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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 4293/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Donato La Torre
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con decisione del 22.12.2022 la Commissione Medica di prima istanza riconosceva alla ricorrente la condizione di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% (art. 2 e 12 L. nr. 118/71)“.
Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L.18/1980.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di
[...] accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa – 17.11.2022, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto della ricorrente.
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento - è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con Cassazione civile, sez. Lav.,
20/08/2018, n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento però con decorrenza differita rispetto alla data della domanda amministrativa.
Sul punto la dott.ssa ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la ha posto circa CP_2
l'esistenza dei requisiti di legge previsti per il riconoscimento, in favore della ricorrente signora , di percepire l'indennità di Parte_1 accompagnamento.
In data 22.12.2022, la Commissione Medica riconosceva la ricorrente
“Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del100% (art.2 e 12 L.nr.118/71) per le seguenti patologie: Cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare sn. II-II classe NYHA.Disturbo
Bipolare in sindrome depressiva con gravi manifestazioni psicotiche,
Spondiloartrosi con discopatie multiple in obesa”. Non le riconoscevano il beneficio della indennità di accompagnamento. Sulla base della storia clinica, si ritiene che ci siano i presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, atteso che trattasi di un soggetto affetto da malattia psichiatrica in Bipolare con gravi aspetti psicotici, in stretto controllo psicofarmacologico.
La paziente si precisa, è in grado di espletare autonomamente le normali attività del vivere quotidiano, non ha però la capacità di organizzarsi nella vita quotidiana e di relazione. Nella fattispecie la vive Parte_1 con un fratello che tra l'altro, supervisiona la regolare assunzione dei farmaci e vigila al fine della salvaguardia e del benessere della sorella.
Con riferimento ai quesiti del Signor Giudice possiamo rispondere che per quanto sopra argomentato, la sig.ra è al momento nelle Parte_1 condizioni sanitarie per beneficiare dell 'indennità di accompagnamento, dalla data della visita da parte della Commissione Medica del 22.12.2022”.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a decorrere da epoca successiva alla proposizione del ricorso per
ATP e per l'aggravarsi delle condizioni di salute successivamente a detta proposizione, sussistono giusti motivi per compensare al 50% le spese di lite, mentre l deve essere condannato alla rifusione delle spese in CP_1 favore della ricorrente nella misura del restante 50%, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta che ha diritto di godere dell'indennità di Parte_1 accompagnamento a far data dal 22.12.2022;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%, condanna l al pagamento delle spese processuali nella misura del CP_1 restante 50% in favore della ricorrente e le liquida nella misura di €
2.650,00, oltre RSG, IVA e CPA., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
CTU.
Bari, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 15 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 4293/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Donato La Torre
-Ricorrente-
CONTRO
CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Con decisione del 22.12.2022 la Commissione Medica di prima istanza riconosceva alla ricorrente la condizione di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% (art. 2 e 12 L. nr. 118/71)“.
Non riconosceva il diritto all'accompagnamento ai sensi dell'art. 1
L.18/1980.
Svolta CTU nella fase di ATP ai sensi dell'art. 445-bis, c.p.c., il consulente confermava la valutazione espressa dalla Commissione Medica di prima istanza.
Espresso nei termini il dissenso, con il presente ricorso Parte_1 chiede riconoscersi il diritto alla indennità di
[...] accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa – 17.11.2022, attesa la esistenza a quella data della patologia fondante il diritto della ricorrente.
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento - è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Nel merito, deve rilevarsi – in accordo con Cassazione civile, sez. Lav.,
20/08/2018, n. 20819 – che “ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.”. Inoltre, il richiedente non deve godere di assistenza in istituti pubblici e l'indennità non è reversibile.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo
CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento però con decorrenza differita rispetto alla data della domanda amministrativa.
Sul punto la dott.ssa ha ritenuto quanto segue: Persona_1
“VALUTAZIONE MEDICO – LEGALE e CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione sanitaria presente in atti, nonché dei dati anamnestici e dell'esame clinico obiettivo, è consentito rispondere con parere tecnico motivato ai quesiti che la ha posto circa CP_2
l'esistenza dei requisiti di legge previsti per il riconoscimento, in favore della ricorrente signora , di percepire l'indennità di Parte_1 accompagnamento.
In data 22.12.2022, la Commissione Medica riconosceva la ricorrente
“Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del100% (art.2 e 12 L.nr.118/71) per le seguenti patologie: Cardiopatia ipertensiva con ipertrofia ventricolare sn. II-II classe NYHA.Disturbo
Bipolare in sindrome depressiva con gravi manifestazioni psicotiche,
Spondiloartrosi con discopatie multiple in obesa”. Non le riconoscevano il beneficio della indennità di accompagnamento. Sulla base della storia clinica, si ritiene che ci siano i presupposti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, atteso che trattasi di un soggetto affetto da malattia psichiatrica in Bipolare con gravi aspetti psicotici, in stretto controllo psicofarmacologico.
La paziente si precisa, è in grado di espletare autonomamente le normali attività del vivere quotidiano, non ha però la capacità di organizzarsi nella vita quotidiana e di relazione. Nella fattispecie la vive Parte_1 con un fratello che tra l'altro, supervisiona la regolare assunzione dei farmaci e vigila al fine della salvaguardia e del benessere della sorella.
Con riferimento ai quesiti del Signor Giudice possiamo rispondere che per quanto sopra argomentato, la sig.ra è al momento nelle Parte_1 condizioni sanitarie per beneficiare dell 'indennità di accompagnamento, dalla data della visita da parte della Commissione Medica del 22.12.2022”.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a decorrere da epoca successiva alla proposizione del ricorso per
ATP e per l'aggravarsi delle condizioni di salute successivamente a detta proposizione, sussistono giusti motivi per compensare al 50% le spese di lite, mentre l deve essere condannato alla rifusione delle spese in CP_1 favore della ricorrente nella misura del restante 50%, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta che ha diritto di godere dell'indennità di Parte_1 accompagnamento a far data dal 22.12.2022;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura del 50%, condanna l al pagamento delle spese processuali nella misura del CP_1 restante 50% in favore della ricorrente e le liquida nella misura di €
2.650,00, oltre RSG, IVA e CPA., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell le spese della CP_1
CTU.
Bari, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile