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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/10/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 874 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 874 /2025 R.G. promosso da:
, elettivamente domiciliata in CORSO SARACCO N. Parte_1 C.F._1
38 15076 OVADA, presso e nello studio dell'Avv. GIUNTI FEDERICO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, ha azionato nei confronti Parte_1
di , a titolo di compenso professionale, il residuo credito di € 700,00, Controparte_1
oltre accessori di legge, dovuto per l'attività professionale prestata in favore e nell'interesse di quest'ultima, nella procedura di divorzio congiunto finalizzato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con il signor , avanti il Tribunale di Alessandria, R.G. Controparte_2
1972/2020, procedura conclusa con sentenza del 4 gennaio 2021.
Parte ricorrente ha allegato che, terminata la procedura di cui sopra, l'avv. aveva richiesto il Pt_1
pagamento delle proprie spettanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2233 cc e che aveva pertanto consegnato alla signora all'esito della causa, la sentenza di divorzio unitamente alla nota CP_1
proforma portante la somma di euro 1000,00 oltre accessori di legge;
che la signora aveva CP_1
1 corrisposto al legale, a titolo di acconto, la somma di euro 300 in data 7 luglio 21 ed era pertanto debitrice nei confronti del legale stesso della residua somma di euro 700 oltre accessori di legge.
Parte ricorrente ha chiesto quindi in sostanza la condanna della resistente al pagamento della somma di euro € 700,00, oltre accessori di legge a titolo di saldo del compenso professionale, portato dalla nota pro forma di cui al documento n. 6 allegato, oltre interessi di mora al tasso legale dalla messa in mora al saldo.
La parte convenuta, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 1.10.2025.
Alla successiva udienza del 15.10.2025 a seguito della discussione della causa e della precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Occorre innanzitutto evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001,
n.13533).
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dato prova della fonte costitutiva del diritto al compenso fatto valere.
Precisamente, ha allegato gli atti e i provvedimenti del giudizio civile nel quale è stata svolta l'attività professionale in oggetto (cfr. doc.ti 1, 2, 3, 4 del ricorso).
Parte convenuta, non costituitasi nel presente giudizio, non ha fornito invece la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione azionata, con la conseguenza che si può ritenere accertato l'inadempimento per l'importo del compenso professionale, indicato dalla ricorrente.
2 Quanto poi al compenso richiesto dal legale pari ad € 1000,00 oltre accessori di legge, concernente la procedura di divorzio congiunto in oggetto, si ritiene che lo stesso sia ampiamente congruo rispetto all'attività svolta.
L'avvocato ricorrente ha depositato nel presente giudizio il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e (doc. 1 Controparte_2 Controparte_1
ricorso); la procura alle liti rilasciata da quest'ultima all'Avv. (doc. 2 ricorso), il decreto Parte_1
di fissazione udienza (doc. 3 ricorso) e la sentenza con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e emessa dal Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Alessandria in data 4.1.2021 (doc. 4 ricorso).
Parte ricorrente ha quindi dato prova dell'espletamento della fase di studio, della fase introduttiva e della fase decisionale del procedimento.
Per tutta l'attività svolta il legale chiede il pagamento della somma di € 1000,00 oltre accessori come per legge.
Si tratta di compenso che il Giudice ritiene congruo e proporzionato all'attività svolta, tenuto anche conto che si tratta di importo complessivamente inferiore sia ai compensi minimi previsti per le fasi introduttiva, di studio, decisionale, per cause di valore indeterminato basso (scaglione applicabile al caso di specie), in relazione alla Tabella II del D.M. 55 del 2014 all'epoca vigente
(totale € 2.768,00 oltre accessori di legge).
Il compenso azionato risulta quindi ampiamente congruo.
Alla luce di tutto ciò parte resistente dovrà essere condannata al pagamento della residua somma di € 700,00 oltre accessori come per legge, oltre interessi nella misura legale, richiesti dalla ricorrente dalla prima messa in mora e da riconoscersi quindi dal recapito presso l'indirizzo della destinataria (28.12.2021) della prima messa in mora datata 16.12.2021 (cfr. doc. 7 ricorso) fino al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione fino ad € 1.100), compensi minimi per tutte le fasi attesa la non complessità delle questioni trattate: fase introduttiva € 66,00
fase di studio € 66,00
fase di trattazione e/o istruttoria € 100,00
3 fase decisionale € 100,00
per complessivi € 332,00 per compensi, € 70,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna al pagamento, per le ragioni di cui in motivazione, in favore Controparte_1 di , della somma di € 700,00, oltre accessori come per legge e oltre interessi Parte_1
nella misura legale dalla messa in mora (28.12.2021) al saldo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 70,00 per esborsi e in € 332,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 874 /2025 R.G. promosso da:
, elettivamente domiciliata in CORSO SARACCO N. Parte_1 C.F._1
38 15076 OVADA, presso e nello studio dell'Avv. GIUNTI FEDERICO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
-PARTE RICORRENTE- contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-PARTE RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, ha azionato nei confronti Parte_1
di , a titolo di compenso professionale, il residuo credito di € 700,00, Controparte_1
oltre accessori di legge, dovuto per l'attività professionale prestata in favore e nell'interesse di quest'ultima, nella procedura di divorzio congiunto finalizzato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con il signor , avanti il Tribunale di Alessandria, R.G. Controparte_2
1972/2020, procedura conclusa con sentenza del 4 gennaio 2021.
