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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/04/2025, n. 6255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6255 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.P. Dott.ssa Elvira Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 12149 / 2024 nel Ruolo Generale della causa Civili Contenziose dell'anno 2024
TRA
La SI rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Chiapponi Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
La soc. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Gregoria Maria Failla
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva avverso decreto ingiuntivo n.2980/2023 emesso il 17/02/2023, notificato in data 08/03/2023, opposizione notificata via PEC IN DATA 11 MARZO 2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza è sufficiente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso in via monitoria la opposta chiedeva di ingiungere alla soc. Parte_2
ed alla SI , nella sua qualità di Amministratore e socia unica della
[...] Parte_1
stessa di pagare la somma di €.6.173,88 oltre agli interessi ed alle spese, relativa ad Parte_2
un contratto di assistenza contabile e fiscale stipulato con la società nel 2016 per la CP_1
somma mensile di €.350/00, non saldata per il periodo da dicembre 2019 a dicembre 2020, data in cui il rapporto si era interrotto. Emesso il decreto a febbraio 2023 risulta che lo stesso veniva notificato alla società Parte_2
presso la sede, risultata chiusa, alla socia unica , nel suo domicilio, (risultante alla CCIAA Parte_1
ad inizio 2023, dopo il cambio di Amministratore del 16 dicembre 2022) ove veniva effettuata una notifica ex.art. 140 cpc ed al nuovo Amministratore che riceveva l'atto tramite la madre SI
. All'esito della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc, Parte_3
veniva notificato atto di precetto, in data 18 gennaio 2024 ritirato alla residenza della stessa Pt_1
dalla suocera. In data 11 marzo 2024 veniva notificata la opposizione oggi in esame con la quale
,'opponente ha contestato il credito azionato in via monitoria e dedotto in punto di tempestività della opposizione
Si è costituita in giudizio la opposta. eccependo, in via preliminare, la tardività della opposizione e contestando nel merito le avverse deduzioni
La causa è stata istruita con produzione documentale
Preliminarmente va esaminata la eccezione di tardività della opposizione.
Sotto tale profilo deve osservarsi che la notifica del decreto ingiuntivo alla SI è Pt_4
assolutamente regolare: l' indirizzo cui è stato notificato il decreto ingiuntivo, infatti, non era la residenza della SI , ma il domicilio che lei aveva eletto alla Camera di Commercio, per Pt_1
la sua qualifica di Amministratore e socio unico della soc. qualifica per la quale Parte_2
le veniva notificato l'atto. Peraltro l'Ufficiale Giudiziario ha effettuato una notifica ex. Art. 140 cpc, rinvenendo in loco il riferimento della SI e non restituendo l'atto con l'indicazione Pt_1
“sconosciuto o trasferito” come avrebbe fatto se da quei locali l'opponente si fosse trasferita. Inoltre la raccomandata inviata successivamente per avvertire dell'avvenuto deposito è stata regolarmente
“consegnata” come si evince dal report delle poste.
L'opposta ha compiutamente documentato la regolarità di tale notifica a mezzo di tutti gli allegati e le visure della società, l'ultima del marzo 2023 -coeva alla notifica - da cui si evince il domicilio indicato dalla socia ed amministratrice.
In ogni caso si deve considerare che il precetto è stato notificato -pacificamente- in data 18 gennaio
2024 ed il termine per l'eventuale opposizione tardiva è comunque di 40gg dalla notifica e quindi scadeva in data 27 febbraio 2024, mentre l'atto di opposizione con il quale è stato introdotto il giudizio che ci occupa è stata notificata l'11 marzo 2024, per cui ben oltre il termine di legge. Né la opponente ha dedotto e provato l'esistenza di eventuali motivi che potessero giustificare una opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
La notifica dell'atto di opposizione oltre il termine di legge conduce alla declaratoria di inammissibilità della stessa ed alla conferma del decreto ingiuntivo.
In ogni caso nel merito l'opposizione si appalesa infondata avendo la opposta fornito sin dalla fase monitoria la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto dedotto in lite tra le parti e del credito azionato.
