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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4674/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 10084202500009542 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: nessuno è presente alle ore 9:50.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate Ricossione nonché
contro
Banca_1 ricorre avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza di Agenzia delle Entrate Riscossione in data, 18.05.2025
n.100\2025\000041405 con opposizione agli atti presupposti e non al pignoramento.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- interesse ad agire in opposizione;
- omessa ovvero irregolare notifica delle cartelle esattoriali violazione degli artt. 2697 c.c e 26 dpr 602/73 e conseguente inefficacia dei ruoli a valere come titolo esecutivo;
- intervenuta decadenza dell'amministrazione dal diritto allariscossione ex art.25 dpr 602/73;
- eccezione di estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione, chiedendo alla Corte di dichiarare la nullità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle esattoriali o per intervenuta decadenza/prescrizione .
Con espressa richiesta di spese e compensi di causa con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, Riscossione, eccependo:
- che la notifica delle cartelle n. 10020180008167459000,
10020190023797308000, 10020210029046716000,10020220018490080000 è avvenuta a mezzo ufficiale notificatore;
- per le restanti cartelle sottese all'atto impugnato, la notifica è avvenuta a mezzo Pec,
- inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della domanda proposta e superflua qualunque disamina in ordine alla decadenza eprescrizione, con sospensione del decorso del termine prescrizionale e decadenziale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020) chiedendo alla Corte di accertare e dichiarare la rituale notifica delle cartelle sottese alla impugnata procedura ed il mancato decorso dei termini prescrizionali, quindi rigettare il ricorso in quanto tardivo nonché infondato in fatto ed in diritto. In via gradata ed eventuale, in ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare le spese di lite nei confronti di Ader, con vittoria di spese di giudizio, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difenssore dichiaratosi antistatario. Non risulta costituita Banca_1.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno preliminarmente rileva che il ricorso riguarda una serie di atti presupposti relativi a tributi, a sostegno dell'atto di pignoramento presso terzi, e pertanto la competenza resta nella sfera di competenza di questa Corte. Per quanto riguarda il merito, la resistente
ADER ha versato in atto le prove della corretta notificazione delle cartelle sottostanti l'atto impugnato, e pertanto non si rileva alcuna irregolarità confermando l'assenza di qualsiasi intervenuta decadenza del diritto di riscossione e prescrizione. Il ricorso viene rigettato con la refusione delle spese come da provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno rigetta il ricorso.
Spese liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti a favore del procuratore dell'ADER dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno, lì 05.01.2025
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4674/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 10084202500009542 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: nessuno è presente alle ore 9:50.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate Ricossione nonché
contro
Banca_1 ricorre avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza di Agenzia delle Entrate Riscossione in data, 18.05.2025
n.100\2025\000041405 con opposizione agli atti presupposti e non al pignoramento.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- interesse ad agire in opposizione;
- omessa ovvero irregolare notifica delle cartelle esattoriali violazione degli artt. 2697 c.c e 26 dpr 602/73 e conseguente inefficacia dei ruoli a valere come titolo esecutivo;
- intervenuta decadenza dell'amministrazione dal diritto allariscossione ex art.25 dpr 602/73;
- eccezione di estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione, chiedendo alla Corte di dichiarare la nullità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle esattoriali o per intervenuta decadenza/prescrizione .
Con espressa richiesta di spese e compensi di causa con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, Riscossione, eccependo:
- che la notifica delle cartelle n. 10020180008167459000,
10020190023797308000, 10020210029046716000,10020220018490080000 è avvenuta a mezzo ufficiale notificatore;
- per le restanti cartelle sottese all'atto impugnato, la notifica è avvenuta a mezzo Pec,
- inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità della domanda proposta e superflua qualunque disamina in ordine alla decadenza eprescrizione, con sospensione del decorso del termine prescrizionale e decadenziale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020) chiedendo alla Corte di accertare e dichiarare la rituale notifica delle cartelle sottese alla impugnata procedura ed il mancato decorso dei termini prescrizionali, quindi rigettare il ricorso in quanto tardivo nonché infondato in fatto ed in diritto. In via gradata ed eventuale, in ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare le spese di lite nei confronti di Ader, con vittoria di spese di giudizio, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difenssore dichiaratosi antistatario. Non risulta costituita Banca_1.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno preliminarmente rileva che il ricorso riguarda una serie di atti presupposti relativi a tributi, a sostegno dell'atto di pignoramento presso terzi, e pertanto la competenza resta nella sfera di competenza di questa Corte. Per quanto riguarda il merito, la resistente
ADER ha versato in atto le prove della corretta notificazione delle cartelle sottostanti l'atto impugnato, e pertanto non si rileva alcuna irregolarità confermando l'assenza di qualsiasi intervenuta decadenza del diritto di riscossione e prescrizione. Il ricorso viene rigettato con la refusione delle spese come da provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno rigetta il ricorso.
Spese liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti a favore del procuratore dell'ADER dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno, lì 05.01.2025
Il Relatore Il Presidente