Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 627/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in riassunzione iscritta al n. r.g. 627/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CANCRINI VINCENZO ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
TRAMITE LA MANDATARIA Controparte_3
QUALE CESSIONARIA DI BANCO Controparte_3 CP_1 [...]
(C.F. ), CP_4 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SALETTI FERRUCCIO INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per e “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, Parte_2 Parte_1 contrariis reiectis, in riforma della sentenza di secondo grado n. 1073/2018 della Corte d'Appello di
Bologna, n. di R.G.C.A. 70/2012 e in accoglimento del presente gravame, in applicazione di quanto stabilito in diritto dalla Corte di Cassazione, III Sez. Civ. con la sentenza n. 96/2022,
nel merito (ed in ogni caso),
- rigettare ogni contraria istanza;
pagina 1 di 8
- accertare e dichiarare che il banco S.p.A. ha applicato illegittimamente interessi di mora sulle rate a scadere dopo la risoluzione del contratto di mutuo, come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 96/2022 meglio in dicata in epigrafe e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia dell'atto di precetto e/o dell'atto di pignoramento in atti, per carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e/o, comunque, che la ha applicato interessi CP_5 anatocistici e, per l'effetto, ridurre l'importo originariamente precettato nella misura non inferiore ad €
58.796,03 o nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15.01.1997 (Rep. n.
9964/2135) con atto rogato dal Not. Dott. di Ravenna, per carenza di fondiarietà ex art. Persona_1
38 D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), indeterminatezza/indeterminabilità dell'obbligazione restitutoria ex artt.
1346, 1418, 821, 30 co. 1284 c.c., art. 117 TUB e, più in generale, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del titolo esecutivo e, dunque, del pignoramento opposto,
ordinandone la cancellazione con esonero di ogni responsabilità del competente Conservatore;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa che il saldo del conto corrente n. 1117 alla data dell'11/10/2001, cioè al momento della chiusura, presentava un saldo attivo € 323.629,95, e per l'effetto, condannare la Banca opposta al pagamento in favore dei Sigg. quali aventi causa del defunto Pt_1
padre, ex art. 2033 c.c., della somma di € € 323.629,95 o, in subordine, di € 310.540,14, come evidenziata nella c.t.u. del giudizio di primo grado in atti, o la diversa somma che l'Ecc.ma Corte ritenesse opportuno far accertare con rinnovazione della CTU contabile ovvero, in subordine, disporre la compensazione di tale credito dei ricorrenti rispetto a quello portato dalla con restituzione delle somme eccedenti, CP_5 oltre interessi legali e rivalutazione a far data dal 11.10.2001 fino al saldo;
in via subordinata,
- accertare e dichiarare che la ha applicato interessi anatocistici e, per l'effetto, ridurre l'importo CP_5 originariamente precettato nella misura non inferiore ad € 58.796,03 o alla diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria;
- accertare e dichiarare le nullità rilevabili d'ufficio per i motivi tutti meglio indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la nullità del Titolo Esecutivo e del pignoramento opposto, ordinandone la cancellazione con esonero di ogni responsabilità del competente Conservatore;
Con ogni consequenziale pronuncia altresì.
Con vittoria di spese, onorari e funzioni, compreso rimborso spese generali, di tutti i gradi del giudizio e/o,
comunque, del precedente grado di appello, di quello di cassazione e del presente grado, come da statuizioni della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 96/2022, in atti.
In via istruttoria pagina 2 di 8 Si chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio o, comunque, la sua integrazione al fine di verificare:
Il saldo di tutti i rapporti dare-avere intercorsi tra il dante causa sig. degli eredi-appellanti e Persona_2
l'appellata disponendo la rielaborazione sia del rapporto di muto che dei conti correnti intercorsi”.
Per “Richiamate, per quanto occorrere possa, le conclusioni assunte nel giudizio Controparte_3
70/2012 R.G., da aversi qui per integralmente trascritte, piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:
nel merito, respingere la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario;
dichiarare inammissibili, in quanto precluse dal giudicato, o comunque infondate tutte le ulteriori contestazioni sollevate dagli attori opponenti.
