Decreto decisorio 10 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 10/05/2021, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 00254/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01472/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2005, proposto da
Edison D.G. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Eliana Bertagnolli, Paolo Sansone e Alessandra Canuti, con domicilio eletto presso lo studio Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, Via Fapanni, 46;
contro
Comune di Pedemonte, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della lettera datata 15 aprile 2005, prot. n. 1175, avente ad oggetto " concessione servizio pubblico di distribuzione gas metano - avvio del procedimento per la risoluzione del contratto ", inviata dal Comune di Pedemonte alla ricorrente, titolare di una concessione del servizio di distribuzione di gas nel territorio del predetto Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 2, 71, comma 1, 83 e 85, comma 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso in epigrafe è stato cancellato dal ruolo all’udienza pubblica del 22 gennaio 2020;
Rilevato altresì che dal 23 gennaio 2020 - data di consegna della comunicazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo alle parti costituite ma non presenti all’udienza del 22 gennaio 2020 - non è stata presentata istanza di fissazione di udienza nel termine annuale ai sensi dell’art. 71, comma 1, del cod. proc. amm.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate;
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 7 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO