Decreto cautelare 5 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 23 novembre 2021
Decreto cautelare 24 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Decreto cautelare 15 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 24/01/2022, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2022
N. 00047/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01637/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobiliare Verdemare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Leuci, Giuseppe Dipasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della nota prot. n. 60582 del 29/12/2020, con cui il Comune di Fasano ha disposto lo smontaggio dal 1/1/2021 del lido pubblico e di quello privato, di tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali in particolare della nota prot. 52542 del 12/11/2020, della nota prot. n. 2942 del 20/1/2020 e, per quanto di interesse, della nota prot. n. 21791 del 19/11/2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/6/2021:
- per quanto di interesse dei permessi di costruire stagionali n.113 del 5/5/2021 e n.114 del 5/5/2021 rilasciati dal Comune di Fasano, ove occorra delle autorizzazioni paesaggistiche richiamate nei suddetti provvedimenti, ovvero (per il permesso 113/2021) dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 83 del 23/05/2018, del parere della Commissione Locale Paesaggio 05/02/2018 verbale n. 3, del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Lecce espresso con nota prot. n. 8495 del 09/05/2018, (per il permesso 114/2021) dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 185/16 del 16/12/2016, del parere della Commissione Locale per il Paesaggio 20/10/2016 verbale n. 28 e 27/10/2016 verbale n. 29, del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Lecce espresso con nota prot. n.7623 del 17/05/2017, nonché di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio ovvero della nota prot. n.60582 del 29/12/2020 del Comune di Fasano che dispone lo smontaggio dal 1/1/2021 del lido pubblico e di quello privato, di tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali in particolare della nota prot. 52542 del 12/11/2020 del Comune di Fasano, della nota comunale prot. n.2942 del 20/1/2020 e per quanto di interesse della nota prot. n. 21791 del 19/11/2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Immobiliare Verdemare S.r.l. il 20/1/2022:
annullamento, previa sospensiva,
dell'ordinanza n.265 del 14/12/2021 del Comune di Fasano di demolizione strutture balneari in concessione demaniale, della nota del Comune di Fasano prot. n. 61021 del 5/11/2021, della nota del Comune di Fasano prot. n.71503 del 29/12/2021, della nota Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. n. 67927 del 11/12/2021, nonché ove occorra della nota comunale prot. n. 2971 del 19/1/2022, della deliberazione di C. C. n.25 del 1/6/2011 e del verbale della Polizia Municipale del 5/12/2021nonché dei provvedimenti già impugnati con i motivi aggiunti del 28/6/2021 e con il ricorso introduttivo del giudizio, ovvero: dei permessi di costruire stagionali n.113 del 5/5/2021 e n.114/2021 del 5/5/2021 rilasciati dal Comune di Fasano, ove occorra delle autorizzazioni paesaggistiche richiamate nei suddetti provvedimenti, ovvero (per il permesso 113/2021) dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 83 del 23/05/2018, del parere della Commissione Locale Paesaggio 05/02/2018 verbale n. 3, del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Lecce espresso con nota prot. n. 8495 del 09/05/2018, (per il permesso 114/2021) dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 185/16 del 16/12/2016, del parere della Commissione Locale per il Paesaggio 20/10/2016 verbale n. 28 e 27/10/2016 verbale n. 29, del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Lecce espresso con nota prot. n.7623 del 17/05/2017, nonché della nota prot. n.60582 del 29/12/2020 del Comune di Fasano che dispone lo smontaggio dal 1/1/2021 del lido pubblico e di quello privato, di tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali in particolare della nota prot. 52542 del 12/11/2020 del Comune di Fasano, della nota comunale prot. n.2942 del 20/1/2020 e per quanto di interesse della nota prot. n. 21791 del 19/11/2020 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce Brindisi e Taranto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che le questioni giuridiche poste dai motivi di censura dedotti necessitano di adeguato approfondimento e che appare necessario assicurare il mantenimento dello status quo al fine di
pervenire re adhuc integra alla decisione collegiale, atteso che l’esecuzione dell’ impugnato provvedimento determinerebbe la definitiva e irreversibile frustrazione della pretesa fatta valere in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cautela monocratica e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 febbraio 2022
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 24 gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO