TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40000571/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40000571/2005
Promossa da
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Paolo Santacroce e presso il cui studio elett.te domicilia in Cava dè Tirreni, al C.so Principe Amedeo, 17,
-attrice-
Contro
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine della Controparte_1 comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio D'Ursi e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Cava dè Tirreni al C.so Amedeo Principe 143,
-convenuta.
Oggetto: pagamento
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione portato per la notifica in data 13/06/2005 l'istante, sig.ra Pt_1
premesso di essere proprietaria di una unità abitativa sita al secondo piano
[...]
dello stabile di via E. De Filippis 10, di cui solo recentemente si è costituito formale condominio, senza ancora redazione e approvazione di tabelle millesimali;
che posto sulla stessa colonna, al primo piano, vi è l'abitazione della sig.ra _1
; che, a seguito delle gravi infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto di
[...] copertura dell'ala dello stabile su cui insistono i detti appartamenti fu costretta ad pagina 1 di 6 intervenire con urgenza e a proprie spese al rifacimento del tetto di copertura, intervento richiesto anche alla e al di lei marito;
che per il rifacimento del _1 tetto veniva affrontata una spesa di € 22.275,00, comprensiva di iva;
che per detta spesa, riguardante parti comune, ha diritto al rimborso da parte della per _1
l'importo di € 14.374,65; che a servizio della convenuta veniva riattivata anche una canna fumaria, a proprie spese, che, quando utilizzata, genera notevoli immissioni di fumo costringendola a tenere chiuse le finestre, che, inoltre, la convenuta provvedeva a trasformare un vano finestra in portone, in assenza di consensi oltre che ad alterare il decoro dello stabile, tanto premesso conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno Sez. distaccata di Cava dè Tirreni la sig. Controparte_1
per ivi sentir accertare l'entità dei lavori di rifacimento del tetto di copertura
[...]
e condannarla al pagamento della somma di € 14.374,65, oltre interessi, ovvero al pagamento della diversa somma che dovrebbe essere determinata in corso di causa oltre che al pagamento per i lavori eseguiti per la riattivazione della canna fumaria e a predisporre tutte le misure necessarie ad evitare le emissioni di fumo e alla chiusura del portone, con ripristino della originaria finestra, con vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva la sig.ra la quale Controparte_1
esponeva che il rifacimento della porzione del tetto veniva eseguito, dall'attrice, al solo scopo di trasformare in mansarda abitabile il sottotetto di proprietà della stessa, prima adibito ad intercapedine tra il tetto e l'appartamento sottostante, che alcuna infiltrazione d'acqua si verificava in quanto, se tanto fosse vero, ne avrebbe dovuto dare notizia e dimostrazione sia ad essa convenuta che all'amministratore del condominio, prima di eseguire i lavori;
che non ha mai concordato per il rifacimento del tetto in quanto non necessario né urgente, ribadiva che il rifacimento del tetto veniva eseguito dall'attrice nel suo esclusivo interesse consistente nella trasformazione del suppenno di copertura del proprio appartamento in mansarda, per cui nulla è dovuto in mancanza di qualsiasi obiettivo riscontro circa l'urgenza e necessità dell'opera, che il tetto non veniva realizzato a regola d'arte, in quanto arbitrariamente rimosse e asportate le tegole originali, realizzando un tetto con tegole di scarso valore estetico e in disarmonia con la restante parte di tetto dell'edificio che, comunque, l'importo richiesto non appare congruo e deve essere pagina 2 di 6 dettagliato con computo metrico e prezzario applicato al fine di esercitare il controllo circa le misure, voce e prezzi indicati.
Quanto alla canna fumaria osservava che tale attività è stata la inevitabile conseguenza della sua unilaterale decisione di rifare il tetto relativamente alla verticale di sua pertinenza conseguendone la ricostruzione della stessa a seguito della rimozione, così come il cattivo funzionamento per cui, le relative spese vanno poste a carico dell'attrice, infine per il vano porta precisava che lo stesso solo precariamente, per il breve tempo di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato veniva parzialmente murato ma da sempre è stata una porta, tanto esposto concludeva per il rigetto delle domande, in quanto improponibili, inammissibili e infondate in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e CTU, successivamente dichiarata nulla, per cui inutilizzabile ai fini della decisione, quindi ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Rimessa sul ruolo, e mutata la persona fisica del giudicante veniva, da questo giudicante, rinviata per la discussione, ex art. 281 sexies previa concessione di termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Parte attrice, nella fattispecie, ritenendo la urgenza e indifferibilità, a causa delle manifestate infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto di copertura dello stabile, composto da due piani, di cui il secondo di sua proprietà ed il primo piano di proprietà della odierna convenuta, provvedeva al rifacimento del tetto a proprie spese, ritenendo, comunque che di tali lavori, ne ha beneficiato anche la odierna convenuta, conveniva in giudizio la sig.ra al fine di sentirla condannare al pagamento _1
della somma di sua spettanza.
A fronte di tale richiesta parte convenuta ha replicato, preliminarmente di non essere mai stata mai notiziata dall'attrice sulla paventata infiltrazione d'acqua e, comunque, la porzione del tetto in questione veniva trasformato in mansarda abitabile e tanto a solo beneficio dell'attrice.
In sede di istruttoria il teste di parte attrice, sig.ra nulla sapeva in CP_2 ordine alle infiltrazioni d'acqua ma era a conoscenza che la sig.ra aveva Pt_1
pagina 3 di 6 provveduto al rifacimento del tetto di copertura e che il tetto ha funzione di copertura anche dell'appartamento della sig.ra sulla circostanza di cui al capo 7) della _1
memoria istruttoria, riferiva che è sempre esistita una porta, nulla sapeva sulle altre circostanze.
Altro teste di parte attrice, , riferiva di essere a conoscenza Testimone_1
delle infiltrazioni in quanto chiamato, come titolare della impresa di costruzione che ha rifatto il tetto, confermava le circostanze di cui ai capitoli 3 e 4 ... che nel rifacimento veniva aggiunta la coibentazione e impermeabilizzazione, che furono recuperate le tegole napoletane e i luoghi in cui intervenne si presentava con un solaio rifatto ex novo in cemento ed era presente il tetto che aveva sostituito.
Il teste riferiva di essere stato chiamato dal nipote dell'attrice al fine Testimone_2
di effettuare una perizia sui lavori svolti nel loro appartamento, che il tetto fungeva da copertura dei due piani di cui è composto lo stabile.
È pacifico che a norma dell'art. 2697 c. c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti che ne stanno a fondamento”
Ebbene a parte quanto dichiarato dai testi escussi, dalle cui deposizioni comunque non è emerso che la causa delle infiltrazione fosse dovuta al cattivo stato di manutenzione del tetto, ma solo di infiltrazioni, non sono emerse prove certe di quanto lamentato.
Va, comunque, rilevato che, considerato che il tetto funge da copertura anche del piano sottostante e vista la richiesta di contribuzione nella spese di rifacimento, era onere di parte attrice, prima di far procedere alla esecuzione dei lavori, di informare e, pertanto, di rendere partecipe anche parte convenuta sia nella verifica e accertamento dello stato dei luoghi, e constatata la necessità e indifferibilità di un urgente intervento, come sostenuto, di conseguenza di procedere, in collaborazione, alla esecuzione dei lavori atti alla eliminazione delle infiltrazione e, solo in caso di inattività della parte poteva procedere anche da sola ai lavori richiedendo, poi, il rimborso.
In merito si richiama una recente Ordinanza della Suprema Corte del 18/02/2022 n.
5464 che ha statuito “in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune , l'art. 1110 c.c., ... stabilisce che il comunista che , in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore , abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune , ha diritto al pagina 4 di 6 rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicchè solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso ...
Di tale informativa non è stata fornita prova cosi come non è emersa prova dello stato fatiscente del tetto né dalla espletata prova testimoniale, né l'attrice ha fornito, in altri modi, prova di quanto lamentato.
A tanto va aggiunto e, comunque non smentito dall'attrice, che la stessa non ha provveduto al solo rifacimento del tetto al fine della eliminazione delle cause infiltrative, se effettivamente esistenti, ma ha trasformato in mansarda abitale a suo esclusivo uso.
In conclusione, in mancanza di prova dello stato dei luoghi tale da richiedere in intervento urgente ed indifferibile sulla manutenzione, in mancanza, altresì, di prova della preventiva comunicazione e, pertanto, anche visione della convenuta di quanto lamentato e, da ultimo, la trasformazione del tetto in mansarda abitale a suo esclusivo uso, portano ad un rigetto della domanda di condanna della convenuta al pagamento, pro quota, delle spese sostenute per il rifacimento del tetto.
Quanto alle altre domande di cui 3) e 4) dell'atto di citazione, all'udienza del
06/10/2020 parte attrice vi rinunciava, per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere su tali domande
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a definitivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 571/2005 r.g. tra e Parte_2 _1
–convenuta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così
[...]
provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai capi 3) e 4) delle conclusioni di cui in citazione
2) Rigetta la domanda avanzata dall'attrice, , di condanna della Parte_1
convenuta, , al pagamento della quota per il rifacimento del Controparte_1
tetto per i su esposti motivi. pagina 5 di 6 3) Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a definitivo carico di parte attrice;
4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.650,00 oltre accessori come per legge.
Salerno, 10/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40000571/2005
Promossa da
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'avv. Paolo Santacroce e presso il cui studio elett.te domicilia in Cava dè Tirreni, al C.so Principe Amedeo, 17,
-attrice-
Contro
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura a margine della Controparte_1 comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio D'Ursi e presso il cui studio elett.te domicilia sito in Cava dè Tirreni al C.so Amedeo Principe 143,
-convenuta.
Oggetto: pagamento
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con atto di citazione portato per la notifica in data 13/06/2005 l'istante, sig.ra Pt_1
premesso di essere proprietaria di una unità abitativa sita al secondo piano
[...]
dello stabile di via E. De Filippis 10, di cui solo recentemente si è costituito formale condominio, senza ancora redazione e approvazione di tabelle millesimali;
che posto sulla stessa colonna, al primo piano, vi è l'abitazione della sig.ra _1
; che, a seguito delle gravi infiltrazioni di acqua provenienti dal tetto di
[...] copertura dell'ala dello stabile su cui insistono i detti appartamenti fu costretta ad pagina 1 di 6 intervenire con urgenza e a proprie spese al rifacimento del tetto di copertura, intervento richiesto anche alla e al di lei marito;
che per il rifacimento del _1 tetto veniva affrontata una spesa di € 22.275,00, comprensiva di iva;
che per detta spesa, riguardante parti comune, ha diritto al rimborso da parte della per _1
l'importo di € 14.374,65; che a servizio della convenuta veniva riattivata anche una canna fumaria, a proprie spese, che, quando utilizzata, genera notevoli immissioni di fumo costringendola a tenere chiuse le finestre, che, inoltre, la convenuta provvedeva a trasformare un vano finestra in portone, in assenza di consensi oltre che ad alterare il decoro dello stabile, tanto premesso conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno Sez. distaccata di Cava dè Tirreni la sig. Controparte_1
per ivi sentir accertare l'entità dei lavori di rifacimento del tetto di copertura
[...]
e condannarla al pagamento della somma di € 14.374,65, oltre interessi, ovvero al pagamento della diversa somma che dovrebbe essere determinata in corso di causa oltre che al pagamento per i lavori eseguiti per la riattivazione della canna fumaria e a predisporre tutte le misure necessarie ad evitare le emissioni di fumo e alla chiusura del portone, con ripristino della originaria finestra, con vittoria di spese di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva la sig.ra la quale Controparte_1
esponeva che il rifacimento della porzione del tetto veniva eseguito, dall'attrice, al solo scopo di trasformare in mansarda abitabile il sottotetto di proprietà della stessa, prima adibito ad intercapedine tra il tetto e l'appartamento sottostante, che alcuna infiltrazione d'acqua si verificava in quanto, se tanto fosse vero, ne avrebbe dovuto dare notizia e dimostrazione sia ad essa convenuta che all'amministratore del condominio, prima di eseguire i lavori;
che non ha mai concordato per il rifacimento del tetto in quanto non necessario né urgente, ribadiva che il rifacimento del tetto veniva eseguito dall'attrice nel suo esclusivo interesse consistente nella trasformazione del suppenno di copertura del proprio appartamento in mansarda, per cui nulla è dovuto in mancanza di qualsiasi obiettivo riscontro circa l'urgenza e necessità dell'opera, che il tetto non veniva realizzato a regola d'arte, in quanto arbitrariamente rimosse e asportate le tegole originali, realizzando un tetto con tegole di scarso valore estetico e in disarmonia con la restante parte di tetto dell'edificio che, comunque, l'importo richiesto non appare congruo e deve essere pagina 2 di 6 dettagliato con computo metrico e prezzario applicato al fine di esercitare il controllo circa le misure, voce e prezzi indicati.
Quanto alla canna fumaria osservava che tale attività è stata la inevitabile conseguenza della sua unilaterale decisione di rifare il tetto relativamente alla verticale di sua pertinenza conseguendone la ricostruzione della stessa a seguito della rimozione, così come il cattivo funzionamento per cui, le relative spese vanno poste a carico dell'attrice, infine per il vano porta precisava che lo stesso solo precariamente, per il breve tempo di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato veniva parzialmente murato ma da sempre è stata una porta, tanto esposto concludeva per il rigetto delle domande, in quanto improponibili, inammissibili e infondate in fatto e diritto con vittoria di spese di giudizio.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e CTU, successivamente dichiarata nulla, per cui inutilizzabile ai fini della decisione, quindi ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Rimessa sul ruolo, e mutata la persona fisica del giudicante veniva, da questo giudicante, rinviata per la discussione, ex art. 281 sexies previa concessione di termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Parte attrice, nella fattispecie, ritenendo la urgenza e indifferibilità, a causa delle manifestate infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto di copertura dello stabile, composto da due piani, di cui il secondo di sua proprietà ed il primo piano di proprietà della odierna convenuta, provvedeva al rifacimento del tetto a proprie spese, ritenendo, comunque che di tali lavori, ne ha beneficiato anche la odierna convenuta, conveniva in giudizio la sig.ra al fine di sentirla condannare al pagamento _1
della somma di sua spettanza.
A fronte di tale richiesta parte convenuta ha replicato, preliminarmente di non essere mai stata mai notiziata dall'attrice sulla paventata infiltrazione d'acqua e, comunque, la porzione del tetto in questione veniva trasformato in mansarda abitabile e tanto a solo beneficio dell'attrice.
In sede di istruttoria il teste di parte attrice, sig.ra nulla sapeva in CP_2 ordine alle infiltrazioni d'acqua ma era a conoscenza che la sig.ra aveva Pt_1
pagina 3 di 6 provveduto al rifacimento del tetto di copertura e che il tetto ha funzione di copertura anche dell'appartamento della sig.ra sulla circostanza di cui al capo 7) della _1
memoria istruttoria, riferiva che è sempre esistita una porta, nulla sapeva sulle altre circostanze.
Altro teste di parte attrice, , riferiva di essere a conoscenza Testimone_1
delle infiltrazioni in quanto chiamato, come titolare della impresa di costruzione che ha rifatto il tetto, confermava le circostanze di cui ai capitoli 3 e 4 ... che nel rifacimento veniva aggiunta la coibentazione e impermeabilizzazione, che furono recuperate le tegole napoletane e i luoghi in cui intervenne si presentava con un solaio rifatto ex novo in cemento ed era presente il tetto che aveva sostituito.
Il teste riferiva di essere stato chiamato dal nipote dell'attrice al fine Testimone_2
di effettuare una perizia sui lavori svolti nel loro appartamento, che il tetto fungeva da copertura dei due piani di cui è composto lo stabile.
È pacifico che a norma dell'art. 2697 c. c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti che ne stanno a fondamento”
Ebbene a parte quanto dichiarato dai testi escussi, dalle cui deposizioni comunque non è emerso che la causa delle infiltrazione fosse dovuta al cattivo stato di manutenzione del tetto, ma solo di infiltrazioni, non sono emerse prove certe di quanto lamentato.
Va, comunque, rilevato che, considerato che il tetto funge da copertura anche del piano sottostante e vista la richiesta di contribuzione nella spese di rifacimento, era onere di parte attrice, prima di far procedere alla esecuzione dei lavori, di informare e, pertanto, di rendere partecipe anche parte convenuta sia nella verifica e accertamento dello stato dei luoghi, e constatata la necessità e indifferibilità di un urgente intervento, come sostenuto, di conseguenza di procedere, in collaborazione, alla esecuzione dei lavori atti alla eliminazione delle infiltrazione e, solo in caso di inattività della parte poteva procedere anche da sola ai lavori richiedendo, poi, il rimborso.
In merito si richiama una recente Ordinanza della Suprema Corte del 18/02/2022 n.
5464 che ha statuito “in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune , l'art. 1110 c.c., ... stabilisce che il comunista che , in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore , abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune , ha diritto al pagina 4 di 6 rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicchè solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso ...
Di tale informativa non è stata fornita prova cosi come non è emersa prova dello stato fatiscente del tetto né dalla espletata prova testimoniale, né l'attrice ha fornito, in altri modi, prova di quanto lamentato.
A tanto va aggiunto e, comunque non smentito dall'attrice, che la stessa non ha provveduto al solo rifacimento del tetto al fine della eliminazione delle cause infiltrative, se effettivamente esistenti, ma ha trasformato in mansarda abitale a suo esclusivo uso.
In conclusione, in mancanza di prova dello stato dei luoghi tale da richiedere in intervento urgente ed indifferibile sulla manutenzione, in mancanza, altresì, di prova della preventiva comunicazione e, pertanto, anche visione della convenuta di quanto lamentato e, da ultimo, la trasformazione del tetto in mansarda abitale a suo esclusivo uso, portano ad un rigetto della domanda di condanna della convenuta al pagamento, pro quota, delle spese sostenute per il rifacimento del tetto.
Quanto alle altre domande di cui 3) e 4) dell'atto di citazione, all'udienza del
06/10/2020 parte attrice vi rinunciava, per cui deve essere dichiarata cessata la materia del contendere su tali domande
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a definitivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 571/2005 r.g. tra e Parte_2 _1
–convenuta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così
[...]
provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente ai capi 3) e 4) delle conclusioni di cui in citazione
2) Rigetta la domanda avanzata dall'attrice, , di condanna della Parte_1
convenuta, , al pagamento della quota per il rifacimento del Controparte_1
tetto per i su esposti motivi. pagina 5 di 6 3) Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a definitivo carico di parte attrice;
4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario, che si liquidano nella complessiva somma di € 2.650,00 oltre accessori come per legge.
Salerno, 10/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 6 di 6