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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 10/03/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 212/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Parte_1
D'Albero, come da mandato allegato al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Barone, in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Luisa
Errichiello e Luigi Schiavone, giusta procura allegata alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATI
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore;
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: passaggio di cantiere – diritto all'assunzione.
Appello avverso la sentenza n. 1619/2022 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
2 Per l'appellante: condannare all'assunzione a partire dal CP_1
01/11/2020 come autista (livello 3A) sul cantiere di ed al CP_2
pagamento delle retribuzioni dalla predetta data, oltre accessori e spese di lite.
Per l'appellata : rigettare l'appello, con rivalsa di spese. CP_1
Per l'appellato rigettare l'appello, con vittoria di spese. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/02/2021 premesso Parte_1
che aveva lavorato alle dipendenze di a Controparte_3
partire dal 15/10/2012 con mansioni di autista (livello 3A del CCNL igiene ambientale) presso il sito di stoccaggio ubicato in Controparte_2
che la prestazione veniva resa con continuità fino al 31/10/2020, data in cui l'appalto per la gestione del servizio rifiuti veniva affidato a CP_1
che il Commissario Giudiziale della fallita
[...] CP_3
inoltrava la documentazione ai fini del passaggio di
[...]
cantiere e che il nominativo di esso ricorrente era inserito nell'elenco dei dipendenti;
che tuttavia la subentrante non provvedeva CP_1
all'assunzione; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
Inferiore, chiedendo la condanna di alla costituzione del rapporto CP_1
3 di lavoro a decorrere dal 01/11/2020 e al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni spettanti da tale data, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio confutava l'avversa pretesa e ne CP_1
chiedeva il rigetto, evidenziando che il ricorrente risultava assunto dalla ditta uscente solo a decorrere dal 15/10/2020 e che la documentazione offerta era insufficiente ai fini dei requisiti previsti dall'art. 6 del CCNL di settore.
Il Comune si costituiva ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
esponeva altresì che il nome del ricorrente non era incluso nell'elenco dei lavoratori assegnati al cantiere di nelle comunicazioni che la CP_2
ditta fallita aveva trasmesso al committente durante l'esecuzione dell'appalto, e chiedeva il rigetto del ricorso.
Il , chiamato in causa, non si Controparte_3
costituiva.
Con sentenza depositata in data 19/10/2022 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 17/04/2023.
4 L'appellante ribadiva la pretesa azionata in prime cure, evidenziando che nelle buste paga era erroneamente indicato quale luogo di lavoro CP_4
invece di , e che l'errore era stato rettificato da CP_2 CP_3
con nota del 13/10/2020 nel corso della procedura di
[...]
passaggio di cantiere.
Deduceva che il rapporto di lavoro presso la ditta uscente era stato continuativo sin dal 15/10/2012, con anzianità di servizio pari ad 8 anni,
onde sussisteva anche il requisito dei 240 giorni di servizio previsto dal
CCNL di settore per il passaggio alle dipendenze della subentrante
. CP_1
Insisteva per l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
L'appellata , nel costituirsi con memoria difensiva depositata il CP_1
18/10/2024, deduceva l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto,
ribadendo il difetto di prova circa il possesso dei requisiti necessari per l'assorbimento del nella forza lavoro dell'azienda subentrante. Pt_1
Il Comune appellato si costituiva con memoria difensiva del 18/10/2024,
in cui ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito,
rimarcava l'assenza di elementi idonei a dimostrare sia la sussistenza del
5 rapporto di lavoro del con la precedente impresa appaltatrice nei Pt_1
240 giorni anteriori alla data del passaggio di cantiere, sia l'effettiva collocazione del luogo di lavoro in . CP_2
Il non si costituiva. Controparte_3
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Controparte_3
[...]
Detta parte non si è costituita in secondo grado, pur avendo ricevuto la notifica del gravame: la notifica è avvenuta tramite pec del 26/07/2024,
inoltrata dal difensore dell'appellante alla pec del (il CP_3 CP_3
era contumace anche in primo grado).
Al Fallimento è stata altresì comunicata dalla Cancelleria l'ordinanza del
28/10/2024, con cui il Collegio ha disposto il rinvio al 10/03/2025 e la trattazione della controversia con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
Ciò posto, costituisce circostanza pacifica in giudizio la sussistenza nel caso di specie del cd cambio appalto, essendo subentrata a CP_1
6 nel servizio di gestione dei rifiuti affidato dal Controparte_3
Controparte_2
Non è controversa neppure l'applicabilità delle disposizioni che disciplinano il passaggio dei lavoratori dall'azienda uscente a quella subentrante nell'appalto.
L'art. 6 del CCNL Igiene ambientale prevede l'assunzione ex novo presso la ditta subentrante del personale già occupato presso la precedente impresa e addetto in via ordinaria allo specifico appalto, purchè risulti in forza presso l'azienda uscente nei 240 giorni anteriori alla nuova gestione.
Nel caso di specie è controverso il possesso da parte del di tali Pt_1
requisiti.
Il lavoratore ricorrente ha allegato in giudizio solo due buste paga, relative a ottobre 2020 e novembre 2020, che sono state rilasciate dalla fallita
. Controparte_3
In dette buste paga non è riportato il luogo di lavoro cui era assegnato il
, ma è invece indicata la sede legale dell'azienda ( ). Pt_1 CP_4
La documentazione inviata da al Comune Controparte_3
committente durante l'esecuzione dell'appalto (v. elenchi mensili dei dipendenti occupati sul cantiere di nei mesi da gennaio 2020 CP_2
7 ad agosto 2020 e allegate schede di valutazione di idoneità) attesta che sul cantiere di erano impiegati durante tale anno vari dipendenti CP_2
della ditta uscente, ma non anche il . Pt_1
Anche le attestazioni circa le visite di idoneità allegate a tali comunicazioni mensili riguardano sempre i medesimi operai, in cui non è
incluso il . Pt_1
Il lavoratore qui appellante non ha inoltre prodotto alcuna busta paga inerente il periodo anteriore a ottobre 2020, sì da comprovare l'effettivo impiego alle dipendenze di nel cantiere di Controparte_3
e la sussistenza del rapporto lavorativo nei 240 giorni anteriori CP_2
al subentro di . CP_1
E' vero che la comunicazione Unilav prodotta in giudizio attesta la instaurazione del rapporto di lavoro fra il ed Pt_1 CP_3
in data 15/10/2012, ed anche le due buste paga riportano
[...]
tale data quale inizio del rapporto di lavoro.
Tuttavia la medesima comunicazione Unilav attesta anche che la “sede di lavoro” del era;
detta sede di lavoro risulta espressamente Pt_1 CP_4
riportata in detto modello Unilav in un rigo appositamente dedicato e distinto da quello inerente la “sede legale” dell'impresa (pure ubicata in
8 ), sicchè non vi è dubbio che il luogo ove doveva eseguire CP_4 Pt_1
la prestazione era stato indicato come ubicato in (e non in CP_4
). CP_2
Non sono stati prodotti in giudizio altri modelli Unilav o altre comunicazioni inerenti la modifica del luogo di lavoro dell'appellante o recanti la designazione di quale luogo stabile e continuativo di CP_2
espletamento della sua prestazione.
Non sono stati offerti elementi sicuri che dimostrino la continuità del rapporto nei 240 giorni anteriori al cambio appalto, né è emerso alcun dato certo sull'effettiva assegnazione continuativa del al cantiere di Pt_1
in detto specifico arco temporale. CP_2
Non apporta utili elementi a sostegno della tesi di parte appellante la nota con cui il in data 13/10/2020 ha Controparte_3
comunicato al TEKRA che le buste paga riportavano erroneamente CP_4
quale luogo di lavoro del . Pt_1
Con la predetta nota, infatti, il ha precisato che il CP_3 Pt_1
“svolge la propria attività lavorativa in maniera stabile e continuativa presso il cantiere di , a dispetto di quanto erroneamente viene CP_2
9 indicato sul cedolino paga quale sede lavorativa quella di ” (v. pec CP_4
del 13/10/2020).
La rettifica operata della ditta uscente, per come formulata, si riferisce alla situazione esistente nel momento in cui veniva inviata la pec (13/10/2020),
ma non attesta invece la pregressa effettiva assegnazione del con Pt_1
continuità sul cantiere di nel periodo richiesto dall'art. 6 del CP_2
CCNL (cioè nei 240 giorni anteriori al cambio appalto).
Inoltre, tale dichiarazione resta contraddetta sia dalla mancanza di buste paga del inerenti i mesi anteriori a ottobre 2020 (buste paga che Pt_1
neppure il lavoratore interessato ha mai allegato), sia dai documenti inviati mensilmente dalla stessa al committente Controparte_3
durante l'esecuzione dell'appalto (elenco lavoratori assegnati a e relative schede di idoneità da gennaio 2020 ad agosto 2020). CP_2
Si aggiunge che nel verbale di passaggio di cantiere del 13/10/2020
ha esposto, alla presenza delle OO.SS., che CP_1 Parte_1
era “attualmente non assunto e che dichiara di voler Controparte_3
assumere il prossimo 15 ottobre”.
Tale dichiarazione collima con l'avvenuta produzione in giudizio ad opera del lavoratore delle sole buste paga di ottobre 2020 e novembre 2020
10 rilasciate da , ed è altresì coerente con la Controparte_3
dichiarazione di circa la attuale (alla data Controparte_3
della pec 13/10/2020) assegnazione del al cantiere di Pt_1
,. CP_2
Di conseguenza, nel caso di specie mancano riscontri univoci e convincenti circa l'effettivo impiego dell'appellante presso tale cantiere nel periodo anteriore al subentro di . CP_1
Sulla scorta di tali evidenze processuali, va confermata la pronunzia del
Tribunale, stante il difetto dei requisiti previsti dall'art. 6 del CCNL per l'assorbimento del presso l'azienda subentrata nell'appalto. Pt_1
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza per quanto riguarda e il . CP_1 Controparte_2
Non vi è luogo a provvedere per le spese nei confronti del
[...]
, che non si è costituito. Controparte_3
Trattandosi di pronunzia di rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 212/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
11 da nei confronti di Parte_1 CP_1
e Controparte_2 Controparte_3
, avverso la sentenza n. 1619/2022 del Giudice del
[...]
lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore di e del CP_1 CP_2
appellato, delle spese del secondo grado, liquidate in € 3.473,00 per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché
IVA e CNA come per legge;
3)nulla per le spese nei confronti di Controparte_3
[...]
4)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 10/03/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
12