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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 31/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 931/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR ON, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 931/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SGROMO Parte_2 C.F._2
RU ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via Po n. 35
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MELONI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, via Cernania n. 15
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_2
RZ CH
OGGETTO: Responsabilita professionale pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. e hanno chiesto, previa Parte_1 Parte_3
rinnovazione delle indagini peritali, che l' fosse condannato al risarcimento del CP_1
danno subìto iure hereditatis e iure proprio dai ricorrenti. In particolare hanno esposto:
- che in data 19.07.2018, alle ore 06:16, il sig. aveva fatto accesso presso il pronto Parte_4
soccorso del PO Castelli-Pallanza- Via Crocetta, con codice giallo, per la seguente motivazione: “Al DEA comparsa di dolore epigastrico durante la notte. In anamnesi cardiopatia ischemica cronica: angina da sforzo trattata con PCI+ stent;
ischemia inducibile, PCI di DP di CX +
DES su stesso vaso per restenosi intrastent;
Gennaio 18 angina instabile con restenosi intrastent in terapia con brilique pantoprazolo ranexa ramiprim omega3. Venivano richiesti esami ematochimici ed effettuato ECG”;
- che il paziente era stato poi trasferito per CGV urgente presso la Emodinamica di
Domodossola, dove ne veniva constatato il decesso;
- che era stato proposto innanzi al Tribunale di Verbania ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. contro la CP_1
- che la parte ricorrente aveva introdotto il tema del mancato tempestivo inquadramento diagnostico sin dal ricorso introduttivo, quale profilo di responsabilità dei sanitari della struttura resistente;
- che l'elaborato peritale definitivo depositato in sede di ATP non rispondeva in maniera adeguata ai quesiti posti dal Giudice e perveniva a conclusioni del tutto incongrue, illogiche, lacunose e non basate su dati scientifici;
- che il mancato inquadramento diagnostico era stato allegato sin dall'inizio da parte ricorrente quale profilo di responsabilità dei sanitari della struttura resistente e, per tale pagina 2 di 13 motivo, rientrava tra gli aspetti che i CTU avrebbero dovuto valutare quali possibili comportamenti imperiti, imprudenti e negligenti connessi causalmente con il decesso del sig.
Pt_1
- che ricorreva l'ascrivibilità in capo alla struttura resistente della responsabilità nella causazione dell'eventus damni, nonché la sussistenza del nesso di causalità secondo il criterio di elevata probabilità scientifica;
- che anche i CTU, in realtà, avevano rilevato la responsabilità della struttura resistente per il mancato tempestivo inquadramento clinico del paziente;
- che la responsabilità dei sanitari del nosocomio resistente si riscontrava – quantomeno in termini di perdita di chances – oltre che nella relazione peritale di parte, anche nelle considerazioni effettuate dai CTU, le cui conclusioni erano da considerarsi incoerenti, illogiche e lacunose;
- che sussisteva, altresì, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento pregiudizievole quantomeno in termini di perdita di chances;
- che sussisteva il danno relativo all'aver percepito lucidamente l'approssimarsi della morte e i ricorrenti avevano, altresì, diritto al riconoscimento iure hereditatis del risarcimento del c.d. danno catastrofale;
- che, quanto al danno non patrimoniale sofferto dai ricorrenti iure proprio, esso era rappresentato dall'esistenza di un rapporto affettivo con il defunto, derivante dal grado di parentela esistente tra gli stessi;
- che, in via gradata, poteva essere riconosciuto un danno da perdita di chances di sopravvivenza;
- che doveva, infine, essere risarcito anche il danno patrimoniale in termini di danno emergente e di lucro cessante.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito l' eccependo, in via CP_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance pagina 3 di 13 per mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, il rigetto della domanda attorea. In via pregiudiziale, ha, inoltre, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di In particolare ha esposto: Controparte_2
- che in sede di accertamento tecnico preventivo, gli odierni ricorrenti non avevano né allegato, né reclamato alcun pregiudizio a titolo di perdita di chance, né iure proprio, né iure hereditatis;
- che, quindi, i ricorrenti non avevano in alcun modo assolto la condizione di procedibilità prescritta dall'art. 8 commi 1 e 2, Legge n. 24/2017;
- che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non poteva ritenersi ricompresa nella domanda di risarcimento del danno per responsabilità medico-sanitaria, trattandosi di voce di danno ontologicamente del tutto distinta, relativa a un diverso bene giuridico, quale è la mera possibilità di conseguire un determinato risultato finale;
- che, all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il Collegio Peritale designato dal Giudice
– composto dal Dott. (specialista in medicina legale e delle assicurazioni) e Persona_1
dal Dott. (specialista cardiologo) – in sede di elaborato peritale definitivo, Persona_2 aveva escluso profili di censurabilità nei riguardi dell'operato dei Sanitari e della;
CP_1
- che sul piano del rispetto delle Linee guida applicabili, il Collegio ha rilevato che “anche qualora ipoteticamente ci si fosse orientati da subito verso un problema cardiaco (IMA NSTEMI) le linee guida indicano chiaramente che l'invio di un paziente ad alto rischio ad un centro dotato di emodinamica per essere sottoposto a procedura invasiva deve avvenire entro 24 ore dall'insorgenza della sintomatologia (ESC Guidelines Eur. Heart J. -2021- 42, 1289-1367): e dunque l'atteggiamento del dottor non ha ritardato tale iter”; Per_3
- che i CTU avevano dunque escluso ogni addebito di responsabilità in capo ai
[...]
, rilevando l'assoluta infondatezza degli inadempimenti contestati da CP_3
controparte;
pagina 4 di 13 - che i consulenti avevano in ogni caso concluso escludendo qualsivoglia correlazione causale tra le condotte contestate e l'exitus del paziente, evidenziando l'assoluta impossibilità di accertare la sussistenza di un'effettiva e apprezzabile perdita di chance;
- che, con riferimento alle voci di danno lamentate iure proprio dai Sig.ri ed Parte_1
nelle loro qualità di congiunti del de cuius, non era mai intervenuto, nei Parte_2
confronti della Struttura sanitaria evocata in giudizio, alcun contratto, né, tantomeno, alcun
“contatto sociale” giuridicamente rilevante, come tale, atto a configurare un qualsivoglia profilo di responsabilità contrattuale;
- che la giurisprudenza aveva in più occasioni ribadito la natura extracontrattuale della responsabilità per i danni patiti dal terzo, a causa dell'inadempimento della struttura sanitaria nei confronti di un proprio congiunto, rilevando come il comportamento tenuto dalla struttura medesima, in sede di esecuzione del rapporto, si atteggiasse rispetto al terzo non già come inadempimento, ma come un qualunque fatto illecito;
- che le tempistiche di trasferimento del paziente risultavano del tutto corrette, posto che, contrariamente a quanto prospettato da controparte, tra il primo accesso al P.O. di Verbania e il trasferimento al centro Hub di Domodossola erano trascorse circa cinque ore, lasso temporale pienamente compatibile con le Linee Guida applicabili al caso concreto;
- che, in punto di nesso causale, i CTU avevano escluso la correlazione causale tra le condotte contestate e l'exitus del paziente, evidenziando l'assoluta impossibilità di accertare – secondo un rigoroso criterio medico legale e tecnico-scientifico – la sussistenza di un'effettiva e apprezzabile perdita di chance;
- che doveva concludersi per l'assenza di qualsiasi correlazione causale tra gli interventi espletati presso la struttura resistente e il decesso del Sig. posto che nessuna condotta Pt_1 alternativa prospettata da controparte avrebbe potuto evitare l'infausto epilogo della vicenda clinica;
pagina 5 di 13 - che solo in sede di operazioni peritali, per la prima volta e travalicando il perimetro del thema decidendum e delle allegazioni, i CTP di controparte avevano tardivamente prospettato la sussistenza di un profilo di censura del tutto nuovo, mai dedotto e mai allegato in sede di ricorso introduttivo, lamentando un asserito “mancato tempestivo inquadramento” del paziente che avrebbe privato lo stesso di concrete possibilità terapeutiche;
- che non era stato in alcun modo dimostrato che i sanitari dell' , tramite le condotte CP_1
e/o omissioni contestate da controparte, avessero significativamente inciso sulle concrete chances di sopravvivenza del paziente;
- che era infondata la richiesta di controparte di rinnovazione delle operazioni peritali, avendo il Collegio peritale risposto adeguatamente al quesito sottoposto;
- che, con riferimento al danno tanatalogico, i ricorrenti non avevano allegato e provato che la vittima aveva avuto coscienza e percezione della fine imminente e non era stato dimostrato neanche il danno parentale invocato;
- che, inoltre, non era risarcibile agli eredi il danno da perdita di chance di sopravvivenza subito dal de cuius.
