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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2024 …Segue da verbale di udienza del 6 novembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa NA GI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 776 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2025, avente ad oggetto compenso professionale di avvocati, ex art. 14 d.lgs. 150/2011,
Promossa da :
Avv. Maurizio Messina, residente in [...](CF: ) del Foro di C.F._1
Campobasso, rappr.to e difeso da se' stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Campobasso, alla Via Mazzini n. 38/d,
– Ricorrente –
Contro
Avv. IA SI, CF: residente in [...]
AN n. 32
Resistente Contumace
Con Ricorso ex art. 281 decies e segg c.p.c. depositato il 07.05.2024 e,poi notificato alla resistente, unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 21.05.2024, il ricorrente ha evocato in giudizio l'avvocato IA SI dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni e richieste :“- Voglia l'On. Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1 a. accertare e dichiarare che il ricorrente ha espletato attività professionale in favore della collega avv.
IA SI, CF: residente in [...], nel C.F._2 giudizio penale sopra identificato;
b. accertare e dichiarare, inoltre, che a fronte dell'attività difensiva espletata, il sottoscritto avvocato ha maturato, ai sensi delle tariffe forensi di cui al D.M. 44/2014 e segg., competenze professionali pari ad €
1.029,25 e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento della suddetta somma, o a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla presente domanda fino al soddisfo;
d. accertare e dichiarare, infine, la mancata adesione della resistente all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, per l'effetto, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento di ulteriore somma da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Adunque, il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato Maurizio Messina per l'attivita' svolta per delega della sua collega , avvocato
IA SI, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso nella causa penale n. 3/22
RGGP a carico degli imputati, sigg.ri e , entrambi difesi di fiducia Parte_1 CP_1 dal predetto avvocato IA SI, come si evince da tutti i verbali di udienza allegati, ivi comprese le udienze istruttorie del 27.02.2023 e del 15.06.2023 (Cfr. all. n. 2 produzione ricorrente);
Il ricorrente allegava, inoltre:
a) che l'avv. IA SI gli aveva “delegato interamente l'attività difensiva” del suindicato procedimento, e cioe' non solo la partecipazione a tutte le suddette documentate udienze, ma, anche, ogni ulteriore attività accessoria (come, ad es., la richiesta copie fascicolo in cancelleria;
il deposito della nomina, il deposito lista testi etc etc.);
b) che, pertanto, l'attività svolta dal ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, essere riconosciuta nella “fase di studio” (calcolata su base tariffaria minima) della controversia ed in quella “istruttoria”, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/22, per cui la richiesta formulata dal ricorrente veniva dallo stesso quantificata nella misura complessiva di € 1.029,25 (Cfr. All. n.3 della produzione di parte ricorrente);
c) che a nulla sono valsi i vari solleciti bonari, da ultimo con lettera p.e.c. del 16.01.2024 (Cfr.
All. n. 4 produzione ricorrente), ove l'avv. Messina sollecitava il pagamento delle proprie competenze, oltre ad eseguire, contestualmente, la preventiva comunicazione, prevista dall'art. 38 Codice Deontologico Forense, di voler intraprendere azione giudiziaria nei confronti della collega;
d) in assenza di riscontro, il ricorrente formulava alla controparte l'invito alla negoziazione assistita ex L. 162/2014 (vds all. n. 5), rimasto ,anch'esso ,privo di riscontro.
2 Da qui la necessita' di promuovere il presente giudizio.
La resistente, nonostante la regolarita' della notifica, e' rimasta contumace.
Adunque, il presente giudizio ha ad oggetto la liquidazione di onorari e diritti di avvocato ed è stato introdotto dall'avv. Maurizio Messina che ha premesso, in fatto:
- di aver espletato attività professionale delegatagli dall'avv. IA SI dinanzi al Giudice di
Pace di Campobasso, nel giudizio penale svoltosi;
- di non aver ricevuto, nonostante i plurimi solleciti, il pagamento dei compensi dovuti;
Ha quindi chiesto la condanna dell'avvocato IA SI , al pagamento della complessiva somma di € 1.029,25 oltre accessori di legge.
***
La domanda di cui al ricorso introduttivo risulta documentalmente provata , per cui merita di essere accolta nei termini di seguito specificati.
In linea generale occorre premettere che e' prassi frequente quella per cui l'avvocato, difensore di fiducia, come nel caso in esame, appartenente ad un foro diverso rispetto a quello in cui si svolge il giudizio dei propri assistiti, si rivolga ad un collega professionista del luogo ed, in tal caso,
l'obbligo di corrispondere il compenso incomberà sul primo professionista (Cass. civ., n. 7674
/2019) e la sua violazione costituirà una condotta rilevante dal punto di vista deontologico, in considerazione del fatto che incombe sull'avvocato “delegante” l'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
Dall'omesso pagamento nei confronti del collega derivano conseguenze oltre che sul piano civilistico, quale quella del giudizio in corso, anche sotto il profilo deontologico posto che l'Art. 43 del Codice deontologico forense stabilisce che : «
1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura».L'obbligo in questione è espressione del rapporto di colleganza che deve Contr sempre svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà ( n. 193/2016); principi, questi, la cui osservanza consente al professionista di non porre in essere un comportamento di disvalore (cfr. C.N.F. 14/10/2008 n. 118, richiamata da n. 193/2016). Adunque, sotto il CP_2 profilo deontologico, la violazione di tale obbligo costituisce un illecito disciplinare sanzionabile con la censura.
Ed infatti e' stato ritenuto che: «pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante [...] il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del collega domiciliatario e
3 che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest'ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali» (CNF, n. 193/2016);
E , parimenti, se il professionista non si adopera, per far sì che il cliente provveda al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in considerazione del fatto che viene leso: «il dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense». (CNF, n. 54/2004).
Cio' posto,venendo ,poi, al presente giudizio, quanto all'an del credito vantato, la pretesa sostanziale fatta valere nel giudizio che ci occupa attiene al pagamento dei compensi per le attività professionali svolte dall'avv. Messina Maurizio nell'ambito del procedimento penale sopra indicato su delega dell'avvocato IA SI, difensore di fiducia degli imputati e l'attivita' svolta dal ricorrente risulta sufficientemente documentata dalla produzione, agli atti del presente giudizio, dei verbali di udienza della causa penale n. 3/22 RGGP a carico degli imputati, sigg.ri e , entrambi difesi di fiducia dall'avvocato IA SI, Parte_1 CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Campobasso (Cfr. all. n. 2 produzione ricorrente).
Ed infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità,al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito, mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto le proprie obbligazioni. Puo', quindi, ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
In relazione,poi, al quantum dovuto, si osserva che l'art. 2233 c.c., in materia di criteri di determinazione del compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una scala preferenziale, che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. n.
29837/2011).
Dunque, solo in caso di mancanza di preventiva ed espressa pattuizione tra le parti, si ritiene che occorre far riferimento al D.M. n°55 del 10.03.2014 e al D.M. 147/22 per la relativa determinazione, considerato che, ex art.1 del D.M. cit., “il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato, quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi (…)”.
Nel caso in esame vi e' prova documentale che il ricorrente abbia svolto l'attivita' per la quale chiede di essere ricompensato ma non risulta alcun accordo in ordine al quantum debeatur.
4 Per la relativa quantificazione , in assenza di accordo tra le parti e/o di pattuizione scritta, si ritiene applicabile il calcolo delle tariffe di cui ai D.M. 55/14 e 147/22, in relazione all'attivita' effettivamente svolta, limitatamente alle fasi di studio e di istruttoria, ancorate ai parametri minimi, per come richieste dallo stesso ricorrente. Dal suddetto calcolo , gli importi previsti sono
Euro 189,00 per la fase di studio ed Euro 378,00 per la fase istruttoria , per un totale di euro 567,00 oltre l'aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 12, comma 2) €170,10, per un totale di euro 737,10.
Ne consegue , per quanto innanzi, che il ricorrente ha diritto ad ottenere il compenso di euro
737,10 oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori, Iva e cap, come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio ed anche quelle relative alla formulazione della proposta di negoziazione assistita- rimasta senza esito- seguono la soccombenza, vanno poste a carico della resistente contumace e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi del
DM n. 55/2014 e 147 /2022, secondo lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle caratteristiche, dell'importanza, della natura e della minima difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonche' considerata l'attività difensiva effettivamente svolta e limitata all'atto introduttivo ed alla fase istruttoria meramente documentale esclusa la fase conclusionale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente, avvocato IA SI, al pagamento, in favore del ricorrente, Avv. Maurizio Messina, della somma di euro 737,10 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Condanna, inoltre, la resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, avv. Maurizio Messina, che si liquidano in € 63,00 quale compenso della fase relativa alla negoziazione assistita ed euro 462,00, a titolo di compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, rimborso del contributo unificato, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Campobasso 6 novembre 2025
Il G.O.
NA GI
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa NA GI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 776 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 06.11.2025, avente ad oggetto compenso professionale di avvocati, ex art. 14 d.lgs. 150/2011,
Promossa da :
Avv. Maurizio Messina, residente in [...](CF: ) del Foro di C.F._1
Campobasso, rappr.to e difeso da se' stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Campobasso, alla Via Mazzini n. 38/d,
– Ricorrente –
Contro
Avv. IA SI, CF: residente in [...]
AN n. 32
Resistente Contumace
Con Ricorso ex art. 281 decies e segg c.p.c. depositato il 07.05.2024 e,poi notificato alla resistente, unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 21.05.2024, il ricorrente ha evocato in giudizio l'avvocato IA SI dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni e richieste :“- Voglia l'On. Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1 a. accertare e dichiarare che il ricorrente ha espletato attività professionale in favore della collega avv.
IA SI, CF: residente in [...], nel C.F._2 giudizio penale sopra identificato;
b. accertare e dichiarare, inoltre, che a fronte dell'attività difensiva espletata, il sottoscritto avvocato ha maturato, ai sensi delle tariffe forensi di cui al D.M. 44/2014 e segg., competenze professionali pari ad €
1.029,25 e, per l'effetto, condannare la parte resistente al pagamento della suddetta somma, o a quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione dalla presente domanda fino al soddisfo;
d. accertare e dichiarare, infine, la mancata adesione della resistente all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, per l'effetto, condannare la stessa ex art. 96 c.p.c. al pagamento di ulteriore somma da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Adunque, il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato Maurizio Messina per l'attivita' svolta per delega della sua collega , avvocato
IA SI, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Campobasso nella causa penale n. 3/22
RGGP a carico degli imputati, sigg.ri e , entrambi difesi di fiducia Parte_1 CP_1 dal predetto avvocato IA SI, come si evince da tutti i verbali di udienza allegati, ivi comprese le udienze istruttorie del 27.02.2023 e del 15.06.2023 (Cfr. all. n. 2 produzione ricorrente);
Il ricorrente allegava, inoltre:
a) che l'avv. IA SI gli aveva “delegato interamente l'attività difensiva” del suindicato procedimento, e cioe' non solo la partecipazione a tutte le suddette documentate udienze, ma, anche, ogni ulteriore attività accessoria (come, ad es., la richiesta copie fascicolo in cancelleria;
il deposito della nomina, il deposito lista testi etc etc.);
b) che, pertanto, l'attività svolta dal ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, essere riconosciuta nella “fase di studio” (calcolata su base tariffaria minima) della controversia ed in quella “istruttoria”, con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/22, per cui la richiesta formulata dal ricorrente veniva dallo stesso quantificata nella misura complessiva di € 1.029,25 (Cfr. All. n.3 della produzione di parte ricorrente);
c) che a nulla sono valsi i vari solleciti bonari, da ultimo con lettera p.e.c. del 16.01.2024 (Cfr.
All. n. 4 produzione ricorrente), ove l'avv. Messina sollecitava il pagamento delle proprie competenze, oltre ad eseguire, contestualmente, la preventiva comunicazione, prevista dall'art. 38 Codice Deontologico Forense, di voler intraprendere azione giudiziaria nei confronti della collega;
d) in assenza di riscontro, il ricorrente formulava alla controparte l'invito alla negoziazione assistita ex L. 162/2014 (vds all. n. 5), rimasto ,anch'esso ,privo di riscontro.
2 Da qui la necessita' di promuovere il presente giudizio.
La resistente, nonostante la regolarita' della notifica, e' rimasta contumace.
Adunque, il presente giudizio ha ad oggetto la liquidazione di onorari e diritti di avvocato ed è stato introdotto dall'avv. Maurizio Messina che ha premesso, in fatto:
- di aver espletato attività professionale delegatagli dall'avv. IA SI dinanzi al Giudice di
Pace di Campobasso, nel giudizio penale svoltosi;
- di non aver ricevuto, nonostante i plurimi solleciti, il pagamento dei compensi dovuti;
Ha quindi chiesto la condanna dell'avvocato IA SI , al pagamento della complessiva somma di € 1.029,25 oltre accessori di legge.
***
La domanda di cui al ricorso introduttivo risulta documentalmente provata , per cui merita di essere accolta nei termini di seguito specificati.
In linea generale occorre premettere che e' prassi frequente quella per cui l'avvocato, difensore di fiducia, come nel caso in esame, appartenente ad un foro diverso rispetto a quello in cui si svolge il giudizio dei propri assistiti, si rivolga ad un collega professionista del luogo ed, in tal caso,
l'obbligo di corrispondere il compenso incomberà sul primo professionista (Cass. civ., n. 7674
/2019) e la sua violazione costituirà una condotta rilevante dal punto di vista deontologico, in considerazione del fatto che incombe sull'avvocato “delegante” l'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.
