Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 7634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7634 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07634/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2345 del 2025, proposto da LA AN, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Abbate e dall’Avv. Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito ed Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente Dott. LA AN a mezzo pec in data 26 Febbraio 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania finalizzata a prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione: “nominativo dei 9 candidati risultati vincitori sui 16 indicati nella graduatoria; b) domanda di partecipazione, comprensiva dell’indicazione dei dati anagrafici e degli indirizzi di residenza e dei titoli dichiarati ai fini dell’assegnazione del 30% dei posti riservati secondo le previsioni di cui allalegge 68/1999, D.lgs. 66/2010, DL 44/2023, dei candidati risultati vincitori e, comunque, dei seguenti canditati: 1) LZ AR 2) LZ OS 3) ER SA 4) CC TE 5) NT CA 6) AS NI 7) SC IE 8) SS NO 9) TO GU 10) LE NE 11) DI IA
e per l’effetto ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del 26 Febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione scolastica;
Vista la memoria del 17 novembre 2025 di parte ricorrente;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI NI NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 28 aprile 2025 e depositato il 13 maggio successivo, il ricorrente - candidato, per la Regione Campania, classe A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I Grado) nell’ambito del concorso, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” – chiedeva accertarsi l’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata in 26 febbraio 2025 e tendente ad ottenere (1) il “nominativo dei 9 candidati risultati vincitori sui 16 indicati nella graduatoria”; (2) la “domanda di partecipazione, comprensiva dell’indicazione dei dati anagrafici e degli indirizzi di residenza e dei titoli dichiarati ai fini dell’assegnazione del 30% dei posti riservati secondo le previsioni di cui alla legge 68/1999, D.lgs. 66/2010, DL 44/2023, dei candidati risultati vincitori e, comunque”, di una serie di candidati, nominativamente individuati.
2.- Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente (15 maggio 2025).
3. - Con ordinanza di questo Tribunale n. 5226 dell’11 luglio 2025 era ordinata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. Il 13 settembre 2025 parte ricorrente depositava documenti attestanti l’avvenuto espletamento dei relativi incombenti. Il 30 settembre 2025 l’Amministrazione scolastica depositava memoria e l’8 novembre 2025 il ricorrente depositava replica.
4. – il 17 novembre 2025 il ricorrente depositava memoria con cui “in considerazione dell’avvenuta sottoscrizione con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato prot. 664953/RU del 24 Ottobre 2025 [che allegava] con decorrenza dal 17 Novembre 2025”, dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
5. – Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente confermava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio; il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
6. - Preso atto di quanto rappresentato da parte ricorrente nella memoria del 17 novembre 2025, e confermato dal difensore in udienza, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
7.- La natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, con espressa statuizione di irrepetibilità del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- compensa le spese di lite, con espressa statuizione di irrepetibilità del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO EV, Presidente
Rita Luce, Consigliere
RI NI NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NI NI | AO EV |
IL SEGRETARIO