regolarmente citata in causa a seguito dell'autorizzazione alla Controparte_2
sua chiamata in causa, è rimasta, invece, contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'acquisizione del fascicolo dell'ATP n.
RG. 394/2022.
A seguito dell'udienza del 3.7.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c. in data 1.10.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento pagina 6 di 13 delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008, n. 18392/2017). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di quest'ultimo, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico, denominato di spedalità o di assistenza sanitaria, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura (cfr. Cass. n. 8826/2007). La responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico. La struttura sanitaria risponde, pertanto, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 del codice civile. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché
l'art. 1228 del codice civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (Cass. 5846/2007). Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 10297/2004). Nondimeno, il paziente ha anche pagina 7 di 13 l'onere di provare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno subito, consistente nel peggioramento delle condizioni di salute residuate al termine dell'intervento sanitario rispetto a quelle preesistenti (Cass. 6539/2019).
Compete al debitore, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, dimostrare di aver correttamente adempiuto o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria, prova che va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione
(Cass. 24791/2008). Una volta che il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al debitore provare che una causa imprevedibile e inevitabile abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 28991/2019).
Pertanto, gli attori, in merito alla domanda di risarcimento del danno catastrofale, trattandosi di danno iure hereditatis, agiscono a titolo contrattuale quali eredi del paziente, dovendo fornire la prova del contratto, dell'evento di danno e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico del debitore la prova che la prestazione sanitaria sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ex art. 1218 c.c.
In relazione, invece, al danno da perdita parentale, saranno tenuti al più gravoso onere di cui alla fattispecie risarcitoria extracontrattuale, dovendo dimostrare la condotta dolosa o colposa, oltre al danno e alla sua derivazione eziologica dalla condotta. In relazione al danno da perdita del rapporto parentale derivante da asserito errore medico, si è, infatti, ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui i parenti che agiscono per il risarcimento del danno non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale. Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi perché, fatta eccezione per il pagina 8 di 13 circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova. Difatti, il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012;
11503/1993). L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, di talché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati. Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.). Pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”. Da ciò deriva conseguentemente che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i pagina 9 di 13 danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria assurge ad illecito aquiliano, collocandosi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass., 21/02/2025, n. 4644; Cass.,
22/01/2024, n. 2232; Cass., 28/05/2024, n. 14980; Cass., 7/04/2022, n. 11320, Cass.,
26/07/2021, n. 21404, e, tra le prime, Cass., 9/07/2010, n. 14615).
Posto ciò, la sussistenza di un errore dei sanitari e di una correlazione causale tra la condotta degli stessi e l'evento pregiudizievole deve essere vagliata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio redatta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c.
R.G.n. 394/2022 e debitamente acquisita nel presente giudizio. Si reputa che la relazione tecnica, in quanto chiara, logica e congruamente motiva, anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, debba essere posta a fondamento della presente decisione.
In primo luogo, il Collegio peritale non ha accertato alcun profilo di censura delle condotte tenute dai sanitari. Difatti, i consulenti tecnici hanno ritenuto che “l'approccio iniziale al soggetto
al momento del suo arrivo al PS di Verbania in data 19/7/2018 appare adeguato nei Parte_4 tempi e negli accertamenti indicati dal dott. considerata la sintomatologia riferita dal Per_3 paziente. Infatti, il ha dato comprensibile rilevanza per quanto attiene alla possibile genesi CP_4 gastroenterologica piuttosto che cardiologica all'origine dei disturbi manifestati dal paziente: in questa convinzione era anche sostenuto dal soggetto, che già in passato aveva manifestato sintomi anginosi, e che invece attribuiva in questo caso la sintomatologia come secondaria ad una eccessiva libagione serale” (cfr. elaborato peritale).
