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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2493/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 18/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. AMOROSO ENRICO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. AMOROSO ENRICO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025 con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 05/04/2003 e trascritto al n. 4, Parte 1, Serie -, Anno Parte_2
2003 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda. Il IG continuerà ad abitare la casa di GA (Treviso) Parte_2
alla via Canova n. 15, mentre la IGa trasferirà altrove la propria Parte_1
residenza. Il IG dichiara di nulla opporre a che la moglie trasferisca Parte_2
altrove il proprio domicilio e/o la propria residenza dopo la sottoscrizione del presente ricorso e, comunque, in pendenza del procedimento di separazione.
2. Il figlio maggiorenne ma non completamente economicamente autosufficiente manterrà, allo stato, la propria residenza anagrafica presso il padre, Persona_1
nell'immobile sito in GA (Treviso) alla via Canova n. 15, in quanto il ragazzo, che non ha ancora la patente di guida, ha manifestato la volontà di rimanere vicino ai luoghi
2 abitualmente frequentati e agli amici.
3. La casa familiare costituita dall'immobile sito in GA (Treviso) alla via Canova n.
15 viene assegnata al IG , con ogni arredo e corredo. Parte_2
4. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio maggiorenne ma non completamente economicamente autosufficiente , nei tempi in cui lo avrà Per_1
con sé. Le spese straordinarie erogande in favore del medesimo, per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo per il Processo di Famiglia in uso presso questo Tribunale,
saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Si dà atto che nell'ambito degli accordi di separazione raggiunti al fine di una equilibrata sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi con riferimento al patrimonio anche immobiliare degli stessi (accordi esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, INVIM compreso, a sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e della circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012), la IGa , senza corrispettivo alcuno, Parte_1
si obbliga a cedere e trasferire, mediante apposita stipula notarile, al IG
[...]
, il quale si impegna ad accettare e acquisire, l'intera quota, pari al 50%, del diritto Parte_2
di proprietà, di cui è intestataria, avente a oggetto un appartamento al piano terra con magazzino al piano interrato e il garage pertinenziale al piano interrato, siti nel Comune
di GA (Treviso) alla via Canova n. 15, il tutto identificato come segue al Catasto
Fabbricati del medesimo Comune, alla Sezione B, Foglio 6:
- mappale 436, subalterno 5, piano S1-T, cat. A/2, cl. 2, vani 5,5, sup. cat. Tot. mq 104,
sup. cat. Escluse aree scoperte mq 102, R.C. euro 492,83;
- mappale 436, subalterno 1, piano S1, cat. C/6, cl. 3, sup. cat. Tot. mq. 22, mq. 19, R.C.
euro 27,48,
3 con la relativa proporzionale quota di proprietà, in ragione di 42/1000, su tutte le parti comuni del fabbricato.
L'immobile di cui sopra dovrà essere, in sede di stipula notarile, libero da qualsiasi peso,
onere, gravame, iscrizione e/o trascrizione pregiudizievole, fatta eccezione per il mutuo di cui al contratto nn. 4413 Rep. e 3760 Racc. Notaio Dottor in Venezia in Persona_2
data 17.7.2019, siccome surrogato con atto in data 18.11.2024, nn. 2334 Rep. e 2045
Racc. Notaio in Treviso. Persona_3
La IGa ed il IG si impegnano a dare corso al Parte_1 Parte_2
trasferimento immobiliare de quo mediante apposita stipula notarile esecutiva dell'obbligazione ivi assunta, avanti a notaio scelto dal IG , con Parte_2
oneri, imposte, tasse e costi tutti a carico del IG . La stipula dovrà Parte_2
avvenire entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di omologa della presente separazione consensuale da parte del Tribunale di Treviso.
6. Si dà atto che il IG , con decorrenza dal rateo del mese di giugno Parte_2
2025, si obbliga ad accollarsi per l'intero il mutuo ipotecario di cui al contratto nn. 4413
Rep. e 3760 Racc., Notaio Dottor in Venezia, in data 17.7.2019, siccome Persona_2
surrogato con atto in data 18.11.2024, nn. 2334 Rep. e 2045 Racc. Notaio
[...]
in Treviso. Per_3
Con decorrenza dal rateo del mese di giugno 2025, pertanto, il predetto mutuo resterà
esclusivamente a carico del IG , il quale se ne accolla gli oneri sino Parte_2
all'estinzione completa, dichiarando di null'altro avere a pretendere dalla IGa Pt_1
con riferimento ai ratei pagati sino al mese di maggio 2025 compreso e a quelli
[...]
successivi, sino a completa estinzione.
La IGa ed il IG , inoltre, si impegnano a compiere Parte_1 Parte_2
ogni atto necessario e/o richiesto affinché la Banca creditrice proceda alla liberazione
4 della IGa . Parte_1
Il IG , inoltre, si riconosce debitore nei confronti della IGa Parte_2 Pt_1
della somma di euro 24.557,13, pari alla metà dei ratei del mutuo de quo pagati a
[...]
far data dalla costituzione e sino al maggio 2025 compreso. Il IG Parte_2
corrisponderà alla IGa la predetta somma contestualmente Parte_1
all'eventuale, futura vendita a terzi dell'immobile sito in GA (Treviso) alla via
Canova n. 15 divenuto di Sua esclusiva proprietà per effetto dell'esecuzione dei presenti accordi di separazione, ovvero entro 7 giorni lavorativi dall'ottenimento di liquidità
conseguente alla rinegoziazione/rifinanziamento delle proprie posizioni debitorie, e comunque entro e non oltre il 31.12.2031.
7. Si dà atto che i IGi e continueranno ad essere Parte_1 Parte_2
obbligati, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento dei ratei afferenti il finanziamento n. 0137 - 461604 - 30 del 24.01.2020 – Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. contratto da entrambi i coniugi per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare, e ciò
sino all'ottenimento di una rinegoziazione del finanziamento stesso.
A seguito della suddetta rinegoziazione e, in ogni caso, a partire dal 1.06.2027 i ratei del predetto finanziamento resteranno a carico del IG nella misura del Parte_2
100%.
Fintanto che perdurerà l'obbligo della IGa di pagare il 50% dei ratei del Parte_1
finanziamento de quo, Ella corrisponderà tale somma, entro il giorno 15 di ogni mese, su conto corrente intestato al IG . Parte_2
I IGi e dichiarano di non avere nulla a pretendere Parte_1 Parte_2
reciprocamente con riferimento ai ratei pagati sino al mese aprile 2025 incluso.
8. Si dà atto che il finanziamento n. 1224657 del 22.7.2022 – contratto dal CP_1
IG , resta di esclusiva competenza del medesimo con decorrenza Parte_2
5 dall'1.6.2025.
Si dà atto che ciascuna parte dichiara di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra con riferimento ai ratei pagati sino al mese di maggio 2025 incluso.
9. Si dà atto che i IGi e concordano che la carta di Parte_1 Parte_2
credito n. 4539 97000 7411 9914, intestata alla IGa , con addebito sul Parte_1
conto corrente n. 137 57 1382171 cointestato tra i coniugi, in essere presso Banca
Popolare dell'Alto Adige S.p.A. – filiale di Treviso/Piazza San Vito, continuerà ad essere utilizzata per far fronte alle spese della casa familiare sino al 31 maggio 2025 compreso.
Il debito relativo al mese di maggio 2025 portato dalla predetta carta di credito, che sarà
addebitato sul conto corrente cointestato tra i coniugi in essere presso Banca Popolare
dell'Alto Adige S.p.A. – filiale di Treviso/Piazza San Vito – il 15 giugno 2025, verrà pagato dalla IGa , la quale si impegna a versare la relativa provvista sul conto Parte_1
corrente stesso entro il 14 giugno 2025.
10. Si dà atto che quanto ai mesi di aprile a maggio 2025, le parti concordano che tutte le spese familiari, ivi inclusi i ratei del mutuo relativo alla casa familiare e del finanziamento n. 30 464604 del 20.01.2020 – Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. –
continueranno ad essere sostenute dalle parti con le stesse modalità con cui lo sono alla data della sottoscrizione del presente ricorso, con addebito nei conti correnti in cui attualmente vengono addebitate, eventualmente anche ricorrendo all'utilizzo della carta di credito n. 4539 97000 7411 9914, intestata alla IGa , con addebito sul Parte_1
conto corrente cointestato tra i coniugi in essere presso Banca Popolare dell'Alto Adige
S.p.A. – filiale di Treviso/Piazza San Vito.
A partire dall'1.06.2025, le spese relative alle utenze della casa familiare resteranno di esclusiva competenza del IG , il quale provvederà a intestare Parte_2
esclusivamente a sé le utenze, ove cointestate.
6 11. Si dà atto che i IGi e , entro il 30 giugno 2025, Parte_1 Parte_2
provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato n. 137 57 1382171, in essere presso Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. – filiale di Treviso/Piazza San Vito, con costi a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
I IGi e , entro il 30 giugno 2025, provvederanno a Parte_1 Parte_2
chiudere il conto corrente cointestato n. 0U52854545640, in essere presso CP_2
– filiale di Treviso, via Montegrappa n.4, con costi a carico di ciascuna parte nella
[...]
misura del 50%.
12. Si dà atto che nell'ambito degli accordi di separazione raggiunti al fine di una equilibrata sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi con riferimento al patrimonio degli stessi (accordi esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, INVIM
compreso, a sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
27/E del 21 giugno 2012), la IGa , senza corrispettivo alcuno, si obbliga Parte_1
a cedere e trasferire, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione,
al IG , il quale si impegna ad accettare e acquisire, il diritto di Parte_2
proprietà alla stessa intestato, avente a oggetto l'automobile Fiat 500 targata EX 551 XD,
n. di telaio AO85772TV14.
13. Si dà atto che i IGi e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere alcun assegno di mantenimento l'una dall'altro.
14. Si dà atto che i IGi e dichiarano, altresì, di non Parte_1 Parte_2
avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo definito ogni pregresso rapporto di carattere personale, economico, finanziario e patrimoniale afferente al loro coniugio.
7 15. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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