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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/12/2024, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
134/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza di rimessione in decisione;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
, nata ad [...], il [...] (C.F.: e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Verres, (AO) 11029, Loc. Torille n.60 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Marozzo del Foro di
Aosta, con studio in Aosta, Via Porta Pretoria n. 19, presso cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
C.F. elettivamente domiciliato in Aosta (AO) Via Festaz n. 29 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Massimiliano SCIULLI che lo rappresenta e difende
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente, madre della minore , nata il [...], riconosciuta da entrambi i genitori, Persona_1 ha chiesto disporsi l'affido esclusivo a sé della figlia e l'obbligo, a carico del padre, di contribuire al relativo mantenimento mediante pagamento della somma mensile di euro 300. In ricorso, la ricorrente ha dedotto che a partire dalla fine della relazione nell'aprile 2023 il padre si è disinteressato della figlia, ha chiesto di vedere quest'ultima solo quando la madre ha preteso che contribuisse al relativo pagina 1 di 4 mantenimento, ma poi, fallita la mediazione familiare, ha richiesto l'esame del DNA per l'accertamento della paternità.
Il convenuto si è costituito opponendosi all'affido esclusivo alla madre per assenza dei presupposti di legge. Il convenuto ha dedotto che la madre lo ha estromesso dalla vita della figlia “sostituendolo” con il suo nuovo compagno;
ha quindi proposto di contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di euro 200 ed ha indicato un possibile “calendario” di visite padre/figlia.
Alla prima udienza del 28.2.2024, dopo ampia discussione, le parti concordavano di sperimentare un regime prevedente due incontri infrasettimanali tra il padre e la bambina al martedì e al giovedì dalle ore 18 alle ore 21.30 circa, nonché o al sabato o alla domenica dalle 16 alle 21.30, regime da sperimentare per un mese per poi verificare la possibilità di introdurre un pernotto alla settimana tra il sabato e la domenica, per poi ulteriormente verificare la percorribilità del regime proposto dal padre nella comparsa costitutiva;
le parti concordavano che il padre avrebbe versato alla madre, come contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 250 entro il giorno 15 di ogni mese.
In seguito, in data 13.6.2024, la ricorrente ha presentato istanza al Tribunale affinché provvedesse con la massima urgenza a monitorare i rapporti padre e figlia ed eventualmente ad accompagnare il padre con un Educatore nell'esercizio delle sue funzioni genitoriali, lamentando una possibile situazione di pregiudizio per la minore derivante da condotte trascuranti del padre, verificatesi medio tempore, in relazione alla cura e all'accudimento della figlia.
Con decreto del 24.6.2024 ex art. 473 bis. 15 c.p.c., il GI ha quindi disposto che, previa presa in carico da parte dei Servizi psicosociali competenti per territorio, il padre vedesse la bambina, come richiesto dalla ricorrente, il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 o dalle ore 12.00 alle ore 14.00, solo alla presenza di un educatore, e ha disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali competenti per territorio e del Servizio di Psicologia dell'età evolutiva, affinché fosse fornito supporto psicologico alla minore e ai genitori.
Con ordinanza del 9.7.2024, il GI ha confermato il provvedimento assunto in data 24.6.2024 nell'interesse della minore, ha confermato ed ampliato il mandato conferito ai Servizi, ha disposto contributo mensile per il mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di euro 250 concordata dalle parti in sede di prima udienza del 28.5.2024. In particolare, il GI ha incaricato i
Servizi di verificare le condizioni psicofisiche, evolutive e relazionali della minore, anche in riferimento al nuovo nucleo familiare nel quale è inserita, di valutare le capacità e le risorse genitoriali delle parti, di favorire la ripresa e la progressiva estensione dei rapporti tra il padre e la figlia con modalità idonee a salvaguardare la serenità ed il benessere della minore, procedendo a visite “protette”
e alla presenza degli operatori psicosociali con l'obiettivo di giungere gradualmente ad una pagina 2 di 4 liberalizzazione dei rapporti, di attivare ogni sostegno piscologico ed educativo ritenuto utile in favore della minore e dei genitori ed adeguato supporto alla genitorialità.
Nella relazione depositata il 7.11.2024 i Servizi hanno evidenziato l'immaturità di fondo dei genitori, già emersa peraltro nel corso delle udienze, stigmatizzato le interferenze talvolta disfunzionali dei rispettivi nuclei familiari di appartenenza, indicato la necessità di proseguire l'attività di monitoraggio e gli incontri “protetti”, di dare corso all'indagine sulle capacità genitoriali.
All'udienza del 12.11.2024, presenti personalmente le parti, la ricorrente ha chiesto la prosecuzione dell'attività di monitoraggio dei Servizi, la valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, la prosecuzione delle visite padre/figlia con le modalità indicate dal GI e confermate dai
Servizi. Per contro, il convenuto ha contestato le valutazioni dei Servizi, ha rilevato che le modalità di visita indicate dai Servizi non sono favorevoli al sereno rapporto padre/figlia, che risulta eccessivo il mantenimento delle visite “protette” e che le modalità in essere non sono compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa, cessata a giugno 2024 e non più ripresa. Il convenuto ha infine dichiarato di non essere disponibile a proseguire oltre con l'attività intrapresa dai Servizi e di non opporsi all'affido esclusivo della minore alla madre, dichiarando di essere disponibile a stare con la minore sulla base di eventuali accordi che saranno presi tra le parti. Il convenuto ha chiesto che, finché perdura la disoccupazione, sia ridotto il mantenimento per la figlia ad euro 150, impegnandosi ad aumentare il contributo una volta trovata un'occupazione. La ricorrente si è opposta, rilevando di essere anch'ella disoccupata, ed ha chiesto accogliersi le conclusioni di cui al ricorso, per come integrate nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.6.2024.
La rinuncia del convenuto alla prosecuzione delle iniziative intraprese dai Servizi, volte alla valutazione delle capacità genitoriali e all'avvicinamento della figlia al padre in vista di una successiva liberalizzazione del rapporto, induce a dubitare della reale volontà del padre di farsi carico delle responsabilità inerenti al proprio ruolo genitoriale.
La richiesta di affido esclusivo alla madre deve essere pertanto accolta, avendovi peraltro aderito lo stesso convenuto, non essendo possibile confidare sulla reale e fattiva presa di coscienza del padre circa la necessità di partecipare in armonia con la madre alle scelte e alle decisioni da assumere nell'interesse della minore.
Circa i rapporti tra il padre e la figlia devono essere confermati i provvedimenti assunti in corso di causa circa il coinvolgimento dei Servizi, la cui attività potrà proseguire ove il padre vi acconsenta nell'interesse della figlia.
Il contributo al mantenimento già disposto in corso di causa può essere confermato, in quanto congruo, coerente con le condizioni economiche delle parti, allo stato disoccupate, e considerato altresì che la pagina 3 di 4 figlia è accudita e tenuta in via esclusiva dalla madre, senza che il padre contribuisca in via diretta al relativo mantenimento.
Spese secondo soccombenza, liquidate secondo i valori medi dello scaglione minimo per le cause di valore non determinato, con riduzione del 50% per la fase istruttoria e quella decisoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone l'affido esclusivo della minore alla madre e pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al relativo mantenimento versando alla madre la somma mensile di euro 250 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT;
conferma la presa in carico da parte dei Servizi psicosociali competenti per territorio;
dispone che il padre, se interessato, veda figlia alla presenza della madre, in accordo con la stessa, o di un educatore o operatore psicosociale;
dispone che i Servizi verifichino le condizioni psicofisiche, evolutive e relazionali della minore, anche in riferimento al nuovo nucleo familiare nel quale è inserita, valutino le capacità e le risorse genitoriali delle parti, ove vi consentano, favoriscano la ripresa e la progressiva estensione dei rapporti tra il padre, ove vi consenta, e la figlia, con modalità idonee a salvaguardare la serenità ed il benessere della minore, procedendo, ove il padre vi consenta, a visite “protette” e alla presenza di educatori o operatori psicosociali con l'obiettivo di giungere gradualmente ad una liberalizzazione dei rapporti, attivino, ove i genitori vi consentano, ogni sostegno piscologico ed educativo ritenuto utile in favore della minore e dei genitori;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in euro
3.386,50, otre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Aosta, 5.12.2024
Il giudice rel. est. dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott. Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza di rimessione in decisione;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso
DA
, nata ad [...], il [...] (C.F.: e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Verres, (AO) 11029, Loc. Torille n.60 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Marozzo del Foro di
Aosta, con studio in Aosta, Via Porta Pretoria n. 19, presso cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
C.F. elettivamente domiciliato in Aosta (AO) Via Festaz n. 29 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Massimiliano SCIULLI che lo rappresenta e difende
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente, madre della minore , nata il [...], riconosciuta da entrambi i genitori, Persona_1 ha chiesto disporsi l'affido esclusivo a sé della figlia e l'obbligo, a carico del padre, di contribuire al relativo mantenimento mediante pagamento della somma mensile di euro 300. In ricorso, la ricorrente ha dedotto che a partire dalla fine della relazione nell'aprile 2023 il padre si è disinteressato della figlia, ha chiesto di vedere quest'ultima solo quando la madre ha preteso che contribuisse al relativo pagina 1 di 4 mantenimento, ma poi, fallita la mediazione familiare, ha richiesto l'esame del DNA per l'accertamento della paternità.
