Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.V.G. 1350/2025
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 1350/2025 promosso da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BROMBAL SABRINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara, Vicolo Gregotti n. 1;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
In cui le le parti hanno chiesto di recepire le seguenti
CONCLUSIONI
“- accertare e dichiarare che le parti, in parziale modifica di quanto disposto in sentenza di separazione, hanno scelto come regime d'affido quello condiviso, tuttavia con collocazione prevalente del figlio minore presso l'abitazione paterna sita in Per_1
Mortara (PV), via Stradirola 2:
- la madre ha ampio diritto di visita al figlio, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e gli impegni di studio del minore.
- la madre potrà, comunque, trascorrere con il figlio due week end alternati al mese allorquando potrà andare a prendere presso l'abitazione paterna dalle ore 17 del Per_1
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il lunedì mattina. trascorrerà con la madre un giorno a settimana, indicativamente Per_1
il mercoledì, pernottando presso la sua abitazione;
il mattino successivo la madre riporterà il figlio a scuola.
- Le parti saranno libere di concordare, di volta in volta, anche diverse modalità di frequentazione e/o diritto di pernotto del minore.
- Per quanto concerne le ferie estive: ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno due settimane anche non consecutive comunicando per tempo (entro il 31 maggio) le settimane di ferie e il luogo di villeggiatura prescelto. Le vacanze di Natale e di Pasqua saranno trascorse da ciascun genitore con il figlio sempre secondo il principio dell'alternanza: Natale e Santo Stefano, sino al 31 dicembre con un genitore, e l'ultimo dell'anno e l'epifania con l'altro, così pure per la Pasqua e Pasquetta. Le parti anche in questo caso possono assumere accordi diversi circa la frequentazione del figlio.
-disporre che il GN collocatario prevalente del figlio minore Parte_1 Per_1 presso la sua residenza di Mortara, percepirà in maniera esclusiva l'assegno unico;
il padre, GN , provvederà in maniera esclusiva e totale al pagamento di tutte le Pt_1
spese straordinarie, sia ludico, sportive, mediche e scolastiche in difformità di quanto indicato nel Protocollo del Tribunale di Pavia;
-il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore per i periodi di permanenza dello stesso presso la madre con una somma di € 200 mensili;
-nessun mantenimento è richiesto alla madre in favore del figlio ”. Per_1
Le Parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio, pertanto, non ritiene necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno chiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
pag. 2 di 3 rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di separazione n. 29/2025, pubbl. in data 08.1.2025, R.V.G. 4259/20224 dal Tribunale di
Pavia, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al collocamento abitativo del figlio minore , nato a [...] il [...], e conseguentemente in Persona_2
ordine al suo mantenimento;
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di separazione n. 29/2025, pubbl. in data 08.1.2025, R.V.G.
4259/20224 dal Tribunale di Pavia, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 09/05/2025
Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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