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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
UN ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4841/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11048/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007164446000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080276141873000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3884/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.4.2024 Ricorrente_1 ha impugnato una intimazione di pagamento notificata il 3.4.2024 con cui l'Agenzia-Riscossione sollecitava il pagamento di una cartella notificata il
16.4.2009 per un importo di € 199.703,84 a titolo di IRPEF in relazione agli anni di imposta 2003, 2004 e
2005. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione del credito erariale, delle sanzioni e interessi. Concludeva per l'annullamento della intimazione impugnata.
L'Agente della Riscossione si costituiva in giudizio ed eccepiva il “ne bis in idem” per essere stata la cartella già impugnata con l'estratto di ruolo e dichiarata inammissibile con sentenza n. 22771/6/2020 del
20.2.2020.
Con memoria di replica il ricorrente eccepiva la fondatezza del proprio ricorso non ricorrendo alcuna ipotesi di “ne bis in idem” trattandosi di questione processuale esterna.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che le ragioni del ricorrente non apparivano fondate;
b) che era stata fornita la prova della notifica della cartella;
c) che, pertanto, la cartella era divenuta definitiva – rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Ufficio depositando una costituzione formale, riservandosi di depositare successivamente ex art.32 D.lgvo n. 546/92 controdeduzioni (che però non depositava).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel ritenere valida e regolare la notifica della cartella presupposta, in quanto dagli atti di causa risulta che la cartella in questione non è stata mai consegnata ad alcuno, né è stato mai affisso alla porta di abitazione o lasciato nella cassetta postale l'avviso di giacenza, neanche risulta essere stata consegnata la raccomandata informativa.
Pertanto, l'intimazione di pagamento, in assenza di prova della regolare notifica della cartella, risulta illegittima.
A fronte di tali dimostrate allegazioni, confermate in atti, controparte nulla ha replicato. Le spese vanno compensate stante la limitazione della disamina giudiziaria esclusivamente ad una questione procedurale.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata sentenza di primo grado annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Nominativo_1 presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
UN ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4841/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11048/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 04/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249007164446000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080276141873000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3884/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.4.2024 Ricorrente_1 ha impugnato una intimazione di pagamento notificata il 3.4.2024 con cui l'Agenzia-Riscossione sollecitava il pagamento di una cartella notificata il
16.4.2009 per un importo di € 199.703,84 a titolo di IRPEF in relazione agli anni di imposta 2003, 2004 e
2005. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione del credito erariale, delle sanzioni e interessi. Concludeva per l'annullamento della intimazione impugnata.
L'Agente della Riscossione si costituiva in giudizio ed eccepiva il “ne bis in idem” per essere stata la cartella già impugnata con l'estratto di ruolo e dichiarata inammissibile con sentenza n. 22771/6/2020 del
20.2.2020.
Con memoria di replica il ricorrente eccepiva la fondatezza del proprio ricorso non ricorrendo alcuna ipotesi di “ne bis in idem” trattandosi di questione processuale esterna.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che le ragioni del ricorrente non apparivano fondate;
b) che era stata fornita la prova della notifica della cartella;
c) che, pertanto, la cartella era divenuta definitiva – rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello il contribuente chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Ufficio depositando una costituzione formale, riservandosi di depositare successivamente ex art.32 D.lgvo n. 546/92 controdeduzioni (che però non depositava).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nel ritenere valida e regolare la notifica della cartella presupposta, in quanto dagli atti di causa risulta che la cartella in questione non è stata mai consegnata ad alcuno, né è stato mai affisso alla porta di abitazione o lasciato nella cassetta postale l'avviso di giacenza, neanche risulta essere stata consegnata la raccomandata informativa.
Pertanto, l'intimazione di pagamento, in assenza di prova della regolare notifica della cartella, risulta illegittima.
A fronte di tali dimostrate allegazioni, confermate in atti, controparte nulla ha replicato. Le spese vanno compensate stante la limitazione della disamina giudiziaria esclusivamente ad una questione procedurale.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, in accoglimento dell'appello, ed in riforma della gravata sentenza di primo grado annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Nominativo_1 presidente Dott.ssa Giuliana Passero