 30, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
II)a)Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da parte resistente a cui si collega l'eccezione di inesistenza, superata dal deposito in cancelleria dell'atto sottoscritto dalla ricorrente.
La ricorrente ha promosso una opposizione al decreto di liquidazione del ctu ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002, che richiama l'art. 15 dlgs 150/2011, il quale stabiliva che le relative controversie erano regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto.
L'art. 702 quater c.p.c.. prevedeva che l'ordinanza emessa all'esito del rito sommario di cognizione produce gli effetti di cui all'articolo 2909 cc se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
2 Dal combinato disposto di tali norme la giurisprudenza costante affermava che il termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione fosse di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione al difensore (ex multis Cass. 20024/2022; Cass. n. 4423/2017 e altresì con Corte Cost. n. 106/2016), in forza della diretta applicazione delle norme previste dal rito sommario di cognizione.
Con l'entrata in vigore della cd riforma Cartabia le norme del rito sommario di cognizione di cui agli art. 702 quater ss cpc sono state abrogate ed è stato introdotto il rito semplificato di cognizione regolato dagli artt. 281 decies ss. cpc, che, ratione temporis, si applicano al caso di specie, posto che il decreto opposto è stato emesso il 7.5.2024.
La continuità normativa tra le due tipologie di rito ha indotto questo Tribunale a riqualificare il ricorso proposto dalla ricorrente che, invece, citava nell'atto introduttivo l'abrogato art. 702
bis cpc..
Il rito semplificato di cognizione non prevede una norma analoga all'art. 702 quater cpc, ma stabilisce piuttosto che il provvedimento che definisce i giudizi introdotti con tale rito è una sentenza che si impugna nei modi ordinari.
Seguendo l'iter motivazionale della giurisprudenza già citata, a cui questo giudice intende dare continuità, si ritiene che il termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione del ctu non sia quello di 30 giorni invocato da parte ricorrente e fondato su una norma abrogata al tempo della proposizione del ricorso, ma il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento opposto (art. 327 cpc), indipendentemente dalla comunicazione o notificazione dello stesso.
Nel caso di specie il decreto opposto è stato pubblicato il 7 maggio 2024 e il ricorso è stato iscritto a ruolo il 7.6.2024, mediante deposito in cancelleria di un atto non sottoscritto personalmente dalla parte abilitata a difendersi personalmente.
La questione della mancanza della sottoscrizione è stata rilevata dal Giudice nel decreto di fissazione della udienza e in data 20.6.2024, nella pendenza del termine per proporre
3 opposizione, la ricorrente ha depositato l'atto introduttivo sottoscritto e lo ha notificato alle controparti.
Si ritiene dunque che il difetto di sottoscrizione dell'atto originario sia superato dal successivo deposito di un atto introduttivo ritualmente sottoscritto dalla parte entro il termine di decadenza previsto.
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa del resistente deve essere disattesa.
b)Nei giudizi di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del ctu sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutte le parti del giudizio originario nel cui ambito è
stato adottato il provvedimento di liquidazione del compenso professionale (Cass.Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 31072 del 30/11/2018;Cass.Sez. 2, Ord. n. 28572 del 13/10/2023).
L'atto introduttivo era nullo e, con riferimento ad uno dei resistenti, mancavano i termini di comparizione.
La questione, rilevabile ex officio, è stata evidenziata alle parti e su di essa è stato stimolato il contraddittorio, all'esito del quale parte ricorrente chiedeva un termine per il rinnovo della citazione dell'atto introduttivo nei confronti dei litisconsorti, che veniva concesso.
La ricorrente notificava un “nuovo” atto introduttivo a tutte le parti in lite, ma il suddetto atto
è a sua volta nullo in quanto viola l'art. 281 undecies cpc, atteso che reca un avvertimento errato in ordine ai termini di costituzione, richiamando formule proprie del rito ordinario di cognizione e non del rito semplificato e creando incertezza rispetto ai termini di comparizione
(a pagina 8 viene indicato il termine “non oltre 10 giorni prima della udienza”, mentre a pagina 9 viene richiamato il termine “di venti giorni prima della udienza ovvero di 10 giorni
prima in caso di abbreviazione”, laddove il termine di 10 giorni contemplato dal rito semplificato di cognizione trova applicazione sempre e non solo in caso di abbreviazione dei termini, come invece indicato dalla ricorrente.
4 Parte ricorrente nell'atto in rinnovazione ha indicato termini di comparizione estranei al rito semplificato di cognizione ed ha notificato una citazione ulteriormente nulla per difetto della
vocatio in ius, dove sono stati innestati elementi propri di un altro rito.
L'atto in rinnovazione presenta ulteriori anomalie che ne determinato la nullità, in quanto vi sono delle discordanze contenutistiche rispetto all'atto originario e non correlate alla necessità
di sanare la nullità, le quali rappresentano una inammissibile emendatio dell'atto introduttivo originario, che non poteva essere modificato sul piano contenutistico e motivazionale.
La ricorrente nell'atto in rinnovazione ha inserito rubriche non contenute nell'atto originario
(pag. 2 punto 4, pag. 5 punto 5), ha spostato le argomentazioni dalla loro collocazione originaria, così sostanzialmente modificando i termini del ragionamento, atteso che in origine erano poste a fondamento del periculum, mentre nel secondo atto le stesse allegazioni sono riportate nella ricostruzione in fatto e precedono l'enunciazione dei “motivi di diritto” (si veda pag. 7 l'enunciato che comincia con la frase “La ricorrente specifica che… etc”), ha inserito richiami a documentazione non richiamata nell'atto originario (pag. 8 in grassetto e pag. 10 “si allega al presente atto…”), ha modificato le conclusioni dell'atto originario alla voce “in via principale nel merito” e le argomentazioni poste a sostegno della istanza di sospensiva (cfr pag. 5 dell'atto originario e pag. 8 dell'atto in rinnovazione).
Infine parte ricorrente ha modificato la ricostruzione delle operazioni peritali eseguita nel primo atto introduttivo, avendo inserito nel secondo atto particolari inediti con riferimento ai soggetti che hanno partecipato ad uno degli incontri fissati per le operazioni peritali (si veda pag. 5 punto 4.3, dove è stato inserito “in vista dell'eventuale conciliazione” e soprattutto il punto 4.4 dove cambia l'indicazione dei soggetti che hanno presenziato alle operazioni peritali).
Il Tribunale, alla luce della argomentazioni che precedono, ritiene che l'atto in rinnovazione sia nullo e mancando la costituzione in giudizio dei resistenti litisconsorti necessari la nullità
non sia stata sanata e non sia sanabile con la concessione di un ulteriore termine per il rinnovo
5 a mente dell'art. 307 cpc, il quale stabilisce che il giudizio si estingue se entro il termine perentorio fissato dal giudice la parte che vi era onerata non provvede alla rinnovazione dell'atto nullo.
Nel caso di specie la parte, pur avendovi provveduto, di fatto ha rinotificato un atto nullo e soprattutto difforme da quello originario così contravvenendo all'ordine del giudice, elemento ostativo alla declaratoria di contumacia dei convenuti e alla prosecuzione del giudizio.
Tale valutazione trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il
termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell'art.
291 cod. proc. civ. ha infatti natura perentoria, con l'effetto che la sua inosservanza non solo
non è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l'estinzione del processo,
provvedimento che, nel giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, si traduce nella
pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 331, comma 2, cod. proc.
civ. (Cass. 28080/2023).
A ciò si aggiunga che i resistenti non costituiti (non indicati nell'originario atto introduttivo del giudizio) sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che l'ordine impartito alla ricorrente per il rinnovo della notifica ha gli effetti sostanziali di un ordine di integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti non ritualmente convenuti in giudizio, ordine che la parte non ha onorato nel termine assegnato, avendo notificato un atto ulteriormente nullo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono per il combinato disposto degli artt. 291 cpc e
307 cpc deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Ad abundantiam, si osserva che le doglianze attoree non sono fondate, vertendo su una generica critica alle valutazioni e all'operato del ctu, tematiche che esulano completamente dall'oggetto del presente giudizio, il quale, pur avendo carattere devolutivo in ordine alla congruità della liquidazione, non può mai dare ingresso a censure relative alla necessità o utilità e/o validità dell'attività peritale svolta, potendo essere valutata in questa sede solo la 6 rispondenza ai quesiti, che non è stata contestata dalla ricorrente (Cass. 2569/2023 e precedenti ivi richiamati;
si veda anche Cass. 3024/2011 “In sede di opposizione avverso il
decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico sono ammissibili soltanto le
censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso mentre non possono proporsi
questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della
causa e vanno fatte valere nella relativa sede (v. Cass. nn. 6684/95, 1014/96 e 4425/98)”.
Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del ctu non consente una revisione critica dell'operato del ctu durante le operazioni e delle valutazioni dallo stesso assunte, posto che il giudizio verte unicamente sulla congruità della liquidazione in relazione all'opera prestata e al quesito posto e, rispetto a tali parametri, i motivi enunciati nell'atto introduttivo appaiono assai fumosi.
Il giudice di prime cure ha accordato il massimo previsto dalla tabella di riferimento ed ha disposto l'aumento ex art.52 DPR 115/2002 che richiama la elevata complessità delle operazioni, che parte ricorrente critica genericamente senza offrire concreti elementi idonei ad escluderla, avendo basato la sua opposizione unicamente sulla critica alle conclusioni del ctu,
tanto che ha riprodotto nel ricorso, seppure in sintesi, il contenuto delle note critiche inoltrate alla bozza di ctu e allegate al ricorso, che di per sè non possono inficiare la congruità della liquidazione, la quale prescinde dalla correttezza nel merito degli accertamenti compiuti dal consulente nominato dal Tribunale.
E' utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non
7 dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione”
(Cass. Sentenza n. 27126 del 19/12/2014; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018).
Parte ricorrente non illustra le ragioni tecnico giuridiche che rendono errata la liquidazione del compenso, che invece appare del tutto congrua rispetto ai parametri applicabili (non dovendo il giudice motivare l'applicazione dei massimi) e all'operato del consulente, a nulla rilevando a questi fini che la ricorrente non abbia gradito gli esiti della sua valutazione ed ancor meno le modalità di svolgimento delle operazioni peritali.
III)Passando ad esaminare il regime delle spese di lite, non può trovare applicazione l'art. 310, ultimo comma cpc, essendovi contestazione in ordine all'effetto estintivo, con la conseguenza che il regime segue il principio generale della soccombenza e, per le ragioni dette, queste debbono essere poste a carico di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo, che tiene conto del valore della controversia, della esiguità della istruttoria,
della non elevata complessità della causa, elementi che, complessivamente considerati,
consentono di attestare la liquidazione ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.
Terni, 19/05/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 947 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), che si difende in proprio Parte_1 C.F._1
-ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
MANENTE ROBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti
-resistente
E NEI CONFRONTI DI
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
Controparte_5 Controparte_6
-resistenti non costituiti
Oggetto: opposizione al decreto di liquidazione del ctu ex art. 170 DPR 115/2002
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.4.2025,
da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)Con ricorso depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione della udienza la signora conveniva in giudizio il ctu e gli altri Parte_1 CP_1
resistenti, proponendo opposizione al decreto di liquidazione delle competenze professionali del CTU, nominato nel procedimento per ATP RG N. 1808/2023, emesso dalla dott.ssa
1 il 7 maggio 2024, notificato alla ricorrente dall'ex procuratore il 9/5/2024, Per_1
rassegnando le conclusioni successivamente precisate alla udienza di discussione.
Si costituiva in giudizio il ctu ing. contestando il ricorso, di cui deduceva in CP_1
via gradata l'inesistenza, la tardività, la nullità, l'indeterminatezza, l'infondatezza.
Gli altri resistenti non si costituivano.
Con provvedimento del 19.12.2024, il giudice istruttore rilevata la nullità dell'atto introduttivo e della notifica nei confronti dei litisconsorti necessari assegnava alla ricorrente un termine per il rinnovo della notifica, alla quale la stessa provvedeva.
Alla udienza fissata per il prosieguo del giudizio i resistenti non si costituivano, mentre il resistente costituito eccepiva la nullità dell'atto introduttivo così come rinnovato e l'estinzione del giudizio, che la ricorrente contestava insistendo per la ritualità dell'atto di rinnovo e per la pronuncia nel merito ovvero, in subordine, per la concessione di un ulteriore termine per il rinnovo della notifica ai resistenti non costituiti.
Alla udienza del 22.4.2025, all'esito della discussione orale e della precisazione delle conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza in giorni 30, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
II)a)Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da parte resistente a cui si collega l'eccezione di inesistenza, superata dal deposito in cancelleria dell'atto sottoscritto dalla ricorrente.
La ricorrente ha promosso una opposizione al decreto di liquidazione del ctu ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002, che richiama l'art. 15 dlgs 150/2011, il quale stabiliva che le relative controversie erano regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto.
L'art. 702 quater c.p.c.. prevedeva che l'ordinanza emessa all'esito del rito sommario di cognizione produce gli effetti di cui all'articolo 2909 cc se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
2 Dal combinato disposto di tali norme la giurisprudenza costante affermava che il termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione fosse di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione al difensore (ex multis Cass. 20024/2022; Cass. n. 4423/2017 e altresì con Corte Cost. n. 106/2016), in forza della diretta applicazione delle norme previste dal rito sommario di cognizione.
Con l'entrata in vigore della cd riforma Cartabia le norme del rito sommario di cognizione di cui agli art. 702 quater ss cpc sono state abrogate ed è stato introdotto il rito semplificato di cognizione regolato dagli artt. 281 decies ss. cpc, che, ratione temporis, si applicano al caso di specie, posto che il decreto opposto è stato emesso il 7.5.2024.
La continuità normativa tra le due tipologie di rito ha indotto questo Tribunale a riqualificare il ricorso proposto dalla ricorrente che, invece, citava nell'atto introduttivo l'abrogato art. 702
bis cpc..
Il rito semplificato di cognizione non prevede una norma analoga all'art. 702 quater cpc, ma stabilisce piuttosto che il provvedimento che definisce i giudizi introdotti con tale rito è una sentenza che si impugna nei modi ordinari.
Seguendo l'iter motivazionale della giurisprudenza già citata, a cui questo giudice intende dare continuità, si ritiene che il termine per proporre opposizione al decreto di liquidazione del ctu non sia quello di 30 giorni invocato da parte ricorrente e fondato su una norma abrogata al tempo della proposizione del ricorso, ma il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento opposto (art. 327 cpc), indipendentemente dalla comunicazione o notificazione dello stesso.
Nel caso di specie il decreto opposto è stato pubblicato il 7 maggio 2024 e il ricorso è stato iscritto a ruolo il 7.6.2024, mediante deposito in cancelleria di un atto non sottoscritto personalmente dalla parte abilitata a difendersi personalmente.
La questione della mancanza della sottoscrizione è stata rilevata dal Giudice nel decreto di fissazione della udienza e in data 20.6.2024, nella pendenza del termine per proporre
3 opposizione, la ricorrente ha depositato l'atto introduttivo sottoscritto e lo ha notificato alle controparti.
Si ritiene dunque che il difetto di sottoscrizione dell'atto originario sia superato dal successivo deposito di un atto introduttivo ritualmente sottoscritto dalla parte entro il termine di decadenza previsto.
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa del resistente deve essere disattesa.
b)Nei giudizi di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del ctu sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutte le parti del giudizio originario nel cui ambito è
stato adottato il provvedimento di liquidazione del compenso professionale (Cass.Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 31072 del 30/11/2018;Cass.Sez. 2, Ord. n. 28572 del 13/10/2023).
L'atto introduttivo era nullo e, con riferimento ad uno dei resistenti, mancavano i termini di comparizione.
La questione, rilevabile ex officio, è stata evidenziata alle parti e su di essa è stato stimolato il contraddittorio, all'esito del quale parte ricorrente chiedeva un termine per il rinnovo della citazione dell'atto introduttivo nei confronti dei litisconsorti, che veniva concesso.
La ricorrente notificava un “nuovo” atto introduttivo a tutte le parti in lite, ma il suddetto atto
è a sua volta nullo in quanto viola l'art. 281 undecies cpc, atteso che reca un avvertimento errato in ordine ai termini di costituzione, richiamando formule proprie del rito ordinario di cognizione e non del rito semplificato e creando incertezza rispetto ai termini di comparizione
(a pagina 8 viene indicato il termine “non oltre 10 giorni prima della udienza”, mentre a pagina 9 viene richiamato il termine “di venti giorni prima della udienza ovvero di 10 giorni
prima in caso di abbreviazione”, laddove il termine di 10 giorni contemplato dal rito semplificato di cognizione trova applicazione sempre e non solo in caso di abbreviazione dei termini, come invece indicato dalla ricorrente.
4 Parte ricorrente nell'atto in rinnovazione ha indicato termini di comparizione estranei al rito semplificato di cognizione ed ha notificato una citazione ulteriormente nulla per difetto della
vocatio in ius, dove sono stati innestati elementi propri di un altro rito.
L'atto in rinnovazione presenta ulteriori anomalie che ne determinato la nullità, in quanto vi sono delle discordanze contenutistiche rispetto all'atto originario e non correlate alla necessità
di sanare la nullità, le quali rappresentano una inammissibile emendatio dell'atto introduttivo originario, che non poteva essere modificato sul piano contenutistico e motivazionale.
La ricorrente nell'atto in rinnovazione ha inserito rubriche non contenute nell'atto originario
(pag. 2 punto 4, pag. 5 punto 5), ha spostato le argomentazioni dalla loro collocazione originaria, così sostanzialmente modificando i termini del ragionamento, atteso che in origine erano poste a fondamento del periculum, mentre nel secondo atto le stesse allegazioni sono riportate nella ricostruzione in fatto e precedono l'enunciazione dei “motivi di diritto” (si veda pag. 7 l'enunciato che comincia con la frase “La ricorrente specifica che… etc”), ha inserito richiami a documentazione non richiamata nell'atto originario (pag. 8 in grassetto e pag. 10 “si allega al presente atto…”), ha modificato le conclusioni dell'atto originario alla voce “in via principale nel merito” e le argomentazioni poste a sostegno della istanza di sospensiva (cfr pag. 5 dell'atto originario e pag. 8 dell'atto in rinnovazione).
Infine parte ricorrente ha modificato la ricostruzione delle operazioni peritali eseguita nel primo atto introduttivo, avendo inserito nel secondo atto particolari inediti con riferimento ai soggetti che hanno partecipato ad uno degli incontri fissati per le operazioni peritali (si veda pag. 5 punto 4.3, dove è stato inserito “in vista dell'eventuale conciliazione” e soprattutto il punto 4.4 dove cambia l'indicazione dei soggetti che hanno presenziato alle operazioni peritali).
Il Tribunale, alla luce della argomentazioni che precedono, ritiene che l'atto in rinnovazione sia nullo e mancando la costituzione in giudizio dei resistenti litisconsorti necessari la nullità
non sia stata sanata e non sia sanabile con la concessione di un ulteriore termine per il rinnovo
5 a mente dell'art. 307 cpc, il quale stabilisce che il giudizio si estingue se entro il termine perentorio fissato dal giudice la parte che vi era onerata non provvede alla rinnovazione dell'atto nullo.
Nel caso di specie la parte, pur avendovi provveduto, di fatto ha rinotificato un atto nullo e soprattutto difforme da quello originario così contravvenendo all'ordine del giudice, elemento ostativo alla declaratoria di contumacia dei convenuti e alla prosecuzione del giudizio.
Tale valutazione trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il
termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell'art.
291 cod. proc. civ. ha infatti natura perentoria, con l'effetto che la sua inosservanza non solo
non è suscettibile di ulteriore rinnovazione ma determina l'estinzione del processo,
provvedimento che, nel giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, si traduce nella
pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 331, comma 2, cod. proc.
civ. (Cass. 28080/2023).
A ciò si aggiunga che i resistenti non costituiti (non indicati nell'originario atto introduttivo del giudizio) sono litisconsorti necessari, con la conseguenza che l'ordine impartito alla ricorrente per il rinnovo della notifica ha gli effetti sostanziali di un ordine di integrazione del contraddittorio verso i litisconsorti non ritualmente convenuti in giudizio, ordine che la parte non ha onorato nel termine assegnato, avendo notificato un atto ulteriormente nullo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono per il combinato disposto degli artt. 291 cpc e
307 cpc deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Ad abundantiam, si osserva che le doglianze attoree non sono fondate, vertendo su una generica critica alle valutazioni e all'operato del ctu, tematiche che esulano completamente dall'oggetto del presente giudizio, il quale, pur avendo carattere devolutivo in ordine alla congruità della liquidazione, non può mai dare ingresso a censure relative alla necessità o utilità e/o validità dell'attività peritale svolta, potendo essere valutata in questa sede solo la 6 rispondenza ai quesiti, che non è stata contestata dalla ricorrente (Cass. 2569/2023 e precedenti ivi richiamati;
si veda anche Cass. 3024/2011 “In sede di opposizione avverso il
decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico sono ammissibili soltanto le
censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso mentre non possono proporsi
questioni relative all'utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della
causa e vanno fatte valere nella relativa sede (v. Cass. nn. 6684/95, 1014/96 e 4425/98)”.
Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del ctu non consente una revisione critica dell'operato del ctu durante le operazioni e delle valutazioni dallo stesso assunte, posto che il giudizio verte unicamente sulla congruità della liquidazione in relazione all'opera prestata e al quesito posto e, rispetto a tali parametri, i motivi enunciati nell'atto introduttivo appaiono assai fumosi.
Il giudice di prime cure ha accordato il massimo previsto dalla tabella di riferimento ed ha disposto l'aumento ex art.52 DPR 115/2002 che richiama la elevata complessità delle operazioni, che parte ricorrente critica genericamente senza offrire concreti elementi idonei ad escluderla, avendo basato la sua opposizione unicamente sulla critica alle conclusioni del ctu,
tanto che ha riprodotto nel ricorso, seppure in sintesi, il contenuto delle note critiche inoltrate alla bozza di ctu e allegate al ricorso, che di per sè non possono inficiare la congruità della liquidazione, la quale prescinde dalla correttezza nel merito degli accertamenti compiuti dal consulente nominato dal Tribunale.
E' utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “In tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non
7 dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione”
(Cass. Sentenza n. 27126 del 19/12/2014; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018).
Parte ricorrente non illustra le ragioni tecnico giuridiche che rendono errata la liquidazione del compenso, che invece appare del tutto congrua rispetto ai parametri applicabili (non dovendo il giudice motivare l'applicazione dei massimi) e all'operato del consulente, a nulla rilevando a questi fini che la ricorrente non abbia gradito gli esiti della sua valutazione ed ancor meno le modalità di svolgimento delle operazioni peritali.
III)Passando ad esaminare il regime delle spese di lite, non può trovare applicazione l'art. 310, ultimo comma cpc, essendovi contestazione in ordine all'effetto estintivo, con la conseguenza che il regime segue il principio generale della soccombenza e, per le ragioni dette, queste debbono essere poste a carico di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo, che tiene conto del valore della controversia, della esiguità della istruttoria,
della non elevata complessità della causa, elementi che, complessivamente considerati,
consentono di attestare la liquidazione ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
-condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.
Terni, 19/05/2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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