TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1243/2024 rg, sul ricorso depositato il 10/03/2024 proposto da (difesa da Avv. Maria Scambia) Parte_1
nei confronti di , in persona del in carica ( Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria)
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e condanna il , al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificate in ricorso negli anni scolastici dal 2019 al
2023 , nella misura complessiva di 5.499,9 euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna la parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente 2700,00 euro per compensi professionali , oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
- Accertare e dichiarare il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il già - Per l'effetto, Controparte_1 CP_3
condannare il già al pagamento delle relative differenze Controparte_1 CP_3
1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 5.499,9 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il di costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione il ricorso è fondato.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente , docente pubblica con incarichi di supplenza a tempo determinato negli anni dal 2019 al 2023 , a vedere riconosciuta e corrisposta la
Retribuzione Professionale Docenti” prevista dell'art. 7 del CCNL del 2001 in relazione alle supplenze temporanee già svolte nel periodo anni scolastici dal 2019 al 2023 .
Lamenta che l'emolumento, a carattere continuativo, è riconosciuto ai docenti di ruolo per cui sussisteva una illegittima discriminazione in relazione ai docenti non di ruolo e si estendeva anche alle supplenze brevi.
Va premesso che sulla questione interpretativa è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
> Cass civ n. 6293 Anno 2020
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di
2 non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;> così Cass
20015/18, non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che il compenso spetta a prescindere dalla tipologia di supplenza , per cui rientrano anche quelle breve e temporanee , la domanda è accolta per il pagamento, stante anche la mancata contestazione specifica del quantum.
Nella specie parte ricorrente ha prodotto prova dei contratti di lavoro di supplenza negli anni richiesti .
Ha proceduto al calcolo delle somme dovute e al conteggio e non è contestato specificamente nè si deduce quale sarebbe la somma diversa .
La domanda va pertanto accolta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali . si comunichi.
Reggio Calabria ,5.12. 2024
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile
Settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1243/2024 rg, sul ricorso depositato il 10/03/2024 proposto da (difesa da Avv. Maria Scambia) Parte_1
nei confronti di , in persona del in carica ( Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria)
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente , così definitivamente provvede:
“ Accoglie la domanda e condanna il , al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente della somma dovuta a titolo di Retribuzione Professionale
Docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dai successivi artt. 81 del CCNL 2003 e 83 del CCNL 2007 del comparto scuola, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificate in ricorso negli anni scolastici dal 2019 al
2023 , nella misura complessiva di 5.499,9 euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Condanna la parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente 2700,00 euro per compensi professionali , oltre spese forfettarie al 15 % nonché iva e cpa se dovute con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
- Accertare e dichiarare il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il già - Per l'effetto, Controparte_1 CP_3
condannare il già al pagamento delle relative differenze Controparte_1 CP_3
1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 5.499,9 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Il di costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione il ricorso è fondato.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE
La causa concerne la pretesa della parte ricorrente , docente pubblica con incarichi di supplenza a tempo determinato negli anni dal 2019 al 2023 , a vedere riconosciuta e corrisposta la
Retribuzione Professionale Docenti” prevista dell'art. 7 del CCNL del 2001 in relazione alle supplenze temporanee già svolte nel periodo anni scolastici dal 2019 al 2023 .
Lamenta che l'emolumento, a carattere continuativo, è riconosciuto ai docenti di ruolo per cui sussisteva una illegittima discriminazione in relazione ai docenti non di ruolo e si estendeva anche alle supplenze brevi.
Va premesso che sulla questione interpretativa è già intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha così statuito : < che il motivo deve ritenersi infondato, risultando conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo
l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato
"compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio;
> Cass civ n. 6293 Anno 2020
Alla stregua di tale orientamento , che già riprende quanto affermato in precedenza l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di
2 non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»;> così Cass
20015/18, non sussistendo ragioni per discostarsi dal principio che il compenso spetta a prescindere dalla tipologia di supplenza , per cui rientrano anche quelle breve e temporanee , la domanda è accolta per il pagamento, stante anche la mancata contestazione specifica del quantum.
Nella specie parte ricorrente ha prodotto prova dei contratti di lavoro di supplenza negli anni richiesti .
Ha proceduto al calcolo delle somme dovute e al conteggio e non è contestato specificamente nè si deduce quale sarebbe la somma diversa .
La domanda va pertanto accolta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali . si comunichi.
Reggio Calabria ,5.12. 2024
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3