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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4743/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4743/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 2/04/2025
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata al C.F._2
ricorso, dagli avv.ti Michela Izzo (c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Controparte_1
), presso il cui studio in Cancello Scalo alla via Napoli n. 720 C.F._4
elettivamente domiciliano
Ricorrenti
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_1
Regionale legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n.
81
Resistente contumace Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 23/12/2020, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la affinché il Tribunale, previo Controparte_2
accertamento della sua responsabilità per l'alluvione del 10.10.2015 in San Felice a
Cancello, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 19.087,27, o dell'importo che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile di loro proprietà e per la perdita del tabacco raccolto e imballato, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto:
-- che è titolare di omonima ditta individuale e è Parte_1 Parte_2 proprietario dell'immobile sito in San Felice a Cancello (CE) alla via Napoli n. 627, riportato al catasto al foglio 4, mappale 3 – sub 3;
-- che in data 10/10/2015 abbondanti piogge provocavano un'alluvione nel territorio di
San Felice a Cancello ed il conseguente allagamento del cortile e del piano seminterrato dell'immobile di proprietà di all'interno del quale si trovavano, tra le Parte_2 altre cose, alcune balle di tabacco (coltivazione che è oggetto dell'impresa di
[...]
) pronte per il confezionamento;
Parte_1
-- che l'allagamento dell'immobile, in particolare del cortile e del seminterrato, ha causato danni alle attrezzature, ai materiali, alle pareti di cemento armato ed ha provocato anche la perdita di 30 quintali di tabacco;
-- che ulteriore pregiudizio è stata la mancata erogazione del servizio idrico a causa di un guasto dell'impianto pubblico di erogazione dell'acqua e l'intasamento della rete fognaria;
-- che le cause dell'alluvione sono da ricercare nel difetto strutturale del collettore e nell'esplosione dei tombini, imputabili alla per l'omessa esecuzione Controparte_2 degli interventi previsti per l'esecuzione del “Progetto del raddoppio del collettore finale” denominato “Valle Caudina”;
-- di aver riportato entrambi uno stato depressivo, sia per la perdita della produzione di tabacco, fonte di sostentamento per la famiglia, sia per l'anticipazione delle “spese necessarie ai fini del ripristino” (così in ricorso);
-- che i danni economici - all'immobile e agli altri beni materiali - ammontano ad €
19.087,27.
N. 4743/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e pag. 2 Parte_1 Parte_1 Controparte_3 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
2. Alla prima udienza del 4/05/2021, attesa la mancata comparizione della CP_2
il Giudice designato ha autorizzato la rinnovazione della notificazione ai
[...] sensi dell'art. 176 RD n. 1775 del 1933 e rinviato all'udienza del 5 aprile 2022.
Disposta per il 5/04/2022 la trattazione scritta, rilevata l'invalidità della prima notifica effettuata, il Giudice designato ha disposto nuovamente la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 176 RD n. 1775 del 1933 e fissato la successiva udienza al 4/10/2022, rinviata successivamente d'ufficio al 4/04/2023.
In data 4/04/2023, all'esito di trattazione scritta, il Giudice, vista la rituale rinotifica, ha dichiarato la contumacia della e ha ammesso la prova testimoniale Controparte_2
richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'espletamento della stessa e rinviando per la precisazione delle conclusioni alla trattazione scritta del 5 marzo 2024. Precisate le conclusioni, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del
2/04/2025, poi svolta in modalità di trattazione scritta.
Acquisiti i verbali relativi all'espletamento della prova delegata, le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dai ricorrenti il
1° aprile 2025, il 2/04/2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Prova dell'allagamento e del nesso causale
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati alla produzione di tabacco e all'immobile di loro proprietà, derivanti dall'alluvione avvenuta il 10/10/2015 in San
Felice a Cancello, come descritti e quantificati nella relazione tecnico-peritale del geom. del 6/11/2015, allegata al ricorso. Controparte_4
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016;
Cass. 2480/2018”).
N. 4743/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e pag. 3 Parte_1 Controparte_3 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che il 10/10/2015 sul territorio di San Felice a
Cancello si è verificata un'alluvione, che ha provocato l'allagamento dell'immobile per cui è causa, risulta dalla relazione tecnico-peritale del geom. ed è stata Controparte_4
confermata dai testi escussi.
In particolare, va rilevato che alla generica allegazione contenuta in ricorso sulla insufficienza del collettore caudino a contenere le acque piovane si aggiunge la deduzione, formulata per la prima volta nella memoria istruttoria del 30/03/2023, che in conseguenza di abbondanti piogge sia esondato l'alveo Arena (cfr. memorie istruttorie del 9/04/2022 e del 30/03/2023).
In particolare, il perito di parte geom. escusso come teste, ha detto: Controparte_4
“Si è vero, il collettore con lo straripamento dell'alveo Arena non riesce a contenere le acque e determina lo scoppio dei tombini e via Napoli dove esonda l'alveo Arena diventa un fiume in piena che finisce per inondare le abitazioni prospiciente la strada come quella degli attori”.
Anche la teste , interrogata sull'allagamento, ha confermato che in Via Testimone_1
Napoli, dove è ubicato l'immobile dell'attrice, l'alveo Arena a causa delle forti piogge esondò, riversando nelle abitazioni detriti, fango e melma (cfr. verbale di escussioni testi del 23/02/2024).
Dalle dichiarazioni dei testi emerge, inoltre, il cattivo stato di manutenzione dell'opera idraulica e dell'alveo Arena. A tal riguardo, infatti, la teste ha affermato Testimone_2
“sì è vero, non sono stati fatti interventi né sull'alveo né sul collettore ”. Per_1
La onerata di provare circostanze contrarie e di dare la prova del caso fortuito CP_2
o dell'eccezionalità dell'evento, è rimasta contumace.
4. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione
N. 4743/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e pag. 4 Parte_1 Controparte_3 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi escussi.
4.1. Nell'identificare e quantificare i danni, il perito ha distinto tra diverse voci di danno e stimato complessivamente i danni in € 19.087,27, di cui:
-- € 143,20 per espurgo con macchina idrodinamica;
-- € 3.244,02 per pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice;
-- € 1.500,00 per ripristino vecchio impianto elettrico dell'intero piano cantinato;
-- € 700,00 per deumidificazione, asciugatura e sanificazione degli ambienti mediante deumidificatori industriali con turboventilatori ad alta pressione;
-- € 9.000,00 per la perdita del tabacco qualità BURLEY essiccato, intriso di liquami, non recuperabile;
-- 3.000,00 per danni di contorno relativi al trasloco del tabacco essiccato stoccato a terra in un luogo asciutto e pile di cartoni per imballo tipo C48 non più CP_5
recuperabili;
-- € 1.500,00 per prestazione professionale per la redazione di un computo metrico con relativa redazione della perizia da danni.
4.2. L'elaborato in questione non è del tutto attendibile ai fini probatori, in particolare nella parte di stima dei danni, per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, per quanto concerne la perdita del tabacco, non vi è prova dell'effettiva quantità di tabacco qualità Burley presente nel deposito al momento dell'allagamento.
Nella perizia di parte si assume che i cumuli di tabacco essiccati sono stati dislocati e trasportati in un luogo asciutto, per evitare che fossero ulteriormente danneggiati, che da tali cumuli è stato asportato circa 25 cm del fondo, non più recuperabile perché intriso, per una perdita di circa 20 quintali di tabacco, che, invece, per 7 cartoni di tabacco già imballato si è proceduto all'apertura degli imballi e alla rimozione di 15 cm circa di fondo, non recuperabile perché impregnato di liquami, per una perdita di circa 10 quintali di tabacco.
Ebbene, la perizia è sfornita di qualsiasi supporto documentale circa l'asserita perdita di tabacco;
solo per scrupolo si dà atto che le presunte fatture a cui il ricorrente fa riferimento al punto 10 del ricorso non risultano depositate, né al momento dell'iscrizione a ruolo, né successivamente.
N. 4743/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e pag. 5 Parte_1 Controparte_3 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Manca qualunque documento da cui ricostruire in via quantomeno indiziaria la quantità di tabacco presente nel deposito al momento dell'allagamento.
Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni dei testi escussi, le quali sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dal ricorrente. Infatti, il perito di parte ha dichiarato: “Sì è vero, Controparte_4
l'acqua ha distrutto tutto ciò che era nel garage compreso il tabacco pronto per il confezionamento” (cfr. verbale di escussioni testi del 23/02/2024), senza specificare nulla sulla quantità di tabacco presente in deposito e senza fare alcuna distinzione tra il tabacco andato perduto e quello recuperato.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, in quanto una sola fotografia ritrae un cartone bagnato sul fondo ma non il contenuto dello stesso, mentre altre due fotografie ritraggono cumuli di tabacco essiccato e bagnato sul fondo.
Infine, si badi bene, è la parte stessa che ha impedito una verifica giudiziale della reale quantità di tabacco perduto, avendo iniziato la causa a distanza di ben 5 anni dall'esondazione, il che implica, è appena il caso di aggiungerlo, l'impossibilità di un accertamento peritale d'ufficio.
Il deficit di prova sulla quantità dei relativi danni e le carenze fin qui indicate impongono che in via meramente equitativa si liquidi il danno nella misura del 60% di quanto richiesto, ovvero l'importo di € 5.400,00, incidendo nella decurtazione soprattutto la mancata prova della effettiva quantità di tabacco andato perso.
4.2.1. Nel computo metrico il perito ha quantificato in € 3.000,00 i danni per operazioni di contorno e trasloco del tabacco non danneggiato dall'allagamento.
Ebbene, la circostanza del trasporto del tabacco in luogo asciutto non è emersa dalle deposizioni dei testimoni, né risulta provata da adeguata documentazione, anche fotografica.
Pertanto, nulla può essere riconosciuto per tale voce di danno.
4.3. Per quanto riguarda i danni relativi alla pulitura delle superfici intonacate, si rileva che, sebbene nell'elaborato peritale il geom. afferma che l'acqua ha Controparte_4
allagato il seminterrato per circa 30 cm, dalle dichiarazioni testimoniali emerge, invece, che il seminterrato è stato del tutto sommerso dall'acqua per un'altezza di almeno un metro.
N. 4743/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e pag. 6 Parte_1 Controparte_3 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
L'incertezza su questa specifica circostanza non è dissipata nemmeno dalla produzione fotografica allegata.
Tuttavia, è ragionevole ritenere in via presuntiva che l'allagamento abbia provocato dei danni alle pareti del seminterrato e che sia stato necessario provvedere alla loro pulitura/imbiancatura e, pertanto, per tale voce di danno si riconosce in via equitativa l'importo di € 600,00.
4.4. Il danneggiamento del vecchio impianto elettrico è provato dalle dichiarazioni testimoniali, per esso, tenuto conto che si tratta di un impianto vecchio e che non sono precisate né documentate le riparazioni necessarie, in difetto di prova dei costi sostenuti, si riconosce l'importo di € 1.000,00.
4.5. Per le attività di espurgo, deumidificazione, asciugatura e sanificazione degli ambienti, in difetto di prova documentale si riduce in via equitativa quanto richiesto (€
843,20) ad € 400,00.
4.6. Infine, nulla può essere riconosciuto per la prestazione professionale resa dal geom.
consistente nella redazione della perizia, che non è un danno Controparte_4 conseguente all'evento alluvionale per cui è causa, ma costituisce una specifica scelta difensiva dei ricorrenti, su cui ricade il relativo costo (ex multis Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
14444 del 26/05/2021).
4.7. La domanda relativa al danno morale risulta abbandonata, in quanto non riproposta nella comparsa di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, lo stato depressivo dei ricorrenti, di cui non si dice se configuri un danno alla salute oppure alla vita di relazione (cd. danno esistenziale) non è stato provato né documentalmente né dalle dichiarazioni dei testimoni, del tutto generiche sul punto. In particolare, si dà atto che la teste senza riportare circostanze concrete dalle quali è emerso uno stato Testimone_2 depressivo ha detto: “sì, è vero, io frequento i signori e e ho visto il Per_2 CP_3
loro stato depressivo per la perdita della produzione di tabacco, dei macchinari, il cattivo odore che si diffondeva anche al piano abitato e dei danni ricevuti”, con ciò esprimendo una mera valutazione, in quanto tale inidonea a dare la prova.
4.8. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in €
5.400,00 in favore di e in € 2.000,00 in favore di Parte_1 [...]
Pt_2
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei
N. 4743/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e pag. 7 Parte_1 Controparte_3 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. CP_ La quale custode del demanio idrico, responsabile quantomeno per la CP_2 tracimazione dell'alveo Arena, va condannata a pagare detti importi ed accessori.
5. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e sono liquidate in Controparte_2
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito più alto accertato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Michela Izzo e per dichiarazione di anticipo fatto ex Controparte_1
art. 93 c.p.c. nella misura di metà per ognuno.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4743/2020 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede: accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento: Parte_2 Controparte_2
1) in favore di dell'importo complessivo di € 5.400,00, Parte_1
2) in favore di dell'importo complessivo, di € 2.000,00, Parte_2 oltre su detti importi rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (10/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare ai ricorrenti Controparte_2 la residua parte, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con
N. 4743/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e pag. 8 Parte_1 Controparte_3 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
distrazione in favore dei difensori avv.ti Michela Izzo e nella misura di Controparte_1
metà per ognuno, per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 4743/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e pag. 9 Parte_1 Controparte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 4743/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta in data 2/04/2025
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata al C.F._2
ricorso, dagli avv.ti Michela Izzo (c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Controparte_1
), presso il cui studio in Cancello Scalo alla via Napoli n. 720 C.F._4
elettivamente domiciliano
Ricorrenti
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_1
Regionale legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n.
81
Resistente contumace Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 23/12/2020, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la affinché il Tribunale, previo Controparte_2
accertamento della sua responsabilità per l'alluvione del 10.10.2015 in San Felice a
Cancello, la condanni al pagamento della complessiva somma di € 19.087,27, o dell'importo che il Tribunale in via equitativa riterrà dovuto, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile di loro proprietà e per la perdita del tabacco raccolto e imballato, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto:
-- che è titolare di omonima ditta individuale e è Parte_1 Parte_2 proprietario dell'immobile sito in San Felice a Cancello (CE) alla via Napoli n. 627, riportato al catasto al foglio 4, mappale 3 – sub 3;
-- che in data 10/10/2015 abbondanti piogge provocavano un'alluvione nel territorio di
San Felice a Cancello ed il conseguente allagamento del cortile e del piano seminterrato dell'immobile di proprietà di all'interno del quale si trovavano, tra le Parte_2 altre cose, alcune balle di tabacco (coltivazione che è oggetto dell'impresa di
[...]
