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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza separazione con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 14004/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], dimora abituale in Rozzano (MI), via Curiel 4/B con l'Avv. Francesca Cosimi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Cosimi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Carimate (CO) in data 7.12.2007
(anno 2007 atto n. 18 reg. parte II serie A) in comunione legale dei beni con i seguenti figli: cittadina italiana, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con CP_2 collocamento prevalente presso la madre, attualmente in Rozzano, via Curiel 4/B, ove la madre trasferirà la residenza anagrafica propria e della figlia dopo l'omologa delle presenti condizioni di separazione.
3) Entrambi i genitori si impegnano a trattare la figlia nel massimo rispetto del suo sviluppo evolutivo e ad essere figure certe, presenti e stabili nella vita della stessa, con il massimo spirito collaborativo, preoccupandosi di aiutarla nel suo percorso di vita, anche scolastico e formativo, avendo quale unico obiettivo la serenità, il benessere e l'interesse della minore.
4) Entrambi i genitori eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale, anche separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di spettanza, ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale della stessa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
5) La casa familiare sita in Assago (MI), via Matteotti 20/E, di proprietà del marito, resterà in godimento ed uso allo stesso, con le pertinenze e quanto attualmente l'arreda.
6) Salvo diversi accordi fra i due genitori, il padre terrà con sè la figlia, compatibilmente con le eIGenze ed impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima: a) a weekend alterni, con pernotto, dal venerdì alle ore 17 sino al lunedì mattina, con accompagnamento della minore a scuola da parte del padre, salvo quando impegni di lavoro della madre o questioni personali di questa non richiederanno che la figlia si fermi più giorni dal padre;
la figlia potrà altresì stare con il padre, incontrarlo ed intrattenersi da lui e con lui ogni volta che lo desidererà, ovvero quando entrambi lo decideranno;
b) almeno fino a quando la figlia frequenterà la scuola secondaria di II grado e fatto salvo che la stessa non si organizzi autonomamente: il padre accompagnerà la figlia a scuola ogni venerdì mattina e la recupererà ogni sabato all'uscita da scuola, ed ogni altra volta che entrambi lo desidereranno, inoltre resta inteso che il padre collaborerà con la madre nell'agevolare gli spostamenti della figlia ogni qualvolta sarà necessario e la madre non potrà provvedervi e la figlia non vi provveda autonomamente, anche nei giorni di spettanza materna, ciò al fine consentire alla figlia di raggiungere i posti di proprio interesse e frequentazione (es. attività sportive e ludiche); c) nelle vacanze natalizie, la figlia trascorrerà il periodo dalla chiusura della scuola alla sera del 30 dicembre con un genitore ed il periodo dalla sera del 30 dicembre alla riapertura della scuola con l'altro genitore, ad anni alterni;
resta inteso che i genitori asseconderanno comunque le eIGenze della figlia;
d) nelle vacanze pasquali, la figlia trascorrerà le festività con l'uno o l'altro genitore, in via alternata, compatibilmente con le eIGenze lavorative (e non) dei genitori stessi;
resta inteso che i genitori asseconderanno comunque le eIGenze della figlia;
e) la figlia trascorrerà gli altri ponti e le altre vacanze scolastiche, in via alternata, con l'uno o con l'altro genitore, compatibilmente con le eIGenze della figlia e con quelle lavorative (e non) dei genitori e comunque sempre previamente sentita la figlia;
f) nelle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, il periodo verrà concordato dai genitori compatibilmente con le loro eIGenze lavorative (e non); resta inteso che i genitori asseconderanno comunque le eIGenze della figlia;
g) per i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con l'uno o l'altro dei genitori, questi si scambieranno gli indirizzi ed i numeri di telefonia fissa e/o mobile per la reperibilità.
7) Il IG. verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, entro il giorno CP_1 Parte_1
10 di ogni mese, per dodici mensilità annue, con decorrenza dal giorno dieci immediatamente successivo alla data di omologa delle presenti condizioni di separazione, un contributo al mantenimento della figlia di € 450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat F.o.i.
8) Entrambi i genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle spese extra assegno per la prole come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Le parti concordano sin d'ora le spese per viaggi all'estero e viaggi di studio all'estero, per rette e tasse di università private, libri, trasporto e alloggio presso la sede universitaria, che saranno scelti dalla figlia, da suddividersi al 50% fra i due genitori.
- Il genitore anticipatario della spesa rendiconterà all'altro, con le modalità più consone ai due genitori
(anche a mezzo whatsapp), la spesa sostenuta mediante invio della documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni. Il rimborso da parte del padre potrà avvenire congiuntamente al contributo mensile al mantenimento della figlia di cui al punto 7) e comunque entro il giorno 10 immediatamente successivo all'esborso.
- Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche a mezzo whatsapp), in caso di disaccordo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche a mezzo whatsapp) entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
9) La IG.ra continuerà ad usufruire del 100% dell'Assegno Unico ed Universale per Parte_1 la figlia, con il consenso del IG. , che si impegna a fornire annualmente, all'occorrenza, CP_1 la documentazione necessaria per la determinazione dell'importo dell'Assegno in base all'Isee. La domanda annuale sarà presentata dalla IG.ra con richiesta di pagamento del 100% alla madre. Pt_1 CP_ Eventuali erogazioni da parte di superiori al minimo non varranno per la riduzione del contributo del padre al mantenimento della figlia.
10) La IG.ra continuerà ad usufruire al 100% di ogni altro beneficio ed agevolazione Parte_1 fiscale per la figlia, comprese le detrazioni per i figli a carico.
11) I coniugi, allo stato, avendo ciascuno proprio reddito autonomo ed essendo economicamente autosufficienti, fin quando perdurerà tale condizione, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. 12) I coniugi si danno reciproco atto di avere definito ogni ulteriore questione personale ed economica e che null'altro vi è reciprocamente a pretendere ad alcun titolo o ragione, salvo quanto stabilito dal presente accordo.
13) I coniugi si scambiano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui agli artt. 473-bis.51 c.p.c. e 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato quanto sopra e le condizioni concordate, a spese legali compensate, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente non pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Carimate (CO) il 7.12.2007.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
5) Spese al definitivo .
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carimate (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato D.ssa Susanna Terni.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N. 14004/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], dimora abituale in Rozzano (MI), via Curiel 4/B con l'Avv. Francesca Cosimi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Cosimi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Carimate (CO) in data 7.12.2007
(anno 2007 atto n. 18 reg. parte II serie A) in comunione legale dei beni con i seguenti figli: cittadina italiana, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti:
CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con CP_2 collocamento prevalente presso la madre, attualmente in Rozzano, via Curiel 4/B, ove la madre trasferirà la residenza anagrafica propria e della figlia dopo l'omologa delle presenti condizioni di separazione.
3) Entrambi i genitori si impegnano a trattare la figlia nel massimo rispetto del suo sviluppo evolutivo e ad essere figure certe, presenti e stabili nella vita della stessa, con il massimo spirito collaborativo, preoccupandosi di aiutarla nel suo percorso di vita, anche scolastico e formativo, avendo quale unico obiettivo la serenità, il benessere e l'interesse della minore.
4) Entrambi i genitori eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale, anche separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di spettanza, ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale della stessa, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
5) La casa familiare sita in Assago (MI), via Matteotti 20/E, di proprietà del marito, resterà in godimento ed uso allo stesso, con le pertinenze e quanto attualmente l'arreda.
