Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice relatore dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 10622/2024, vertente t r a
- ( ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 attualmente residente a[...] int.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Mastrangelo, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 a Venezia, in via Cima d'Asta n.4, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Mariano, giusta procura in atti;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
Visto il ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in Roma in data 08.09.2000 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2000, atto n. 01055 parte 2, serie A01), dal quale sono nati due figli: in data 29.12.2005 e Per_1
in data 12.09.08, conviventi con la madre in Roma, via Sarnano 12; Per_2 vista la costituzione in giudizio di parte resistente;
atteso che, all'esito dell'udienza del 10.12.2024, davanti al Giudice delegato, sentite le parti (il padre mediante collegamento telematico), la causa è stata riservata in decisone sullo status di divorzio e sulle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli;
Sullo status di divorzio, considerato che, dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta, è emerso che esse vivono ininterrottamente separate sin da prima dell'accordo di separazione consensuale e senza soluzione di continuità in forza di decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Roma (n. cronol. 31133/2014 del 16/12/2014), e che da tale epoca non vi è stato il ripristino della comunione morale e materiale;
accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli
il diritto di visita del padre di vedere e tenere con sé i figli da una a tre volte al mese e comunque per metà delle vacanze natalizie e pasquali e per 30 giorni durante le vacanze estive;
un contributo a carico del padre al mantenimento dei figli minori pari a complessivi 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che il signor non ha CP_1 rispettato le condizioni della separazione non frequentando i figli né provvedendo al loro mantenimento. Egli risulta attualmente residente in [...], lavorativamente disoccupato e percettore di un assegno di invalidità civile a carico INPS di 333,33 euro mensili;
deduce di versare in una situazione economica precaria, avendo prodotto Certificazione Unica 2023 relativa all'anno 2022 (un reddito da lavoro dipendente o assimilabile di 5.176,26 euro da Cetram s.r.l. a cui si aggiungono ulteriori 6.991,15 euro da INPS); e Certificazione Unica 2024 relativa all'anno 2023 (un reddito da lavoro dipendente o assimilabile di 8.319,83 euro da INPS); quanto alla situazione personale, il signor è stato dichiarato “invalido con totale e permanente CP_1 inabilità lavorativa: 100%, art.2 e 12 L. 118/71 […] con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)” dalla Commissione Medica INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, con verbale del 27/06/2024; la situazione di non ottimale salute di parte resistente è poi comprovata dalla diagnosi fornita in sede di dimissioni del 11/05/2024 dall'Ospedale pubblico dell'Angelo di Mestre, le quali precisano:
“Microlesioni emorragiche in marcata sofferenza microcangiopatia cerebrale in corso di accertamenti. Ipertensione arteriosa. Dislipidemia. Iperomocisteinemia in mutazione MTHFR in omozigosi. Iniziale insufficienza renale”; la stessa difesa di parte resistente ha fatto presente come le condizioni economiche e di salute non consentono al sig. di prendersi cura economicamente e personalmente dei figli, al punto da CP_1 aderire alla domanda di affidamento esclusivo formulata dalla ricorrente. Di contro, nel corso del giudizio è emerso che i figli (minorenne) e (ormai Per_2 Per_1 maggiorenne) vivono con la madre presso l'abitazione sita in Roma;
dalla documentazione acquisita risulta che la signora lavora attualmente come lavoratrice Pt_1 dipendente presso la Tarma srl, dalla quale percepisce uno stipendio mensile netto di circa 1.500,00 euro la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come: “A seguito della separazione personale dei coniugi (ma i principi, in forza dell'art. 337 bis. c.c., si applicano anche ai figli naturali), nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018) (…). D'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (così Cass., n. 13664/2022; Cass. n. 11724 del 2023)”.
- Considerato che rispetto alle condizioni fotografate in sede di separazione nel 2014, i figli e hanno naturalmente e indubbiamente accresciuto le esigenze legate ai Per_1 Persona_3 loro rispettivi bisogni della vita e che la madre provvede in esclusiva a tutte le loro esigenze, incluse quelle abitative, tenuto conto del primario interesse morale e materiale e materiale dei figli, avuto altresì riguardo dei tempi di cura dei ragazzi presso ciascun genitore, esclusivi quelli della madre, e alla circostanza che il padre ha verosimilmente ulteriori fonti di reddito attesa l'entità del mutuo e del condominio della casa di sua abitazione ( e di proprietà della compagna), il Tribunale dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), con decorrenza a far data dal mese di gennaio 2025;
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese straordinarie al 50% a carico di entrambi, in base al protocollo del tribunale di Roma del
17.12.2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 08.09.2000 tra ( ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_1 ( ); C.F._1
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (anno 2000 n. 01055 parte 2, serie A01);
- affida la figlia minore ( esclusivamente alla madre Persona_3 C.F._3
, attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le Parte_1 questioni riguardanti la minore – istruzione, educazione, salute, residenza, con esclusione da tali scelte del padre, disponendone il collocamento presso il domicilio materno (sito in Roma, Via Sarnano 12), con diritto di frequentazione del padre secondo le modalità concordate dalle parti;
- determina in 500,00 euro complessivi il contributo mensile dovuto dal padre Controparte_1 per il mantenimento di entrambi i figli, da corrispondere presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, a far data dal mese di gennaio 2025;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto indicato in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
Con la collaborazione del MOT dr. Salvatore Palumbo