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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/08/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1801/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. TE Del Vesco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al N. 1801/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesca Sabei e Chiara Meneghello e C.F._2
domiciliati presso lo studio delle medesime in Mestre (VE) Via Cesco Baseggio 9;
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2025 e adivano il Tribunale di Parte_1 Parte_2
Venezia esponendo: che in data 08.05.2004 avevano contratto matrimonio concordatario in Spinea (VE); che dalla loro unione il giorno 04.02.2009 era nato il figlio;
che la comunione materiale e spirituale Per_1
tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione pagina 1 di 4 personale;
che avevano raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione anche rispetto alla prole.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) affidare il figlio a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la mamma. I genitori assumeranno di Per_1
comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
3) stabilire che il figlio sia collocato prevalentemente presso la mamma con facoltà per il papà di tenerlo con sé a fine Per_1
settimana alterni, dal venerdì sera (ora di cena) alla domenica sera (dopo cena), nonché un giorno alla settimana (al ritorno da scuola) fino alla sera (dopo cena), al padre verrà comunque riconosciuta più ampia facoltà di frequentazione del figlio, in ogni caso compatibilmente e nel rispetto delle volontà ed esigenze del figlio. Nel periodo estivo, il figlio trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre e 15 giorni anche non consecutivi con la madre. I genitori si avviseranno reciprocamente con congruo anticipo nel caso organizzino con il figlio vacanze/gite/trasferte, anche di pochi giorni. Durante le feste Natalizie, il figlio trascorrerà 7 giorni continuativi con il padre e 7 giorni continuativi con la mamma e festeggerà alternando il giorno della Vigilia
e il giorno di Natale e alternando il giorno di Natale con il giorno di Capodanno. Il figlio trascorrerà metà delle vacanze pasquali con il padre e metà con la madre, passando con ciascuno di essi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
Tutte le altre festività e “ponti” saranno alternati fra i genitori, nel rispetto delle esigenze e volontà del figlio. Il figlio trascorrerà il giorno del compleanno secondo le sue esigenze e secondo i suoi desideri e trascorrerà, compatibilmente con le sue volontà e i suoi desideri, il giorno del compleanno dei genitori con ciascun genitore festeggiato. Il figlio, nel rispetto delle sue volontà ed esigenze, sarà invitato dai genitori a partecipare agli eventi famigliari del rispettivo ramo parentale quali matrimoni, compleanni, cresime, comunioni o altro di zie/zii, nonni, cugini e altri parenti così da coltivare con continuità il rapporto con i rami familiari di padre e madre. I genitori prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo della carta d'identità e del passaporto del figlio;
4) a titolo di contributo al mantenimento prevedersi in capo al sig. il versamento alla sig.ra a favore del figlio Parte_1 Pt_2
di euro 200,00 mensili (la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo), da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario;
5) I ricorrenti concordano che l'assegno unico famigliare sia percepito al 100% dalla sig.ra Pt_2
pagina 2 di 4 6) Disporre la suddivisione delle spese straordinarie relative al figlio al 50% come da Protocollo in uso al Tribunale di Venezia, al quale ci si richiama integralmente anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e del rimborso;
7) Assegnare la casa coniugale di Via Fossa Donne 4 in Mira (VE), di proprietà del sig. , alla sig.ra che Parte_1 Pt_2
ivi vi abiterà con il figlio. Il sig. trasferirà entro il mese di maggio 2025 la propria residenza presso altro immobile di Parte_1
sua proprietà sito in Via Carnia n.8 a Mira, vicino alla casa coniugale, unitamente ai figli TE e i quali Per_2
provvederanno anch'essi a trasferire la propria residenza;
8) Al precipuo ed esclusivo fine di appianare qualsivoglia conflitto tra loro, regolamentare i loro rapporti economici/patrimoniali nei termini che seguono: a) l'auto tg. FN766JW in proprietà di verrà utilizzata in via Controparte_1 Parte_1
esclusiva dalla sig.ra e l'auto Fiat Idea tg.DD104ZN in proprietà di verrà utilizzata in via esclusiva Pt_2 Parte_2
dal sig. , evitando così di procedere al passaggio di proprietà b) il camper tg. CV995FX , intestato al sig. e Parte_1 Parte_1
acquistato in costanza di matrimonio e in regime di comunione dei beni, viene lasciato al sig. , Parte_1
9) Spese legali compensate.”
I ricorrenti inoltre formulavano contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni meglio indicati nel ricorso.
All'udienza del 08.07.2025, fissata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti insistevano per l'accoglimento delle domande formulate. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
Il Pubblico ministero interveniva con nota del 19.05.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
****
Osserva il Collegio che va recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale, poiché conformi alla legge e non contrastanti con gli interessi della prole minore.
Le spese di lite della presente fase vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. 1801/2025 V.G., recependo l'accordo delle parti, così provvede:
pagina 3 di 4 - omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso il 21.07.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. TE Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
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