6) Salvo diversi accordi fra i due genitori, il padre terrà con sè la figlia, compatibilmente con le eIGenze ed impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima: a) a weekend alterni, con pernotto, dal venerdì alle ore 17 sino al lunedì mattina, con accompagnamento della minore a scuola da parte del padre, salvo quando impegni di lavoro della madre o questioni personali di questa non richiederanno che la figlia si fermi più giorni dal padre;
la figlia potrà altresì stare con il padre, incontrarlo ed intrattenersi da lui e con lui ogni volta che lo desidererà, ovvero quando entrambi lo decideranno;
b) almeno fino a quando la figlia frequenterà la scuola secondaria di II grado e fatto salvo che la stessa non si organizzi autonomamente: il padre accompagnerà la figlia a scuola ogni venerdì mattina e la recupererà ogni sabato all'uscita da scuola, ed ogni altra volta che entrambi lo desidereranno, inoltre resta inteso che il padre collaborerà con la madre nell'agevolare gli spostamenti della figlia ogni qualvolta sarà necessario e la madre non potrà provvedervi e la figlia non vi provveda autonomamente, anche nei giorni di spettanza materna, ciò al fine consentire alla figlia di raggiungere i posti di proprio interesse e frequentazione (es. attività sportive e ludiche); c) nelle vacanze natalizie, la figlia trascorrerà il periodo dalla chiusura della scuola alla sera del 30 dicembre con un genitore ed il periodo dalla sera del 30 dicembre alla riapertura della scuola con l'altro genitore, ad anni alterni;
resta inteso che i genitori asseconderanno comunque le eIGenze della figlia;
d) nelle vacanze pasquali, la figlia trascorrerà le festività con l'uno o l'altro genitore, in via alternata, compatibilmente con le eIGenze lavorative (e non) dei genitori stessi;
resta inteso che i genitori asseconderanno comunque le eIGenze della figlia;
e) la figlia trascorrerà gli altri ponti e le altre vacanze scolastiche, in via alternata, con l'uno o con l'altro genitore, compatibilmente con le eIGenze della figlia e con quelle lavorative (e non) dei genitori e comunque sempre previamente sentita la figlia;
f) nelle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, il periodo verrà concordato dai genitori compatibilmente con le loro eIGenze lavorative (e non); resta inteso che i genitori asseconderanno comunque le eIGenze della figlia;
g) per i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con l'uno o l'altro dei genitori, questi si scambieranno gli indirizzi ed i numeri di telefonia fissa e/o mobile per la reperibilità.
7) Il IG. verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario, entro il giorno CP_1 Parte_1
10 di ogni mese, per dodici mensilità annue, con decorrenza dal giorno dieci immediatamente successivo alla data di omologa delle presenti condizioni di separazione, un contributo al mantenimento della figlia di € 450,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat F.o.i.
8) Entrambi i genitori si faranno carico al 50% ciascuno delle spese extra assegno per la prole come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Le parti concordano sin d'ora le spese per viaggi all'estero e viaggi di studio all'estero, per rette e tasse di università private, libri, trasporto e alloggio presso la sede universitaria, che saranno scelti dalla figlia, da suddividersi al 50% fra i due genitori.
- Il genitore anticipatario della spesa rendiconterà all'altro, con le modalità più consone ai due genitori
(anche a mezzo whatsapp), la spesa sostenuta mediante invio della documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni. Il rimborso da parte del padre potrà avvenire congiuntamente al contributo mensile al mantenimento della figlia di cui al punto 7) e comunque entro il giorno 10 immediatamente successivo all'esborso.
- Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche a mezzo whatsapp), in caso di disaccordo dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche a mezzo whatsapp) entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
9) La IG.ra continuerà ad usufruire del 100% dell'Assegno Unico ed Universale per Parte_1 la figlia, con il consenso del IG. , che si impegna a fornire annualmente, all'occorrenza, CP_1 la documentazione necessaria per la determinazione dell'importo dell'Assegno in base all'Isee. La domanda annuale sarà presentata dalla IG.ra con richiesta di pagamento del 100% alla madre. Pt_1 CP_ Eventuali erogazioni da parte di superiori al minimo non varranno per la riduzione del contributo del padre al mantenimento della figlia.
10) La IG.ra continuerà ad usufruire al 100% di ogni altro beneficio ed agevolazione Parte_1 fiscale per la figlia, comprese le detrazioni per i figli a carico.
11) I coniugi, allo stato, avendo ciascuno proprio reddito autonomo ed essendo economicamente autosufficienti, fin quando perdurerà tale condizione, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento. 12) I coniugi si danno reciproco atto di avere definito ogni ulteriore questione personale ed economica e che null'altro vi è reciprocamente a pretendere ad alcun titolo o ragione, salvo quanto stabilito dal presente accordo.
13) I coniugi si scambiano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio propri e della figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui agli artt. 473-bis.51 c.p.c. e 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato quanto sopra e le condizioni concordate, a spese legali compensate, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente non pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Carimate (CO) il 7.12.2007.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
5) Spese al definitivo .
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carimate (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato D.ssa Susanna Terni.
Così deciso in Milano, il 23.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG