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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado di appello, iscritte ai nn.634/23, 636/23 e 651/23 R.G., avverso la sentenza n.1030/2023 del Tribunale di Foggia tra (nn.634/23 e 636/23 R.G.)
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv. Maria Grazia Affatato, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello
Appellante principale
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Sarcina, che Controparte_1 la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
Appellata e appellante incidentale
quale impresa designata alla gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in CP_2 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola
Panunzio, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
(già , in persona Controparte_3 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Grazia
Affatato, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellate
Nonché tra (n.651/23 R.G.)
1 (già , in persona Controparte_3 Controparte_4 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Grazia
Affatato, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellante principale
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Sarcina, che Controparte_1 la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
Appellata e appellante incidentale
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso Parte_1 lo studio dell'avv. Maria Grazia Affatato, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione in grado di appello
quale impresa designata per il Fondo Vittime della Strada, in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Panunzio, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellate
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio Controparte_1 [...]
e (nelle rispettive qualità di proprietario/conducente e di società CP_5 Controparte_4 assicuratrice per la r.c.a. della Renault Scenic targata CF486RT e “avente targa prova X141820”) nonché e (nelle rispettive qualità di proprietaria, Controparte_6 Controparte_7 Parte_1 di conducente e di società assicuratrice per la r.c.a. della Mercedes 320 targata DY008BX) per sentirli condannare, in solido tra loro, a risarcirle i danni non patrimoniali (quantificati in € 74.810,00 o nella diversa somma di giustizia, oltre accessori e spese di lite da distrarsi al difensore antistatario) subìti alle ore 2,00 circa del 22.11.15 in Cerignola, allorchè la Mercedes, nel percorrere la rotatoria di piazza
Divittorio, si era scontrata con la – proveniente da destra – su cui l'attrice viaggiava come CP_8 terza trasportata.
Nella contumacia di proprietari e conducenti, con distinte comparse di risposta si sono costituite le società assicuratrici dei due veicoli antagonisti, entrambe eccependo in via preliminare la nullità dell'avverso atto di citazione (per genericità nell'esposizione dei fatti) e l'improcedibilità della domanda (per proposizione di una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art.148 C.A.) e, nel merito, l'infondatezza della pretesa nei propri confronti (ciascuna invocando la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista) e la mancanza di prova di danni risarcibili.
2 La convenuta ha inoltre eccepito di non poter essere destinataria della pretesa CP_4 risarcitoria, avendo accertato che in occasione del sinistro al era stata contestata la violazione CP_5 dell'art.193 co.2 CdS per mancanza di copertura assicurativa della Renault targata CF486RT da lui condotta (con conseguente sequestro del mezzo), sicchè non si comprendeva perchè nella coeva relazione di incidente stradale fosse invece indicata la medesima Renault targata CF486RT come coperta da polizza polizza che peraltro riguardava una diversa targa prova X141820 (non CP_4 menzionata nella relazione), e la cui esistenza era stata segnalata dal soltanto il successivo CP_5
11.1.16 in sede di notifica della sanzione amministrativa (donde l'ipotesi – denunciata alla competente Procura – di una falsificazione della relazione di incidente).
A seguito di tale ultima deduzione, l'attrice ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa l , quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la quale si è CP_2 costituita e ha chiesto il rigetto della domanda estesa nei suoi confronti sul rilievo della corretta evocazione in giudizio – da parte della terza trasportata – dell'originaria convenuta nella sua CP_4 qualità di assicuratrice della targa di prova.
Istruita la causa mediante prove orali e l'espletamento di due CTU (una medico-legale e l'altra ricostruttiva della dinamica del sinistro), con la sentenza appellata il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda risarcitoria, per quanto di ragione, nei confronti di tutti (e solo) gli originari convenuti, condannando questi ultimi, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale
(liquidato in complessivi € 7.870,32 oltre accessori), alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice e a pagare i costi delle due CTU, e compensando invece le spese rispetto all chiamata CP in causa.
Avverso tale pronuncia ha interposto tempestivo appello la per chiedere, Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda della o, in subordine, CP_1 accertare il concorso di colpa del veicolo antagonista e per l'effetto ridurre in proporzione la condanna emessa nei suoi confronti, con vittoria di spese.
Ha proposto appello anche la (succeduta all Controparte_3 [...]
) e ha chiesto a sua volta riformarsi la sentenza di primo grado nel senso Controparte_4 dell'accertamento dell'insussistenza di un suo obbligo risarcitorio quale assicuratrice della targa prova e, comunque, dell'infondatezza della domanda di risarcimento.
Si è costituita chiedendo il rigetto degli avversi appelli con conferma Controparte_1 della sentenza gravata e, per il caso di accoglimento dell'appello della e di ritenuta CP_3 responsabilità del Fondo di Garanzia gestito dalla , ha spiegato tempestivo appello CP_2 incidentale per sentire condannare anche quest'ultima a risarcirle, in solido con gli altri coobbligati, gli importi già determinati dal giudice di prime cure.
3 Si è costituita infine la , nella suddetta qualità di impresa designata per il F.G.V.S., CP_2
e ha chiesto dichiararsi inammissibili e/o infondati gli avversi appelli, con conferma della sentenza impugnata.
Nel corso del giudizio di appello si è proceduto alla riunione dei giudizi sorti a seguito delle impugnazioni sopra descritte;
quindi le cause riunite – previa assegnazione dei termini di legge ex art.281 sexies c.p.c. – sono state rinviate all'odierna udienza, svoltasi con modalità cartolari, all'esito della quale sono state rinviate per la decisione ai sensi del comma 3 dell'anzidetta disposizione.
*****
Seguendo l'ordine logico delle questioni va anzitutto affrontata, e decisa nel senso della sua fondatezza, la doglianza svolta dall'appellante – afferente al profilo della Controparte_3 legittimazione passiva all'azione risarcitoria – secondo cui nel caso di specie non può configurarsi una sua responsabilità sulla base della polizza assicurativa n.16202893 – con scadenza 15.12.15 – emessa dall a copertura dei rischi da circolazione dei veicoli circolanti con la targa prova CP_4
X141820.
Ed invero, come correttamente osservato dall'appellante, nel corso del giudizio di primo grado è emerso, in termini inequivoci, che in occasione del sinistro di cui è causa la Renault condotta dal proprietario circolava con un veicolo targato CF486RT privo di copertura CP_5 assicurativa (scaduta fin dal 2008) e senza avere a bordo la targa di prova n. X141820 – assicurata
– con la quale il era stato autorizzato a circolare dagli uffici territoriali del M.I.T.. CP_4 CP_5
Infatti l'ipotesi contraria di una effettiva presenza a bordo della targa di prova assicurata inizialmente confortata dalla produzione – da parte della – di una relazione dei CP_4 CP_1
Carabinieri che menzionava la relativa polizza, ha via via perso ogni elemento di riscontro, in quanto dapprima la stessa attrice ha prodotto una dichiarazione dei Carabinieri secondo cui la prima relazione sul sinistro era stata emendata mediante eliminazione di ogni richiamo ad una copertura assicurativa della poi in sede testimoniale i militari intervenuti in occasione del sinistro CP_8
e hanno definitivamente chiarito che nessuna targa di prova Testimone_1 Testimone_2 era presente all'esterno o all'interno della Renault, e che il richiamo alla relativa polizza, contenuta nella prima versione della relazione di incidente, si spiegava con un'indicazione fornita unilateralmente dal in caserma il giorno dopo il sinistro ed erroneamente recepita. CP_5
Le circostanze di cui sopra risultano decisive al fine di escludere la corresponsabilità dell'appellante . CP_3
A ben vedere è già decisiva, in tal senso, la circostanza, pacifica, che la Renault fosse già immatricolata e dotata di targa, e ciò in quanto, per costante giurisprudenza, la targa di prova può essere utilizzata soltanto su veicoli ancora non immatricolati e quindi privi di targa, altrimenti deve ritenersi utilizzata in modo illegittimo;
con la conseguenza che, in caso di sinistro stradale, se il
4 veicolo già targato è coperto da assicurazione, è l'assicuratore del veicolo – e non quello della targa prova ad esso apposta – ad essere tenuto a risarcire i danni;
mentre, se il veicolo già targato è privo di assicurazione, la vittima sarà indennizzata dal F.G.V.S., che poi avrà regresso nei confronti del responsabile civile (cfr. Cass.17665/20).
A parte ciò va aggiunto che, ai sensi degli artt.
1-2 DPR 474/01 la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata alla presenza, a bordo del mezzo, dell'autorizzazione e della targa medesima, la cui mancanza integra le violazioni di cui agli artt.93 co.7 e 193 co.2 C.d.S., a nulla rilevando che la documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato ovvero a bordo di altro veicolo in circolazione (Cass.32174/22); laddove nel caso di specie nessuna targa di prova risulta essere mai stata rinvenuta dagli operanti sopraggiunti sul luogo del sinistro.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve concludersi, in accoglimento del relativo motivo di appello, che la società assicuratrice della targa prova sia priva di legittimazione a contraddire rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata dalla in relazione alla circolazione della CP_1
Renault su cui era trasportata, conseguendone, per ragioni eguali e contrarie, la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia chiamato in causa;
ciò assorbendo ogni ulteriore ragione di doglianza svolta dall'originaria convenuta . CP_3
Passando ora all'esame delle questioni di rito sollevate dall'altra appellante principale in primo grado e riproposte nella presente sede, va anzitutto escluso ogni profilo di nullità PT dell'atto di citazione per indeterminatezza degli elementi riguardanti l'editio actionis, osservandosi che risultano esposti, in termini sufficientemente chiari e specifici, i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, come del resto confermato dal fatto che le controparti costituite sono state in grado di articolare adeguate difese.
Alla stessa conclusione negativa, peraltro, deve pervenirsi anche rispetto all'altra analoga doglianza preliminare, secondo cui l'azione della sarebbe improcedibile per omessa CP_1 presentazione, da parte della stessa, di una richiesta stragiudiziale di risarcimento con i contenuti prescritti dall'art.148 C.A. e, segnatamente, con la compiuta descrizione dell'entità delle lesioni e della data di guarigione con o senza postumi.
A prescindere dall'effettiva configurabilità delle lamentate carenze, infatti, è decisivo il rilievo che, secondo costante e condivisibile orientamento della S.C., l'azione proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore per la r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art.148 C.A., qualora l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiedere l'integrazione ai sensi del co.5 di tale disposizione, non potendo quest'ultimo, in base ai principi di correttezza e buona fede che governano la procedura, trarre vantaggi dalla propria inerzia (Cass.32919/22, 20802/24).
5 Nel merito, poi, l'appellante ha lamentato che il primo giudice abbia erroneamente PT fatto applicazione del criterio sussidiario di pari responsabilità di cui all'art.2054 c.c., laddove gli esiti dell'istruttoria consentirebbero di attribuire alla la responsabilità del sinistro in via CP_8 esclusiva o quanto meno, avuto riguardo alla CTU, in misura maggioritaria (donde l'esigenza di ridurre in proporzione la condanna pronunciata in primo grado nei suoi confronti).
Tale doglianza non è suscettibile di accoglimento.
Ed invero, come correttamente osservato dalla sentenza appellata, la CTU ricostruttiva della dinamica del sinistro, i rilievi svolti dai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti e la stessa istruttoria orale non consentono di affermare la responsabilità esclusiva della la quale provenendo da CP_8 destra aveva la precedenza, anche se l'alta velocità del mezzo e il fatto che la Mercedes avesse già occupato quasi interamente l'incrocio al momento dello scontro portano ad attribuire al conducente della Renault la maggiore responsabilità per l'accaduto.