L'opponente ha altresì omesso di dedurre e provare fatti estintivi e/o modificativi del credito
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, respinge l'opposizione dichiarandola inammissibile e conferma il decreto opposto condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari oltre spese generali iva e cpa di legge;
Roma, 22.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione XI
Il Giudice Unico G.O.P. Dott.ssa Elvira Bracciale ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 12149 / 2024 nel Ruolo Generale della causa Civili Contenziose dell'anno 2024
TRA
La SI rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Chiapponi Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
La soc. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Gregoria Maria Failla
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione tardiva avverso decreto ingiuntivo n.2980/2023 emesso il 17/02/2023, notificato in data 08/03/2023, opposizione notificata via PEC IN DATA 11 MARZO 2024
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza è sufficiente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso in via monitoria la opposta chiedeva di ingiungere alla soc. Parte_2
ed alla SI , nella sua qualità di Amministratore e socia unica della
[...] Parte_1
stessa di pagare la somma di €.6.173,88 oltre agli interessi ed alle spese, relativa ad Parte_2
un contratto di assistenza contabile e fiscale stipulato con la società nel 2016 per la CP_1
somma mensile di €.350/00, non saldata per il periodo da dicembre 2019 a dicembre 2020, data in cui il rapporto si era interrotto. Emesso il decreto a febbraio 2023 risulta che lo stesso veniva notificato alla società Parte_2
presso la sede, risultata chiusa, alla socia unica , nel suo domicilio, (risultante alla CCIAA Parte_1
ad inizio 2023, dopo il cambio di Amministratore del 16 dicembre 2022) ove veniva effettuata una notifica ex.art. 140 cpc ed al nuovo Amministratore che riceveva l'atto tramite la madre SI
. All'esito della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc, Parte_3
veniva notificato atto di precetto, in data 18 gennaio 2024 ritirato alla residenza della stessa Pt_1
dalla suocera. In data 11 marzo 2024 veniva notificata la opposizione oggi in esame con la quale
,'opponente ha contestato il credito azionato in via monitoria e dedotto in punto di tempestività della opposizione
Si è costituita in giudizio la opposta. eccependo, in via preliminare, la tardività della opposizione e contestando nel merito le avverse deduzioni
La causa è stata istruita con produzione documentale
Preliminarmente va esaminata la eccezione di tardività della opposizione.
Sotto tale profilo deve osservarsi che la notifica del decreto ingiuntivo alla SI è Pt_4
assolutamente regolare: l' indirizzo cui è stato notificato il decreto ingiuntivo, infatti, non era la residenza della SI , ma il domicilio che lei aveva eletto alla Camera di Commercio, per Pt_1
la sua qualifica di Amministratore e socio unico della soc. qualifica per la quale Parte_2
le veniva notificato l'atto. Peraltro l'Ufficiale Giudiziario ha effettuato una notifica ex. Art. 140 cpc, rinvenendo in loco il riferimento della SI e non restituendo l'atto con l'indicazione Pt_1
“sconosciuto o trasferito” come avrebbe fatto se da quei locali l'opponente si fosse trasferita. Inoltre la raccomandata inviata successivamente per avvertire dell'avvenuto deposito è stata regolarmente
“consegnata” come si evince dal report delle poste.
L'opposta ha compiutamente documentato la regolarità di tale notifica a mezzo di tutti gli allegati e le visure della società, l'ultima del marzo 2023 -coeva alla notifica - da cui si evince il domicilio indicato dalla socia ed amministratrice.
In ogni caso si deve considerare che il precetto è stato notificato -pacificamente- in data 18 gennaio
2024 ed il termine per l'eventuale opposizione tardiva è comunque di 40gg dalla notifica e quindi scadeva in data 27 febbraio 2024, mentre l'atto di opposizione con il quale è stato introdotto il giudizio che ci occupa è stata notificata l'11 marzo 2024, per cui ben oltre il termine di legge. Né la opponente ha dedotto e provato l'esistenza di eventuali motivi che potessero giustificare una opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
La notifica dell'atto di opposizione oltre il termine di legge conduce alla declaratoria di inammissibilità della stessa ed alla conferma del decreto ingiuntivo.
In ogni caso nel merito l'opposizione si appalesa infondata avendo la opposta fornito sin dalla fase monitoria la documentazione comprovante l'esistenza del rapporto dedotto in lite tra le parti e del credito azionato.
L'opponente ha altresì omesso di dedurre e provare fatti estintivi e/o modificativi del credito
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto confermato
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, respinge l'opposizione dichiarandola inammissibile e conferma il decreto opposto condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 per onorari oltre spese generali iva e cpa di legge;
Roma, 22.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale