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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2024, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente
dott.ssa Enrica de Sire Giudice rel.
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3179/2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Di Parte_1 C.F._1
Mauro, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Controparte_1 C.F._2
Oliva, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi consensualizzata.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente l'11.06.2022 la ricorrente Parte_1
dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il
[...] Controparte_1 12.10.2002 (atto trascritto nel registro egli atti di matrimonio presso il Comune di San Marzano sul
Sarno al n. 41, parte II serie A, ufficio 1, anno 2002); che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(l'8/11/2007), studentessa presso l'Istituto professionale della Moda, ed (l'1/7/2003), Per_2 studente presso l'ITIS, divenuto maggiorenne;
che a causa del comportamento tenuto dalla controparte, meglio descritto in ricorso, - il quale, oltre ad aver intrapreso una relazione extraconiugale, ha assunto durante il matrimonio condotte violative del dovere di fedeltà e di coabitazione, oltre che di assistenza morale e materiale nell'interesse della famiglia - il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato, tanto da determinare il venir meno dell'affectio coniugalis, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi
e con addebito a carico del sig;
2) stabilire che Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
verserà a titolo di mantenimento delle moglie e dei figli l'assegno mensile Controparte_1 dell'importo di euro 2000, con adeguamento istat ogni anno nella misura del 100% oltre al 100% di tutte le spese mediche, scolastiche e ludiche relative ai figli, e corrisponderà alla sig.ra la Pt_1
metà dei fitti Percepiti e percependi 3) La casa coniugale sita in San Marzano Sul Sarno e identificata nel catasto fabbricati del Comune al NCEU al foglio 4 particella 790 sub 29 è di proprietà esclusiva del Sig.ra viene assegnata alla stessa 4) I figli minori sono affidati ad entrambi i Parte_1
genitori con affido condiviso e collocato prevalentemente presso la madre. Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi dall'uscita della scuola il martedì e il venerdì fino alle 20.00 e un sabato e una domenica a settimane alterne dalle 9.00 alle 19.00 5) Durante il periodo estivo i figli minori trascorreranno una settimana di vacanza con il padre e una settimana di vacanza con la madre nel mese di agosto Durante le festività natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Anche le festività pasquali verranno suddivise in due eguali periodi che i figli trascorrerà con ciascuno dei genitori. 6)Entrambi i genitori prenderanno le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione ed alla salute, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione ed aspirazioni del figlio. Invece per quel che concernono le decisioni di ordinaria amministrazione, sempre riguardo al figlio, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso di loro. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
All'udienza presidenziale del 6.02.2023, esperito negativamente il tentativo di conciliazione ed assunti i provvedimenti presidenziali provvisori nei termini ivi indicati, il giudizio è stato rinviato per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore all'udienza del 7.12.2023. Alla predetta udienza, rigettate le richieste istruttorie articolate dalla ricorrente, il g.i. ha formulato la proposta conciliativa nei seguenti termini: “
1. Separazione dei coniugi.
2. Conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale resa in data 06.02.2023 come successivamente modificate con decreto
n. 2167/2023 della Corte d'Appello di Salerno” rinviando la causa per la verifica dell'adesione alla proposta conciliativa suindicata.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza ricalendarizzata del 19.9.2024 è stato assegnato il termine per la notifica alla controparte della proposta conciliativa;
quindi, con comparsa depositata il 19.11.2024 si è costituito in giudizio il quale, dato atto delle trattative intraprese con la ricorrente, ha chiesto all'adito Controparte_1
Tribunale di “Disporre la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale e, previo parere del P.M., omologare la separazione tra i coniugi alle condizioni dell'accordo allegato. Con compensazione delle spese di giudizio.”. Con successiva istanza del 21.11.2024 la ricorrente ha chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto tra i coniugi e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto, formalizzato e sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, allegato, rispettivamente, alla comparsa di costituzione del resistente del 19.11.2024 e all'istanza del
21.11.2024 depositata dalla ricorrente, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Vista la concorde richiesta delle parti, ricorrono giusti motivi, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra composto, così provvede: dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi nata a [...] l'[...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui all'accordo congiunto dai Controparte_1
medesimi formalizzato e sottoscritto, con firme autenticate dai procuratori costituiti, allegato, rispettivamente, alla comparsa di costituzione del resistente del 19.11.2024 e all'istanza del
21.11.2024 depositata dalla ricorrente, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marzano sul Sarno (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.41, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2002 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune);
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice rel.
dott.ssa Enrica de Sire
Il Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente
dott.ssa Enrica de Sire Giudice rel.
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3179/2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Di Parte_1 C.F._1
Mauro, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Controparte_1 C.F._2
Oliva, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi consensualizzata.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente l'11.06.2022 la ricorrente Parte_1
dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente il
[...] Controparte_1 12.10.2002 (atto trascritto nel registro egli atti di matrimonio presso il Comune di San Marzano sul
Sarno al n. 41, parte II serie A, ufficio 1, anno 2002); che dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(l'8/11/2007), studentessa presso l'Istituto professionale della Moda, ed (l'1/7/2003), Per_2 studente presso l'ITIS, divenuto maggiorenne;
che a causa del comportamento tenuto dalla controparte, meglio descritto in ricorso, - il quale, oltre ad aver intrapreso una relazione extraconiugale, ha assunto durante il matrimonio condotte violative del dovere di fedeltà e di coabitazione, oltre che di assistenza morale e materiale nell'interesse della famiglia - il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato, tanto da determinare il venir meno dell'affectio coniugalis, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi
e con addebito a carico del sig;
2) stabilire che Controparte_1 Parte_1 Controparte_1
verserà a titolo di mantenimento delle moglie e dei figli l'assegno mensile Controparte_1 dell'importo di euro 2000, con adeguamento istat ogni anno nella misura del 100% oltre al 100% di tutte le spese mediche, scolastiche e ludiche relative ai figli, e corrisponderà alla sig.ra la Pt_1
metà dei fitti Percepiti e percependi 3) La casa coniugale sita in San Marzano Sul Sarno e identificata nel catasto fabbricati del Comune al NCEU al foglio 4 particella 790 sub 29 è di proprietà esclusiva del Sig.ra viene assegnata alla stessa 4) I figli minori sono affidati ad entrambi i Parte_1
genitori con affido condiviso e collocato prevalentemente presso la madre. Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi dall'uscita della scuola il martedì e il venerdì fino alle 20.00 e un sabato e una domenica a settimane alterne dalle 9.00 alle 19.00 5) Durante il periodo estivo i figli minori trascorreranno una settimana di vacanza con il padre e una settimana di vacanza con la madre nel mese di agosto Durante le festività natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore.
Anche le festività pasquali verranno suddivise in due eguali periodi che i figli trascorrerà con ciascuno dei genitori. 6)Entrambi i genitori prenderanno le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione ed alla salute, di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione ed aspirazioni del figlio. Invece per quel che concernono le decisioni di ordinaria amministrazione, sempre riguardo al figlio, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso di loro. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
All'udienza presidenziale del 6.02.2023, esperito negativamente il tentativo di conciliazione ed assunti i provvedimenti presidenziali provvisori nei termini ivi indicati, il giudizio è stato rinviato per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore all'udienza del 7.12.2023. Alla predetta udienza, rigettate le richieste istruttorie articolate dalla ricorrente, il g.i. ha formulato la proposta conciliativa nei seguenti termini: “
1. Separazione dei coniugi.
2. Conferma delle statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale resa in data 06.02.2023 come successivamente modificate con decreto
n. 2167/2023 della Corte d'Appello di Salerno” rinviando la causa per la verifica dell'adesione alla proposta conciliativa suindicata.
Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza ricalendarizzata del 19.9.2024 è stato assegnato il termine per la notifica alla controparte della proposta conciliativa;
quindi, con comparsa depositata il 19.11.2024 si è costituito in giudizio il quale, dato atto delle trattative intraprese con la ricorrente, ha chiesto all'adito Controparte_1
Tribunale di “Disporre la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale e, previo parere del P.M., omologare la separazione tra i coniugi alle condizioni dell'accordo allegato. Con compensazione delle spese di giudizio.”. Con successiva istanza del 21.11.2024 la ricorrente ha chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto tra i coniugi e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità all'accordo congiunto, formalizzato e sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, allegato, rispettivamente, alla comparsa di costituzione del resistente del 19.11.2024 e all'istanza del
21.11.2024 depositata dalla ricorrente, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole.
Vista la concorde richiesta delle parti, ricorrono giusti motivi, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra composto, così provvede: dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi nata a [...] l'[...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni di cui all'accordo congiunto dai Controparte_1
medesimi formalizzato e sottoscritto, con firme autenticate dai procuratori costituiti, allegato, rispettivamente, alla comparsa di costituzione del resistente del 19.11.2024 e all'istanza del
21.11.2024 depositata dalla ricorrente, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra questi ultimi e la prole;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Marzano sul Sarno (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.41, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2002 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune);
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice rel.
dott.ssa Enrica de Sire
Il Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo