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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N.504/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE _ SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO COMPOSTA DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella. Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
ALL'ESITO DELLA DISCUSSIONE ORALE TENUTASI ALL'UDIENZA DEL 12 MARZO 2025, NELLA CAUSA avente ad oggetto “impugnazione verbale ispettivo ed avviso di addebito”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Lamanna e Basile Appellante Pt_1
contro
, rappr. e dif. da avv. Tanzi e Giannetta Appellato Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 21 dicembre 2020 l' , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 1 luglio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata accolta l'opposizione di al verbale di accertamento Controparte_1 ispettivo n° 2015018877 del 18-5-2016 che aveva escluso la qualità di lavoratore subordinato del dalla società cooperativa a responsabilità limitata La e, ritenendo invece sussistere CP_1 Pt_2 una collaborazione autonoma inter partes, sulla cui base l' aveva disposto la sua iscrizione Pt_1 d'ufficio alla gestione autonoma dei lavoratori artigiani;
perveniva successivamente al Pt_1 avviso di addebito n. 0620120000408463000, che il pure impugnava. CP_1 CP_1
Si è costituito l'appellato . Controparte_1
La causa, all'udienza del 12 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***---
Sulle doglianze dell'appellante ritiene questa Corte di opinare quanto segue. Pt_1
Esclusa la eccezione di decadenza da parte dell' di iscrivere d'ufficio l'appellato nella Pt_1 Gestione Separata Artigiani, peraltro neppure adeguatamente affrontata in diritto dall' , va CP_2 pure rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, in quanto il verbale ispettivo era stato redatto nei confronti della società “LA FUTURA”, ancorchè in relazione (per quanto qui attiene) alla posizione del CP_1
Infatti, come già detto, seguiva avviso di addebito nei confronti del ciò confermandone la CP_1 piena legittimazione ad agire.
1 Quanto al merito, esaminando accuratamente anche in questa sede le dichiarazioni testimoniali acquisite, emerge dalle dichiarazioni di:
- , anch'egli lavoratore dipendente de ”La Futura” , ha confermato che gli Testimone_1 orari di lavoro ( ore 7,00 – 12 dal lunedì al venerdì) erano stabiliti dal Presidente o dai soci, e “il Sig. al pari degli altri lavoratori era tenuto al rispetto degli orari e a CP_1 confrontarsi con gl altri soci nell'espletamento delle sue mansioni” (si ricorderà che il era anche uno dei soci fondatori della cooperativa); CP_1
- , socio-lavoratore della società dal 2005 al 2015, ha anch'egli riferito Persona_1 che il era tenuto a rispettare, al pari degli altri dipendenti, l'orario di lavoro CP_1 prestabilito dal Presidente o dall'assemblea dei soci, dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00;
- di identico contenuto sono le dichiarazioni testimoniali rese da (presidente Testimone_2 della società cooperativa, che individua il come socio fondatore e socio lavoratore, CP_1 che svolgeva lavoro di intonacatore e posatore di piastrelle, e al pari degli altri lavoratori era tenuto a rispettare l'orario di lavoro prestabilito, da lunedì a sabato dalle 7,00 alle 12,00); da
, . Tes_3 Testimone_4
E' allora inoppugnabile, alla luce degli atti di causa, che il lavoro disimpegnato dal CP_1 all'interno de “La Futura” era quello di lavoratore subordinato, come da domanda, dal 1.4.2011 al 13.11.2014 e dal 5.11.2915 al 13.11.2015 (ancorchè socio fondatore, e socio lavoratore), e qualunque doglianza dell' in sede di appello, che mira a rinvenire nel rapporto La Pt_1 CP_1 Futura” una collaborazione autonoma inter partes, sulla cui base l' aveva disposto la sua Pt_1 iscrizione d'ufficio alla gestione autonoma dei lavoratori artigiani. Pt_1
Non è qui il caso di affrontare tutta la tematica in diritto del socio-lavoratore, ben nota, e che ammette la qualità di lavoratore subordinato del socio, che è quindi socio lavoratore, con le dirette conseguenze in materia di lavoro subordinato, inoppugnabilmente provato da tutti i testi che questa Corte, dal fascicolo di primo grado, ha inteso ripercorrere per dovere motivazionale.
Tutte le risultanze istruttorie non consentono di ritenere fondata la doglianza d'appello dell' , Pt_1 che da quanto sopra esposto risulta smentita, secondo la quale “il si era limitato a Controparte_1 svolgere ……le più elementari e ordinarie mansioni di intonacatore, muratore e occasionalmente pavimentista nei piccoli lavori edili che riusciva ad acquisire personalmente ed eseguire direttamente senza personale dipendente né altri colleghi”.
Né tantomeno è fondata, a giudizio di questa Corte, la censura di “sentenza di primo grado errata” in quanto il Giudice di primo grado “invece di spiegare logicamente e puntualmente quali fossero gli elementi di fatto emersi nell'istruttoria giudiziale a favore della tesi del ricorrente si è limitato
a rimandare, per asserita “economia processuale e motivazionale” le argomentazioni, condivise in toto contenute nelle sentenze n. 2856/2018, n. 3334/22018, n. 866/2019, n. 720/2020 emesse da altri Giudici”.
Premesso che il riferimento motivazionale per relationem è consentito, è evidente che il Giudice di prime cure, per affermare ciò, ha delibato le risultanze istruttorie emerse nel presente processo, e sulla base di ciò ha effettuato il richiamo ad altre sentenze.
2 Sulla base di tali elementi, non è giustificato per ricaduta, ed è dunque illegittimo, l'avviso di addebito di cui il fu destinatario, in quanto derivante dalla erronea qualificazione CP_1 dell'appellato quale collaboratore autonomo del “La Futura” e dunque iscritto d'ufficio alla Gestione autonoma dei lavoratori artigiani.
Per tutti tali motivi, l'appello dell' è infondato e, confermata la sentenza impugnata, va Pt_1 rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell' ed in favore dell'appellato , con distrazione in Pt_1 Controparte_1 favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di questo Pt_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Tanzi e Giannetta, dichiaratisi anticipanti.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE _ SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO COMPOSTA DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella. Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
ALL'ESITO DELLA DISCUSSIONE ORALE TENUTASI ALL'UDIENZA DEL 12 MARZO 2025, NELLA CAUSA avente ad oggetto “impugnazione verbale ispettivo ed avviso di addebito”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Lamanna e Basile Appellante Pt_1
contro
, rappr. e dif. da avv. Tanzi e Giannetta Appellato Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 21 dicembre 2020 l' , in persona del Pt_1 legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 1 luglio 2020 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui era stata accolta l'opposizione di al verbale di accertamento Controparte_1 ispettivo n° 2015018877 del 18-5-2016 che aveva escluso la qualità di lavoratore subordinato del dalla società cooperativa a responsabilità limitata La e, ritenendo invece sussistere CP_1 Pt_2 una collaborazione autonoma inter partes, sulla cui base l' aveva disposto la sua iscrizione Pt_1 d'ufficio alla gestione autonoma dei lavoratori artigiani;
perveniva successivamente al Pt_1 avviso di addebito n. 0620120000408463000, che il pure impugnava. CP_1 CP_1
Si è costituito l'appellato . Controparte_1
La causa, all'udienza del 12 marzo 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---***---***---
Sulle doglianze dell'appellante ritiene questa Corte di opinare quanto segue. Pt_1
Esclusa la eccezione di decadenza da parte dell' di iscrivere d'ufficio l'appellato nella Pt_1 Gestione Separata Artigiani, peraltro neppure adeguatamente affrontata in diritto dall' , va CP_2 pure rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, in quanto il verbale ispettivo era stato redatto nei confronti della società “LA FUTURA”, ancorchè in relazione (per quanto qui attiene) alla posizione del CP_1
Infatti, come già detto, seguiva avviso di addebito nei confronti del ciò confermandone la CP_1 piena legittimazione ad agire.