Hanno, altresì, specificato che l'intervento era stato tempestivo, anche ammettendo che il sanitario avrebbe dovuto ipotizzare sin da subito un problema cardiaco, in quanto, sulla base delle linee guida, l'invio di un paziente ad alto rischio ad un centro dotato di emodinamica per essere sottoposto a procedura invasiva deve avvenire, come è accaduto nel caso concreto, entro 24 ore dall'insorgenza della sintomatologia (cfr. ESC Guidelines Eur. Heart J. -2021- 42,
1289-1367). Inoltre, dopo che si era verificato un fatto acuto cardiaco (STEMI), il paziente era pagina 10 di 13 stato rapidamente trasferito presso l'Ospedale di Domodossola entro le tempistiche adeguate alla gestione dell'evento. È, quindi, priva di pregio la prospettazione dei ricorrenti secondo cui, sebbene le linee guida ESC prevedessero un trasferimento al centro Hub per l'emodinamica entro 24 ore dal primo contatto medico, nel caso concreto, considerato che il paziente presentava una nota storia di coronaropatia, si sarebbe potuto ipotizzare un trasferimento più tempestivo, che avrebbe garantito una diagnosi anticipata.
I CTU hanno, inoltre, escluso una correlazione causale tra la condotta tenuta dai sanitari e l'evento pregiudizievole anche in termini di perdita di chances di sopravvivenza.
Nell'elaborato peritale si legge, infatti, che una più precoce implementazione della terapia
“avrebbe potuto in astratto avere migliori effetti sull'outcome finale, pur non potendo essere tecnicamente più precisi a riguardo”. Gli stessi hanno, quindi, ritenuto che non fosse tecnicamente possibile stabilire se una condotta alternativa da parte dei sanitari e degli accertamenti cardiologici più mirati avrebbero consentito d'evitare l'evento infausto o avrebbero aumentato le chances di sopravvivenza del paziente. (cfr. pag. 6: “che cosa sarebbe controfattualmente cambiato non è dato sapere”; e ancora, pag. 6: “Nel caso in cui si fosse potuto evidenziare più precocemente un evento ischemico acuto ne sarebbe seguito certamente un approccio farmacologico mirato, il cui beneficio però è tutto da dimostrare”).
Sono, quindi, irrilevanti le deduzioni in ordine alla tardiva introduzione, da parte del ricorrente del tema del mancato tempestivo inquadramento diagnostico, in quanto il Collegio peritale ha escluso che potesse essere, in ogni caso, riconosciuto un legame eziologico tra le condotte dei sanitari e la perdita in concreto di chances di sopravvivenza.
Parimenti, non assume rilevanza la circostanza che il Collegio peritale, in sede si proposta transattiva, avesse ipotizzato una perdita di chances di sopravvivenza pari al 30%, in quanto, come chiarito espressamente anche dai consulenti, si è trattato di una valutazione orientativa formulata ai meri fini conciliativi.
pagina 11 di 13 L'assenza di condotte negligenti e imprudenti ascrivibili ai sanitari e di un nesso causale tra le condotte tenute dagli stessi e l'esito infausto, anche in termini di perdita di chances di sopravvivenza, esclude che gli attori abbiano dimostrato la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo alla parte convenuta, sia in termini di responsabilità contrattuale, sia in termini di responsabilità extracontrattuale.
Conseguentemente, devono essere rigettate le domande formulate da ed Parte_1
Parte_3
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e devono Parte_1 Parte_3
essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da comprese quelle CP_1 relative al procedimento d'accertamento tecnico preventivo, che vengono liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi (esclusa la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in euro 7.836,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Al riguardo, è stata in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass.
n. 10984 del 26/04/2021).
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta le domande formulate da ed nei confronti di Parte_1 Parte_3 [...]
CP_1
- condanna e a rifondere in favore di e spese di lite Parte_1 Parte_3 CP_1
liquidate in euro 7.836,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Verbania, 31.10.2025
Il Giudice
AR ON
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR ON, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 931/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. SGROMO Parte_2 C.F._2
RU ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via Po n. 35
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MELONI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, via Cernania n. 15
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_2
RZ CH
OGGETTO: Responsabilita professionale pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. e hanno chiesto, previa Parte_1 Parte_3
rinnovazione delle indagini peritali, che l' fosse condannato al risarcimento del CP_1
danno subìto iure hereditatis e iure proprio dai ricorrenti. In particolare hanno esposto:
- che in data 19.07.2018, alle ore 06:16, il sig. aveva fatto accesso presso il pronto Parte_4
soccorso del PO Castelli-Pallanza- Via Crocetta, con codice giallo, per la seguente motivazione: “Al DEA comparsa di dolore epigastrico durante la notte. In anamnesi cardiopatia ischemica cronica: angina da sforzo trattata con PCI+ stent;
ischemia inducibile, PCI di DP di CX +
DES su stesso vaso per restenosi intrastent;
Gennaio 18 angina instabile con restenosi intrastent in terapia con brilique pantoprazolo ranexa ramiprim omega3. Venivano richiesti esami ematochimici ed effettuato ECG”;
- che il paziente era stato poi trasferito per CGV urgente presso la Emodinamica di
Domodossola, dove ne veniva constatato il decesso;
- che era stato proposto innanzi al Tribunale di Verbania ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. contro la CP_1
- che la parte ricorrente aveva introdotto il tema del mancato tempestivo inquadramento diagnostico sin dal ricorso introduttivo, quale profilo di responsabilità dei sanitari della struttura resistente;
- che l'elaborato peritale definitivo depositato in sede di ATP non rispondeva in maniera adeguata ai quesiti posti dal Giudice e perveniva a conclusioni del tutto incongrue, illogiche, lacunose e non basate su dati scientifici;
- che il mancato inquadramento diagnostico era stato allegato sin dall'inizio da parte ricorrente quale profilo di responsabilità dei sanitari della struttura resistente e, per tale pagina 2 di 13 motivo, rientrava tra gli aspetti che i CTU avrebbero dovuto valutare quali possibili comportamenti imperiti, imprudenti e negligenti connessi causalmente con il decesso del sig.
Pt_1
- che ricorreva l'ascrivibilità in capo alla struttura resistente della responsabilità nella causazione dell'eventus damni, nonché la sussistenza del nesso di causalità secondo il criterio di elevata probabilità scientifica;
- che anche i CTU, in realtà, avevano rilevato la responsabilità della struttura resistente per il mancato tempestivo inquadramento clinico del paziente;
- che la responsabilità dei sanitari del nosocomio resistente si riscontrava – quantomeno in termini di perdita di chances – oltre che nella relazione peritale di parte, anche nelle considerazioni effettuate dai CTU, le cui conclusioni erano da considerarsi incoerenti, illogiche e lacunose;
- che sussisteva, altresì, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento pregiudizievole quantomeno in termini di perdita di chances;
- che sussisteva il danno relativo all'aver percepito lucidamente l'approssimarsi della morte e i ricorrenti avevano, altresì, diritto al riconoscimento iure hereditatis del risarcimento del c.d. danno catastrofale;
- che, quanto al danno non patrimoniale sofferto dai ricorrenti iure proprio, esso era rappresentato dall'esistenza di un rapporto affettivo con il defunto, derivante dal grado di parentela esistente tra gli stessi;
- che, in via gradata, poteva essere riconosciuto un danno da perdita di chances di sopravvivenza;
- che doveva, infine, essere risarcito anche il danno patrimoniale in termini di danno emergente e di lucro cessante.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito l' eccependo, in via CP_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance pagina 3 di 13 per mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, il rigetto della domanda attorea. In via pregiudiziale, ha, inoltre, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di In particolare ha esposto: Controparte_2
- che in sede di accertamento tecnico preventivo, gli odierni ricorrenti non avevano né allegato, né reclamato alcun pregiudizio a titolo di perdita di chance, né iure proprio, né iure hereditatis;
- che, quindi, i ricorrenti non avevano in alcun modo assolto la condizione di procedibilità prescritta dall'art. 8 commi 1 e 2, Legge n. 24/2017;
- che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance non poteva ritenersi ricompresa nella domanda di risarcimento del danno per responsabilità medico-sanitaria, trattandosi di voce di danno ontologicamente del tutto distinta, relativa a un diverso bene giuridico, quale è la mera possibilità di conseguire un determinato risultato finale;
- che, all'esito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il Collegio Peritale designato dal Giudice
– composto dal Dott. (specialista in medicina legale e delle assicurazioni) e Persona_1
dal Dott. (specialista cardiologo) – in sede di elaborato peritale definitivo, Persona_2 aveva escluso profili di censurabilità nei riguardi dell'operato dei Sanitari e della;
CP_1
- che sul piano del rispetto delle Linee guida applicabili, il Collegio ha rilevato che “anche qualora ipoteticamente ci si fosse orientati da subito verso un problema cardiaco (IMA NSTEMI) le linee guida indicano chiaramente che l'invio di un paziente ad alto rischio ad un centro dotato di emodinamica per essere sottoposto a procedura invasiva deve avvenire entro 24 ore dall'insorgenza della sintomatologia (ESC Guidelines Eur. Heart J. -2021- 42, 1289-1367): e dunque l'atteggiamento del dottor non ha ritardato tale iter”; Per_3
- che i CTU avevano dunque escluso ogni addebito di responsabilità in capo ai
[...]