) pronte per il confezionamento;
Parte_1
-- che l'allagamento dell'immobile, in particolare del cortile e del seminterrato, ha causato danni alle attrezzature, ai materiali, alle pareti di cemento armato ed ha provocato anche la perdita di 30 quintali di tabacco;
-- che ulteriore pregiudizio è stata la mancata erogazione del servizio idrico a causa di un guasto dell'impianto pubblico di erogazione dell'acqua e l'intasamento della rete fognaria;
-- che le cause dell'alluvione sono da ricercare nel difetto strutturale del collettore e nell'esplosione dei tombini, imputabili alla per l'omessa esecuzione Controparte_2 degli interventi previsti per l'esecuzione del “Progetto del raddoppio del collettore finale” denominato “Valle Caudina”;
-- di aver riportato entrambi uno stato depressivo, sia per la perdita della produzione di tabacco, fonte di sostentamento per la famiglia, sia per l'anticipazione delle “spese necessarie ai fini del ripristino” (così in ricorso);
-- che i danni economici - all'immobile e agli altri beni materiali - ammontano ad €
19.087,27.
N. 4743/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e pag. 2 Parte_1 Parte_1 Controparte_3 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
2. Alla prima udienza del 4/05/2021, attesa la mancata comparizione della CP_2
il Giudice designato ha autorizzato la rinnovazione della notificazione ai
[...] sensi dell'art. 176 RD n. 1775 del 1933 e rinviato all'udienza del 5 aprile 2022.
Disposta per il 5/04/2022 la trattazione scritta, rilevata l'invalidità della prima notifica effettuata, il Giudice designato ha disposto nuovamente la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 176 RD n. 1775 del 1933 e fissato la successiva udienza al 4/10/2022, rinviata successivamente d'ufficio al 4/04/2023.
In data 4/04/2023, all'esito di trattazione scritta, il Giudice, vista la rituale rinotifica, ha dichiarato la contumacia della e ha ammesso la prova testimoniale Controparte_2
richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'espletamento della stessa e rinviando per la precisazione delle conclusioni alla trattazione scritta del 5 marzo 2024. Precisate le conclusioni, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza del
2/04/2025, poi svolta in modalità di trattazione scritta.
Acquisiti i verbali relativi all'espletamento della prova delegata, le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dai ricorrenti il
1° aprile 2025, il 2/04/2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Prova dell'allagamento e del nesso causale
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati alla produzione di tabacco e all'immobile di loro proprietà, derivanti dall'alluvione avvenuta il 10/10/2015 in San
Felice a Cancello, come descritti e quantificati nella relazione tecnico-peritale del geom. del 6/11/2015, allegata al ricorso. Controparte_4
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016;
Cass. 2480/2018”).
N. 4743/2020 r.g.a.c.c. Sentenza e pag. 3 Parte_1 Controparte_3 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che il 10/10/2015 sul territorio di San Felice a
Cancello si è verificata un'alluvione, che ha provocato l'allagamento dell'immobile per cui è causa, risulta dalla relazione tecnico-peritale del geom. ed è stata Controparte_4
confermata dai testi escussi.
In particolare, va rilevato che alla generica allegazione contenuta in ricorso sulla insufficienza del collettore caudino a contenere le acque piovane si aggiunge la deduzione, formulata per la prima volta nella memoria istruttoria del 30/03/2023, che in conseguenza di abbondanti piogge sia esondato l'alveo Arena (cfr. memorie istruttorie del 9/04/2022 e del 30/03/2023).
In particolare, il perito di parte geom. escusso come teste, ha detto: Controparte_4
“Si è vero, il collettore con lo straripamento dell'alveo Arena non riesce a contenere le acque e determina lo scoppio dei tombini e via Napoli dove esonda l'alveo Arena diventa un fiume in piena che finisce per inondare le abitazioni prospiciente la strada come quella degli attori”.
Anche la teste , interrogata sull'allagamento, ha confermato che in Via Testimone_1
Napoli, dove è ubicato l'immobile dell'attrice, l'alveo Arena a causa delle forti piogge esondò, riversando nelle abitazioni detriti, fango e melma (cfr. verbale di escussioni testi del 23/02/2024).
Dalle dichiarazioni dei testi emerge, inoltre, il cattivo stato di manutenzione dell'opera idraulica e dell'alveo Arena. A tal riguardo, infatti, la teste ha affermato Testimone_2
“sì è vero, non sono stati fatti interventi né sull'alveo né sul collettore ”. Per_1
La onerata di provare circostanze contrarie e di dare la prova del caso fortuito CP_2
o dell'eccezionalità dell'evento, è rimasta contumace.
4. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione
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critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
La prova dei danni subiti può essere ricavata dalla documentazione in atti e dalla deposizione dei testi escussi.
4.1. Nell'identificare e quantificare i danni, il perito ha distinto tra diverse voci di danno e stimato complessivamente i danni in € 19.087,27, di cui:
-- € 143,20 per espurgo con macchina idrodinamica;
-- € 3.244,02 per pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice;
-- € 1.500,00 per ripristino vecchio impianto elettrico dell'intero piano cantinato;
-- € 700,00 per deumidificazione, asciugatura e sanificazione degli ambienti mediante deumidificatori industriali con turboventilatori ad alta pressione;
-- € 9.000,00 per la perdita del tabacco qualità BURLEY essiccato, intriso di liquami, non recuperabile;
-- 3.000,00 per danni di contorno relativi al trasloco del tabacco essiccato stoccato a terra in un luogo asciutto e pile di cartoni per imballo tipo C48 non più CP_5
recuperabili;
-- € 1.500,00 per prestazione professionale per la redazione di un computo metrico con relativa redazione della perizia da danni.
4.2. L'elaborato in questione non è del tutto attendibile ai fini probatori, in particolare nella parte di stima dei danni, per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, per quanto concerne la perdita del tabacco, non vi è prova dell'effettiva quantità di tabacco qualità Burley presente nel deposito al momento dell'allagamento.
Nella perizia di parte si assume che i cumuli di tabacco essiccati sono stati dislocati e trasportati in un luogo asciutto, per evitare che fossero ulteriormente danneggiati, che da tali cumuli è stato asportato circa 25 cm del fondo, non più recuperabile perché intriso, per una perdita di circa 20 quintali di tabacco, che, invece, per 7 cartoni di tabacco già imballato si è proceduto all'apertura degli imballi e alla rimozione di 15 cm circa di fondo, non recuperabile perché impregnato di liquami, per una perdita di circa 10 quintali di tabacco.
Ebbene, la perizia è sfornita di qualsiasi supporto documentale circa l'asserita perdita di tabacco;
solo per scrupolo si dà atto che le presunte fatture a cui il ricorrente fa riferimento al punto 10 del ricorso non risultano depositate, né al momento dell'iscrizione a ruolo, né successivamente.
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Manca qualunque documento da cui ricostruire in via quantomeno indiziaria la quantità di tabacco presente nel deposito al momento dell'allagamento.
Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni dei testi escussi, le quali sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti dal ricorrente. Infatti, il perito di parte ha dichiarato: “Sì è vero, Controparte_4
l'acqua ha distrutto tutto ciò che era nel garage compreso il tabacco pronto per il confezionamento” (cfr. verbale di escussioni testi del 23/02/2024), senza specificare nulla sulla quantità di tabacco presente in deposito e senza fare alcuna distinzione tra il tabacco andato perduto e quello recuperato.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, in quanto una sola fotografia ritrae un cartone bagnato sul fondo ma non il contenuto dello stesso, mentre altre due fotografie ritraggono cumuli di tabacco essiccato e bagnato sul fondo.
Infine, si badi bene, è la parte stessa che ha impedito una verifica giudiziale della reale quantità di tabacco perduto, avendo iniziato la causa a distanza di ben 5 anni dall'esondazione, il che implica, è appena il caso di aggiungerlo, l'impossibilità di un accertamento peritale d'ufficio.
Il deficit di prova sulla quantità dei relativi danni e le carenze fin qui indicate impongono che in via meramente equitativa si liquidi il danno nella misura del 60% di quanto richiesto, ovvero l'importo di € 5.400,00, incidendo nella decurtazione soprattutto la mancata prova della effettiva quantità di tabacco andato perso.
4.2.1. Nel computo metrico il perito ha quantificato in € 3.000,00 i danni per operazioni di contorno e trasloco del tabacco non danneggiato dall'allagamento.
Ebbene, la circostanza del trasporto del tabacco in luogo asciutto non è emersa dalle deposizioni dei testimoni, né risulta provata da adeguata documentazione, anche fotografica.
Pertanto, nulla può essere riconosciuto per tale voce di danno.
4.3. Per quanto riguarda i danni relativi alla pulitura delle superfici intonacate, si rileva che, sebbene nell'elaborato peritale il geom. afferma che l'acqua ha Controparte_4
allagato il seminterrato per circa 30 cm, dalle dichiarazioni testimoniali emerge, invece, che il seminterrato è stato del tutto sommerso dall'acqua per un'altezza di almeno un metro.
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L'incertezza su questa specifica circostanza non è dissipata nemmeno dalla produzione fotografica allegata.
Tuttavia, è ragionevole ritenere in via presuntiva che l'allagamento abbia provocato dei danni alle pareti del seminterrato e che sia stato necessario provvedere alla loro pulitura/imbiancatura e, pertanto, per tale voce di danno si riconosce in via equitativa l'importo di € 600,00.
4.4. Il danneggiamento del vecchio impianto elettrico è provato dalle dichiarazioni testimoniali, per esso, tenuto conto che si tratta di un impianto vecchio e che non sono precisate né documentate le riparazioni necessarie, in difetto di prova dei costi sostenuti, si riconosce l'importo di € 1.000,00.
4.5. Per le attività di espurgo, deumidificazione, asciugatura e sanificazione degli ambienti, in difetto di prova documentale si riduce in via equitativa quanto richiesto (€
843,20) ad € 400,00.
4.6. Infine, nulla può essere riconosciuto per la prestazione professionale resa dal geom.
consistente nella redazione della perizia, che non è un danno Controparte_4 conseguente all'evento alluvionale per cui è causa, ma costituisce una specifica scelta difensiva dei ricorrenti, su cui ricade il relativo costo (ex multis Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
14444 del 26/05/2021).
4.7. La domanda relativa al danno morale risulta abbandonata, in quanto non riproposta nella comparsa di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, lo stato depressivo dei ricorrenti, di cui non si dice se configuri un danno alla salute oppure alla vita di relazione (cd. danno esistenziale) non è stato provato né documentalmente né dalle dichiarazioni dei testimoni, del tutto generiche sul punto. In particolare, si dà atto che la teste senza riportare circostanze concrete dalle quali è emerso uno stato Testimone_2 depressivo ha detto: “sì, è vero, io frequento i signori e e ho visto il Per_2 CP_3
loro stato depressivo per la perdita della produzione di tabacco, dei macchinari, il cattivo odore che si diffondeva anche al piano abitato e dei danni ricevuti”, con ciò esprimendo una mera valutazione, in quanto tale inidonea a dare la prova.
4.8. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in €
5.400,00 in favore di e in € 2.000,00 in favore di Parte_1 [...]
Pt_2
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei
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tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. CP_ La quale custode del demanio idrico, responsabile quantomeno per la CP_2 tracimazione dell'alveo Arena, va condannata a pagare detti importi ed accessori.
5. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e sono liquidate in Controparte_2
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito più alto accertato, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Michela Izzo e per dichiarazione di anticipo fatto ex Controparte_1
art. 93 c.p.c. nella misura di metà per ognuno.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4743/2020 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede: accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento: Parte_2 Controparte_2
1) in favore di dell'importo complessivo di € 5.400,00, Parte_1
2) in favore di dell'importo complessivo, di € 2.000,00, Parte_2 oltre su detti importi rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (10/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare ai ricorrenti Controparte_2 la residua parte, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con
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distrazione in favore dei difensori avv.ti Michela Izzo e nella misura di Controparte_1
metà per ognuno, per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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