1 Quanto al merito, esaminando accuratamente anche in questa sede le dichiarazioni testimoniali acquisite, emerge dalle dichiarazioni di:
- , anch'egli lavoratore dipendente de ”La Futura” , ha confermato che gli Testimone_1 orari di lavoro ( ore 7,00 – 12 dal lunedì al venerdì) erano stabiliti dal Presidente o dai soci, e “il Sig. al pari degli altri lavoratori era tenuto al rispetto degli orari e a CP_1 confrontarsi con gl altri soci nell'espletamento delle sue mansioni” (si ricorderà che il era anche uno dei soci fondatori della cooperativa); CP_1
- , socio-lavoratore della società dal 2005 al 2015, ha anch'egli riferito Persona_1 che il era tenuto a rispettare, al pari degli altri dipendenti, l'orario di lavoro CP_1 prestabilito dal Presidente o dall'assemblea dei soci, dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 12,00;
- di identico contenuto sono le dichiarazioni testimoniali rese da (presidente Testimone_2 della società cooperativa, che individua il come socio fondatore e socio lavoratore, CP_1 che svolgeva lavoro di intonacatore e posatore di piastrelle, e al pari degli altri lavoratori era tenuto a rispettare l'orario di lavoro prestabilito, da lunedì a sabato dalle 7,00 alle 12,00); da
, . Tes_3 Testimone_4
E' allora inoppugnabile, alla luce degli atti di causa, che il lavoro disimpegnato dal CP_1 all'interno de “La Futura” era quello di lavoratore subordinato, come da domanda, dal 1.4.2011 al 13.11.2014 e dal 5.11.2915 al 13.11.2015 (ancorchè socio fondatore, e socio lavoratore), e qualunque doglianza dell' in sede di appello, che mira a rinvenire nel rapporto La Pt_1 CP_1 Futura” una collaborazione autonoma inter partes, sulla cui base l' aveva disposto la sua Pt_1 iscrizione d'ufficio alla gestione autonoma dei lavoratori artigiani. Pt_1
Non è qui il caso di affrontare tutta la tematica in diritto del socio-lavoratore, ben nota, e che ammette la qualità di lavoratore subordinato del socio, che è quindi socio lavoratore, con le dirette conseguenze in materia di lavoro subordinato, inoppugnabilmente provato da tutti i testi che questa Corte, dal fascicolo di primo grado, ha inteso ripercorrere per dovere motivazionale.
Tutte le risultanze istruttorie non consentono di ritenere fondata la doglianza d'appello dell' , Pt_1 che da quanto sopra esposto risulta smentita, secondo la quale “il si era limitato a Controparte_1 svolgere ……le più elementari e ordinarie mansioni di intonacatore, muratore e occasionalmente pavimentista nei piccoli lavori edili che riusciva ad acquisire personalmente ed eseguire direttamente senza personale dipendente né altri colleghi”.
Né tantomeno è fondata, a giudizio di questa Corte, la censura di “sentenza di primo grado errata” in quanto il Giudice di primo grado “invece di spiegare logicamente e puntualmente quali fossero gli elementi di fatto emersi nell'istruttoria giudiziale a favore della tesi del ricorrente si è limitato
a rimandare, per asserita “economia processuale e motivazionale” le argomentazioni, condivise in toto contenute nelle sentenze n. 2856/2018, n. 3334/22018, n. 866/2019, n. 720/2020 emesse da altri Giudici”.
Premesso che il riferimento motivazionale per relationem è consentito, è evidente che il Giudice di prime cure, per affermare ciò, ha delibato le risultanze istruttorie emerse nel presente processo, e sulla base di ciò ha effettuato il richiamo ad altre sentenze.
2 Sulla base di tali elementi, non è giustificato per ricaduta, ed è dunque illegittimo, l'avviso di addebito di cui il fu destinatario, in quanto derivante dalla erronea qualificazione CP_1 dell'appellato quale collaboratore autonomo del “La Futura” e dunque iscritto d'ufficio alla Gestione autonoma dei lavoratori artigiani.
Per tutti tali motivi, l'appello dell' è infondato e, confermata la sentenza impugnata, va Pt_1 rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell' ed in favore dell'appellato , con distrazione in Pt_1 Controparte_1 favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l' alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di questo Pt_1 Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Tanzi e Giannetta, dichiaratisi anticipanti.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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