Il convenuto si è costituito opponendosi all'affido esclusivo alla madre per assenza dei presupposti di legge. Il convenuto ha dedotto che la madre lo ha estromesso dalla vita della figlia “sostituendolo” con il suo nuovo compagno;
ha quindi proposto di contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di euro 200 ed ha indicato un possibile “calendario” di visite padre/figlia.
Alla prima udienza del 28.2.2024, dopo ampia discussione, le parti concordavano di sperimentare un regime prevedente due incontri infrasettimanali tra il padre e la bambina al martedì e al giovedì dalle ore 18 alle ore 21.30 circa, nonché o al sabato o alla domenica dalle 16 alle 21.30, regime da sperimentare per un mese per poi verificare la possibilità di introdurre un pernotto alla settimana tra il sabato e la domenica, per poi ulteriormente verificare la percorribilità del regime proposto dal padre nella comparsa costitutiva;
le parti concordavano che il padre avrebbe versato alla madre, come contributo per il mantenimento della figlia, la somma di euro 250 entro il giorno 15 di ogni mese.
In seguito, in data 13.6.2024, la ricorrente ha presentato istanza al Tribunale affinché provvedesse con la massima urgenza a monitorare i rapporti padre e figlia ed eventualmente ad accompagnare il padre con un Educatore nell'esercizio delle sue funzioni genitoriali, lamentando una possibile situazione di pregiudizio per la minore derivante da condotte trascuranti del padre, verificatesi medio tempore, in relazione alla cura e all'accudimento della figlia.
Con decreto del 24.6.2024 ex art. 473 bis. 15 c.p.c., il GI ha quindi disposto che, previa presa in carico da parte dei Servizi psicosociali competenti per territorio, il padre vedesse la bambina, come richiesto dalla ricorrente, il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 o dalle ore 12.00 alle ore 14.00, solo alla presenza di un educatore, e ha disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali competenti per territorio e del Servizio di Psicologia dell'età evolutiva, affinché fosse fornito supporto psicologico alla minore e ai genitori.
Con ordinanza del 9.7.2024, il GI ha confermato il provvedimento assunto in data 24.6.2024 nell'interesse della minore, ha confermato ed ampliato il mandato conferito ai Servizi, ha disposto contributo mensile per il mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di euro 250 concordata dalle parti in sede di prima udienza del 28.5.2024. In particolare, il GI ha incaricato i
Servizi di verificare le condizioni psicofisiche, evolutive e relazionali della minore, anche in riferimento al nuovo nucleo familiare nel quale è inserita, di valutare le capacità e le risorse genitoriali delle parti, di favorire la ripresa e la progressiva estensione dei rapporti tra il padre e la figlia con modalità idonee a salvaguardare la serenità ed il benessere della minore, procedendo a visite “protette”
e alla presenza degli operatori psicosociali con l'obiettivo di giungere gradualmente ad una pagina 2 di 4 liberalizzazione dei rapporti, di attivare ogni sostegno piscologico ed educativo ritenuto utile in favore della minore e dei genitori ed adeguato supporto alla genitorialità.