Dall'omesso pagamento nei confronti del collega derivano conseguenze oltre che sul piano civilistico, quale quella del giudizio in corso, anche sotto il profilo deontologico posto che l'Art. 43 del Codice deontologico forense stabilisce che : «
1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura».L'obbligo in questione è espressione del rapporto di colleganza che deve Contr sempre svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà ( n. 193/2016); principi, questi, la cui osservanza consente al professionista di non porre in essere un comportamento di disvalore (cfr. C.N.F. 14/10/2008 n. 118, richiamata da n. 193/2016). Adunque, sotto il CP_2 profilo deontologico, la violazione di tale obbligo costituisce un illecito disciplinare sanzionabile con la censura.
Ed infatti e' stato ritenuto che: «pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante [...] il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del collega domiciliatario e
3 che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest'ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali» (CNF, n. 193/2016);
E , parimenti, se il professionista non si adopera, per far sì che il cliente provveda al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante in considerazione del fatto che viene leso: «il dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense». (CNF, n. 54/2004).
Cio' posto,venendo ,poi, al presente giudizio, quanto all'an del credito vantato, la pretesa sostanziale fatta valere nel giudizio che ci occupa attiene al pagamento dei compensi per le attività professionali svolte dall'avv. Messina Maurizio nell'ambito del procedimento penale sopra indicato su delega dell'avvocato IA SI, difensore di fiducia degli imputati e l'attivita' svolta dal ricorrente risulta sufficientemente documentata dalla produzione, agli atti del presente giudizio, dei verbali di udienza della causa penale n. 3/22 RGGP a carico degli imputati, sigg.ri e , entrambi difesi di fiducia dall'avvocato IA SI, Parte_1 CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Campobasso (Cfr. all. n. 2 produzione ricorrente).
Ed infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità,al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito, mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto le proprie obbligazioni. Puo', quindi, ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
In relazione,poi, al quantum dovuto, si osserva che l'art. 2233 c.c., in materia di criteri di determinazione del compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una scala preferenziale, che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. n.
29837/2011).
Dunque, solo in caso di mancanza di preventiva ed espressa pattuizione tra le parti, si ritiene che occorre far riferimento al D.M. n°55 del 10.03.2014 e al D.M. 147/22 per la relativa determinazione, considerato che, ex art.1 del D.M. cit., “il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato, quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi (…)”.
Nel caso in esame vi e' prova documentale che il ricorrente abbia svolto l'attivita' per la quale chiede di essere ricompensato ma non risulta alcun accordo in ordine al quantum debeatur.
4 Per la relativa quantificazione , in assenza di accordo tra le parti e/o di pattuizione scritta, si ritiene applicabile il calcolo delle tariffe di cui ai D.M. 55/14 e 147/22, in relazione all'attivita' effettivamente svolta, limitatamente alle fasi di studio e di istruttoria, ancorate ai parametri minimi, per come richieste dallo stesso ricorrente. Dal suddetto calcolo , gli importi previsti sono
Euro 189,00 per la fase di studio ed Euro 378,00 per la fase istruttoria , per un totale di euro 567,00 oltre l'aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 12, comma 2) €170,10, per un totale di euro 737,10.
Ne consegue , per quanto innanzi, che il ricorrente ha diritto ad ottenere il compenso di euro
737,10 oltre rimborso forfetario del 15% ed accessori, Iva e cap, come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio ed anche quelle relative alla formulazione della proposta di negoziazione assistita- rimasta senza esito- seguono la soccombenza, vanno poste a carico della resistente contumace e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi del
DM n. 55/2014 e 147 /2022, secondo lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle caratteristiche, dell'importanza, della natura e della minima difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonche' considerata l'attività difensiva effettivamente svolta e limitata all'atto introduttivo ed alla fase istruttoria meramente documentale esclusa la fase conclusionale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente, avvocato IA SI, al pagamento, in favore del ricorrente, Avv. Maurizio Messina, della somma di euro 737,10 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Condanna, inoltre, la resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, avv. Maurizio Messina, che si liquidano in € 63,00 quale compenso della fase relativa alla negoziazione assistita ed euro 462,00, a titolo di compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, rimborso del contributo unificato, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Campobasso 6 novembre 2025
Il G.O.
NA GI
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