, rilevando l'assoluta infondatezza degli inadempimenti contestati da CP_3
controparte;
pagina 4 di 13 - che i consulenti avevano in ogni caso concluso escludendo qualsivoglia correlazione causale tra le condotte contestate e l'exitus del paziente, evidenziando l'assoluta impossibilità di accertare la sussistenza di un'effettiva e apprezzabile perdita di chance;
- che, con riferimento alle voci di danno lamentate iure proprio dai Sig.ri ed Parte_1
nelle loro qualità di congiunti del de cuius, non era mai intervenuto, nei Parte_2
confronti della Struttura sanitaria evocata in giudizio, alcun contratto, né, tantomeno, alcun
“contatto sociale” giuridicamente rilevante, come tale, atto a configurare un qualsivoglia profilo di responsabilità contrattuale;
- che la giurisprudenza aveva in più occasioni ribadito la natura extracontrattuale della responsabilità per i danni patiti dal terzo, a causa dell'inadempimento della struttura sanitaria nei confronti di un proprio congiunto, rilevando come il comportamento tenuto dalla struttura medesima, in sede di esecuzione del rapporto, si atteggiasse rispetto al terzo non già come inadempimento, ma come un qualunque fatto illecito;
- che le tempistiche di trasferimento del paziente risultavano del tutto corrette, posto che, contrariamente a quanto prospettato da controparte, tra il primo accesso al P.O. di Verbania e il trasferimento al centro Hub di Domodossola erano trascorse circa cinque ore, lasso temporale pienamente compatibile con le Linee Guida applicabili al caso concreto;
- che, in punto di nesso causale, i CTU avevano escluso la correlazione causale tra le condotte contestate e l'exitus del paziente, evidenziando l'assoluta impossibilità di accertare – secondo un rigoroso criterio medico legale e tecnico-scientifico – la sussistenza di un'effettiva e apprezzabile perdita di chance;
- che doveva concludersi per l'assenza di qualsiasi correlazione causale tra gli interventi espletati presso la struttura resistente e il decesso del Sig. posto che nessuna condotta Pt_1 alternativa prospettata da controparte avrebbe potuto evitare l'infausto epilogo della vicenda clinica;
pagina 5 di 13 - che solo in sede di operazioni peritali, per la prima volta e travalicando il perimetro del thema decidendum e delle allegazioni, i CTP di controparte avevano tardivamente prospettato la sussistenza di un profilo di censura del tutto nuovo, mai dedotto e mai allegato in sede di ricorso introduttivo, lamentando un asserito “mancato tempestivo inquadramento” del paziente che avrebbe privato lo stesso di concrete possibilità terapeutiche;
- che non era stato in alcun modo dimostrato che i sanitari dell' , tramite le condotte CP_1
e/o omissioni contestate da controparte, avessero significativamente inciso sulle concrete chances di sopravvivenza del paziente;
- che era infondata la richiesta di controparte di rinnovazione delle operazioni peritali, avendo il Collegio peritale risposto adeguatamente al quesito sottoposto;
- che, con riferimento al danno tanatalogico, i ricorrenti non avevano allegato e provato che la vittima aveva avuto coscienza e percezione della fine imminente e non era stato dimostrato neanche il danno parentale invocato;
- che, inoltre, non era risarcibile agli eredi il danno da perdita di chance di sopravvivenza subito dal de cuius.
regolarmente citata in causa a seguito dell'autorizzazione alla Controparte_2
sua chiamata in causa, è rimasta, invece, contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'acquisizione del fascicolo dell'ATP n.
