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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26079/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA ERRICO PETRELLA N. 16 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'Avv.
MACCHI VALERIA
ATTRICE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 19 20122 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'Avv. FIORETTI ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
“Nel merito: in via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità di per le CP_1 violazioni dell'obbligo di correttezza, trasparenza diligenza, di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli al cliente, integranti ritardi nelle esecuzioni degli ordini e delle direttive impartite dalla sig.ra , incompetenza ed inidoneità delle procedure interne adottate Parte_1 da nonché dalle violazioni degli obblighi normativi attinenti alla liquidazione e CP_1 corresponsione dell'asse ereditario e degli articoli regolanti i rapporti contrattuali in essere artt 1852,
1854 e 1298 cc., per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare a CP_1 corrispondere alla ricorrente l'importo di € 14.000,00 oltre interessi legali, a ristoro dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
- Condannare ai sensi del 2co e del 3co dell'art 12 bis dlgs 28/2010, stante la CP_1 mancata adesione, priva di giustificato motivo e trattandosi di condizione di procedibilità della
pagina 1 di 13 domanda giudiziale. - Con vittoria di spese di causa, rimborso delle spese, competenze ed onorari oltre maggiorazione del 15% ed accessori di legge, ivi comprese le spese ed i compensi oltre rimborso forfettario e accessori di legge della procedura di mediazione come da normativa vigente (spese attivazione € 48,80 oltre compensi fase attivazione € 441,00 ex dm 147/2022) In via istruttoria: • Si allegano di seguenti documenti:
1. Verbale mediazione n 1693/2022 RG AM del 28.06.22 2. Certificato decesso 31.01.22 3. Nomina ADS e verbale giuramento 4. Verbale pubblicazione testamento Per_1
5. Dichiarazione sussistenza rapporti 07.03.2022 6. Spese onoranze funebri notarili Per_1 CP_1 commercialista condominiali 7. Estratto conto cointestato 31 .03.22 con Pir Noseda e pagamenti badante e spese condominiali 8. Dichiarazione successione 9. disinvestiti 09.02.22 10. CP_2
Atto notorio 11. Autorizzazione GT trasferimento titoli 12. Ordine disposizione 16.06.22 13.
Liquidazione rapporti 22.07.22 14. disinvestimento successione 22.07.22 15. Pir Per_1 Persona_2 quotazione 17.02.22 16. Pir quotazione 30.06.22 17. Pir quotazione 31.03.22 18. Moduli emissione assegni chiusura successione 08.09.22 19. Copia assegni 2024 20. Missiva pec avv Macchi CP_1
Unicredit 21.02.24 21. Chiusura cassetta sicurezza 22. Bonifico mediazione 23. copia email 14.02.22
-16.02.22 - 17.02.22 24. copia email 29.03.22 25. copia email 19.04.22 26. Copia email 26.04.22 e
27.04.22 27. Copia email 20.05.22 28. Copia email 09.06.22 e 15.06.22 29. Copia copia email 18.07.22
30. Copia email 19.07.22 31. Copia email 20.07.22 32. Copia email 22.07.22 e 21.07.22 33. Copia email 04.08.22 34. Copia email 06.09.22 35. Copia email 07.09.22 36. Copia email 08.09.22 37. estratto conto titoli 27 07 22 e conti 31 08 22. Si chiede, in caso di contestazione ex adverso anche sulle produzioni documentali offerte, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sulla determinazione dell'entità del danno patrimoniale e non patito e patiendi dagli eredi di in ragione Parte_2 del comportamento di nella liquidazione e corresponsione dei rapporti accesi presso la CP_1 filiale di di via Washington 61 in conseguenza del decesso della sigra Ulteriori mezzi CP_1 Per_1 istruttori riservati e con salvezza di ogni altro diritto”.
Parte convenuta precisa come segue:
“In via preliminare: i) respingere tutte le domande in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive;
ii) respingere per carenza di legittimazione attiva tutte le domande risarcitorie relative a danni patrimoniali asseritamente cagionati dal ritardo nella liquidazione di somme di spettanza del fratello della ricorrente, erede per 1/3 e che non ha agito in giudizio e così il danno costituito da 1/3 del deprezzamento del PIR;
In via principale: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di Con vittoria di spese e compenso Controparte_1 di causa e condanna della medesima ex art. 96 co. 3 c.p.c..”.
OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 10.07.2024, , anche Parte_1 quale amministratrice di sostegno del fratello e coerede , ha proposto Persona_3 azione nei confronti di contestando molteplici violazioni dei doveri incombenti Controparte_1
pagina 2 di 13 all'istituto di credito derivanti da normative codicistiche contrattuali, bancarie e fiscali, che avrebbero procurato un danno pari ad €. 14.000,00.
Ha esposto, in fatto, che:
- la sig.ra , madre della ricorrente deceduta il 31.01.2022, al momento dell'apertura Parte_2 della successione risultava titolare presso l' (doc. 5): Controparte_1
• in via esclusiva, di rapporti per un totale S&O di € 151.612,96 consistenti in: a) PIR n. 41107640 ([...] Amundi risparmio Italia quote 5.464,686 ctr € 31.924,700 e [...] Amundi sviluppo Italia quote 5.313,559 ctr € 37.800,660) totale al 31.01.22 controvalore € 69.725,360; b) Conto corrente n. 3359315, saldo € 81.887,60; c) Cassetta di sicurezza n. 300436 – rapporto n. 323036;
• in cointestazione al 50% con la figlia ricorrente, rapporti per un totale S&O di € 397.449,024 in contestazione e al 50% € 198.724,51, consistenti in: a) Conto corrente n. 40850780, saldo €
10.550,90; b) Deposito titoli n. 17700045 (Titoli esenti: BTP per controvalore € 40.427,51; titoli azionari per € 464,754; quote di fondi comuni di investimento controvalore al CP_1
31.01.22 € 346.005,86);
- l'eredità della sig.ra si è devoluta per testamento (doc. 4) in favore dei figli, rispettivamente Per_1 Contr nelle quote di 1/3 a e di 2/3 alla ricorrente, peraltro quest'ultima del Controparte_3 fratello giusto provvedimento del Tribunale di Milano (doc. 03 e 23);
- di aver dato incarico all'istituto di credito di provvedere: alla liquidazione dei rapporti in favore degli eredi nelle quote loro spettanti;
agli incombenti inerenti la liquidazione in favore della sig.ra Pt_1 quale cointestataria al 50% dei rapporti con la madre defunta;
alla liquidazione dei PIR intestati alla sig.ra per provvedere agli incombenti economici riconducibili alla madre (doc. 6), nonché Per_1 curare gli interessi e le esigenze del fratello invalido al 100%;
- in data 07.02.22 la ricorrente, stante l'impossibilità, comunicata dalla banca, di provvedere alla liquidazione del PIR della de cuius, necessitando di liquidità per far fonte alle spese riconducibili al decesso della madre, ha provveduto a disinvestire il PIR intestato in via esclusiva alla medesima (doc.
9);
- in data 17.02.22, la ricorrente ha reiterato alla Banca l'istruzione di disinvestire i PIR intestati Per_1 consegnando dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc. 10), oltre a copia del decreto di nomina e verbale di giuramento quale ADS del fratello coerede (doc. 3 e 23); in data 29.03.2022 (doc. 24) ha impartito istruzioni per il trasferimento al fratello amministrato in conformità alle autorizzazione del
Giudice Tutelare e, in data 19.04.22, ha sollecitato l'evasione della pratica (doc. 25);
- in data 26.04.22, ha riferito l'impossibilità a consegnare somme o titoli agli eredi non CP_1 dichiarati in successione (doc. 26) in difetto di dichiarazione di successione ex art. 48, c. 3 e 4, d.lgs.
349/90;
pagina 3 di 13 - in data 12.05.22 la ha ribadito la necessarietà della dichiarazione di successione o della CP_5 dichiarazione di esonero dal presentare la dichiarazione di successione e la ricorrente rispondeva eccependo la sussistenza della franchigia per il fratello disabile (doc. 27);
- in data 09.06.22 la ricorrente ha sollecitato la liquidazione del PIR e il trasferimento del 50% dei titoli, riportando l'esito del consulto con il Giudice Tutelare che confermava la liquidazione immediata dei PIR asseritamente non caduti in successione ed il trasferimento del 50% dei titoli cointestati alla sig.ra Pt_1
- in occasione dell'apertura della cassetta di sicurezza, in data 16.06.22, la ha esposto, per la CP_5 prima volta, la necessità, dettata dalle proprie procedure, di aprire un conto ed un deposito titoli cointestato agli eredi;
in pari data la sig.ra ha sottoscritto un ordine formale di vendita, Pt_1 liquidazione e trasferimento della quota titoli, pari al 50% del deposito esistente, intestata alla medesima e del relativo conto di appoggio (doc. 12), poi trasferiti in data 04.08.2022 e 07.09.2022;
- in data 05.07.22 la ricorrente ha consegnato il verbale dell'apertura della cassetta sicurezza;
- in data 18.07.22 la ha fissato appuntamento per il 22.07.22 per la sottoscrizione di ulteriori CP_5 documenti indispensabili al trasferimento dei titoli;
in pari data la ricorrente ha consegnato all'Istituto copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione di successione e del verbale di pubblicazione del testamento (doc. 29);
- in data 19.07.22 ha richiesto nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio che includesse CP_1 il richiamo al testamento in quanto il previgente atto notorio non ne faceva riferimento e, nuovamente, verbale omologato dell'apertura della cassetta di sicurezza (doc. 30);
- con comunicazione del 20.07.22 la ricorrente ha contestato le richieste di ritenendole CP_1 indebite, dilatorie, superflue e segno di negligenza (doc. 31) e la in replica, ha insistito per la CP_5 consegna della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc. 31 e doc. 32);
- in data 22.07.2022 la ricorrente ha consegnato quanto sopra richiesto unitamente ad altra copia del verbale dell'apertura della cassetta di sicurezza ed alle coordinate Iban dei beneficiari;
nonché inviato una comunicazione per puntualizzare gli inadempimenti della avendo appreso che il CP_5 controvalore dell'investimento nei PIR dalla data del decesso (doc. 5) ha subito una contrazione (doc.
14); disinvestito poi il PIR il 27.07.22, le somme sono state trattenute dall'Istituto e corrisposte agli eredi il 08.09.22 (doc. 18);
- in data 04.08.22 la ricorrente si è nuovamente recata in per procedere con la liquidazione CP_1 ed i trasferimenti, ed ha appreso dell'impossibilità di procedere mediate bonifici per procedure interne dell'Istituto, che avrebbe invece emesso assegni circolari da consegnarsi successivamente al 16.08.22;
- in data 06.09.22, la ricorrente ha sollecitato e contestato alla filiale il mancato operato (doc. 34), non risultando ancora trasferite: - le quote del 50% dei titoli trasferibili intestate alla ricorrente dei BTP
01.09.28 isin [...] e del fondo isin LU0171310955 richiesta in data 16.06.22 e che avrebbe dovuto concludersi il 14.07.22; - i controvalori dei fondi PIR intestati a ed esenti da imposta di Per_1
pagina 4 di 13 successione disinvestiti il 27.07.22 e richiesti da febbraio 2022; - la quota del 50% caduta in successione dei titoli trasferibili;
- i controvalori dei fondi non trasferibili di cui alla disposizione di liquidazione sottoscritta in data 04.08.22, né gli importi in conto corrente benché liquidi ed esigibili
(doc 37);
- in data 07.09.22 (doc. 35 -36), la ricorrente s'è vista costretta a formalizzare una nuova contestazione e in data 08.09.22 ha ricevuto brevi manu due assegni circolari intestati agli eredi, rispettivamente alla sig.ra per € 129.437,45 ed al sig. per € 38.359,26 (doc. 18); Parte_1 Persona_3
- nel febbraio 2024 la sig.ra ha rinvenuto, al domicilio della de cuius, due assegni circolari Pt_1
rispettivamente assegno n.
8.846.307.801.06 di € 23,18 in favore di emesso CP_1 Parte_2 in data 18.01.24 ed assegno n.
8.846.366.080.06 di € 12,94 in favore di e Per_1 Parte_1 emesso in data 23.01.24, genericamente individuati a titolo di rimborso, rispettivamente per il c/c n.
040850780 e per il c/c n. 003359315 (doc. 19); con missiva del 21.02.2024 (doc. 20) l'avv. ha Pt_1 contestato l'accaduto senza ricevere alcuna spiegazione;
- non ha partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria, introdotta avanti l'Organismo CP_1 di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Milano con incontro fissato al 28.06.2023 (doc. 01);
La medesima ricorrente, in punto di diritto, ha lamentato:
- violazioni dei doveri incombenti all'Istituto di Credito, in particolare dell'obbligo di correttezza, trasparenza, diligenza (artt. 21 TUF e 1176 co 2 cc di cui agli artt. 47 e ss Regolamento Intermediari norme contrattuali e inadeguatezza) nonché di competenza, puntualità ed adeguatezza delle CP_6 procedure adottate, così come dell'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli al cliente;
la violazione degli obblighi normativi attinenti alla liquidazione dell'asse ereditario e fiscale e degli articoli regolanti i rapporti contrattuali in essere ex artt. 1852 ss, 1854 e 1298 cc.;
- con particolare riferimento al PIR, la Banca non ha tenuto conto che trattasi di investimento i cui titoli non solo sono esenti dall'imposta di successione ma che sono non includibili nella dichiarazione di successione non concorrendo a formare l'asse ereditario;
la ha illegittimamente preteso la CP_5 consegna della dichiarazione di successione per poter evadere la richiesta sui PIR e ha inserito tali rapporti nella pratica successoria;
la chiusura del PIR richiesta il 17.02.22, ignorata da CP_1 avrebbe dovuto comportare la disponibilità della liquidità dell'importo di € 68.925,50; ha CP_1 proceduto al disinvestimento solo in data 22.07.22 per il controvalore registrato alla data di regolamento del 27.07.22 di € 60.389,00, trattenendo ulteriormente ed indebitamente le somme fino al giorno 08.09.22; da ciò è conseguito un detrimento economico pari ad € 8.536,50. Contr
- con riferimento ai rapporti cointestati la ricorrente, oltre che intestataria, erede e di del fratello coerede, aveva titolo per disporre dei rapporti cointestati con la defunta per l'intero e quindi, a maggior ragione, per la propria quota del 50% di contitolarità; tuttavia, le quote pari al 50% intestate alla ricorrente sono state corrisposte a settembre 2022 unitamente agli altri rapporti;
stessa sorte per le quote dei fondi non trasferibili;
pagina 5 di 13 - con riferimento ai rapporti in ambito successorio, ritardo ed ostruzionismo nell'esecuzione delle istruzioni impartite alla Banca, oltre all'inidoneità, inadeguatezza ed incompetenza nell'espletamento delle procedure per la gestione e chiusura dei rapporti rientranti nella successione. Inoltre, la CP_5 avrebbe dovuto liquidare i crediti senza attendere la prova dell'indicazione nella dichiarazione di successione per effetto della legge di riforma n 342/2000 art 69 dell'art 48 dlgs 346/90; tali rifiuti e ritardi integrano violazione degli obblighi di cui all'art 1852 cc e 1854 cc in ragione dell'esigibilità a vista delle somme risultanti a credito del correntista;
- sugli assegni circolari pervenuti intestati alla de cuius nel 2024, negligenza e imperizia della CP_5
- tutti i suddetti comportamenti hanno causato perdite economiche e l'indisponibilità per la ricorrente delle somme spettanti alla stessa ed al fratello: controvalore dei Pir non solo liquidati con una perdita di € 8.536,50 S&O, ma corrisposto al mese di settembre 2022 anziché a febbraio 2022, con indisponibilità per mesi, per gli eredi, della somma di € 68.925,50; indisponibilità della somma di €
83.662,53 portata dal conto corrente n. 3359315 intestato esclusivamente quanto meno dal Per_1
22.07.2022 fino al giorno 08.09.2022; indisponibilità delle somme inerenti le quote del 50% intestate alla ricorrente dei BTP 01.09.28 isin [...] e del fondo isin LU0171310955 richiesta in data
16.06.22 e che avrebbe dovuto concludersi il 14.07.22, così come delle quote dei fondi non trasferibili, operazioni eseguite a settembre;
indisponibilità dell'intero importo relativo ai rapporti in cointestazione potendo disporre dell'intero e non solo della quota del 50% con illegittimo blocco dell'istituto; indisponibilità della quota del 50% caduta in successione dei titoli trasferibili, e dei controvalori dei fondi non trasferibili di cui alla disposizione di liquidazione sottoscritta in data 04.08.22; impossibilità di incassare gli assegni pervenuti nel 2024 a titolo rimborso spese. Deve essere considerato l'impegno economico personale per far fronte alle spese derivanti dal decesso della madre, il dispendio di energie ed il tempo dedicato dalla ricorrente e sottratto ai propri impegni lavorativi, detrimento patrimoniale e non quantificato in una somma non inferiore ad € 5.500,00, da aggiungersi alla perdita economica sui Pir e così per un totale complessivo non inferiore ad € 14.000,00, oltre interessi legali;
- la mancata adesione alla procedura di mediazione della Banca è sanzionabile in giudizio ai sensi del
2 co e del 3 c dell'art 12 bis dlgs. 28/2010.
Parte ricorrente, in via istruttoria, ha chiesto CTU volta a determinare il danno patrimoniale e non, patito e patiendi, dagli eredi.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 31.01.2025 Controparte_1 ed ha esposto:
- preliminarmente, gravi carenze assertive di controparte, poiché la ricorrente in relazione ai fatti esposti ha omesso di indicare le conseguenze in termini di danno e causalità;
- la doglianza avversaria in ordine al ritardo nel disinvestimento ed alla connessa mancata disponibilità di somme, per fronteggiare gli impegni economici derivanti dal decesso della madre,
è generica;
non può sostenersi che la in conseguenza di quanto sopra sia stata costretta a Pt_1
pagina 6 di 13 disinvestire, tenuto conto che già in data 09.02.2022 aveva chiesto la liquidazione del proprio PIR
(doc. 9 parte ricorrente);
- non è vero che i titoli confluiti nel PIR non rientrano nell'asse ereditario;
la loro particolarità può essere rinvenuta nell'esenzione dall'imposta sulle successioni ai sensi della c. d. Legge di Bilancio del 2017, laddove l'investimento venga mantenuto per un minimo di 5 anni dalla sottoscrizione, dato riportato anche nel contratto di sottoscrizione del PIR del 18.10.2017 (doc. 3, p. 23 punto 2),
e ribadito dalla Agenzia delle Entrate con Circolare n. 3/2018; atteso che la richiesta di disinvestimento è intervenuta prima dei cinque anni, la ha legittimamente richiesto la CP_5 dichiarazione di successione necessaria per la liquidazione del PIR, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 28 co. 7 e 48 co. 3 del T.U. Successioni;
i ritardi sono quindi imputabili alla ricorrente che ha consegnato la dichiarazione di successione il 19.07.2022 (doc. 5), dichiarazione peraltro in cui la ricorrente ha indicato i titoli del PIR (doc. 5, p. 9); la a fronte dell'inoltro della CP_5 documentazione richiesta il 19.07.2022, ha liquidato il PIR, come ammesso da controparte, il
27.07.2022, dunque senza alcun ritardo;
- la consegna degli assegni circolari per la liquidazione del PIR è stata disposta poiché, al pari di altri rapporti, non si trattava di rapporti trasferibili su diversi istituti, sicché priva di pregio risulta quindi anche la doglianza relativa alla mancata liquidazione del PIR tramite bonifico su conto non
CP_1
- anche per gli altri rapporti, compresi quelli cointestati con la non sussistono ritardi Per_1 imputabili alla Banca: il testamento è stato trasmesso solo in data 19.07.2022 (doc. 5), a cui seguiva richiesta di nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio in quanto la precedente riportava l'indicazione di assenza di testamento (cfr. doc. 10 ricorrente); la dichiarazione di successione, necessaria sia per i rapporti di sola pertinenza della sia per quelli cointestati, è stata Per_1 consegnata il 19.07.2022;
- la circostanza dello smarrimento del verbale di apertura della cassetta di sicurezza da parte dell' non è veritiera, oltre che circoscritta al piano assertivo;
Pt_3
- in ordine al profilo risarcitorio, per quanto concerne il differenziale di valore del PIR il danno, per essere risarcibile, deve essere conseguenza immediata, diretta e prevedibile ex ante dell'inadempimento, nozione a cui è estraneo il repentino mutare del valore di titoli azionari;
la ricorrente non ha documentato l'asserita perdita di valore rispetto alla richiesta di liquidazione. Quest'ultima afferma che la richiesta di disinvestimento del PIR della madre è avvenuta in data
17.02.2022 ma dalla corrispondenza prodotta e relativa a tale data si evince solo il riferimento a
“ultimo bonifico per giroconto dei fondi del mio PIR personale liquidato sul conto cointestato”
(doc. 23 p. 2, ricorrente); la richiesta, seppur solo informale, di liquidazione del PIR intestato alla de cuius appare per la prima volta nella corrispondenza del 19.04.2022 (“deposito PIR che non cade in successione e deve essere liquidato” doc. 25 ricorrente); oltretutto, ove provato un danno da deprezzamento, potrebbe essere riconosciuto in capo all'attrice soltanto per la misura di 2/3, pari alla propria quota. Il danno patrimoniale richiesto risulta generico e inserito all'interno della somma di € 5.500,00 richiesta anche a titolo di danno non patrimoniale;
il danno non patrimoniale pare pagina 7 di 13 essere ricondotto alle “energie ed il tempo dedicato dalla ricorrente” non avendo ricevuto “un servizio impeccabile nell'espletamento di questioni, per una cliente in lutto, emotivamente impegnative”, affermazioni ferme al piano assertivo;
- la ha comunicato all'Organismo di Mediazione la non adesione alla procedura (doc. 1 CP_5 ricorrente) dunque nessuna condanna può essere disposta nei suoi confronti sussistendo giustificato motivo di non partecipare alla mediazione, vista la infondatezza e persino temerarietà delle avverse pretese, che si chiede di sanzionare ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
- l'istanza di CTU finalizzata alla quantificazione del danno patrimoniale, e non patrimoniale, é manifestamente superflua oltre che esplorativa, non avendo l'attrice fornito alcun elemento di prova, neppure indiziario, delle dedotte violazioni.
Ha quindi concluso per il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente.
All'udienza 11.02.25 veniva effettuato il tentativo di conciliazione ma tuttavia, pur ottenuta una prima proposta conciliativa dalla banca ed una migliorativa dopo l'intervento del Giudice, la parte ricorrente riteneva di non aderire.
La difesa di parte ricorrente ha pertanto insistito nell'accoglimento delle domande e, in replica alla comparsa di costituzione di ha richiamato il combinato disposto dell'art. 114 dpr 232/2016 CP_1
e della circolare AE 3/2018, pag. 63; quanto alla legittimazione attiva anche per la parte del fratello ha dedotto la possibilità del coerede di agire a tutela degli interessi comuni.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Questioni preliminari.
Preliminarmente quanto alla carenza di legittimazione in concreto sebbene per principio consolidato ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi in quanto i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (Cass. S.U. n. 24657/2007 del
28.11.2007, Cass. Sez. 3, n. 10585 del 18.04.2024); tuttavia, come correttamente evidenziato all'udienza dalla difesa della banca, l'azione non è tesa a far valere un credito del de cuius e quindi della massa bensì un credito sorto successivamente al decesso (in ragione dell'asserito comportamento negligente della banca) e quindi un credito ulteriore dei singoli coeredi.
In ogni caso, va rigettata la eccezione di parte resistente in ordine alla carenza di legittimazione attiva, in quanto (a pag. 11 del ricorso) la ricorrente ha speso anche la qualità di amministratore di sostegno del fratello, non contestata dalla controparte (“la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2
c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo Cass. Sez. 1, 06/03/2019, n. 6518, Rv.
653104 – 01).
pagina 8 di 13 Piani Individuali di Risparmio: profili successori e fiscali.
Con riferimento alla richiesta di liquidazione dei rapporti intestati e cointestati alla de cuius in favore degli eredi, occorre soffermarsi sulla richiesta liquidazione del Piani Individuali di Risparmio, precisando che all'interno del fenomeno successorio si deve distinguere il profilo tributario da quello di diritto privato. Difatti, come noto, non tutti i beni che cadono in successione concorrono a formare l'attivo ereditario passibile di imposizione fiscale.
I PIR, Piani Individuali di Risparmio, sono uno strumento introdotto dal legislatore nella legge di
Bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 100-114) che, a determinate condizioni, gode di benefici fiscali quali l'esenzione dall'imposta di successione.
Dalla corrispondenza prodotta in atti, precisamente allegata da parte ricorrente, emerge che l'Avv. ha chiesto la liquidazione del PIR intestato alla de cuius per la prima volta in data 19.04.2022 Pt_1
(doc. 25), avendo prima di tale data richiesto la liquidazione solo del proprio PIR per far fronte, a dire di parte ricorrente, alle spese legate al decesso della madre.
La ricorrente ha sempre motivato la richiesta di liquidazione del PIR sul presupposto dell'estraneità di tale strumento di investimento alla successione. Difatti, così scriveva: “Vi è inoltre un sottodeposito PIR che non cade in successione e deve essere liquidato” (doc. 25); “escluso il PIR che non cade in successione” mail 20.05.2022 (doc. 27); “procedere alla immediata liquidazione del PIR che non è caduto in successione” mail 09.06.2022 (doc. 28); “procedere alla liquidazione dei PIR non caduti in successione” mail 18.07.2022 (doc. 29); “nonché dei PIR non caduti in successione” mail 20.07.2022 (doc. 31, pag. 4); “ad oggi non sono stati liquidati i 2 fondi PIR – esenti da imposta di successione” mail 22.07.2022 (doc. 32); “non sono stati ancora liquidati i due fondi PIR esenti da imposta di successione” mail 06.09/2022 (doc. 34).
In realtà il PIR, in caso di decesso del titolare, entra a tutti gli effetti nell'asse ereditario;
pertanto, al momento dell'apertura della successione tale strumento finanziario deve essere ricompreso nell'asse ereditario della de cuius al pari, ad esempio, dei beni immobili o della liquidità su conti correnti.
Nonostante i PIR rientrino nell'asse ereditario, tuttavia godono del beneficio fiscale dell'esenzione dell'imposta di successione in ragione dell'art. 1 comma 114 Legge di Bilancio 2017, come richiamato dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 3 del 26/02/2018 (doc. 4, pag. 63, fascicolo resistente):
“Il comma 114 dispone che il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In relazione al trasferimento mortis causa di detti strumenti finanziari non sussiste, quindi, l'obbligo di includere gli stessi nella dichiarazione di successione”. L'Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che lo strumento finanziario in questione non deve necessariamente essere riportato nella dichiarazione di successione.
Il requisito temporale di detenzione dello strumento (holding period), richiamato in atti da parte resistente a giustificazione della necessarietà dell'inserimento dei PIR nella dichiarazione di pagina 9 di 13 successione, rileva in realtà ai fini del godimento dell'esenzione fiscale dalle imposte sui redditi, e non con riferimento all'imposta successoria;
“il decesso della persona fisica titolare (…) del PIR impedisce, però, di verificare il rispetto da parte dell'investitore del requisito temporale relativo agli strumenti finanziari che compongono il piano. Ciò consente di evitare di applicare il meccanismo del recupero
a tassazione previsto dal comma 107, ai redditi degli strumenti finanziari che, al momento del decesso, non hanno maturato l'holding period” (MEF Linee guida per l'applicazione normativa sui piani di risparmio a lungo termine art. 1, commi da 100 a 144, della legge 11.12.2016 n. 232 MEF); in tale ipotesi non trova applicazione la recapture essendo tale circostanza (evento morte) indipendente dall'investitore (Circolare 26.02.2018 n. 3 Agenzia delle Entrate) motivo per cui la richiamata precisazione di parte resistente non trova applicazione nel caso in esame.
In sintesi, la ricorrente ha chiesto la liquidazione dei PIR ponendo ma errava nel ritenere tali titoli estranei all'asse ereditario;
la resistente ha correttamente ricompreso il PIR nella successione ma ha errato laddove ha ritenuto che il PIR, stante il mancato decorso del termine quinquennale, andasse necessariamente assoggettato a tassazione.
Art. 48 Testo Unico dell'Imposta sulle Successioni e Donazioni.
Pertanto, per tutti i rapporti caduti in successione, si deve rilevare la legittimità della richiesta di parte resistente di presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione di esonero, alla quale la resistente si è sempre fermamente opposta.
L'excursus normativo compiuto dalla difesa di parte ricorrente, precedentemente esposto dall'Avv. alla Banca nella mail del 26.04.2022 (doc. 26), risulta in realtà incompleto laddove si arresta Pt_1 con il richiamo alla Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 70 del 25/03/2003, come difatti dedotto dalla nella mail del 20.05.2022 (doc. 27); l'art. 13 comma 1 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, CP_5 che ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni, è infatti stato abrogato esplicitamente dall'art. 2 co. 52 del D.L. 03.10.2006 n. 262, convertito in Legge 24.11.2006 n. 286, ed implicitamente dal comma 47 di detto articolo che riporta “è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti i beni e diritti per causa di morte”; detta disposizione legislativa al comma 50 dell'art. 2 sopra richiamato prevede siano da applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31.10.1990 n. 346 nel testo vigente, ciò comportando la piena operatività dell'art. 48 del citato decreto legislativo, come correttamente sostenuto dalla CP_5 resistente, se pure nel testo vigente all'epoca dei fatti e fino al 31.12.2024, che al comma 4 così recitava
“Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.”
pagina 10 di 13 La quindi, ha correttamente invocato la norma ex art. 48 T.U. Successioni e richiesto alla cliente CP_5 la presentazione della dichiarazione di successione;
in ordine all'obbligo di presentazione non v'era del resto alcun dubbio, tenuto conto che l'eredità devoluta superava la soglia di esonero dalla presentazione del suddetto documento (€. 100.000), fatto ben noto alle parti tutte.
Ritardo colpevole.
Tutto ciò chiarito, parte ricorrente ha inoltrato i documenti necessari per l'istruzione della pratica bancaria successoria, segnatamente la dichiarazione di successione, in data 22.07.2022 (doc. 32); tuttavia la banca liquidava gli eredi solo in data 08.09.2022 (in data 08.09.22 la ricorrente narra di aver ricevuto brevi manu due assegni circolari intestati agli eredi, rispettivamente alla sig.ra
[...] per € 129.437,45 ed al sig. per € 38.359,26 doc. 18). Parte_1 Persona_3
Tale ritardo è imputabile all'operatore finanziario che avrebbe potuto disporre delle somme anche con pagamento a mezzo bonifico, anziché con assegni circolari e in ogni caso non protrarre, da fine luglio a inizio settembre, la liquidazione.
Dei Danni.
Pertanto, va riconosciuto il danno a favore di per interessi legali sul debito di valuta Parte_1 di € 129.437,45 dal 23 luglio 2022 all'8 settembre 2022 ed al sig. per interessi legali Persona_3 sulla somma di € 38.359,26 dal 23 luglio 2022 all'8 settembre 2022, oltre ulteriori interessi legali dal
22.5.2023 (data di introduzione della mediazione) sino al soddisfo.
Inoltre, trattandosi di danno sopportato da degli evidenti investitori finanziari, va liquidato il maggior danno liquidato in conformità al principio di diritto introdotto da Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Unite,
16.07.2008 n. 19499) per cui “nelle obbligazioni pecuniarie il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 1”. Tale danno deve intendersi richiesto nel richiamo da parte della ricorrente al danno da indisponibilità dei capitali.
Nulla va liquidato per il ritardo nel trasferimento dei titoli da un conto deposito all'altro in quanto le cedole sono passate da un deposito all'altro e parte ricorrente non ha dimostrato l'entità delle singole cedole corrisposte nel breve periodo del ritardo.
Costituisce poi un danno l'invio di assegni intestati alla de cuius considerato che la banca deve correttamente adempiere al suo mandato vista l'acquisizione di tutta la documentazione e consegnare le cifre residue intestandole agli eredi;
pertanto la banca va ulteriormente condannata a rimborsare le seguenti somme: a 8,895€ a e 27,225€ in favore di in relazione alle Persona_3 Parte_1 proprie quote ereditarie, oltre interessi legali e la differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei Titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi e l'interesse legale su dette somme dal
21.02.2024 alla data odierna oltre interessi legali dalla pubblicazione della pronuncia sino al soddisfo.
pagina 11 di 13 Quanto alle ulteriori contestazioni mosse a parte resistente, in ordine ad un comportamento ostruzionistico di quest'ultima, si ritengono le stesse infondate in quanto si è evidentemente verificato un cortocircuito comunicativo e motivazionale da entrambe le parti e su-spiegato e il vero ritardo è stato ut supra risarcito. In ogni caso, non corrisponde al vero, ad esempio, che la avrebbe riferito CP_5 solo in data 16.06.22 della necessità di aprire un c/c e un deposito titoli co-intestati agli eredi perché emerge che già la comunicazione del 19.04.22 sia stata avanzata tale richiesta (doc. 25); ed ancora, la ricorrente riferisce che la ammetteva di aver smarrito il verbale di apertura della cassetta di CP_5 sicurezza ma di tale confessione non v'è prova e comunque rientra nella collaborazione esigibile consegnare una copia (art. 1375 c.c.); asserisce di aver consegnato il verbale di apertura della cassetta di sicurezza in data 05.07.22, circostanza sfornita di prova, e omette di indicare il contenuto di tale cassetta risultando così tale deduzione priva di valore giuridico;
inoltre, ha censurato la richiesta di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio allorquando la suddetta si rendeva necessaria avendo lei compilato la prima dichiarazione in modo non conforme agli eventi effettivamente occorsi.
Cò premesso, la richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non, quantificata in €. 5.500,00, per mancata disponibilità di somme, “energie e tempo dedicato dalla ricorrente”, comportamento ostruzionista dell'Istituto bancario, non è accoglibile.
Spese di giustizia.
Considerata l'esiguità degli importi della condanna rispetto alla domanda risulta giustificata una compensazione del 70% delle spese che per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei medi ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. stante la complessità delle questioni giuridiche sottese alle domande e difese.
In ultimo, quanto alla mancata partecipazione di alla mediazione si rileva che Controparte_1 quest'ultima avrebbe dovuto partecipare al primo incontro chiarendo la propria posizione. Per tali motivi, ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010, sarà tenuta al versamento Controparte_1 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio.
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P.Q.M
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il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, accertata la responsabilità da ritardo della resistente nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto condanna a risarcire il danno CP_1
a pari al tasso di interesse legale ed alla differenza tra il tasso di rendimento Parte_1 medio annuo netto dei Titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dal 23 luglio 2022 all'8 settembre
2022 sulla somma di € 129.437,45 ed a -nella persona del Parte_4 suo amministratore di sostegno pari al tasso di interesse legale ed alla differenza Parte_1 tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei Titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi pagina 12 di 13 ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c., dal 23 luglio 2022 all'8 settembre 2022 sulla somma di € 38.359,26, oltre ulteriori interessi legali dal
22.5.2023 sino al soddisfo;
- condanna a corrispondere 27,225€ in favore di e 8,895€ CP_1 Parte_1 in favore di -nella persona del suo amministratore di Parte_4 sostegno oltre il tasso di interesse legale e la differenza tra il tasso di rendimento Parte_1 medio annuo netto dei Titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. sui predetti importi dal 21.02.2024 alla data odierna oltre ulteriori interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo;
- già operata la compensazione, condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano nell'importo di 71,1€ per Parte_1 esborsi ed euro 1523,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di CP_1 importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio.
Milano, 13 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26079/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA ERRICO PETRELLA N. 16 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'Avv.
MACCHI VALERIA
ATTRICE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 19 20122 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'Avv. FIORETTI ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
“Nel merito: in via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità di per le CP_1 violazioni dell'obbligo di correttezza, trasparenza diligenza, di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli al cliente, integranti ritardi nelle esecuzioni degli ordini e delle direttive impartite dalla sig.ra , incompetenza ed inidoneità delle procedure interne adottate Parte_1 da nonché dalle violazioni degli obblighi normativi attinenti alla liquidazione e CP_1 corresponsione dell'asse ereditario e degli articoli regolanti i rapporti contrattuali in essere artt 1852,
1854 e 1298 cc., per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare a CP_1 corrispondere alla ricorrente l'importo di € 14.000,00 oltre interessi legali, a ristoro dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi o la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
- Condannare ai sensi del 2co e del 3co dell'art 12 bis dlgs 28/2010, stante la CP_1 mancata adesione, priva di giustificato motivo e trattandosi di condizione di procedibilità della
pagina 1 di 13 domanda giudiziale. - Con vittoria di spese di causa, rimborso delle spese, competenze ed onorari oltre maggiorazione del 15% ed accessori di legge, ivi comprese le spese ed i compensi oltre rimborso forfettario e accessori di legge della procedura di mediazione come da normativa vigente (spese attivazione € 48,80 oltre compensi fase attivazione € 441,00 ex dm 147/2022) In via istruttoria: • Si allegano di seguenti documenti:
1. Verbale mediazione n 1693/2022 RG AM del 28.06.22 2. Certificato decesso 31.01.22 3. Nomina ADS e verbale giuramento 4. Verbale pubblicazione testamento Per_1
5. Dichiarazione sussistenza rapporti 07.03.2022 6. Spese onoranze funebri notarili Per_1 CP_1 commercialista condominiali 7. Estratto conto cointestato 31 .03.22 con Pir Noseda e pagamenti badante e spese condominiali 8. Dichiarazione successione 9. disinvestiti 09.02.22 10. CP_2
Atto notorio 11. Autorizzazione GT trasferimento titoli 12. Ordine disposizione 16.06.22 13.
Liquidazione rapporti 22.07.22 14. disinvestimento successione 22.07.22 15. Pir Per_1 Persona_2 quotazione 17.02.22 16. Pir quotazione 30.06.22 17. Pir quotazione 31.03.22 18. Moduli emissione assegni chiusura successione 08.09.22 19. Copia assegni 2024 20. Missiva pec avv Macchi CP_1
Unicredit 21.02.24 21. Chiusura cassetta sicurezza 22. Bonifico mediazione 23. copia email 14.02.22
-16.02.22 - 17.02.22 24. copia email 29.03.22 25. copia email 19.04.22 26. Copia email 26.04.22 e
27.04.22 27. Copia email 20.05.22 28. Copia email 09.06.22 e 15.06.22 29. Copia copia email 18.07.22
30. Copia email 19.07.22 31. Copia email 20.07.22 32. Copia email 22.07.22 e 21.07.22 33. Copia email 04.08.22 34. Copia email 06.09.22 35. Copia email 07.09.22 36. Copia email 08.09.22 37. estratto conto titoli 27 07 22 e conti 31 08 22. Si chiede, in caso di contestazione ex adverso anche sulle produzioni documentali offerte, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sulla determinazione dell'entità del danno patrimoniale e non patito e patiendi dagli eredi di in ragione Parte_2 del comportamento di nella liquidazione e corresponsione dei rapporti accesi presso la CP_1 filiale di di via Washington 61 in conseguenza del decesso della sigra Ulteriori mezzi CP_1 Per_1 istruttori riservati e con salvezza di ogni altro diritto”.
Parte convenuta precisa come segue:
“In via preliminare: i) respingere tutte le domande in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive;
ii) respingere per carenza di legittimazione attiva tutte le domande risarcitorie relative a danni patrimoniali asseritamente cagionati dal ritardo nella liquidazione di somme di spettanza del fratello della ricorrente, erede per 1/3 e che non ha agito in giudizio e così il danno costituito da 1/3 del deprezzamento del PIR;
In via principale: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di Con vittoria di spese e compenso Controparte_1 di causa e condanna della medesima ex art. 96 co. 3 c.p.c..”.
OGGETTO: risarcimento danno da responsabilità contrattuale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 10.07.2024, , anche Parte_1 quale amministratrice di sostegno del fratello e coerede , ha proposto Persona_3 azione nei confronti di contestando molteplici violazioni dei doveri incombenti Controparte_1
pagina 2 di 13 all'istituto di credito derivanti da normative codicistiche contrattuali, bancarie e fiscali, che avrebbero procurato un danno pari ad €. 14.000,00.
Ha esposto, in fatto, che:
- la sig.ra , madre della ricorrente deceduta il 31.01.2022, al momento dell'apertura Parte_2 della successione risultava titolare presso l' (doc. 5): Controparte_1
• in via esclusiva, di rapporti per un totale S&O di € 151.612,96 consistenti in: a) PIR n. 41107640 ([...] Amundi risparmio Italia quote 5.464,686 ctr € 31.924,700 e [...] Amundi sviluppo Italia quote 5.313,559 ctr € 37.800,660) totale al 31.01.22 controvalore € 69.725,360; b) Conto corrente n. 3359315, saldo € 81.887,60; c) Cassetta di sicurezza n. 300436 – rapporto n. 323036;
• in cointestazione al 50% con la figlia ricorrente, rapporti per un totale S&O di € 397.449,024 in contestazione e al 50% € 198.724,51, consistenti in: a) Conto corrente n. 40850780, saldo €
10.550,90; b) Deposito titoli n. 17700045 (Titoli esenti: BTP per controvalore € 40.427,51; titoli azionari per € 464,754; quote di fondi comuni di investimento controvalore al CP_1
31.01.22 € 346.005,86);
- l'eredità della sig.ra si è devoluta per testamento (doc. 4) in favore dei figli, rispettivamente Per_1 Contr nelle quote di 1/3 a e di 2/3 alla ricorrente, peraltro quest'ultima del Controparte_3 fratello giusto provvedimento del Tribunale di Milano (doc. 03 e 23);
- di aver dato incarico all'istituto di credito di provvedere: alla liquidazione dei rapporti in favore degli eredi nelle quote loro spettanti;
agli incombenti inerenti la liquidazione in favore della sig.ra Pt_1 quale cointestataria al 50% dei rapporti con la madre defunta;
alla liquidazione dei PIR intestati alla sig.ra per provvedere agli incombenti economici riconducibili alla madre (doc. 6), nonché Per_1 curare gli interessi e le esigenze del fratello invalido al 100%;
- in data 07.02.22 la ricorrente, stante l'impossibilità, comunicata dalla banca, di provvedere alla liquidazione del PIR della de cuius, necessitando di liquidità per far fonte alle spese riconducibili al decesso della madre, ha provveduto a disinvestire il PIR intestato in via esclusiva alla medesima (doc.
9);
- in data 17.02.22, la ricorrente ha reiterato alla Banca l'istruzione di disinvestire i PIR intestati Per_1 consegnando dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc. 10), oltre a copia del decreto di nomina e verbale di giuramento quale ADS del fratello coerede (doc. 3 e 23); in data 29.03.2022 (doc. 24) ha impartito istruzioni per il trasferimento al fratello amministrato in conformità alle autorizzazione del
Giudice Tutelare e, in data 19.04.22, ha sollecitato l'evasione della pratica (doc. 25);
- in data 26.04.22, ha riferito l'impossibilità a consegnare somme o titoli agli eredi non CP_1 dichiarati in successione (doc. 26) in difetto di dichiarazione di successione ex art. 48, c. 3 e 4, d.lgs.
349/90;
pagina 3 di 13 - in data 12.05.22 la ha ribadito la necessarietà della dichiarazione di successione o della CP_5 dichiarazione di esonero dal presentare la dichiarazione di successione e la ricorrente rispondeva eccependo la sussistenza della franchigia per il fratello disabile (doc. 27);
- in data 09.06.22 la ricorrente ha sollecitato la liquidazione del PIR e il trasferimento del 50% dei titoli, riportando l'esito del consulto con il Giudice Tutelare che confermava la liquidazione immediata dei PIR asseritamente non caduti in successione ed il trasferimento del 50% dei titoli cointestati alla sig.ra Pt_1
- in occasione dell'apertura della cassetta di sicurezza, in data 16.06.22, la ha esposto, per la CP_5 prima volta, la necessità, dettata dalle proprie procedure, di aprire un conto ed un deposito titoli cointestato agli eredi;
in pari data la sig.ra ha sottoscritto un ordine formale di vendita, Pt_1 liquidazione e trasferimento della quota titoli, pari al 50% del deposito esistente, intestata alla medesima e del relativo conto di appoggio (doc. 12), poi trasferiti in data 04.08.2022 e 07.09.2022;
- in data 05.07.22 la ricorrente ha consegnato il verbale dell'apertura della cassetta sicurezza;
- in data 18.07.22 la ha fissato appuntamento per il 22.07.22 per la sottoscrizione di ulteriori CP_5 documenti indispensabili al trasferimento dei titoli;
in pari data la ricorrente ha consegnato all'Istituto copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione di successione e del verbale di pubblicazione del testamento (doc. 29);
- in data 19.07.22 ha richiesto nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio che includesse CP_1 il richiamo al testamento in quanto il previgente atto notorio non ne faceva riferimento e, nuovamente, verbale omologato dell'apertura della cassetta di sicurezza (doc. 30);
- con comunicazione del 20.07.22 la ricorrente ha contestato le richieste di ritenendole CP_1 indebite, dilatorie, superflue e segno di negligenza (doc. 31) e la in replica, ha insistito per la CP_5 consegna della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc. 31 e doc. 32);
- in data 22.07.2022 la ricorrente ha consegnato quanto sopra richiesto unitamente ad altra copia del verbale dell'apertura della cassetta di sicurezza ed alle coordinate Iban dei beneficiari;
nonché inviato una comunicazione per puntualizzare gli inadempimenti della avendo appreso che il CP_5 controvalore dell'investimento nei PIR dalla data del decesso (doc. 5) ha subito una contrazione (doc.
14); disinvestito poi il PIR il 27.07.22, le somme sono state trattenute dall'Istituto e corrisposte agli eredi il 08.09.22 (doc. 18);
- in data 04.08.22 la ricorrente si è nuovamente recata in per procedere con la liquidazione CP_1 ed i trasferimenti, ed ha appreso dell'impossibilità di procedere mediate bonifici per procedure interne dell'Istituto, che avrebbe invece emesso assegni circolari da consegnarsi successivamente al 16.08.22;
- in data 06.09.22, la ricorrente ha sollecitato e contestato alla filiale il mancato operato (doc. 34), non risultando ancora trasferite: - le quote del 50% dei titoli trasferibili intestate alla ricorrente dei BTP
01.09.28 isin [...] e del fondo isin LU0171310955 richiesta in data 16.06.22 e che avrebbe dovuto concludersi il 14.07.22; - i controvalori dei fondi PIR intestati a ed esenti da imposta di Per_1
pagina 4 di 13 successione disinvestiti il 27.07.22 e richiesti da febbraio 2022; - la quota del 50% caduta in successione dei titoli trasferibili;
- i controvalori dei fondi non trasferibili di cui alla disposizione di liquidazione sottoscritta in data 04.08.22, né gli importi in conto corrente benché liquidi ed esigibili
(doc 37);
- in data 07.09.22 (doc. 35 -36), la ricorrente s'è vista costretta a formalizzare una nuova contestazione e in data 08.09.22 ha ricevuto brevi manu due assegni circolari intestati agli eredi, rispettivamente alla sig.ra per € 129.437,45 ed al sig. per € 38.359,26 (doc. 18); Parte_1 Persona_3
- nel febbraio 2024 la sig.ra ha rinvenuto, al domicilio della de cuius, due assegni circolari Pt_1
rispettivamente assegno n.
8.846.307.801.06 di € 23,18 in favore di emesso CP_1 Parte_2 in data 18.01.24 ed assegno n.
8.846.366.080.06 di € 12,94 in favore di e Per_1 Parte_1 emesso in data 23.01.24, genericamente individuati a titolo di rimborso, rispettivamente per il c/c n.
040850780 e per il c/c n. 003359315 (doc. 19); con missiva del 21.02.2024 (doc. 20) l'avv. ha Pt_1 contestato l'accaduto senza ricevere alcuna spiegazione;
- non ha partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria, introdotta avanti l'Organismo CP_1 di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Milano con incontro fissato al 28.06.2023 (doc. 01);
La medesima ricorrente, in punto di diritto, ha lamentato:
- violazioni dei doveri incombenti all'Istituto di Credito, in particolare dell'obbligo di correttezza, trasparenza, diligenza (artt. 21 TUF e 1176 co 2 cc di cui agli artt. 47 e ss Regolamento Intermediari norme contrattuali e inadeguatezza) nonché di competenza, puntualità ed adeguatezza delle CP_6 procedure adottate, così come dell'obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli al cliente;
la violazione degli obblighi normativi attinenti alla liquidazione dell'asse ereditario e fiscale e degli articoli regolanti i rapporti contrattuali in essere ex artt. 1852 ss, 1854 e 1298 cc.;
- con particolare riferimento al PIR, la Banca non ha tenuto conto che trattasi di investimento i cui titoli non solo sono esenti dall'imposta di successione ma che sono non includibili nella dichiarazione di successione non concorrendo a formare l'asse ereditario;
la ha illegittimamente preteso la CP_5 consegna della dichiarazione di successione per poter evadere la richiesta sui PIR e ha inserito tali rapporti nella pratica successoria;
la chiusura del PIR richiesta il 17.02.22, ignorata da CP_1 avrebbe dovuto comportare la disponibilità della liquidità dell'importo di € 68.925,50; ha CP_1 proceduto al disinvestimento solo in data 22.07.22 per il controvalore registrato alla data di regolamento del 27.07.22 di € 60.389,00, trattenendo ulteriormente ed indebitamente le somme fino al giorno 08.09.22; da ciò è conseguito un detrimento economico pari ad € 8.536,50. Contr
- con riferimento ai rapporti cointestati la ricorrente, oltre che intestataria, erede e di del fratello coerede, aveva titolo per disporre dei rapporti cointestati con la defunta per l'intero e quindi, a maggior ragione, per la propria quota del 50% di contitolarità; tuttavia, le quote pari al 50% intestate alla ricorrente sono state corrisposte a settembre 2022 unitamente agli altri rapporti;
stessa sorte per le quote dei fondi non trasferibili;
pagina 5 di 13 - con riferimento ai rapporti in ambito successorio, ritardo ed ostruzionismo nell'esecuzione delle istruzioni impartite alla Banca, oltre all'inidoneità, inadeguatezza ed incompetenza nell'espletamento delle procedure per la gestione e chiusura dei rapporti rientranti nella successione. Inoltre, la CP_5 avrebbe dovuto liquidare i crediti senza attendere la prova dell'indicazione nella dichiarazione di successione per effetto della legge di riforma n 342/2000 art 69 dell'art 48 dlgs 346/90; tali rifiuti e ritardi integrano violazione degli obblighi di cui all'art 1852 cc e 1854 cc in ragione dell'esigibilità a vista delle somme risultanti a credito del correntista;
- sugli assegni circolari pervenuti intestati alla de cuius nel 2024, negligenza e imperizia della CP_5
- tutti i suddetti comportamenti hanno causato perdite economiche e l'indisponibilità per la ricorrente delle somme spettanti alla stessa ed al fratello: controvalore dei Pir non solo liquidati con una perdita di € 8.536,50 S&O, ma corrisposto al mese di settembre 2022 anziché a febbraio 2022, con indisponibilità per mesi, per gli eredi, della somma di € 68.925,50; indisponibilità della somma di €
83.662,53 portata dal conto corrente n. 3359315 intestato esclusivamente quanto meno dal Per_1
22.07.2022 fino al giorno 08.09.2022; indisponibilità delle somme inerenti le quote del 50% intestate alla ricorrente dei BTP 01.09.28 isin [...] e del fondo isin LU0171310955 richiesta in data
16.06.22 e che avrebbe dovuto concludersi il 14.07.22, così come delle quote dei fondi non trasferibili, operazioni eseguite a settembre;
indisponibilità dell'intero importo relativo ai rapporti in cointestazione potendo disporre dell'intero e non solo della quota del 50% con illegittimo blocco dell'istituto; indisponibilità della quota del 50% caduta in successione dei titoli trasferibili, e dei controvalori dei fondi non trasferibili di cui alla disposizione di liquidazione sottoscritta in data 04.08.22; impossibilità di incassare gli assegni pervenuti nel 2024 a titolo rimborso spese. Deve essere considerato l'impegno economico personale per far fronte alle spese derivanti dal decesso della madre, il dispendio di energie ed il tempo dedicato dalla ricorrente e sottratto ai propri impegni lavorativi, detrimento patrimoniale e non quantificato in una somma non inferiore ad € 5.500,00, da aggiungersi alla perdita economica sui Pir e così per un totale complessivo non inferiore ad € 14.000,00, oltre interessi legali;
- la mancata adesione alla procedura di mediazione della Banca è sanzionabile in giudizio ai sensi del
2 co e del 3 c dell'art 12 bis dlgs. 28/2010.
Parte ricorrente, in via istruttoria, ha chiesto CTU volta a determinare il danno patrimoniale e non, patito e patiendi, dagli eredi.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 31.01.2025 Controparte_1 ed ha esposto:
- preliminarmente, gravi carenze assertive di controparte, poiché la ricorrente in relazione ai fatti esposti ha omesso di indicare le conseguenze in termini di danno e causalità;
- la doglianza avversaria in ordine al ritardo nel disinvestimento ed alla connessa mancata disponibilità di somme, per fronteggiare gli impegni economici derivanti dal decesso della madre,
è generica;
non può sostenersi che la in conseguenza di quanto sopra sia stata costretta a Pt_1
pagina 6 di 13 disinvestire, tenuto conto che già in data 09.02.2022 aveva chiesto la liquidazione del proprio PIR
(doc. 9 parte ricorrente);
- non è vero che i titoli confluiti nel PIR non rientrano nell'asse ereditario;
la loro particolarità può essere rinvenuta nell'esenzione dall'imposta sulle successioni ai sensi della c. d. Legge di Bilancio del 2017, laddove l'investimento venga mantenuto per un minimo di 5 anni dalla sottoscrizione, dato riportato anche nel contratto di sottoscrizione del PIR del 18.10.2017 (doc. 3, p. 23 punto 2),
e ribadito dalla Agenzia delle Entrate con Circolare n. 3/2018; atteso che la richiesta di disinvestimento è intervenuta prima dei cinque anni, la ha legittimamente richiesto la CP_5 dichiarazione di successione necessaria per la liquidazione del PIR, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 28 co. 7 e 48 co. 3 del T.U. Successioni;
i ritardi sono quindi imputabili alla ricorrente che ha consegnato la dichiarazione di successione il 19.07.2022 (doc. 5), dichiarazione peraltro in cui la ricorrente ha indicato i titoli del PIR (doc. 5, p. 9); la a fronte dell'inoltro della CP_5 documentazione richiesta il 19.07.2022, ha liquidato il PIR, come ammesso da controparte, il
27.07.2022, dunque senza alcun ritardo;
- la consegna degli assegni circolari per la liquidazione del PIR è stata disposta poiché, al pari di altri rapporti, non si trattava di rapporti trasferibili su diversi istituti, sicché priva di pregio risulta quindi anche la doglianza relativa alla mancata liquidazione del PIR tramite bonifico su conto non
CP_1
- anche per gli altri rapporti, compresi quelli cointestati con la non sussistono ritardi Per_1 imputabili alla Banca: il testamento è stato trasmesso solo in data 19.07.2022 (doc. 5), a cui seguiva richiesta di nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio in quanto la precedente riportava l'indicazione di assenza di testamento (cfr. doc. 10 ricorrente); la dichiarazione di successione, necessaria sia per i rapporti di sola pertinenza della sia per quelli cointestati, è stata Per_1 consegnata il 19.07.2022;
- la circostanza dello smarrimento del verbale di apertura della cassetta di sicurezza da parte dell' non è veritiera, oltre che circoscritta al piano assertivo;
Pt_3
- in ordine al profilo risarcitorio, per quanto concerne il differenziale di valore del PIR il danno, per essere risarcibile, deve essere conseguenza immediata, diretta e prevedibile ex ante dell'inadempimento, nozione a cui è estraneo il repentino mutare del valore di titoli azionari;
la ricorrente non ha documentato l'asserita perdita di valore rispetto alla richiesta di liquidazione. Quest'ultima afferma che la richiesta di disinvestimento del PIR della madre è avvenuta in data
17.02.2022 ma dalla corrispondenza prodotta e relativa a tale data si evince solo il riferimento a
“ultimo bonifico per giroconto dei fondi del mio PIR personale liquidato sul conto cointestato”
(doc. 23 p. 2, ricorrente); la richiesta, seppur solo informale, di liquidazione del PIR intestato alla de cuius appare per la prima volta nella corrispondenza del 19.04.2022 (“deposito PIR che non cade in successione e deve essere liquidato” doc. 25 ricorrente); oltretutto, ove provato un danno da deprezzamento, potrebbe essere riconosciuto in capo all'attrice soltanto per la misura di 2/3, pari alla propria quota. Il danno patrimoniale richiesto risulta generico e inserito all'interno della somma di € 5.500,00 richiesta anche a titolo di danno non patrimoniale;
il danno non patrimoniale pare pagina 7 di 13 essere ricondotto alle “energie ed il tempo dedicato dalla ricorrente” non avendo ricevuto “un servizio impeccabile nell'espletamento di questioni, per una cliente in lutto, emotivamente impegnative”, affermazioni ferme al piano assertivo;
- la ha comunicato all'Organismo di Mediazione la non adesione alla procedura (doc. 1 CP_5 ricorrente) dunque nessuna condanna può essere disposta nei suoi confronti sussistendo giustificato motivo di non partecipare alla mediazione, vista la infondatezza e persino temerarietà delle avverse pretese, che si chiede di sanzionare ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
- l'istanza di CTU finalizzata alla quantificazione del danno patrimoniale, e non patrimoniale, é manifestamente superflua oltre che esplorativa, non avendo l'attrice fornito alcun elemento di prova, neppure indiziario, delle dedotte violazioni.
Ha quindi concluso per il rigetto di tutte le domande formulate dalla ricorrente.
All'udienza 11.02.25 veniva effettuato il tentativo di conciliazione ma tuttavia, pur ottenuta una prima proposta conciliativa dalla banca ed una migliorativa dopo l'intervento del Giudice, la parte ricorrente riteneva di non aderire.
La difesa di parte ricorrente ha pertanto insistito nell'accoglimento delle domande e, in replica alla comparsa di costituzione di ha richiamato il combinato disposto dell'art. 114 dpr 232/2016 CP_1
e della circolare AE 3/2018, pag. 63; quanto alla legittimazione attiva anche per la parte del fratello ha dedotto la possibilità del coerede di agire a tutela degli interessi comuni.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Questioni preliminari.
Preliminarmente quanto alla carenza di legittimazione in concreto sebbene per principio consolidato ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi in quanto i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (Cass. S.U. n. 24657/2007 del
28.11.2007, Cass. Sez. 3, n. 10585 del 18.04.2024); tuttavia, come correttamente evidenziato all'udienza dalla difesa della banca, l'azione non è tesa a far valere un credito del de cuius e quindi della massa bensì un credito sorto successivamente al decesso (in ragione dell'asserito comportamento negligente della banca) e quindi un credito ulteriore dei singoli coeredi.
In ogni caso, va rigettata la eccezione di parte resistente in ordine alla carenza di legittimazione attiva, in quanto (a pag. 11 del ricorso) la ricorrente ha speso anche la qualità di amministratore di sostegno del fratello, non contestata dalla controparte (“la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2
c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo Cass. Sez. 1, 06/03/2019, n. 6518, Rv.
653104 – 01).
pagina 8 di 13 Piani Individuali di Risparmio: profili successori e fiscali.
Con riferimento alla richiesta di liquidazione dei rapporti intestati e cointestati alla de cuius in favore degli eredi, occorre soffermarsi sulla richiesta liquidazione del Piani Individuali di Risparmio, precisando che all'interno del fenomeno successorio si deve distinguere il profilo tributario da quello di diritto privato. Difatti, come noto, non tutti i beni che cadono in successione concorrono a formare l'attivo ereditario passibile di imposizione fiscale.
I PIR, Piani Individuali di Risparmio, sono uno strumento introdotto dal legislatore nella legge di
Bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 100-114) che, a determinate condizioni, gode di benefici fiscali quali l'esenzione dall'imposta di successione.
Dalla corrispondenza prodotta in atti, precisamente allegata da parte ricorrente, emerge che l'Avv. ha chiesto la liquidazione del PIR intestato alla de cuius per la prima volta in data 19.04.2022 Pt_1
(doc. 25), avendo prima di tale data richiesto la liquidazione solo del proprio PIR per far fronte, a dire di parte ricorrente, alle spese legate al decesso della madre.
La ricorrente ha sempre motivato la richiesta di liquidazione del PIR sul presupposto dell'estraneità di tale strumento di investimento alla successione. Difatti, così scriveva: “Vi è inoltre un sottodeposito PIR che non cade in successione e deve essere liquidato” (doc. 25); “escluso il PIR che non cade in successione” mail 20.05.2022 (doc. 27); “procedere alla immediata liquidazione del PIR che non è caduto in successione” mail 09.06.2022 (doc. 28); “procedere alla liquidazione dei PIR non caduti in successione” mail 18.07.2022 (doc. 29); “nonché dei PIR non caduti in successione” mail 20.07.2022 (doc. 31, pag. 4); “ad oggi non sono stati liquidati i 2 fondi PIR – esenti da imposta di successione” mail 22.07.2022 (doc. 32); “non sono stati ancora liquidati i due fondi PIR esenti da imposta di successione” mail 06.09/2022 (doc. 34).
In realtà il PIR, in caso di decesso del titolare, entra a tutti gli effetti nell'asse ereditario;
pertanto, al momento dell'apertura della successione tale strumento finanziario deve essere ricompreso nell'asse ereditario della de cuius al pari, ad esempio, dei beni immobili o della liquidità su conti correnti.
Nonostante i PIR rientrino nell'asse ereditario, tuttavia godono del beneficio fiscale dell'esenzione dell'imposta di successione in ragione dell'art. 1 comma 114 Legge di Bilancio 2017, come richiamato dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 3 del 26/02/2018 (doc. 4, pag. 63, fascicolo resistente):
“Il comma 114 dispone che il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In relazione al trasferimento mortis causa di detti strumenti finanziari non sussiste, quindi, l'obbligo di includere gli stessi nella dichiarazione di successione”. L'Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che lo strumento finanziario in questione non deve necessariamente essere riportato nella dichiarazione di successione.
Il requisito temporale di detenzione dello strumento (holding period), richiamato in atti da parte resistente a giustificazione della necessarietà dell'inserimento dei PIR nella dichiarazione di pagina 9 di 13 successione, rileva in realtà ai fini del godimento dell'esenzione fiscale dalle imposte sui redditi, e non con riferimento all'imposta successoria;
“il decesso della persona fisica titolare (…) del PIR impedisce, però, di verificare il rispetto da parte dell'investitore del requisito temporale relativo agli strumenti finanziari che compongono il piano. Ciò consente di evitare di applicare il meccanismo del recupero
a tassazione previsto dal comma 107, ai redditi degli strumenti finanziari che, al momento del decesso, non hanno maturato l'holding period” (MEF Linee guida per l'applicazione normativa sui piani di risparmio a lungo termine art. 1, commi da 100 a 144, della legge 11.12.2016 n. 232 MEF); in tale ipotesi non trova applicazione la recapture essendo tale circostanza (evento morte) indipendente dall'investitore (Circolare 26.02.2018 n. 3 Agenzia delle Entrate) motivo per cui la richiamata precisazione di parte resistente non trova applicazione nel caso in esame.
In sintesi, la ricorrente ha chiesto la liquidazione dei PIR ponendo ma errava nel ritenere tali titoli estranei all'asse ereditario;
la resistente ha correttamente ricompreso il PIR nella successione ma ha errato laddove ha ritenuto che il PIR, stante il mancato decorso del termine quinquennale, andasse necessariamente assoggettato a tassazione.
Art. 48 Testo Unico dell'Imposta sulle Successioni e Donazioni.
Pertanto, per tutti i rapporti caduti in successione, si deve rilevare la legittimità della richiesta di parte resistente di presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione di esonero, alla quale la resistente si è sempre fermamente opposta.
L'excursus normativo compiuto dalla difesa di parte ricorrente, precedentemente esposto dall'Avv. alla Banca nella mail del 26.04.2022 (doc. 26), risulta in realtà incompleto laddove si arresta Pt_1 con il richiamo alla Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 70 del 25/03/2003, come difatti dedotto dalla nella mail del 20.05.2022 (doc. 27); l'art. 13 comma 1 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, CP_5 che ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni, è infatti stato abrogato esplicitamente dall'art. 2 co. 52 del D.L. 03.10.2006 n. 262, convertito in Legge 24.11.2006 n. 286, ed implicitamente dal comma 47 di detto articolo che riporta “è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti i beni e diritti per causa di morte”; detta disposizione legislativa al comma 50 dell'art. 2 sopra richiamato prevede siano da applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31.10.1990 n. 346 nel testo vigente, ciò comportando la piena operatività dell'art. 48 del citato decreto legislativo, come correttamente sostenuto dalla CP_5 resistente, se pure nel testo vigente all'epoca dei fatti e fino al 31.12.2024, che al comma 4 così recitava
“Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.”
pagina 10 di 13 La quindi, ha correttamente invocato la norma ex art. 48 T.U. Successioni e richiesto alla cliente CP_5 la presentazione della dichiarazione di successione;
in ordine all'obbligo di presentazione non v'era del resto alcun dubbio, tenuto conto che l'eredità devoluta superava la soglia di esonero dalla presentazione del suddetto documento (€. 100.000), fatto ben noto alle parti tutte.
Ritardo colpevole.
Tutto ciò chiarito, parte ricorrente ha inoltrato i documenti necessari per l'istruzione della pratica bancaria successoria, segnatamente la dichiarazione di successione, in data 22.07.2022 (doc. 32); tuttavia la banca liquidava gli eredi solo in data 08.09.2022 (in data 08.09.22 la ricorrente narra di aver ricevuto brevi manu due assegni circolari intestati agli eredi, rispettivamente alla sig.ra
[...] per € 129.437,45 ed al sig. per € 38.359,26 doc. 18). Parte_1 Persona_3
Tale ritardo è imputabile all'operatore finanziario che avrebbe potuto disporre delle somme anche con pagamento a mezzo bonifico, anziché con assegni circolari e in ogni caso non protrarre, da fine luglio a inizio settembre, la liquidazione.
Dei Danni.
Pertanto, va riconosciuto il danno a favore di per interessi legali sul debito di valuta Parte_1 di € 129.437,45 dal 23 luglio 2022 all'8 settembre 2022 ed al sig. per interessi legali Persona_3 sulla somma di € 38.359,26 dal 23 luglio 2022 all'8 settembre 2022, oltre ulteriori interessi legali dal
22.5.2023 (data di introduzione della mediazione) sino al soddisfo.
Inoltre, trattandosi di danno sopportato da degli evidenti investitori finanziari, va liquidato il maggior danno liquidato in conformità al principio di diritto introdotto da Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Unite,
16.07.2008 n. 19499) per cui “nelle obbligazioni pecuniarie il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 1”. Tale danno deve intendersi richiesto nel richiamo da parte della ricorrente al danno da indisponibilità dei capitali.
Nulla va liquidato per il ritardo nel trasferimento dei titoli da un conto deposito all'altro in quanto le cedole sono passate da un deposito all'altro e parte ricorrente non ha dimostrato l'entità delle singole cedole corrisposte nel breve periodo del ritardo.
Costituisce poi un danno l'invio di assegni intestati alla de cuius considerato che la banca deve correttamente adempiere al suo mandato vista l'acquisizione di tutta la documentazione e consegnare le cifre residue intestandole agli eredi;
pertanto la banca va ulteriormente condannata a rimborsare le seguenti somme: a 8,895€ a e 27,225€ in favore di in relazione alle Persona_3 Parte_1 proprie quote ereditarie, oltre interessi legali e la differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei Titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi e l'interesse legale su dette somme dal
21.02.2024 alla data odierna oltre interessi legali dalla pubblicazione della pronuncia sino al soddisfo.
pagina 11 di 13 Quanto alle ulteriori contestazioni mosse a parte resistente, in ordine ad un comportamento ostruzionistico di quest'ultima, si ritengono le stesse infondate in quanto si è evidentemente verificato un cortocircuito comunicativo e motivazionale da entrambe le parti e su-spiegato e il vero ritardo è stato ut supra risarcito. In ogni caso, non corrisponde al vero, ad esempio, che la avrebbe riferito CP_5 solo in data 16.06.22 della necessità di aprire un c/c e un deposito titoli co-intestati agli eredi perché emerge che già la comunicazione del 19.04.22 sia stata avanzata tale richiesta (doc. 25); ed ancora, la ricorrente riferisce che la ammetteva di aver smarrito il verbale di apertura della cassetta di CP_5 sicurezza ma di tale confessione non v'è prova e comunque rientra nella collaborazione esigibile consegnare una copia (art. 1375 c.c.); asserisce di aver consegnato il verbale di apertura della cassetta di sicurezza in data 05.07.22, circostanza sfornita di prova, e omette di indicare il contenuto di tale cassetta risultando così tale deduzione priva di valore giuridico;
inoltre, ha censurato la richiesta di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio allorquando la suddetta si rendeva necessaria avendo lei compilato la prima dichiarazione in modo non conforme agli eventi effettivamente occorsi.
Cò premesso, la richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non, quantificata in €. 5.500,00, per mancata disponibilità di somme, “energie e tempo dedicato dalla ricorrente”, comportamento ostruzionista dell'Istituto bancario, non è accoglibile.
Spese di giustizia.
Considerata l'esiguità degli importi della condanna rispetto alla domanda risulta giustificata una compensazione del 70% delle spese che per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo nei medi ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. stante la complessità delle questioni giuridiche sottese alle domande e difese.
In ultimo, quanto alla mancata partecipazione di alla mediazione si rileva che Controparte_1 quest'ultima avrebbe dovuto partecipare al primo incontro chiarendo la propria posizione. Per tali motivi, ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs. 28/2010, sarà tenuta al versamento Controparte_1 all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio.
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, accertata la responsabilità da ritardo della resistente nei limiti di cui in motivazione, per l'effetto condanna a risarcire il danno CP_1
a pari al tasso di interesse legale ed alla differenza tra il tasso di rendimento Parte_1 medio annuo netto dei Titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. dal 23 luglio 2022 all'8 settembre
2022 sulla somma di € 129.437,45 ed a -nella persona del Parte_4 suo amministratore di sostegno pari al tasso di interesse legale ed alla differenza Parte_1 tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei Titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi pagina 12 di 13 ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c., dal 23 luglio 2022 all'8 settembre 2022 sulla somma di € 38.359,26, oltre ulteriori interessi legali dal
22.5.2023 sino al soddisfo;
- condanna a corrispondere 27,225€ in favore di e 8,895€ CP_1 Parte_1 in favore di -nella persona del suo amministratore di Parte_4 sostegno oltre il tasso di interesse legale e la differenza tra il tasso di rendimento Parte_1 medio annuo netto dei Titolo di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 comma 1 c.c. sui predetti importi dal 21.02.2024 alla data odierna oltre ulteriori interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo;
- già operata la compensazione, condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano nell'importo di 71,1€ per Parte_1 esborsi ed euro 1523,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di CP_1 importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio.
Milano, 13 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
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