Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, all'esito della discussione in presenza delle parti all'udienza del 18 marzo 2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13136/2024 R. G.
TRA in persona del l.r.p.t. con sede in Napoli, via Porzio 4, rapp.ta e Parte_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Rocca e Andrea Esposito giusta procura in atti
Ricorrente in opposizione
E nato il [...] a [...] ed ivi res.te; rapp.to e difeso, giusta separata Controparte_1 procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'avv. Raffaele Ferrara
(C.F.: ) ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in Aversa (CE), CodiceFiscale_1 Via Salvo d'Acquisto n. 200, in virtù di procura in atti Opposto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4-6-2024, la in persona del l.r.p.t si Parte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 641/2024 rg. n. 6334/2021 emesso dal Giudice del
Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro in data 05/05/2024, notificato in data
10-5-2024, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma lorda Controparte_1 di euro 7.095,20 oltre accessori e spese del procedimento;
rappresentava che pendeva innanzi allo stesso Tribunale un procedimento relativo alla fase contenziosa introdotta dal ricorso avverso provvedimento emesso il 16-11-2023 nella fase
“sommaria” del rito “Fornero” presentato dalla odierna società opponente;
ricordava che con detto provvedimento, in accoglimento del ricorso veniva annullato il licenziamento intimato dalla odierna opponente allo in data 17-11-2022 e condannato il datore di lavoro alla CP_1 reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria determinata in 10 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre accessori;
oltre alle spese di lite. Dilungandosi in questioni attinenti al detto giudizio di opposizione, parte opponente deduceva, nel merito, che il credito posto a base del decreto oggi opposto non presentava i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, anche perché fondato su una pronuncia emessa a seguito di rito sommario, avente carattere non decisorio. Rassegnava le seguenti conclusioni: previa fissazione di udienza di discussione della causa e previa, in quella sede, ammissione degli incombenti istruttori dedotti, nonché di quelli che
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in via preliminare accertare la litispendenza e/o continenza di cause ai sensi dell'art. 39 c.p.c. e, per l'effetto, disporre la riunione del presente giudizio alla causa RG 9768/2023 pendente nante il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, G. Dott. Federico Bile;
nel merito revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 641/2024 emesso in data 08/05/2024 dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro (RG n. 7296/2024) – G.
Dott. Francesco Armato per le ragioni indicate in narrativa, con vittoria di spese e compensi di causa."
Fissata udienza di discussione, si costituiva lo , il quale, preliminarmente, Controparte_1 chiedeva che fosse concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, ricordando che l'odierno opposto, con il decreto ingiuntivo opposto (All.ti 2 e 3), aveva semplicemente richiesto alla il pagamento delle retribuzioni mensili pacificamente Parte_1 maturate dal 16.11.2023 al 16.03.2024, ossia durante il periodo dal giorno di pubblicazione dell'ordinanza di reintegra di questo Tribunale (Ordinanza di Accoglimento totale n. cronol. 22011/2023 del 16.11.2023, proc. n. 3648/2023 R.G., Giudice Dott. Federico Bile) e sino alla data di redazione del ricorso per ingiunzione di pagamento (depositato in data 25.03.2024); detto provvedimento di reintegra emesso dal dr. Bile, sulla cui scorta lo ha promosso CP_1 l'azione monitoria, chiariva, era stato confermato con Sentenza n. 5651/2024 del 30.07.2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Giudice Dott. Federico Bile (All. 4), resa all'esito del procedimento n. 23681/2024 R.G., c.d. “opposizione Fornero”, promosso dall'odierna società opponente. Rassegnava le seguenti conclusioni: 1. Per i motivi di cui al capo 1), dichiarare provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 641/2024 del 08.05.2024, proc. n. 7296/2024 R.G. del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - Giudice Dott.
Francesco Armato;
2. Per i motivi di cui al capo 2), rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3. Per i motivi di cui al capo 3. condannare, in ogni caso, parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la somma pari ad €. 3.000,00 ovvero per la maggior e/o minor somma che dovesse ritenersi di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 4. Disporre, con ordinanza immediatamente esecutiva, il pagamento delle somme non contestate o di una somma a titolo provvisorio ai sensi dell'art 423 c.p.c.; 5. Con liquidazione del compenso professionale, oltre IVA e C.P.A., nonché spese generali pari al 15% da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario. Verificata l'insussistenza di possibilità di definizione della controversia, veniva fissata udienza di discussione con concessione alle parti di un termine per il deposito di note illustrative. All'udienza del 18 marzo 2025, il procuratore di parte opposta deduceva di aver trasmesso, in via telematica, la sentenza n. 175 del 19-1-2025 definitoria del giudizio in Corte di Appello, cui faceva riferimento l'opponente nelle note di trattazione scritta depositate in vista della udienza precedente;
rilevava che, nelle more, era stata adottata ordinanza in sede di reclamo, cui era seguito il deposito del ricorso con rito ordinario. All'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con deposito del dispositivo e fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito dei motivi.
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Ritiene il giudicante che il ricorso in opposizione sia infondato e vada rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto. Si tratta, quindi di un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel all'esito del quale il giudice decide sulla pretesa oggetto del ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Si ritiene, altresì, che siano irrilevanti eventuali vizi del procedimento monitorio, quali la mancanza o l'insufficienza della prova scritta data, che non importino insussistenza del diritto fatto valere in quella sede (Cass., 24.11.1981 n. 6244); di talché la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, ad un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda d'ingiunzione, dovendosi di conseguenza escludere un'autonoma pronunzia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento (Cass. 28.9.1994 n. 7892). Ciò premesso, nel caso in esame l'oggetto del ricorso per ingiunzione di pagamento attiene alla richiesta di pagamento delle retribuzioni mensili pacificamente maturate dal sig. CP_1 dal 16.11.2023 al 16.03.2024, ossia per il periodo dal giorno di pubblicazione dell'ordinanza di reintegra emessa dal Tribunale di Napoli e sino alla data di redazione del ricorso per ingiunzione di pagamento;
non sussiste, dunque, alcuna duplicazione di domanda rispetto alla questione dedotta in giudizio dal medesimo ricorrente nella causa RG 23681/2023, che attiene alla lamentata illegittimità del licenziamento irrogato dalla società.
In ordine alla ulteriore questione sollevata dall'odierna ricorrente della inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, in relazione alla insuscettibilità del provvedimento sommario reso il 16.11.2023 di essere posto a fondamento del ricorso monitorio, si ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16024 del 18.06.2018, secondo cui: “Già con l'ordinanza resa dal giudice all'esito della fase sommaria può essere accolta la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, con provvedimento immediatamente esecutivo (art. 1, co. 49) e, ricorrendone i presupposti, può essere disposta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970. Non vi è ragione per ritenere che da tale ordine di reintegrazione non debbano discendere anche gli effetti previsti dal comma 3 dell'art. 18, come modificato, in base al quale “al lavoratore è data facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale”. Il contenuto di tale provvedimento giudiziale è del tutto sovrapponibile a quello reso con sentenza all'esito di un giudizio a cognizione ordinaria prima dell'entrata in vigore del procedimento previsto dalla l. n. 92 del 2012 ed è dotato di
“efficacia esecutiva” che “non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio” di opposizione (art. 1, co. 50). … Quanto alle possibili revoche dell'ordine di reintegrazione all'esito del giudizio di opposizione, ciò
3 3 non può rappresentare certo ostacolo all'interpretazione accolta, come non lo è la circostanza che anche la sentenza di reintegrazione di primo grado possa essere riformata in appello ovvero quella che dispone la reintegrazione in appello possa essere cassata o riformata a seguito di rinvio.” Secondo i Giudici di legittimità, dunque, l'ordine di reintegrazione contenuto nell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria è dotato di efficacia esecutiva, ragion per cui il lavoratore ha titolo nel fondare la richiesta di pagamento delle retribuzioni mensili maturate successivamente all'emissione dell'ordine stesso;
deve osservarsi, peraltro, che il provvedimento emesso nella fase sommaria ha trovato conferma con sentenza del 30.07.2024, n. 5651/2024, R.G. 23681/2023, allegata alle note illustrative depositate da parte opposta nel presente giudizio. Dunque, anche gli elementi acquisiti nel corso del giudizio confermano la legittimità del decreto ingiuntivo n. 641/2024 emesso dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del
Lavoro in data 05/05/2024.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo suddetto oggetto dell'odierna opposizione e dichiarazione della sua esecutività. Le spese sono poste a carico dell'opponente soccombente, in applicazione del principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Tenuto conto della complessità della controversia, nonché del carico del ruolo e delle decisioni emesse da questo giudice in pari data, non si è potuto procedere alla contestuale lettura in udienza “del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” così come disposto dal novellato primo comma dell'art. 429 cpc applicabile al presente giudizio ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Francesco
Armato, sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data 4-6-2024 nell'interesse della in persona del l.r.p.t., ogni diversa istanza Parte_1 disattesa, così decide: a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico dell'opponente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.280,00 in favore della parte convenuta, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) fissa in giorni sessanta il termine per il deposito dei motivi.
Napoli, 18 marzo 2025 Il giudice
dott. Francesco Armato
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