Nella relazione depositata il 7.11.2024 i Servizi hanno evidenziato l'immaturità di fondo dei genitori, già emersa peraltro nel corso delle udienze, stigmatizzato le interferenze talvolta disfunzionali dei rispettivi nuclei familiari di appartenenza, indicato la necessità di proseguire l'attività di monitoraggio e gli incontri “protetti”, di dare corso all'indagine sulle capacità genitoriali.
All'udienza del 12.11.2024, presenti personalmente le parti, la ricorrente ha chiesto la prosecuzione dell'attività di monitoraggio dei Servizi, la valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, la prosecuzione delle visite padre/figlia con le modalità indicate dal GI e confermate dai
Servizi. Per contro, il convenuto ha contestato le valutazioni dei Servizi, ha rilevato che le modalità di visita indicate dai Servizi non sono favorevoli al sereno rapporto padre/figlia, che risulta eccessivo il mantenimento delle visite “protette” e che le modalità in essere non sono compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa, cessata a giugno 2024 e non più ripresa. Il convenuto ha infine dichiarato di non essere disponibile a proseguire oltre con l'attività intrapresa dai Servizi e di non opporsi all'affido esclusivo della minore alla madre, dichiarando di essere disponibile a stare con la minore sulla base di eventuali accordi che saranno presi tra le parti. Il convenuto ha chiesto che, finché perdura la disoccupazione, sia ridotto il mantenimento per la figlia ad euro 150, impegnandosi ad aumentare il contributo una volta trovata un'occupazione. La ricorrente si è opposta, rilevando di essere anch'ella disoccupata, ed ha chiesto accogliersi le conclusioni di cui al ricorso, per come integrate nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 13.6.2024.
La rinuncia del convenuto alla prosecuzione delle iniziative intraprese dai Servizi, volte alla valutazione delle capacità genitoriali e all'avvicinamento della figlia al padre in vista di una successiva liberalizzazione del rapporto, induce a dubitare della reale volontà del padre di farsi carico delle responsabilità inerenti al proprio ruolo genitoriale.
La richiesta di affido esclusivo alla madre deve essere pertanto accolta, avendovi peraltro aderito lo stesso convenuto, non essendo possibile confidare sulla reale e fattiva presa di coscienza del padre circa la necessità di partecipare in armonia con la madre alle scelte e alle decisioni da assumere nell'interesse della minore.
Circa i rapporti tra il padre e la figlia devono essere confermati i provvedimenti assunti in corso di causa circa il coinvolgimento dei Servizi, la cui attività potrà proseguire ove il padre vi acconsenta nell'interesse della figlia.
Il contributo al mantenimento già disposto in corso di causa può essere confermato, in quanto congruo, coerente con le condizioni economiche delle parti, allo stato disoccupate, e considerato altresì che la pagina 3 di 4 figlia è accudita e tenuta in via esclusiva dalla madre, senza che il padre contribuisca in via diretta al relativo mantenimento.
Spese secondo soccombenza, liquidate secondo i valori medi dello scaglione minimo per le cause di valore non determinato, con riduzione del 50% per la fase istruttoria e quella decisoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone l'affido esclusivo della minore alla madre e pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al relativo mantenimento versando alla madre la somma mensile di euro 250 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre adeguamento ISTAT;
conferma la presa in carico da parte dei Servizi psicosociali competenti per territorio;
dispone che il padre, se interessato, veda figlia alla presenza della madre, in accordo con la stessa, o di un educatore o operatore psicosociale;
dispone che i Servizi verifichino le condizioni psicofisiche, evolutive e relazionali della minore, anche in riferimento al nuovo nucleo familiare nel quale è inserita, valutino le capacità e le risorse genitoriali delle parti, ove vi consentano, favoriscano la ripresa e la progressiva estensione dei rapporti tra il padre, ove vi consenta, e la figlia, con modalità idonee a salvaguardare la serenità ed il benessere della minore, procedendo, ove il padre vi consenta, a visite “protette” e alla presenza di educatori o operatori psicosociali con l'obiettivo di giungere gradualmente ad una liberalizzazione dei rapporti, attivino, ove i genitori vi consentano, ogni sostegno piscologico ed educativo ritenuto utile in favore della minore e dei genitori;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in euro
3.386,50, otre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Aosta, 5.12.2024
Il giudice rel. est. dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente dott. Giuseppe COLAZINGARI
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