RG. 394/2022.
A seguito dell'udienza del 3.7.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c. in data 1.10.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
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La domanda attorea è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento pagina 6 di 13 delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 9556/2002, n. 577/2008, n. 18392/2017). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di quest'ultimo, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico, denominato di spedalità o di assistenza sanitaria, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie, ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura (cfr. Cass. n. 8826/2007). La responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico. La struttura sanitaria risponde, pertanto, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico, ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 del codice civile. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula pur sempre la colpa del personale esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché
l'art. 1228 del codice civile presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno (Cass. 5846/2007). Sul piano processuale, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 10297/2004). Nondimeno, il paziente ha anche pagina 7 di 13 l'onere di provare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno subito, consistente nel peggioramento delle condizioni di salute residuate al termine dell'intervento sanitario rispetto a quelle preesistenti (Cass. 6539/2019).
Compete al debitore, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, dimostrare di aver correttamente adempiuto o che gli esiti peggiorativi siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria, prova che va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione
(Cass. 24791/2008). Una volta che il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al debitore provare che una causa imprevedibile e inevitabile abbia reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (Cass. 28991/2019).
Pertanto, gli attori, in merito alla domanda di risarcimento del danno catastrofale, trattandosi di danno iure hereditatis, agiscono a titolo contrattuale quali eredi del paziente, dovendo fornire la prova del contratto, dell'evento di danno e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico del debitore la prova che la prestazione sanitaria sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ex art. 1218 c.c.
In relazione, invece, al danno da perdita parentale, saranno tenuti al più gravoso onere di cui alla fattispecie risarcitoria extracontrattuale, dovendo dimostrare la condotta dolosa o colposa, oltre al danno e alla sua derivazione eziologica dalla condotta. In relazione al danno da perdita del rapporto parentale derivante da asserito errore medico, si è, infatti, ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui i parenti che agiscono per il risarcimento del danno non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale. Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi perché, fatta eccezione per il pagina 8 di 13 circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2 c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova. Difatti, il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012;
11503/1993). L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, di talché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati. Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.). Pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali “terzi protetti dal contratto”. Da ciò deriva conseguentemente che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i pagina 9 di 13 danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria assurge ad illecito aquiliano, collocandosi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass., 21/02/2025, n. 4644; Cass.,
22/01/2024, n. 2232; Cass., 28/05/2024, n. 14980; Cass., 7/04/2022, n. 11320, Cass.,
26/07/2021, n. 21404, e, tra le prime, Cass., 9/07/2010, n. 14615).
Posto ciò, la sussistenza di un errore dei sanitari e di una correlazione causale tra la condotta degli stessi e l'evento pregiudizievole deve essere vagliata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio redatta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c.
R.G.n. 394/2022 e debitamente acquisita nel presente giudizio. Si reputa che la relazione tecnica, in quanto chiara, logica e congruamente motiva, anche con riferimento alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, debba essere posta a fondamento della presente decisione.
In primo luogo, il Collegio peritale non ha accertato alcun profilo di censura delle condotte tenute dai sanitari. Difatti, i consulenti tecnici hanno ritenuto che “l'approccio iniziale al soggetto
al momento del suo arrivo al PS di Verbania in data 19/7/2018 appare adeguato nei Parte_4 tempi e negli accertamenti indicati dal dott. considerata la sintomatologia riferita dal Per_3 paziente. Infatti, il ha dato comprensibile rilevanza per quanto attiene alla possibile genesi CP_4 gastroenterologica piuttosto che cardiologica all'origine dei disturbi manifestati dal paziente: in questa convinzione era anche sostenuto dal soggetto, che già in passato aveva manifestato sintomi anginosi, e che invece attribuiva in questo caso la sintomatologia come secondaria ad una eccessiva libagione serale” (cfr. elaborato peritale).
Hanno, altresì, specificato che l'intervento era stato tempestivo, anche ammettendo che il sanitario avrebbe dovuto ipotizzare sin da subito un problema cardiaco, in quanto, sulla base delle linee guida, l'invio di un paziente ad alto rischio ad un centro dotato di emodinamica per essere sottoposto a procedura invasiva deve avvenire, come è accaduto nel caso concreto, entro 24 ore dall'insorgenza della sintomatologia (cfr. ESC Guidelines Eur. Heart J. -2021- 42,
1289-1367). Inoltre, dopo che si era verificato un fatto acuto cardiaco (STEMI), il paziente era pagina 10 di 13 stato rapidamente trasferito presso l'Ospedale di Domodossola entro le tempistiche adeguate alla gestione dell'evento. È, quindi, priva di pregio la prospettazione dei ricorrenti secondo cui, sebbene le linee guida ESC prevedessero un trasferimento al centro Hub per l'emodinamica entro 24 ore dal primo contatto medico, nel caso concreto, considerato che il paziente presentava una nota storia di coronaropatia, si sarebbe potuto ipotizzare un trasferimento più tempestivo, che avrebbe garantito una diagnosi anticipata.
I CTU hanno, inoltre, escluso una correlazione causale tra la condotta tenuta dai sanitari e l'evento pregiudizievole anche in termini di perdita di chances di sopravvivenza.
Nell'elaborato peritale si legge, infatti, che una più precoce implementazione della terapia
“avrebbe potuto in astratto avere migliori effetti sull'outcome finale, pur non potendo essere tecnicamente più precisi a riguardo”. Gli stessi hanno, quindi, ritenuto che non fosse tecnicamente possibile stabilire se una condotta alternativa da parte dei sanitari e degli accertamenti cardiologici più mirati avrebbero consentito d'evitare l'evento infausto o avrebbero aumentato le chances di sopravvivenza del paziente. (cfr. pag. 6: “che cosa sarebbe controfattualmente cambiato non è dato sapere”; e ancora, pag. 6: “Nel caso in cui si fosse potuto evidenziare più precocemente un evento ischemico acuto ne sarebbe seguito certamente un approccio farmacologico mirato, il cui beneficio però è tutto da dimostrare”).
Sono, quindi, irrilevanti le deduzioni in ordine alla tardiva introduzione, da parte del ricorrente del tema del mancato tempestivo inquadramento diagnostico, in quanto il Collegio peritale ha escluso che potesse essere, in ogni caso, riconosciuto un legame eziologico tra le condotte dei sanitari e la perdita in concreto di chances di sopravvivenza.
Parimenti, non assume rilevanza la circostanza che il Collegio peritale, in sede si proposta transattiva, avesse ipotizzato una perdita di chances di sopravvivenza pari al 30%, in quanto, come chiarito espressamente anche dai consulenti, si è trattato di una valutazione orientativa formulata ai meri fini conciliativi.
pagina 11 di 13 L'assenza di condotte negligenti e imprudenti ascrivibili ai sanitari e di un nesso causale tra le condotte tenute dagli stessi e l'esito infausto, anche in termini di perdita di chances di sopravvivenza, esclude che gli attori abbiano dimostrato la sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo alla parte convenuta, sia in termini di responsabilità contrattuale, sia in termini di responsabilità extracontrattuale.
Conseguentemente, devono essere rigettate le domande formulate da ed Parte_1
Parte_3
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e devono Parte_1 Parte_3
essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da comprese quelle CP_1 relative al procedimento d'accertamento tecnico preventivo, che vengono liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi (esclusa la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in euro 7.836,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. Al riguardo, è stata in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass.
n. 10984 del 26/04/2021).
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta le domande formulate da ed nei confronti di Parte_1 Parte_3 [...]
CP_1
- condanna e a rifondere in favore di e spese di lite Parte_1 Parte_3 CP_1
liquidate in euro 7.836,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Verbania, 31.10.2025
Il Giudice
AR ON
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