In via istruttoria, confermare il rigetto delle istanze avversarie.
In ogni caso, con vittoria di spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, compenso professionale, CPA ed IVA.”
IN FATTO
1. e proponevano opposizione al precetto notificato Parte_2 Parte_1
dalla ora tramite la mandataria Controparte_6 CP_1 [...]
intimante la richiesta di pagamento di un saldo negativo di un conto Controparte_7
corrente, intestato al padre dei ricorrenti.
Deducevano gli opponenti la nullità del titolo esecutivo per indeterminatezza del credito, in quanto il riferimento agli interessi non era chiaro, essendo il calcolo di questi ultimi affidato, in modo incerto, al tasso "prime rate abi".
Eccepivano inoltre che il tasso superava la soglia di usura, che si chiedeva indebitamente il pagamento di interessi anatocistici sulle rate da scadere, dopo la risoluzione del rapporto;
infine, eccepivano in compensazione un loro credito, sempre basato sul rapporto di conto corrente tra la banca ed il loro genitore.
2. L'opposizione veniva rigettata sia in primo che in secondo grado;
in particolare i giudici di appello affermavano che il tasso era determinabile per relationem, che non v'era alcun superamento del tasso soglia, che infine l'eccezione di compensazione, era, da un lato, inammissibile poiché introdotta con domanda riconvenzionale, e, per altro verso, infondata nel merito, essendo il credito opposto niente affatto certo, liquido ed esigibile.
pagina 3 di 8 Cont 3. Ricorrevano per cassazione i fratelli con sei motivi;
resisteva tramite la mandataria. Pt_1
4. Con sentenza n. 96/2022 la S.C. rigettava tutti i motivi ad eccezione del quarto, con il quale i ricorrenti avevano denunciato violazione dell'articolo 183 c.c. ponendo la questione del regime degli interessi nel caso, quale quello di spece, di risoluzione del contratto di mutuo e dunque di conseguente obbligo di restituire le rate scadute, assumendo che sulle rate scadute dovevano pagarsi gli interessi di mora, ma sulla sola quota capitale, non già sulla somma tra capitale ed interessi, mentre la Corte di
Appello aveva ritenuto doversi applicare l'anatocismo, e dunque il calcolo degli interessi sugli interessi.
Rilevava al riguardo la S.C. che, per quanto la Corte di Appello avesse richiamato, per rigettare il relativo motivo di impugnazione, il corretto principio di diritto, secondo il quale "in tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, cod. civ.." (Sez. Un 12639/2008; Cass.
25412/ 2013), ne aveva tratto una conclusione, ossia la legittimità dell'anatocismo, non corretta, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, “.. la conseguenza che si trae dal principio di diritto sopra riportato è che non sono dovuti gli interessi conglobati nella semestralità a scadere, con la conseguenza che quelli moratori vanno calcolati sulla sola sorta capitale delle rate scadute e non già su sorte più interessi”.
5. e hanno provveduto a riassumere il giudizio;
si è Parte_1 Parte_2
costituita divenuta nelle more cessionaria del credito, oggetto del presente giudizio, Controparte_3
vantato da nei confronti di e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori in riassunzione.
è stato dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza cartolare del 21.6.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
6. Preliminarmente si rileva che parte attrice in riassunzione, con le note di trattazione del 10 giugno
2024, ha contestato la legittimazione di , assumendo che l'avviso di avvenuta cessione CP_3
pagina 4 di 8 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e la visura camerale attestante l'intervenuta cessione non siano sufficienti a dimostrarla.
Va premesso che, secondo la recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama
Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Nel caso di specie, dall'avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Parte
Seconda n. 65 del 7.6.2018 risulta che i crediti ceduti da a sono CP_1 CP_3
“finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfina-menti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in «Centrale dei
Rischi» ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
Ebbene, il credito azionato nel presente giudizio deriva appunto da un contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 15.11.1997, e la relativa posizione risulta segnalata a sofferenza in data
15.10.2001, come si evince dall'originario atto di precetto prodromico all'esecuzione immobiliare promossa davanti al Tribunale di Ravenna;
esso è dunque ricompreso, sia per quanto concerne il rapporto da cui trae origine, sia con riguardo al profilo temprale, nel novero di quelli ceduti.
Ad abundantiam, si rileva che la titolarità del credito in capo a risulta anche dalla di CP_3
intervenuta cessione, rilasciata nel presente giudizio dalla cedente BPM Banca s.p.a.; tale dichiarazione
- che può essere prodotta anche in grado di appello, in quanto destinata a fornire la prova della
“legittimazione sostanziale” dell'appellante – costituisce dimostrazione, unitamente al contenuto pagina 5 di 8 dell'avviso di cessione, del fatto che il credito oggetto di causa sia ricompreso nel perimetro della cessione suddetta.
7. Procedendo oltre, si osserva che nel presente giudizio di rinvio gli attori hanno sollevato alcune questioni nuove, che, essendo attinenti ad asserite nullità, sarebbero a loro dire rilevabili d'ufficio, e segnatamente a) la nullità del mutuo per “carenza di fondiarietà”, b) l'indeterminatezza del contratto, c)
l'illecito anatocismo che deriverebbe dal sistema di ammortamento alla francese.
L'esame di dette questioni è però preclusa in questa sede, poiché “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità” (Cass., n. 24357/2023).
8. Passando all'oggetto del giudizio di rinvio, la S.C. ha statuito che sulle rate a scadere gli interessi di mora debbono essere calcolati solo sulla sorte capitale e non sugli interessi inizialmente previsti dal piano di ammortamento;
parte attrice in riassunzione indica al riguardo il complessivo importo di €
58.796,03 che sarebbe stato indebitamente imputato a tale titolo dalla banca in atto di precetto.
La circostanza è però contestata da e non vi è in concreto prova che siano stati CP_3
conteggiati interessi anche sulla quota di interessi delle rate a scadere.
In particolare le distinte di versamento prodotte sub B con le note di trattazione dell'11 giugno 2024, che trovano riscontro nell'estratto conto già in atti, non costituiscono conferma dell'assunto, in quanto l'importo di lire 16.000.000 addebitato sul conto 441/1117, con valuta al 30 luglio 1999, è stato imputato “in conto rate in scadenza dal 15/7/1997 al 15/7/1997”, e quindi su rate già scadute, rispetto alle quali non si applica il divieto di anatocismo;
così il versamento di lire 25.000.000, con valuta 30 settembre 1999, imputato “in conto rate in scadenza dal 15/7/1997 al 15/1/1999”, il versamento di lire
30.000.000, con valuta 5 novembre 1999, imputato “in conto rate in scadenza dal 15/7/1997 al
15/7/1999”, il versamento di lire 14.000.000, con valuta 13 gennaio 2000, imputato “in conto rate in scadenza dal 15/7/1997 al 15/1/1999”.
In sintesi, tutti i suddetti versamenti si riferiscono a rate già scadute e, di conseguenza, il divieto di anatocismo non opera nei loro confronti, tenuto anche conto che non vi è prova dell'intervenuta risoluzione del mutuo prima dell'intimazione del precetto nel 2005.
pagina 6 di 8 9. In ogni caso, la non debenza (non provata nel caso di specie, come appena osservato) di una parte soltanto della somma portata in precetto “non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (così da ultimo, tra le tante, Cass., n. 20238/2024).
10. In conclusione, tutte le domande proposte dagli odierni attori in riassunzione debbono essere respinte, in quanto infondate.
11. e vanno condannati, in applicazione del principio Parte_2 Parte_1
della soccombenza, a rifondere a le spese del presente giudizio, nel quale è Controparte_3 CP_3
per la prima volta intervenuta;
nulla per le spese di rimasto contumace. Controparte_1
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti della parte attrice in riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto con sentenza n. 96/2022 la S.C., rigetta tutte le domande proposte da e Parte_2 Parte_1
e li condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che liquida in
[...] Controparte_3
€ 17.000,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte attrice in riassunzione.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 27.5.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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