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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/08/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7967/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7967/2017 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Leobardi Gaetano, giusta procura in Parte_1
atti;
- attrice opponente - contro
, con il patrocinio dell'avv. Laera Carlo, giusta procura in atti;
Controparte_1
- convenuto opposto – nonché nei confronti di contumace Controparte_2
- terzo pignorato -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
05/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione dalla stessa promosso nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n.
4269/2015 R.G.E., attivata in suo danno dal creditore nei Controparte_1
confronti del terzo pignorato per il recupero Controparte_2
coattivo della somma complessiva di € 3.828,51, dovuta dalla debitrice esecutata odierna opponente a titolo di spese liquidate con la sentenza n. 4/2012 emessa dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente, che Pt_1
nessun atto di precetto le era mai stato notificato e, nel merito, che il credito pignorato, vantato dalla medesima nei confronti del Controparte_2
(riveniente dalla condanna al pagamento delle spese processuali disposta
[...]
in suo favore e a carico dell'ente comunale dalla sentenza n. 2957/2015 del
Tribunale di Bari-Articolazione di Modugno), era stato oggetto di cessione a favore dell'avv. Gaetano Leobardi, effettuata con scrittura privata del 26/10/2015, comunicata al debitore ceduto, antecedentemente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.
I.2. – All'esito della fase sommaria, svoltasi davanti al Giudice
dell'Esecuzione nella resistenza del creditore opposto, è stata emessa l'ordinanza pagina 2 di 7 depositata il 25/01/2017, con cui è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva in parola ex art. 624 c.p.c..
I.3. – Riassumendo il giudizio di merito, l'attrice opponente, espressamente rinunciando alla preliminare eccezione sul vizio di notifica dell'atto di precetto, alla luce della documentazione comprovante la procedura di notifica depositata dal creditore procedente, ha richiesto: “1) dichiarare fondata in fatto e diritto la domanda di opposizione con l'effetto che l'atto di cessione del credito notificato all'Ente in data 27.10.2015 è opponibile al sopravvenuto pignoramento notificato all'Ente in data 10.11.2015; 2) condannare parte convenuta al risarcimento danni ex art. 96 cpc per non aver desistito dalla resistenza in giudizio nonostante le
risultanze degli atti”, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
I.4. – Costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1
fondatezza dell'opposizione, in particolare deducendo l'inopponibilità della cessione del credito in ragione del difetto di forma e della mancata notifica per mezzo di ufficiale giudiziario della medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 69 r.d. n. 2440/1923 per l'ipotesi in cui il debitore ceduto sia un ente pubblico, instando per il rigetto della domanda attorea.
I.5. – Integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, rimasto contumace, la causa è infine pervenuta all'udienza del 05/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – L'opposizione proposta dalla debitrice esecutata non Parte_1
merita accoglimento, per le seguenti, dirimenti considerazioni. pagina 3 di 7 L'opponente lamenta l'illegittimità della procedura esecutiva promossa in suo danno in virtù della dedotta cessione del credito vantato nei confronti del terzo pignorato in data antecedente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.
Nondimeno, si tratta di motivo di opposizione inammissibile, attesa la carenza di legittimazione del debitore esecutato ad eccepire che la cosa pignorata presso di sé o il terzo non gli appartiene, spettando tale interesse esclusivamente al titolare del diritto del bene (cui è attribuito, ex art. 619 c.p.c., uno specifico strumento di tutela).
Infatti, come chiarito dalla Corte di cassazione, il debitore esecutato, con l'opposizione all'esecuzione, non può dedurre che la pignorabilità sarebbe insussistente perché il bene pignorato è di altri: tale deduzione è possibile solo da parte del titolare del diritto sul bene (cfr. Cass., Sez. 3, n. 11872 dell'08/04/2010).
Al riguardo, si è infatti condivisibilmente da tempo chiarito chiarito, in sede di legittimità, che “sia nella procedura esecutiva mobiliare presso il debitore (art.
513, e segg.), sia nella procedura di pignoramento mobiliare eseguito nelle forme dell'espropriazione presso terzi (art. 543 cod. proc. civ., e segg.), se, da parte del debitore, si sostenga, una volta avvenuto il pignoramento nel primo caso e dopo la positiva dichiarazione del terzo nel secondo, il difetto di titolarità del bene pignorato, invocando una declaratoria di ineseguibilità del medesimo, deve ritenersi proposta, per l'effetto, una vera e propria opposizione all'esecuzione,
sulla quale diviene obbligatoria una pronuncia la quale, peraltro, non potrà che dichiarare inammissibile detta opposizione, attesa la carenza di legittimazione, ex pagina 4 di 7 latere debitoris, ad eccepire che la cosa pignorata presso di sè o il terzo non gli appartiene, per competere tale interesse esclusivamente a quest'ultimo (cui è attribuito, ex art. 619 cod. proc. civ., uno specifico rimedio per tutelarlo), nonché per effetto dell'intervenuto completamento del procedimento di individuazione
della cosa assoggettata ad espropriazione all'esito della dichiarazione resa dal terzo medesimo, che consente al processo esecutivo di poter proseguire, escludendo la possibilità di un parallelo giudizio di accertamento promosso dal debitore” (così, in motivazione, Cass. n. 7059 del 1997).
In sostanza, il debitore esecutato, con l'opposizione all'esecuzione quanto alla pignorabilità non può dedurre che la pignorabilità sarebbe insussistente perché il bene pignorato è di altri.
Tale deduzione è possibile solo da parte del titolare del diritto sul bene.
È appena il caso di rilevare che, nella fattispecie in esame, per un verso, dalla documentazione ex actis emerge che il terzo pignorato ha reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. (doc. 13 prod. e, per altro verso, che la Pt_1
prospettazione dell'opponente – intesa come evocativa della legittimazione sostanziale – è nel senso che l'ostacolo all'esecuzione sia l'inesistenza della sua proprietà delle somme e la riferibilità ad altro soggetto (cioè l'avv. Leobardi, in virtù di cessione del credito effettuata in data antecedente al pignoramento).
Si tratta, quindi, della deduzione proprio della situazione astratta legittimante l'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., cioè la titolarità della proprietà del bene esecutato da parte di altro soggetto, terzo rispetto al debitore esecutato.
pagina 5 di 7 L'opponente, cioè, ha fatto valere direttamente la situazione di proprietà delle somme in capo al cessionario come ostacolo all'esecuzione.
Una pronuncia sulla cessione del credito, anche in relazione alle vicende del processo esecutivo, sarebbe stata possibile soltanto in due casi: se il creditore procedente avesse sollecitato un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo;
se fosse stato il cessionario a proporre opposizione di terzo all'esecuzione (sul punto, cfr. Cass., n. 14639 del 2014).
Si deve dunque ribadire che la questione prospettata dalla odierna opponente, cioè quella del difetto di titolarità del credito relativo alle somme di cui trattasi, non può essere esaminata, poiché si tratta di una questione non deducibile con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dal debitore esecutato, bensì dal soggetto assunto come titolare delle somme, cioè dal cessionario del credito ai sensi dell'art. 619 c.p.c..
Ne discende, l'inammissibilità del rimedio oppositivo proposto dall'odierna attrice, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Atteso che il profilo che porta al risultato utile perseguito dal creditore opposto (la reiezione dell'opposizione proposta dal debitore esecutato) avviene per una causa di inammissibilità – rilevata ex officio, sulla scorta di dati di fatto incontroversi – che non è mai stata evidenziata dallo stesso, le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 a) DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da avverso la Parte_1 procedura di esecuzione presso terzi introdotta con pignoramento iscritto al n.
4296/2015 R.G.E.;
b) DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite.
Bari, 22 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7967/2017 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Leobardi Gaetano, giusta procura in Parte_1
atti;
- attrice opponente - contro
, con il patrocinio dell'avv. Laera Carlo, giusta procura in atti;
Controparte_1
- convenuto opposto – nonché nei confronti di contumace Controparte_2
- terzo pignorato -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del
05/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione dalla stessa promosso nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n.
4269/2015 R.G.E., attivata in suo danno dal creditore nei Controparte_1
confronti del terzo pignorato per il recupero Controparte_2
coattivo della somma complessiva di € 3.828,51, dovuta dalla debitrice esecutata odierna opponente a titolo di spese liquidate con la sentenza n. 4/2012 emessa dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente, che Pt_1
nessun atto di precetto le era mai stato notificato e, nel merito, che il credito pignorato, vantato dalla medesima nei confronti del Controparte_2
(riveniente dalla condanna al pagamento delle spese processuali disposta
[...]
in suo favore e a carico dell'ente comunale dalla sentenza n. 2957/2015 del
Tribunale di Bari-Articolazione di Modugno), era stato oggetto di cessione a favore dell'avv. Gaetano Leobardi, effettuata con scrittura privata del 26/10/2015, comunicata al debitore ceduto, antecedentemente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.
I.2. – All'esito della fase sommaria, svoltasi davanti al Giudice
dell'Esecuzione nella resistenza del creditore opposto, è stata emessa l'ordinanza pagina 2 di 7 depositata il 25/01/2017, con cui è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva in parola ex art. 624 c.p.c..
I.3. – Riassumendo il giudizio di merito, l'attrice opponente, espressamente rinunciando alla preliminare eccezione sul vizio di notifica dell'atto di precetto, alla luce della documentazione comprovante la procedura di notifica depositata dal creditore procedente, ha richiesto: “1) dichiarare fondata in fatto e diritto la domanda di opposizione con l'effetto che l'atto di cessione del credito notificato all'Ente in data 27.10.2015 è opponibile al sopravvenuto pignoramento notificato all'Ente in data 10.11.2015; 2) condannare parte convenuta al risarcimento danni ex art. 96 cpc per non aver desistito dalla resistenza in giudizio nonostante le
risultanze degli atti”, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
I.4. – Costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1
fondatezza dell'opposizione, in particolare deducendo l'inopponibilità della cessione del credito in ragione del difetto di forma e della mancata notifica per mezzo di ufficiale giudiziario della medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 69 r.d. n. 2440/1923 per l'ipotesi in cui il debitore ceduto sia un ente pubblico, instando per il rigetto della domanda attorea.
I.5. – Integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, rimasto contumace, la causa è infine pervenuta all'udienza del 05/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – L'opposizione proposta dalla debitrice esecutata non Parte_1
merita accoglimento, per le seguenti, dirimenti considerazioni. pagina 3 di 7 L'opponente lamenta l'illegittimità della procedura esecutiva promossa in suo danno in virtù della dedotta cessione del credito vantato nei confronti del terzo pignorato in data antecedente alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.
Nondimeno, si tratta di motivo di opposizione inammissibile, attesa la carenza di legittimazione del debitore esecutato ad eccepire che la cosa pignorata presso di sé o il terzo non gli appartiene, spettando tale interesse esclusivamente al titolare del diritto del bene (cui è attribuito, ex art. 619 c.p.c., uno specifico strumento di tutela).
Infatti, come chiarito dalla Corte di cassazione, il debitore esecutato, con l'opposizione all'esecuzione, non può dedurre che la pignorabilità sarebbe insussistente perché il bene pignorato è di altri: tale deduzione è possibile solo da parte del titolare del diritto sul bene (cfr. Cass., Sez. 3, n. 11872 dell'08/04/2010).
Al riguardo, si è infatti condivisibilmente da tempo chiarito chiarito, in sede di legittimità, che “sia nella procedura esecutiva mobiliare presso il debitore (art.
513, e segg.), sia nella procedura di pignoramento mobiliare eseguito nelle forme dell'espropriazione presso terzi (art. 543 cod. proc. civ., e segg.), se, da parte del debitore, si sostenga, una volta avvenuto il pignoramento nel primo caso e dopo la positiva dichiarazione del terzo nel secondo, il difetto di titolarità del bene pignorato, invocando una declaratoria di ineseguibilità del medesimo, deve ritenersi proposta, per l'effetto, una vera e propria opposizione all'esecuzione,
sulla quale diviene obbligatoria una pronuncia la quale, peraltro, non potrà che dichiarare inammissibile detta opposizione, attesa la carenza di legittimazione, ex pagina 4 di 7 latere debitoris, ad eccepire che la cosa pignorata presso di sè o il terzo non gli appartiene, per competere tale interesse esclusivamente a quest'ultimo (cui è attribuito, ex art. 619 cod. proc. civ., uno specifico rimedio per tutelarlo), nonché per effetto dell'intervenuto completamento del procedimento di individuazione
della cosa assoggettata ad espropriazione all'esito della dichiarazione resa dal terzo medesimo, che consente al processo esecutivo di poter proseguire, escludendo la possibilità di un parallelo giudizio di accertamento promosso dal debitore” (così, in motivazione, Cass. n. 7059 del 1997).
In sostanza, il debitore esecutato, con l'opposizione all'esecuzione quanto alla pignorabilità non può dedurre che la pignorabilità sarebbe insussistente perché il bene pignorato è di altri.
Tale deduzione è possibile solo da parte del titolare del diritto sul bene.
È appena il caso di rilevare che, nella fattispecie in esame, per un verso, dalla documentazione ex actis emerge che il terzo pignorato ha reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. (doc. 13 prod. e, per altro verso, che la Pt_1
prospettazione dell'opponente – intesa come evocativa della legittimazione sostanziale – è nel senso che l'ostacolo all'esecuzione sia l'inesistenza della sua proprietà delle somme e la riferibilità ad altro soggetto (cioè l'avv. Leobardi, in virtù di cessione del credito effettuata in data antecedente al pignoramento).
Si tratta, quindi, della deduzione proprio della situazione astratta legittimante l'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., cioè la titolarità della proprietà del bene esecutato da parte di altro soggetto, terzo rispetto al debitore esecutato.
pagina 5 di 7 L'opponente, cioè, ha fatto valere direttamente la situazione di proprietà delle somme in capo al cessionario come ostacolo all'esecuzione.
Una pronuncia sulla cessione del credito, anche in relazione alle vicende del processo esecutivo, sarebbe stata possibile soltanto in due casi: se il creditore procedente avesse sollecitato un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo;
se fosse stato il cessionario a proporre opposizione di terzo all'esecuzione (sul punto, cfr. Cass., n. 14639 del 2014).
Si deve dunque ribadire che la questione prospettata dalla odierna opponente, cioè quella del difetto di titolarità del credito relativo alle somme di cui trattasi, non può essere esaminata, poiché si tratta di una questione non deducibile con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dal debitore esecutato, bensì dal soggetto assunto come titolare delle somme, cioè dal cessionario del credito ai sensi dell'art. 619 c.p.c..
Ne discende, l'inammissibilità del rimedio oppositivo proposto dall'odierna attrice, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Atteso che il profilo che porta al risultato utile perseguito dal creditore opposto (la reiezione dell'opposizione proposta dal debitore esecutato) avviene per una causa di inammissibilità – rilevata ex officio, sulla scorta di dati di fatto incontroversi – che non è mai stata evidenziata dallo stesso, le spese di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 6 di 7 a) DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da avverso la Parte_1 procedura di esecuzione presso terzi introdotta con pignoramento iscritto al n.
4296/2015 R.G.E.;
b) DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite.
Bari, 22 agosto 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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