Parte ricorrente ha allegato che, terminata la procedura di cui sopra, l'avv. aveva richiesto il Pt_1
pagamento delle proprie spettanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2233 cc e che aveva pertanto consegnato alla signora all'esito della causa, la sentenza di divorzio unitamente alla nota CP_1
proforma portante la somma di euro 1000,00 oltre accessori di legge;
che la signora aveva CP_1
1 corrisposto al legale, a titolo di acconto, la somma di euro 300 in data 7 luglio 21 ed era pertanto debitrice nei confronti del legale stesso della residua somma di euro 700 oltre accessori di legge.
Parte ricorrente ha chiesto quindi in sostanza la condanna della resistente al pagamento della somma di euro € 700,00, oltre accessori di legge a titolo di saldo del compenso professionale, portato dalla nota pro forma di cui al documento n. 6 allegato, oltre interessi di mora al tasso legale dalla messa in mora al saldo.
La parte convenuta, nonostante la regolarità e tempestività della notifica effettuata, non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 1.10.2025.
Alla successiva udienza del 15.10.2025 a seguito della discussione della causa e della precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Occorre innanzitutto evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001,
n.13533).
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dato prova della fonte costitutiva del diritto al compenso fatto valere.
Precisamente, ha allegato gli atti e i provvedimenti del giudizio civile nel quale è stata svolta l'attività professionale in oggetto (cfr. doc.ti 1, 2, 3, 4 del ricorso).
Parte convenuta, non costituitasi nel presente giudizio, non ha fornito invece la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione azionata, con la conseguenza che si può ritenere accertato l'inadempimento per l'importo del compenso professionale, indicato dalla ricorrente.
2 Quanto poi al compenso richiesto dal legale pari ad € 1000,00 oltre accessori di legge, concernente la procedura di divorzio congiunto in oggetto, si ritiene che lo stesso sia ampiamente congruo rispetto all'attività svolta.
L'avvocato ricorrente ha depositato nel presente giudizio il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e (doc. 1 Controparte_2 Controparte_1
ricorso); la procura alle liti rilasciata da quest'ultima all'Avv. (doc. 2 ricorso), il decreto Parte_1
di fissazione udienza (doc. 3 ricorso) e la sentenza con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e emessa dal Controparte_2 Controparte_1
Tribunale di Alessandria in data 4.1.2021 (doc. 4 ricorso).
Parte ricorrente ha quindi dato prova dell'espletamento della fase di studio, della fase introduttiva e della fase decisionale del procedimento.
Per tutta l'attività svolta il legale chiede il pagamento della somma di € 1000,00 oltre accessori come per legge.
Si tratta di compenso che il Giudice ritiene congruo e proporzionato all'attività svolta, tenuto anche conto che si tratta di importo complessivamente inferiore sia ai compensi minimi previsti per le fasi introduttiva, di studio, decisionale, per cause di valore indeterminato basso (scaglione applicabile al caso di specie), in relazione alla Tabella II del D.M. 55 del 2014 all'epoca vigente
(totale € 2.768,00 oltre accessori di legge).
Il compenso azionato risulta quindi ampiamente congruo.
Alla luce di tutto ciò parte resistente dovrà essere condannata al pagamento della residua somma di € 700,00 oltre accessori come per legge, oltre interessi nella misura legale, richiesti dalla ricorrente dalla prima messa in mora e da riconoscersi quindi dal recapito presso l'indirizzo della destinataria (28.12.2021) della prima messa in mora datata 16.12.2021 (cfr. doc. 7 ricorso) fino al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate sulla base della Tabella 2) allegata al D.M 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione fino ad € 1.100), compensi minimi per tutte le fasi attesa la non complessità delle questioni trattate: fase introduttiva € 66,00
fase di studio € 66,00
fase di trattazione e/o istruttoria € 100,00
3 fase decisionale € 100,00
per complessivi € 332,00 per compensi, € 70,00 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA se non detraibile e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna al pagamento, per le ragioni di cui in motivazione, in favore Controparte_1 di , della somma di € 700,00, oltre accessori come per legge e oltre interessi Parte_1
nella misura legale dalla messa in mora (28.12.2021) al saldo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 70,00 per esborsi e in € 332,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge.
Alessandria, 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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