L'accertamento di una pur ridotta quota di responsabilità anche in capo al conducente della
Mercedes è sufficiente a giustificare la condanna della quale società assicuratrice per la PT
r.c.a. del mezzo, a risarcire per l'intero il danno alla trasportata, in solido con gli altri soggetti coobbligati, posto che la responsabilità solidale nei confronti del danneggiato è la regola generale stabilita dall'art.2055 c.c. in caso di fatto dannoso imputabile a più persone, né il primo giudice (e tanto meno questa Corte) avrebbe mai potuto accertare la misura delle responsabilità dei vari coobbligati, al fine di regolare i loro rapporti interni, in mancanza di domande c.d. trasversali ritualmente proposte tra gli stessi.
Le medesime ragioni portano a rigettare anche la tesi difensiva della di CP responsabilità esclusiva della Mercedes, dovendosi escludere, alla luce degli esiti dell'istruttoria, una responsabilità esclusiva della Mercedes, il cui conducente anzi è risultato avere una quota minoritaria di responsabilità nella verificazione del sinistro.
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello proposto dalla va rigettato, mentre in PT accoglimento dell'appello incidentale della la , in quanto corresponsabile CP_1 CP per la circolazione della Renault sprovvista di copertura assicurativa, va condannata, in solido con gli altri coobbligati, a risarcire alla terza trasportata il danno, nella stessa misura liquidata in primo grado e richiesta dall'appellante incidentale.
Quanto infine al regolamento delle spese di giudizio, in base al criterio della soccombenza la va condannata a rifondere alla le spese di entrambi i gradi CP_1 Controparte_3 di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
Sulla base del medesimo criterio, poi, la va condannata (in solido con CP PT
, e già condannati in primo grado) a pagare all'avv. CP_5 Controparte_7 Controparte_6
Michele Sarcina, quale difensore antistatario di , le spese del giudizio di primo Controparte_1
6 grado, nella misura già liquidata nella sentenza conclusiva;
così come la medesima e CP la in solido tra loro, vanno condannate a pagare all'avv.Michele Sarcina, nella suddetta PT qualità di antistatario, anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo che segue.
I costi delle due CTU, già liquidati con precedenti decreti, vanno posti definitivamente, per quote paritarie, a carico di , , , e CP PT CP_5 Controparte_7 CP_6
. Controparte_1
La infine, dovrà anche versare, ricorrendo i presupposti di cui all'art.13 co.1 quater PT
TUSG, l'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli principali proposti da e da (già Parte_1 Controparte_3 [...]
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché sull'appello Controparte_4 incidentale proposto da , avverso la sentenza n.1030 del emessa dal Tribunale Controparte_1 di Foggia il 14.4.23, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla;
Parte_1
2) accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, Controparte_3 dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti;
3) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, accerta la Controparte_1 responsabilità della quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia, CP_2 in solido con , , e per il sinistro Parte_1 CP_5 Controparte_7 Controparte_6 di cui è causa, condannandola a pagare, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali,
l'importo di € 7.870,32, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
4) condanna a rifondere alla le spese dei due Controparte_1 Controparte_3 gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2.550,00 e per il secondo grado in €
2.000,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
5) condanna la quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S. (in solido con CP_2
, e già condannati in primo grado) PT CP_5 Controparte_7 Controparte_6
a pagare all'avv. Michele Sarcina, quale difensore antistatario di , le Controparte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida nella stessa misura già indicata nella sentenza appellata (€ 3.416,06, di cui € 876,06 per spese non imponibili, oltre R.S.G., C.P.A. e IVA come per legge);
6) condanna altresì la quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S. e la CP_2 [...]
, in solido tra loro, a pagare all'avv. Michele Sarcina, quale difensore antistatario di Parte_1
7 le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di € Controparte_1
3.500,00, oltre RSG del 15%, CPA e IVA come per legge;
7) pone i costi delle due CTU già liquidati con precedenti decreti, per quote paritarie, definitivamente a carico di , , , CP PT CP_5 Controparte_7 [...]
e ; CP_6 Controparte_1
8) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento, a carico dell'appellante principale
, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. Parte_1
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12.2.25
Il Consigliere relatore
Dott. Riccardo Leonetti
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
8