Sentenza 22 maggio 2024
Ordinanza collegiale 23 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 4 marzo 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
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- 1. Giudizio di ottemperanza nei confronti di comune in stato di dissestoVinicio Brigante · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giudizio di ottemperanza nei confronti di comune in stato di dissesto (nota a T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 novembre 2024, n. 3777) di Vinicio Brigante Sommario: 1. Il dissesto degli enti locali. Un osservatorio privilegiato di studio. - 2. Il caso di studio. Poste debitorie degli enti locali e giudizio di ottemperanza. - 3. Cause ed effetti del dissesto degli enti locali. Effettività dei diritti e risanamento dell'ente locale. - 3.1 I costi della gestione del governo del territorio per le casse degli enti locali. L'incidenza dei procedimenti espropriativi. - 3.2 Profili di ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente locale in dissesto. - 4. Riflessioni …
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Giudizio di ottemperanza nei confronti di comune in stato di dissesto (nota a T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 novembre 2024, n. 3777) di Vinicio Brigante Sommario: 1. Il dissesto degli enti locali. Un osservatorio privilegiato di studio. - 2. Il caso di studio. Poste debitorie degli enti locali e giudizio di ottemperanza. - 3. Cause ed effetti del dissesto degli enti locali. Effettività dei diritti e risanamento dell'ente locale. - 3.1 I costi della gestione del governo del territorio per le casse degli enti locali. L'incidenza dei procedimenti espropriativi. - 3.2 Profili di ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente locale in dissesto. - 4. Riflessioni …
Leggi di più… - 3. TAR Sicilia, Catania, sezione I, sentenza 13 novembre 2024, n. 3777https://www.eius.it/articoli/ · 4 dicembre 2024
FATTO 1. Con ricorso notificato in data 14 marzo 2024 e depositato in data 27 marzo 2024 la deducente ha rappresentato quanto segue. L'esponente, con ricorso integrato da motivi aggiunti, ha chiesto al Tribunale adito di accertare "I.- ... l'illegittimità, invalidità e/o inefficacia nonché per l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi sulla base dei quali il Comune ha occupato e realizzato un'opera sul fondo di proprietà dell'odierna ricorrente (sito nel territorio del Comune di Taormina, contraddistinto al Catasto al foglio 3 particella numero 2458 e al foglio 6 particelle 765, 766, 771, 775, 776, 778) ivi inclusi 1) la determinazione dirigenziale del 6 agosto 2014 numero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 26/06/2025, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 04764/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2024, proposto da
ER NE, LI DE OL NE, CO DE OL NE, SA OL, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Ambroselli, Ennio Magri', Fabio Altamura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CO Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Campania – Napoli, sez. V, n. 398/2023 resa nel giudizio r.g. 1533/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli e dell’Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per incidente di esecuzione, notificato e depositato in data 7 aprile 2025, i ricorrenti hanno lamentato l’inottemperanza da parte del Comune di Marano di Napoli e dell’Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) all’obbligo di dare attuazione al giudicato formatosi sulla sentenza precedentemente emessa da questo Tribunale, nella parte in cui imponeva l’adozione di provvedimenti conformi al disposto dell’art. 42-bis D.P.R. 327/2001, per la definitiva regolazione dell’illecita occupazione dell’area di proprietà dei ricorrenti.
A seguito della proposizione dell’incidente, l’O.S.L., con Delibera n. 31/2025, assunta in data 24 aprile 2025 e successivamente trasmessa in giudizio, ha:
annullato in autotutela la precedente nota prot. 10922 del 21 marzo 2025, che aveva negato la propria competenza in ordine all'adozione del provvedimento ex art. 42-bis cit.;
ammesso al passivo l’importo di euro 58.461,30 in favore dei ricorrenti, secondo quanto quantificato dal Comune;
disposto l’acquisizione sanante dell’area al patrimonio comunale, delegando il dirigente competente agli atti consequenziali;
manifestato l’intenzione di procedere a eventuale liquidazione o proposta transattiva.
Tale comportamento sopravvenuto, aderente alla prospettazione giuridica dei ricorrenti, determina il soddisfacimento integrale dell’interesse azionato con l’incidente di esecuzione, con conseguente venir meno della necessità di una pronuncia nel merito. Ne consegue la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
In relazione alla regolamentazione delle spese, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale pacifico, secondo cui, anche in caso di cessazione della materia del contendere, le spese devono essere poste a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha dato causa al giudizio (c.d. soccombenza virtuale), ogniqualvolta risulti che l’amministrazione resistente ha accolto le richieste del ricorrente solo in un momento successivo all’instaurazione del contenzioso.
Nel caso in esame, l’O.S.L. ha esercitato il potere di autotutela soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per incidente di esecuzione, riconoscendo esplicitamente la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti. Il ricorso si è quindi rivelato necessario e determinante per indurre l’amministrazione a conformarsi agli obblighi discendenti dal giudicato.
Va pertanto disposta la condanna alle spese delle amministrazioni resistenti, secondo il principio di causalità-processuale, da intendersi quale applicazione della regola della soccombenza virtuale, proprio in considerazione della loro iniziale inerzia e della successiva adesione alla pretesa solo a seguito della proposizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’incidente di esecuzione, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Condanna il Comune di Marano di Napoli e l’Organismo Straordinario di Liquidazione, in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alla refusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO