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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Veronica Messana, nella causa iscritta al n° 1-1 /2025 R.G. affari contenziosi civili promossa da Pt_1
nei confronti di , ha pronunciato la seguente
[...] Controparte_1
Ordinanza letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29/1/2025 si osserva quanto segue.
VISTO il provvedimento n. cronol. 4877/2024 del 13/5/2024, emesso nell'ambito del procedimento portante n. R.G. 2459/2024-1, con il quale il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha disposto in via di urgenza “l'affidamento temporaneo delle minori e al padre. Persona_1 Per_2
Dispone che le minori possano incontrare la madre presso uno spazio protetto che sarà individuato dal servizio sociale del Comune di Sciacca al quale demanda compiti di vigilanza e sostegno delle minori. Incarica il servizio di salute mentale di Sciacca di avviare con urgenza interventi di valutazione e sostegno in favore della madre avviando in suo favore un percorso terapeutico. Il Servizio di NPI di Sciacca di avviare interventi di sostegno alle minori. Il
Consultorio familiare di Sciacca di avviare interventi di supporto ai genitori raccordandosi con tutti i servizi incaricati. Incarica il Servizio sociale affinché assicuri il sinergico raccordo della rete di Servizi monitori l'andamento del percorso, e svolga approfondimenti socio ambientali sul nucleo familiare anche allargato verificando in particolare la sopravvenienza di risorse idonee e disponibili in funzione supportiva. Prescrive alla madre di astenersi da qualsiasi comportamento che possa turbare le minori e metterle in contatto anche indiretto con “ ” e di aderire ai Pt_2 percorsi che saranno indicati dai servizi”;
RILEVATO che successivamente il Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto del
28/5/2024 confermava i provvedimenti già adottati con decreto del 13.5.2024, stabilendo modalità di incontro protetto con la madre ed interventi di supporto da parte dei Servizi sociali, chiamati a verificare l'assetto di vita delle minori, prevedendo altresì che il consultorio familiare approfondisse la storia personale e familiare di ciascuno dei due coniugi, il loro assetto di coppia e gli aspetti relativi al corretto e funzionale esercizio della responsabilità genitoriale;
1 RILEVATO che il Tribunale per i Minorenni di Palermo con successiva ordinanza del 25/11/2024 disponeva che “allo stato, per quanto sopra rappresentato non può che confermarsi l'affidamento temporaneo al padre, …… che però tenuto conto del forte legame di attaccamento che intercorre tra le minori e la madre e del quale ne hanno dato atto tutti i servizi, si rende opportuno ampliare il regime degli incontri tra le minori e la madre affinchè quest'ultima venga via via percepita come base sicura così come suggerito dal servizio di NPI che ha in carico le minori;
rilevato pertanto che va consentito alla madre di incontrare le figlie non solo presso lo spazio protetto ma anche presso il proprio domicilio materno alla presenza di un operatore del SED o del servizio sociale incaricato e ciò con i tempi e le modalità che saranno definiti dal servizio sociale in raccordo con la NPI, rilevato che per quanto attiene al regime delle telefonate non si ritiene allo stato di dover apportare delle modifiche a quanto già stabilito, risultando detto regime rispondente alle esigenze delle minori le quali avranno modo di intensificare la relazione con la madre. (rapporti telefonici già regolamentati dal Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto dell'11-7-2024 che ha disposto di limitare la comunicazione telefonica tra le minori e la madre a due comunicazioni giornaliere una al mattino e un'altra al pomeriggio e comunque non oltre le ore 23 per un tempo non superiore ai venti minuti e in viva voce). CONFERMA l'affidamento temporaneo delle minori al padre. Dispone che gli incontri con la madre proseguano presso lo spazio protetto;
dispone altresì che gli incontri con le minori avvengano anche presso il domicilio materno alla presenza di un operatore del SED con i tempi e le modalità che saranno definiti dallo stesso servizio in raccordo con la NPI. “
RILEVATO che successivamente il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'articolo 38 disp. att. c.c., rimettendo tutti gli atti a questo Tribunale;
RILEVATO che il Giudice relatore, alla luce della situazione genitoriale e familiare emergente all'epoca dell'introduzione del presente giudizio di separazione, confermava i provvedimenti già adottati dal Tribunale per i minorenni di Palermo, in seno al procedimento portante n. R.G.
2459/2024, in ordine all'affidamento temporaneo delle minori al padre, odierno ricorrente, confermando altresì che gli incontri tra le minori e la madre si svolgessero sotto il controllo e la supervisione dei servizi sociali di Sciacca, incaricati già dal Tribunale per i minorenni di Palermo e
Part con l'intervento dell'assistenza domiciliare del;
VISTO l'articolo 473 bis 15 c.p.c. il quale dispone che all'esito dell'adozione di provvedimenti urgenti e provvisori e dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice è chiamato a confermare, modificare o revocare i provvedimenti adottati già inaudita altera parte;
VISTO quanto dichiarato dalle parti, liberamente sentite in udienza;
RILEVATO che il procuratore costituito per il ricorrente ha chiesto disporsi la conferma del provvedimento già adottato inaudita altera parte, sul presupposto che nessuno dei servizi incaricati
2 si è espressa nel senso di acconsentire al rientro delle minori presso il domicilio materno, suggerendo un progressivo ampliamento delle visite madre – figlie, in attesa del completamento del percorso familiare e coniugale intrapreso;
RILEVATO che parte ricorrente ha altresì domandato la conferma del divieto di frequentazione delle minori con la famiglia evidenziando che allo stato i servizi incaricati si sono espressi Per_3
nel senso della prosecuzione del percorso di progressivo riavvicinamento delle minori alla madre, ampliandone i momenti e modificando il luogo di incontro nonché il percorso di mediazione familiare tra i coniugi;
RILEVATO che, per altro verso, parte resistente ha insistito preliminarmente sul fatto che il giudice si pronunciasse in ordine alla incompatibilità ambientale di questo Tribunale;
ha chiesto che venisse disposta l'escussione delle bambine nonché delle operatrici del SED;
ed ha altresì insistito nella previsione di un affidamento condiviso delle minori, con dimora prevalente presso la resistente nella casa coniugale, chiedendo anche la modifica del regime delle telefonate;
Ciò premesso in ordine allo svolgimento dei fatti (processuali), giova porre in evidenza quanto relazionato dai servizi incaricati, fino al dicembre 2024.
- Nella relazione del 20/6/2024, i Servizi sociali di Sciacca rappresentavano di avere monitorato alcuni incontri madre – figlie e di avere ascoltato separatamente entrambi i coniugi, concludendo che i servizi incaricati proseguissero nella presa in carico del nucleo, al fine di sostenere ciascuno per la propria professionalità il sistema familiare e nell'osservazione degli incontri protetti tra la madre e le minori;
- All'udienza del 26/6/2024, la dott.ssa dei servizi sociali di Sciacca ha riferito Per_4
“abbiamo osservato gli incontri allo Spazio Neutro tra la madre e le bambine e le bambine appaiono molto legate alla madre e gli incontri a Spazio Neutro fanno emergere il bisogno delle bambine di abbracciare la madre… di recente mi ha chiesto se potesse Per_1
incontrare la madre a casa invece che al servizio esprimendo anche il desiderio di volere rivedere gli altri cani rimasti a casa con la madre. … Dalle nostre prime osservazioni riteniamo che l'affidamento momentaneo familiare al padre delle minori sia assolutamente tutelante rispetto ai bisogni delle figlie. il padre ha creato una rete di supporto sociale e familiare per le bambine che appaiano serene.”;
- Con relazione del 5/9/2024, i Servizi Sociali, all'esito dei primi incontri svolti con entrambi i genitori ed il loro ascolto riferivano, in ordine alle capacità genitoriali di Parte_1 che “emerge la capacità di riconoscere e prendersi cura in modo adeguato dei bisogni fisici, emotivi, cognitivi delle proprie figlie” mentre in ordine alle competenze genitoriali della signora emerge “un adeguato investimento affettivo nei confronti delle figlie CP_1
e la capacità di prendersi cura dei bisogni fisici, emotivi cognitivi delle proprie figlie
3 mostra dei legali irrisolti nella relazione di coppia intercorsa con il sig. che la Pt_1 spingono ad avere una visione negativa dello stesso come partner e come padre.” concludendo che “alla luce dei contenuti emersi durante il percorso di valutazione delle capacità genitoriali dei signori , la scrivente conclude che emerge una Parte_4
elevata conflittualità tra le parti, che allo stato attuale impedisce ad entrambi di potere sostenere un sereno dialogo e collaborazione nella gestione condivisa delle figlie. ….. essere autorizzare ad avviare un percorso di mediazione familiare affinché la coppia genitoriale possa acquisire delle adeguate strategie di coping che consentano ad entrambi di ridurre l'elevato livello di conflittualità presente in atto e possa pertanto essere garantito il diritto delle figlie minori alla bigenitorialità.”;
- All'udienza del 7/11/2024, le dottoresse e riferivano che “sussiste un buon Per_5 Per_6
attaccamento tra la madre e le bambine, nella prima fase gli incontri soprattutto Per_2
stava attaccata alla madre, adesso le bambine raccontano alla madre cosa fanno durante la giornata e insieme fanno anche i compiti. Questo per noi è un indicatore positivo di evoluzione della relazione madre – figlie. non abbiamo notato elementi di pregiudizio in questi incontri. Dal nostro punto di vista prosegue tutto bene…le bambine stanno bene con il padre ma esplicitano anche il desiderio di tornare con la madre. Noi riteniamo che siano maturi i tempi per iniziare degli incontri tra le minori e la madre con un operatore del SED presso il domicilio materno per un monitoraggio della relazione delle minori con la madre e con la nonna materna.”
- Per il NPI, si evidenziava tuttavia di non ritenere ancora maturo il tempo per sospendere lo
Spazio Neutro, per garantire uno spazio protetto per le bambine, potendosi aprire parallelamente ulteriori spazi mensili o bisettimanali in cui le bambine potessero incontrare la madre presso il domicilio materno;
- Il Servizio di NPI di Sciacca con nota del 14/11/2024 relazionava “Le bambine… hanno mostrato di avere acquisito un buon adattamento alla nuova condizione familiare. In particolare, il disegno della famiglia di entrambe si è evoluto nei mesi, infatti nel primo era assente la figura paterna, mentre dopo due mesi il nucleo familiare è raffigurato nella sua interezza. Proiettivamente possiamo ipotizzare che da un quadro disfunzionale si è passati ad un disegno più in linea con una immagine di famiglia al completo, con la presenza di entrambi i genitori che è più attinente alla realtà… Incontrano la madre e manifestano un sentimento di nostalgia. A nostro giudizio, al fine di far percepire alle bambine la figura materna come base sicura, da cui ripartire per costruire un processo relazionale, che porti la madre a ben sintonizzarsi emotivamente con i bisogni delle figlie e determinare in esse un
4 senso di sicurezza, si ritiene intraprendere un percorso graduale, che nella prima fase preveda l'alternarsi dagli incontri madre figlia tra spazio neutro e domicilio materno”.;
- Che l'avv. Leanza, nominata curatrice speciale delle minori, ha rappresentato con memoria del 15/11/2024 che “i detti operatori hanno sottolineato inoltre come le minori abbiano reintrodotto la figura paterna, nella rappresentazione grafica familiare ed hanno equiparato nel loro positivo giudizio l'atteggiamento materno e paterno: gentili e premurosi entrambi;
ma parimenti hanno rappresentato la palese necessità di quest'ultime di un contatto e vicinanza con la madre. Sotto questo profilo si concorda con i rilievi degli operatori ed in questo momento confacente all'interesse delle minori, si reputa la proposta articolata dal Dott. della NPI nella relazione del 14.11.2024 e delle dottoresse Per_7
e nelle dichiarazioni a verbale del 7.11.2024 di intraprendere un percorso Per_5 Per_6 di graduale riavvicinamento che preveda l'alternarsi degli incontri madre figlie tra spazio neutro e domicilio materno alla presenza di un operatore del SED, per un monitoraggio della relazione delle minori con la madre e la nonna materna, e con la costante vigilanza della NPI incaricata, per valutare le reazioni emotive e le aspettative delle bambine, pertanto questo Curatore nell'interesse delle minori, chiede che venga confermato al momento sulla base delle argomentazioni sopra articolate e delle criticità ancora rilevate,
l'assetto stabilito con il decreto del 13.5.2024, che venga conferito per la signora CP_1
l'incarico ai servizi competenti per un supporto psicologico e psicoterapeutico, al fine di compensare la rilevata fragilità emotiva e favorire una rielaborazione funzionale dei vissuti
e della storia familiare, così da riuscire a sintonizzarsi emotivamente con le figlie ed a costituire per le stesse una base sicura. Che vengano confermati gli incarichi per la prosecuzione della mediazione familiare. Che vengano autorizzati maggiori spazi di incontri madre – figlie da svolgersi secondo le indicazioni degli operatori della NPI, che rimane incaricata, anche in accordo con gli altri competenti servizi, per predisporre il piano di riavvicinamento graduale, con il monitoraggio del detto servizio e l'attivazione del
SED presso il domicilio materno.”;
RILEVATO che così come già disposto dal Tribunale per i minorenni di Palermo e poi richiesto anche da questo Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti tutti i servizi incaricati hanno relazionato, evidenziando un'ulteriore evoluzione nelle dinamiche relazionali madre – figlie;
RILEVATO infatti che il Consultorio di Menfi, in data 27/1/2025, ha relazionato e chiesto “di essere autorizzata dal Tribunale di Sciacca a procedere con il percorso di mediazione familiare, in quanto l'atteggiamento manifestato da entrambe le parti, consente la possibilità di proseguire in tal senso e si ritiene che la coppia genitoriale abbia la necessità di portare avanti la costruzione di uno
5 stile genitoriale condiviso in uno spazio strutturato, quale è il setting di mediazione dei conflitti proposto. Inoltre, si mette in evidenza che è presente da parte di entrambi i genitori una non adeguata elaborazione degli eventi traumatici a quali entrambi sono stati sottoposti a seguito della vicenda giudiziaria in atto, predetta mancata elaborazione ed accettazione rappresenta ad oggi da un punto di vista psicologico, il principale fattore predisponente della difficoltà di sapere mantenere la comunicazione tra le parti in una modalità assertiva.”;
RILEVATO che i Servizi sociali incaricati di Sciacca hanno riferito che “nel mese di novembre in accordo con gli altri servizi incaricati, questo ufficio ha proposto al competente Tribunale per i minorenni di Palermo che il rapporto tra la genitrice e le figlie venisse coltivato all'interno di un setting più familiare, come quello domestico. Che è stato avviato il Servizio di educativa domiciliare che prevede la presenza di un educatore durante gli incontri tra le figlie e la madre, presso il domicilio di quest'ultima. Il SED è stato calendarizzato per due giorni alla settimana per la durata di tre ore cadauno e l'osservazione fin qui esperita ha fatto emergere un andamento regolare, come emerge dalle relazioni dell'operatrice di riferimento, relative ai mesi di dicembre e gennaio. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio della relazione familiare sono in corso di svolgimento degli incontri presso lo Spazio neutro tra la madre e le minori presso il servizio sociale, alla presenza a settimane alterne, anche della referente pedagogista del servizio di
Neuropsichiatria infantile competente, dott.ssa , in particolare sono stati Persona_8
programmati due incontri al mese avviati a dicembre e calendarizzati sino a febbraio p.v. in merito alla prosecuzione degli spazi neutri, si rappresenta che il servizio scrivente reputa opportuna la sospensione degli stessi, considerata l'assenza di note di pregiudizio fin qui osservate, altresì appare opportuno sottolineare che durante gli incontri in Ufficio le bambine hanno riferito di non volere incontrare la madre presso i locali del servizio sociale, piuttosto hanno rimarcato il desiderio di continuare ad incontrare la madre presso il proprio domicilio ritenuto un contesto più stimolante e ricco di attività,….questo Ufficio ritiene di poter proporre a codesta A.G. una modifica dell'attuale progetto di incontro delle minori con la propria madre ed in particolare, considerato il buon andamento della loro relazione, la sospensione degli appuntamenti di spazio neutro presso questi Uffici e un incremento degli incontri con la genitrice in assenza della figura educativa di supporto, che permarrebbe invece durante i due incontri del Servizio di Educativa domiciliare. Sarebbe ipotizzabile che le minori incontrassero da sole la madre nella giornata del sabato, dall'orario di pranzo, fino al pomeriggio. Ciò al fine di evadere la comprensibile richiesta delle minori di frequentare maggiormente la figura materna, progettualità, questa, condivisa anche con il consultorio familiare.”;
tutto ciò premesso
6 in via preliminare, questo giudice – dando per riportate in questa sede le norme del codice di rito, come interpretate e applicate anche in ragione delle pronunce della Corte Costituzionale, vigenti in materia – non ritiene che nel caso di specie ricorra alcuna ipotesi di incompatibilità ambientale, così come paventata dalla difesa di parte resistente.
Questo giudice, oltre ad essere il giudice naturale precostituito per legge ex art 24 Cost., non ravvisa nel caso di specie alcuna ipotesi di astensione obbligatoria.
Passando al merito dei provvedimenti che devono essere adottati ai sensi dell'articolo 473 bis
15 secondo periodo c.p.c., con riferimento al regime di affidamento delle minori, e . Per_1 Per_2
Dall'excursus compiuto in premessa dei fatti processuali svoltisi innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Palermo e delle relazioni rese dai Servizi incaricati, in ordine all'evoluzione del rapporto madre – figlie, da un lato, e del rapporto figlie – padre dall'altro, emergono margini per una modifica del provvedimento reso da questo Tribunale in data 15/1/2025.
Per un verso, infatti, i servizi hanno evidenziato come il rapporto tra le bambine e il padre si sia evoluto nel corso di questi mesi, fino al punto che la figura paterna oggi è pienamente parte della
“rappresentazione” familiare, operata dalle minori.
Per altro verso, i Servizi incaricati hanno evidenziato – sempre nell'ottica della tutela dell'interesse
(primario) delle minori – il desiderio delle bambine di non frequentare più lo spazio neutro e di potere incontrare la madre in ambito domestico, presso il domicilio della stessa.
Ciò, che viene altresì evidenziato è la necessità di una gradualità nell'evoluzione dei rapporti madre
– figlie che consenta allo stesso tempo di continuare quell'attività di monitoraggio, sostegno e controllo che si è reso necessario attuare all'esito dei fatti emersi sia dalle dichiarazioni rese dal padre, sia dai familiari e amici vicini al nucleo familiare, nonché all'esito delle attività di indagine compiuti dalla P.G. incaricata.
In questa ottica, questo Tribunale ritiene confacente all'interesse delle minori, allo stato, mantenere
l'affidamento delle stesse temporaneo al padre, presso il suo nuovo domicilio, con sospensione degli incontri delle minori con la madre presso lo spazio neutro, (così come suggerito ed auspicato dai Servizi Sociali che hanno avuto modo di monitorare il nucleo) ed una diversa modulazione del diritto di visita e degli incontri che qui di seguito si esporrà e che potrà essere oggetto di rimodulazione all'esito delle ulteriori relazioni rese dai servizi, in vista di un graduale ampliamento del diritto di visita materno (in caso di riscontri positivi) e di valutazione del regime di affidamento delle minori, oggetto del presente giudizio.
Si ritiene opportuno mantenere il SED, ovvero gli incontri presso il domicilio materno alla presenza dell'educatrice, con cadenza settimanale (almeno una) ed ampliare gli incontri della madre con le figlie senza la presenza di un educatore, prevedendo a settimane alterne, che le minori
7 trascorreranno con la madre o la giornata del sabato dalle ore 10:00 fino alle 20:00 (orario di rientro presso il domicilio paterno) o la giornata della domenica con i medesimi orari;
dalla comunicazione del presente provvedimento spetterà alla madre trascorrere con le bambine la giornata della domenica e via dicendo. (una settimana la domenica con la madre e la settimana successiva il sabato).
In ordine alle prossime festività pasquali, 25 aprile e 1 maggio, si ritiene opportuno prevedere che le bambine trascorrano il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'angelo, una giornata con il papà ed una giornata con la mamma (sempre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con rientro presso il domicilio paterno), in caso di mancato accordo tra le parti, il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedi dell'angelo con il padre, il 25 aprile con la madre e il 1 maggio con il padre.
Inoltre con riferimento al regime delle telefonate, dovendosi dare una regolamentazione alle stesse e tenuto conto di quanto già previamente stabilito dal Tribunale per i Minorenni, si prevede che – sempre in caso di mancato diverso accordo tra le parti – la madre possa telefonare alle bambine due volte al giorno – una al mattino prima dell'orario di scuola ed un'altra alla sera, ma comunque entro e non oltre le ore 22:00, prevedendo che le stesse debbano avvenire sotto la supervisione del padre e per una durata “consona” non potendo, infatti, le chiamate costituire pregiudizio per le ulteriori attività quotidiane delle piccole, e che le stesse telefonate non possano superare la durata di 40 minuti, complessivi, (salvo diverso accordo delle parti) consentendo così ad entrambe le bambine di poter parlare al telefono con la madre con più tranquillità.
Si ritiene opportuno, inoltre, che le stesse non siano effettuate in viva voce, per consentire una maggiore tranquillità delle bambine.
Si ritiene inoltre opportuno, all'esito di quanto emerso comunque dall'attività istruttoria previamente compiuta, mantenere fermo il divieto per la signora di intrattenere qualsiasi CP_1
tipo di rapporto con la famiglia Per_3
Alla luce di quanto relazionato dai servizi, si ritiene di assoluta necessità non solo proseguire comunque il monitoraggio ed il sostegno al nucleo familiare (Servizi Sociali, NPI e Consultorio familiare) ma soprattutto proseguire il percorso di mediazione familiare già intrapreso.
Preme evidenziare comunque che i servizi incaricati saranno chiamati a relazionare in ordine alla prosecuzione dei rapporti madre – figlie, in modo tale da consentire, in caso di riscontro positivo, un progressivo ampliamento del diritto di visita della madre nei confronti delle minori, proprio nell'ottica della progressività di tale percorso.
È altresì opportuno che parte ricorrente si adoperi, quale parte diligente, a comunicare alla Curatrice delle minori gli atti del presente giudizio, compreso il presente provvedimento, affinché la stessa possa depositare memorie ed eventuali istanze che appaiano opportuni per la tutela del primario
8 interesse delle minori stesse, anche in vista della prossima udienza di comparizione delle parti fissata per il 9.4.2025, ovvero comparire personalmente alla medesima udienza.
Alla luce, inoltre, delle ulteriori richieste formulate dalle parti, allo stato si ritiene di non provvedere né in ordine alla assegnazione della casa coniugale né in ordine all'eventuale mantenimento della coniuge, decisioni che verranno assunte all'esito della prossima udienza di comparizione, CP_1
unitamente alla pronuncia relativa all'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti.
p.q.m.
a parziale modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 15/1/2025, tenuto conto delle ulteriori relazioni pervenute dai servizi incaricati già dal Tribunale per i minorenni di Palermo, si dispone quanto segue, in ordine al regime di affidamento delle minori, e Per_1 Per_2
- Conferma l'affidamento delle stesse temporaneo al padre, presso il suo nuovo domicilio, con sospensione degli incontri delle minori con la madre presso lo spazio neutro;
- Dispone mantenersi il sostegno ed il monitoraggio del SED, ovvero gli incontri presso il domicilio materno alla presenza dell'educatrice, con cadenza settimanale (almeno una o più di una in ragione della disponibilità degli operatori) ed ampliare gli incontri della madre con le figlie senza la presenza di un educatore, prevedendo che a settimane alterne, le minori trascorreranno con la madre o la giornata del sabato dalle ore 10:00 fino alle 19:00 (orario di rientro presso il domicilio paterno) o la giornata della domenica con i medesimi orari;
dalla comunicazione del presente provvedimento spetterà alla madre trascorrere con le bambine la giornata della domenica e via dicendo. (una settimana la domenica con la madre e la settimana successiva il sabato) salvo diverso accordo dei genitori sulle giornate;
- in ordine alle prossime festività pasquali, 25 aprile e 1 maggio, di dispone che le bambine trascorrano il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'angelo, una giornata con il papà ed una giornata con la mamma (sempre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con rientro presso il domicilio paterno), in caso di mancato accordo tra le parti, il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedi dell'angelo con il padre, il 25 aprile con la madre e il 1 maggio con il padre;
- Si prevede che sempre in caso di mancato diverso accordo tra le parti – la madre possa telefonare alle bambine due volte al giorno – una al mattino prima dell'orario di scuola – un'altra alla sera, ma comunque entro e non oltre le ore 22:00, prevedendo che le stesse debbano avvenire anche sotto la supervisione del padre e per una durata “consona” non potendo infatti le stesse costituire pregiudizio per le ulteriori attività quotidiane delle piccole, e che in ogni caso, salvo diverso accordo, non possano superare la durata di 40 minuti, complessivi, consentendo così ad entrambe le bambine di poter parlare al telefono con la madre con più tranquillità, non in viva voce;
9 - Si mantiene fermo il divieto per la signora di intrattenere qualsiasi rapporto e CP_1
contatto con la famiglia Per_3
- Si invita parte ricorrente a notiziare l'avv. Leanza, curatore delle minori nominato dal
Tribunale per i minorenni di Palermo, degli atti del procedimento nonché del presente provvedimento, affinché possa costituirsi e depositare eventuale memoria nell'interesse delle minori ovvero comparire alla prossima udienza fissata;
- Si riserva ogni ulteriore statuizione all'esito dell'udienza prossima di comparizione delle parti già fissata, sia in ordine alle ulteriori richieste delle parti sia in ordine alle istanze istruttorie formulate.
- Manda a tutti servizi incaricati di relazionare a questo Giudice sulle ulteriori attività compiute nel termine di 20 giorni.
- Spese della presente fase del giudio al merito.
Si comunichi.
Sciacca, 02/04/2025
Il Giudice
Veronica Messana
10
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Veronica Messana, nella causa iscritta al n° 1-1 /2025 R.G. affari contenziosi civili promossa da Pt_1
nei confronti di , ha pronunciato la seguente
[...] Controparte_1
Ordinanza letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29/1/2025 si osserva quanto segue.
VISTO il provvedimento n. cronol. 4877/2024 del 13/5/2024, emesso nell'ambito del procedimento portante n. R.G. 2459/2024-1, con il quale il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha disposto in via di urgenza “l'affidamento temporaneo delle minori e al padre. Persona_1 Per_2
Dispone che le minori possano incontrare la madre presso uno spazio protetto che sarà individuato dal servizio sociale del Comune di Sciacca al quale demanda compiti di vigilanza e sostegno delle minori. Incarica il servizio di salute mentale di Sciacca di avviare con urgenza interventi di valutazione e sostegno in favore della madre avviando in suo favore un percorso terapeutico. Il Servizio di NPI di Sciacca di avviare interventi di sostegno alle minori. Il
Consultorio familiare di Sciacca di avviare interventi di supporto ai genitori raccordandosi con tutti i servizi incaricati. Incarica il Servizio sociale affinché assicuri il sinergico raccordo della rete di Servizi monitori l'andamento del percorso, e svolga approfondimenti socio ambientali sul nucleo familiare anche allargato verificando in particolare la sopravvenienza di risorse idonee e disponibili in funzione supportiva. Prescrive alla madre di astenersi da qualsiasi comportamento che possa turbare le minori e metterle in contatto anche indiretto con “ ” e di aderire ai Pt_2 percorsi che saranno indicati dai servizi”;
RILEVATO che successivamente il Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto del
28/5/2024 confermava i provvedimenti già adottati con decreto del 13.5.2024, stabilendo modalità di incontro protetto con la madre ed interventi di supporto da parte dei Servizi sociali, chiamati a verificare l'assetto di vita delle minori, prevedendo altresì che il consultorio familiare approfondisse la storia personale e familiare di ciascuno dei due coniugi, il loro assetto di coppia e gli aspetti relativi al corretto e funzionale esercizio della responsabilità genitoriale;
1 RILEVATO che il Tribunale per i Minorenni di Palermo con successiva ordinanza del 25/11/2024 disponeva che “allo stato, per quanto sopra rappresentato non può che confermarsi l'affidamento temporaneo al padre, …… che però tenuto conto del forte legame di attaccamento che intercorre tra le minori e la madre e del quale ne hanno dato atto tutti i servizi, si rende opportuno ampliare il regime degli incontri tra le minori e la madre affinchè quest'ultima venga via via percepita come base sicura così come suggerito dal servizio di NPI che ha in carico le minori;
rilevato pertanto che va consentito alla madre di incontrare le figlie non solo presso lo spazio protetto ma anche presso il proprio domicilio materno alla presenza di un operatore del SED o del servizio sociale incaricato e ciò con i tempi e le modalità che saranno definiti dal servizio sociale in raccordo con la NPI, rilevato che per quanto attiene al regime delle telefonate non si ritiene allo stato di dover apportare delle modifiche a quanto già stabilito, risultando detto regime rispondente alle esigenze delle minori le quali avranno modo di intensificare la relazione con la madre. (rapporti telefonici già regolamentati dal Tribunale per i Minorenni di Palermo con decreto dell'11-7-2024 che ha disposto di limitare la comunicazione telefonica tra le minori e la madre a due comunicazioni giornaliere una al mattino e un'altra al pomeriggio e comunque non oltre le ore 23 per un tempo non superiore ai venti minuti e in viva voce). CONFERMA l'affidamento temporaneo delle minori al padre. Dispone che gli incontri con la madre proseguano presso lo spazio protetto;
dispone altresì che gli incontri con le minori avvengano anche presso il domicilio materno alla presenza di un operatore del SED con i tempi e le modalità che saranno definiti dallo stesso servizio in raccordo con la NPI. “
RILEVATO che successivamente il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'articolo 38 disp. att. c.c., rimettendo tutti gli atti a questo Tribunale;
RILEVATO che il Giudice relatore, alla luce della situazione genitoriale e familiare emergente all'epoca dell'introduzione del presente giudizio di separazione, confermava i provvedimenti già adottati dal Tribunale per i minorenni di Palermo, in seno al procedimento portante n. R.G.
2459/2024, in ordine all'affidamento temporaneo delle minori al padre, odierno ricorrente, confermando altresì che gli incontri tra le minori e la madre si svolgessero sotto il controllo e la supervisione dei servizi sociali di Sciacca, incaricati già dal Tribunale per i minorenni di Palermo e
Part con l'intervento dell'assistenza domiciliare del;
VISTO l'articolo 473 bis 15 c.p.c. il quale dispone che all'esito dell'adozione di provvedimenti urgenti e provvisori e dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice è chiamato a confermare, modificare o revocare i provvedimenti adottati già inaudita altera parte;
VISTO quanto dichiarato dalle parti, liberamente sentite in udienza;
RILEVATO che il procuratore costituito per il ricorrente ha chiesto disporsi la conferma del provvedimento già adottato inaudita altera parte, sul presupposto che nessuno dei servizi incaricati
2 si è espressa nel senso di acconsentire al rientro delle minori presso il domicilio materno, suggerendo un progressivo ampliamento delle visite madre – figlie, in attesa del completamento del percorso familiare e coniugale intrapreso;
RILEVATO che parte ricorrente ha altresì domandato la conferma del divieto di frequentazione delle minori con la famiglia evidenziando che allo stato i servizi incaricati si sono espressi Per_3
nel senso della prosecuzione del percorso di progressivo riavvicinamento delle minori alla madre, ampliandone i momenti e modificando il luogo di incontro nonché il percorso di mediazione familiare tra i coniugi;
RILEVATO che, per altro verso, parte resistente ha insistito preliminarmente sul fatto che il giudice si pronunciasse in ordine alla incompatibilità ambientale di questo Tribunale;
ha chiesto che venisse disposta l'escussione delle bambine nonché delle operatrici del SED;
ed ha altresì insistito nella previsione di un affidamento condiviso delle minori, con dimora prevalente presso la resistente nella casa coniugale, chiedendo anche la modifica del regime delle telefonate;
Ciò premesso in ordine allo svolgimento dei fatti (processuali), giova porre in evidenza quanto relazionato dai servizi incaricati, fino al dicembre 2024.
- Nella relazione del 20/6/2024, i Servizi sociali di Sciacca rappresentavano di avere monitorato alcuni incontri madre – figlie e di avere ascoltato separatamente entrambi i coniugi, concludendo che i servizi incaricati proseguissero nella presa in carico del nucleo, al fine di sostenere ciascuno per la propria professionalità il sistema familiare e nell'osservazione degli incontri protetti tra la madre e le minori;
- All'udienza del 26/6/2024, la dott.ssa dei servizi sociali di Sciacca ha riferito Per_4
“abbiamo osservato gli incontri allo Spazio Neutro tra la madre e le bambine e le bambine appaiono molto legate alla madre e gli incontri a Spazio Neutro fanno emergere il bisogno delle bambine di abbracciare la madre… di recente mi ha chiesto se potesse Per_1
incontrare la madre a casa invece che al servizio esprimendo anche il desiderio di volere rivedere gli altri cani rimasti a casa con la madre. … Dalle nostre prime osservazioni riteniamo che l'affidamento momentaneo familiare al padre delle minori sia assolutamente tutelante rispetto ai bisogni delle figlie. il padre ha creato una rete di supporto sociale e familiare per le bambine che appaiano serene.”;
- Con relazione del 5/9/2024, i Servizi Sociali, all'esito dei primi incontri svolti con entrambi i genitori ed il loro ascolto riferivano, in ordine alle capacità genitoriali di Parte_1 che “emerge la capacità di riconoscere e prendersi cura in modo adeguato dei bisogni fisici, emotivi, cognitivi delle proprie figlie” mentre in ordine alle competenze genitoriali della signora emerge “un adeguato investimento affettivo nei confronti delle figlie CP_1
e la capacità di prendersi cura dei bisogni fisici, emotivi cognitivi delle proprie figlie
3 mostra dei legali irrisolti nella relazione di coppia intercorsa con il sig. che la Pt_1 spingono ad avere una visione negativa dello stesso come partner e come padre.” concludendo che “alla luce dei contenuti emersi durante il percorso di valutazione delle capacità genitoriali dei signori , la scrivente conclude che emerge una Parte_4
elevata conflittualità tra le parti, che allo stato attuale impedisce ad entrambi di potere sostenere un sereno dialogo e collaborazione nella gestione condivisa delle figlie. ….. essere autorizzare ad avviare un percorso di mediazione familiare affinché la coppia genitoriale possa acquisire delle adeguate strategie di coping che consentano ad entrambi di ridurre l'elevato livello di conflittualità presente in atto e possa pertanto essere garantito il diritto delle figlie minori alla bigenitorialità.”;
- All'udienza del 7/11/2024, le dottoresse e riferivano che “sussiste un buon Per_5 Per_6
attaccamento tra la madre e le bambine, nella prima fase gli incontri soprattutto Per_2
stava attaccata alla madre, adesso le bambine raccontano alla madre cosa fanno durante la giornata e insieme fanno anche i compiti. Questo per noi è un indicatore positivo di evoluzione della relazione madre – figlie. non abbiamo notato elementi di pregiudizio in questi incontri. Dal nostro punto di vista prosegue tutto bene…le bambine stanno bene con il padre ma esplicitano anche il desiderio di tornare con la madre. Noi riteniamo che siano maturi i tempi per iniziare degli incontri tra le minori e la madre con un operatore del SED presso il domicilio materno per un monitoraggio della relazione delle minori con la madre e con la nonna materna.”
- Per il NPI, si evidenziava tuttavia di non ritenere ancora maturo il tempo per sospendere lo
Spazio Neutro, per garantire uno spazio protetto per le bambine, potendosi aprire parallelamente ulteriori spazi mensili o bisettimanali in cui le bambine potessero incontrare la madre presso il domicilio materno;
- Il Servizio di NPI di Sciacca con nota del 14/11/2024 relazionava “Le bambine… hanno mostrato di avere acquisito un buon adattamento alla nuova condizione familiare. In particolare, il disegno della famiglia di entrambe si è evoluto nei mesi, infatti nel primo era assente la figura paterna, mentre dopo due mesi il nucleo familiare è raffigurato nella sua interezza. Proiettivamente possiamo ipotizzare che da un quadro disfunzionale si è passati ad un disegno più in linea con una immagine di famiglia al completo, con la presenza di entrambi i genitori che è più attinente alla realtà… Incontrano la madre e manifestano un sentimento di nostalgia. A nostro giudizio, al fine di far percepire alle bambine la figura materna come base sicura, da cui ripartire per costruire un processo relazionale, che porti la madre a ben sintonizzarsi emotivamente con i bisogni delle figlie e determinare in esse un
4 senso di sicurezza, si ritiene intraprendere un percorso graduale, che nella prima fase preveda l'alternarsi dagli incontri madre figlia tra spazio neutro e domicilio materno”.;
- Che l'avv. Leanza, nominata curatrice speciale delle minori, ha rappresentato con memoria del 15/11/2024 che “i detti operatori hanno sottolineato inoltre come le minori abbiano reintrodotto la figura paterna, nella rappresentazione grafica familiare ed hanno equiparato nel loro positivo giudizio l'atteggiamento materno e paterno: gentili e premurosi entrambi;
ma parimenti hanno rappresentato la palese necessità di quest'ultime di un contatto e vicinanza con la madre. Sotto questo profilo si concorda con i rilievi degli operatori ed in questo momento confacente all'interesse delle minori, si reputa la proposta articolata dal Dott. della NPI nella relazione del 14.11.2024 e delle dottoresse Per_7
e nelle dichiarazioni a verbale del 7.11.2024 di intraprendere un percorso Per_5 Per_6 di graduale riavvicinamento che preveda l'alternarsi degli incontri madre figlie tra spazio neutro e domicilio materno alla presenza di un operatore del SED, per un monitoraggio della relazione delle minori con la madre e la nonna materna, e con la costante vigilanza della NPI incaricata, per valutare le reazioni emotive e le aspettative delle bambine, pertanto questo Curatore nell'interesse delle minori, chiede che venga confermato al momento sulla base delle argomentazioni sopra articolate e delle criticità ancora rilevate,
l'assetto stabilito con il decreto del 13.5.2024, che venga conferito per la signora CP_1
l'incarico ai servizi competenti per un supporto psicologico e psicoterapeutico, al fine di compensare la rilevata fragilità emotiva e favorire una rielaborazione funzionale dei vissuti
e della storia familiare, così da riuscire a sintonizzarsi emotivamente con le figlie ed a costituire per le stesse una base sicura. Che vengano confermati gli incarichi per la prosecuzione della mediazione familiare. Che vengano autorizzati maggiori spazi di incontri madre – figlie da svolgersi secondo le indicazioni degli operatori della NPI, che rimane incaricata, anche in accordo con gli altri competenti servizi, per predisporre il piano di riavvicinamento graduale, con il monitoraggio del detto servizio e l'attivazione del
SED presso il domicilio materno.”;
RILEVATO che così come già disposto dal Tribunale per i minorenni di Palermo e poi richiesto anche da questo Tribunale in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti tutti i servizi incaricati hanno relazionato, evidenziando un'ulteriore evoluzione nelle dinamiche relazionali madre – figlie;
RILEVATO infatti che il Consultorio di Menfi, in data 27/1/2025, ha relazionato e chiesto “di essere autorizzata dal Tribunale di Sciacca a procedere con il percorso di mediazione familiare, in quanto l'atteggiamento manifestato da entrambe le parti, consente la possibilità di proseguire in tal senso e si ritiene che la coppia genitoriale abbia la necessità di portare avanti la costruzione di uno
5 stile genitoriale condiviso in uno spazio strutturato, quale è il setting di mediazione dei conflitti proposto. Inoltre, si mette in evidenza che è presente da parte di entrambi i genitori una non adeguata elaborazione degli eventi traumatici a quali entrambi sono stati sottoposti a seguito della vicenda giudiziaria in atto, predetta mancata elaborazione ed accettazione rappresenta ad oggi da un punto di vista psicologico, il principale fattore predisponente della difficoltà di sapere mantenere la comunicazione tra le parti in una modalità assertiva.”;
RILEVATO che i Servizi sociali incaricati di Sciacca hanno riferito che “nel mese di novembre in accordo con gli altri servizi incaricati, questo ufficio ha proposto al competente Tribunale per i minorenni di Palermo che il rapporto tra la genitrice e le figlie venisse coltivato all'interno di un setting più familiare, come quello domestico. Che è stato avviato il Servizio di educativa domiciliare che prevede la presenza di un educatore durante gli incontri tra le figlie e la madre, presso il domicilio di quest'ultima. Il SED è stato calendarizzato per due giorni alla settimana per la durata di tre ore cadauno e l'osservazione fin qui esperita ha fatto emergere un andamento regolare, come emerge dalle relazioni dell'operatrice di riferimento, relative ai mesi di dicembre e gennaio. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio della relazione familiare sono in corso di svolgimento degli incontri presso lo Spazio neutro tra la madre e le minori presso il servizio sociale, alla presenza a settimane alterne, anche della referente pedagogista del servizio di
Neuropsichiatria infantile competente, dott.ssa , in particolare sono stati Persona_8
programmati due incontri al mese avviati a dicembre e calendarizzati sino a febbraio p.v. in merito alla prosecuzione degli spazi neutri, si rappresenta che il servizio scrivente reputa opportuna la sospensione degli stessi, considerata l'assenza di note di pregiudizio fin qui osservate, altresì appare opportuno sottolineare che durante gli incontri in Ufficio le bambine hanno riferito di non volere incontrare la madre presso i locali del servizio sociale, piuttosto hanno rimarcato il desiderio di continuare ad incontrare la madre presso il proprio domicilio ritenuto un contesto più stimolante e ricco di attività,….questo Ufficio ritiene di poter proporre a codesta A.G. una modifica dell'attuale progetto di incontro delle minori con la propria madre ed in particolare, considerato il buon andamento della loro relazione, la sospensione degli appuntamenti di spazio neutro presso questi Uffici e un incremento degli incontri con la genitrice in assenza della figura educativa di supporto, che permarrebbe invece durante i due incontri del Servizio di Educativa domiciliare. Sarebbe ipotizzabile che le minori incontrassero da sole la madre nella giornata del sabato, dall'orario di pranzo, fino al pomeriggio. Ciò al fine di evadere la comprensibile richiesta delle minori di frequentare maggiormente la figura materna, progettualità, questa, condivisa anche con il consultorio familiare.”;
tutto ciò premesso
6 in via preliminare, questo giudice – dando per riportate in questa sede le norme del codice di rito, come interpretate e applicate anche in ragione delle pronunce della Corte Costituzionale, vigenti in materia – non ritiene che nel caso di specie ricorra alcuna ipotesi di incompatibilità ambientale, così come paventata dalla difesa di parte resistente.
Questo giudice, oltre ad essere il giudice naturale precostituito per legge ex art 24 Cost., non ravvisa nel caso di specie alcuna ipotesi di astensione obbligatoria.
Passando al merito dei provvedimenti che devono essere adottati ai sensi dell'articolo 473 bis
15 secondo periodo c.p.c., con riferimento al regime di affidamento delle minori, e . Per_1 Per_2
Dall'excursus compiuto in premessa dei fatti processuali svoltisi innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Palermo e delle relazioni rese dai Servizi incaricati, in ordine all'evoluzione del rapporto madre – figlie, da un lato, e del rapporto figlie – padre dall'altro, emergono margini per una modifica del provvedimento reso da questo Tribunale in data 15/1/2025.
Per un verso, infatti, i servizi hanno evidenziato come il rapporto tra le bambine e il padre si sia evoluto nel corso di questi mesi, fino al punto che la figura paterna oggi è pienamente parte della
“rappresentazione” familiare, operata dalle minori.
Per altro verso, i Servizi incaricati hanno evidenziato – sempre nell'ottica della tutela dell'interesse
(primario) delle minori – il desiderio delle bambine di non frequentare più lo spazio neutro e di potere incontrare la madre in ambito domestico, presso il domicilio della stessa.
Ciò, che viene altresì evidenziato è la necessità di una gradualità nell'evoluzione dei rapporti madre
– figlie che consenta allo stesso tempo di continuare quell'attività di monitoraggio, sostegno e controllo che si è reso necessario attuare all'esito dei fatti emersi sia dalle dichiarazioni rese dal padre, sia dai familiari e amici vicini al nucleo familiare, nonché all'esito delle attività di indagine compiuti dalla P.G. incaricata.
In questa ottica, questo Tribunale ritiene confacente all'interesse delle minori, allo stato, mantenere
l'affidamento delle stesse temporaneo al padre, presso il suo nuovo domicilio, con sospensione degli incontri delle minori con la madre presso lo spazio neutro, (così come suggerito ed auspicato dai Servizi Sociali che hanno avuto modo di monitorare il nucleo) ed una diversa modulazione del diritto di visita e degli incontri che qui di seguito si esporrà e che potrà essere oggetto di rimodulazione all'esito delle ulteriori relazioni rese dai servizi, in vista di un graduale ampliamento del diritto di visita materno (in caso di riscontri positivi) e di valutazione del regime di affidamento delle minori, oggetto del presente giudizio.
Si ritiene opportuno mantenere il SED, ovvero gli incontri presso il domicilio materno alla presenza dell'educatrice, con cadenza settimanale (almeno una) ed ampliare gli incontri della madre con le figlie senza la presenza di un educatore, prevedendo a settimane alterne, che le minori
7 trascorreranno con la madre o la giornata del sabato dalle ore 10:00 fino alle 20:00 (orario di rientro presso il domicilio paterno) o la giornata della domenica con i medesimi orari;
dalla comunicazione del presente provvedimento spetterà alla madre trascorrere con le bambine la giornata della domenica e via dicendo. (una settimana la domenica con la madre e la settimana successiva il sabato).
In ordine alle prossime festività pasquali, 25 aprile e 1 maggio, si ritiene opportuno prevedere che le bambine trascorrano il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'angelo, una giornata con il papà ed una giornata con la mamma (sempre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con rientro presso il domicilio paterno), in caso di mancato accordo tra le parti, il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedi dell'angelo con il padre, il 25 aprile con la madre e il 1 maggio con il padre.
Inoltre con riferimento al regime delle telefonate, dovendosi dare una regolamentazione alle stesse e tenuto conto di quanto già previamente stabilito dal Tribunale per i Minorenni, si prevede che – sempre in caso di mancato diverso accordo tra le parti – la madre possa telefonare alle bambine due volte al giorno – una al mattino prima dell'orario di scuola ed un'altra alla sera, ma comunque entro e non oltre le ore 22:00, prevedendo che le stesse debbano avvenire sotto la supervisione del padre e per una durata “consona” non potendo, infatti, le chiamate costituire pregiudizio per le ulteriori attività quotidiane delle piccole, e che le stesse telefonate non possano superare la durata di 40 minuti, complessivi, (salvo diverso accordo delle parti) consentendo così ad entrambe le bambine di poter parlare al telefono con la madre con più tranquillità.
Si ritiene opportuno, inoltre, che le stesse non siano effettuate in viva voce, per consentire una maggiore tranquillità delle bambine.
Si ritiene inoltre opportuno, all'esito di quanto emerso comunque dall'attività istruttoria previamente compiuta, mantenere fermo il divieto per la signora di intrattenere qualsiasi CP_1
tipo di rapporto con la famiglia Per_3
Alla luce di quanto relazionato dai servizi, si ritiene di assoluta necessità non solo proseguire comunque il monitoraggio ed il sostegno al nucleo familiare (Servizi Sociali, NPI e Consultorio familiare) ma soprattutto proseguire il percorso di mediazione familiare già intrapreso.
Preme evidenziare comunque che i servizi incaricati saranno chiamati a relazionare in ordine alla prosecuzione dei rapporti madre – figlie, in modo tale da consentire, in caso di riscontro positivo, un progressivo ampliamento del diritto di visita della madre nei confronti delle minori, proprio nell'ottica della progressività di tale percorso.
È altresì opportuno che parte ricorrente si adoperi, quale parte diligente, a comunicare alla Curatrice delle minori gli atti del presente giudizio, compreso il presente provvedimento, affinché la stessa possa depositare memorie ed eventuali istanze che appaiano opportuni per la tutela del primario
8 interesse delle minori stesse, anche in vista della prossima udienza di comparizione delle parti fissata per il 9.4.2025, ovvero comparire personalmente alla medesima udienza.
Alla luce, inoltre, delle ulteriori richieste formulate dalle parti, allo stato si ritiene di non provvedere né in ordine alla assegnazione della casa coniugale né in ordine all'eventuale mantenimento della coniuge, decisioni che verranno assunte all'esito della prossima udienza di comparizione, CP_1
unitamente alla pronuncia relativa all'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti.
p.q.m.
a parziale modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 15/1/2025, tenuto conto delle ulteriori relazioni pervenute dai servizi incaricati già dal Tribunale per i minorenni di Palermo, si dispone quanto segue, in ordine al regime di affidamento delle minori, e Per_1 Per_2
- Conferma l'affidamento delle stesse temporaneo al padre, presso il suo nuovo domicilio, con sospensione degli incontri delle minori con la madre presso lo spazio neutro;
- Dispone mantenersi il sostegno ed il monitoraggio del SED, ovvero gli incontri presso il domicilio materno alla presenza dell'educatrice, con cadenza settimanale (almeno una o più di una in ragione della disponibilità degli operatori) ed ampliare gli incontri della madre con le figlie senza la presenza di un educatore, prevedendo che a settimane alterne, le minori trascorreranno con la madre o la giornata del sabato dalle ore 10:00 fino alle 19:00 (orario di rientro presso il domicilio paterno) o la giornata della domenica con i medesimi orari;
dalla comunicazione del presente provvedimento spetterà alla madre trascorrere con le bambine la giornata della domenica e via dicendo. (una settimana la domenica con la madre e la settimana successiva il sabato) salvo diverso accordo dei genitori sulle giornate;
- in ordine alle prossime festività pasquali, 25 aprile e 1 maggio, di dispone che le bambine trascorrano il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'angelo, una giornata con il papà ed una giornata con la mamma (sempre dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con rientro presso il domicilio paterno), in caso di mancato accordo tra le parti, il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedi dell'angelo con il padre, il 25 aprile con la madre e il 1 maggio con il padre;
- Si prevede che sempre in caso di mancato diverso accordo tra le parti – la madre possa telefonare alle bambine due volte al giorno – una al mattino prima dell'orario di scuola – un'altra alla sera, ma comunque entro e non oltre le ore 22:00, prevedendo che le stesse debbano avvenire anche sotto la supervisione del padre e per una durata “consona” non potendo infatti le stesse costituire pregiudizio per le ulteriori attività quotidiane delle piccole, e che in ogni caso, salvo diverso accordo, non possano superare la durata di 40 minuti, complessivi, consentendo così ad entrambe le bambine di poter parlare al telefono con la madre con più tranquillità, non in viva voce;
9 - Si mantiene fermo il divieto per la signora di intrattenere qualsiasi rapporto e CP_1
contatto con la famiglia Per_3
- Si invita parte ricorrente a notiziare l'avv. Leanza, curatore delle minori nominato dal
Tribunale per i minorenni di Palermo, degli atti del procedimento nonché del presente provvedimento, affinché possa costituirsi e depositare eventuale memoria nell'interesse delle minori ovvero comparire alla prossima udienza fissata;
- Si riserva ogni ulteriore statuizione all'esito dell'udienza prossima di comparizione delle parti già fissata, sia in ordine alle ulteriori richieste delle parti sia in ordine alle istanze istruttorie formulate.
- Manda a tutti servizi incaricati di relazionare a questo Giudice sulle ulteriori attività compiute nel termine di 20 giorni.
- Spese della presente fase del giudio al merito.
Si comunichi.
Sciacca, 02/04/2025
Il Giudice
Veronica Messana
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