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Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4303 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello proposto ex art. 281 decies c.p.c., iscritto al n. 5362 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avellino, alla Piazzetta Enrico Cocchia n. 5, presso lo studio dell'avv. Aniello Abate
(c.f.: ), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato ad litem C.F._2 allegato all'atto introduttivo.
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del sindaco p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede in Avella (AV), Piazza Municipio N. 1, rappresentato e difeso,
[...] giusta delibera della Giunta Comunale n. 24 del 06/02/2025 ed in virtù di mandato a margine della memoria, dall'avv. Francesco Lanzara (c.f.: ). C.F._3
Resistente CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. espone: Parte_1
--che egli coltivava direttamente il fondo rustico sito in Avella (AV), alla via
Orfanotrofio, di circa mq. 2.800, adibito a , registrato in catasto del Comune Parte_2 2 di Avella (AV) al Foglio 18, mappale 369;
--che il titolo di detenzione è un contratto di affitto di fondo rustico ex art. 45 legge
203/1982 del 26/05/2011, registrato il giorno 03/06/2011 e stipulato con l'ente proprietario, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero;
--che detto fondo “è sempre appartenuto alla famiglia del deducente che negli anni ed in virtù di altrettante proroghe dei contratti di fitto, prima grazie al lavoro del padre
e poi al proprio, ha provveduto a mantenerlo in buono stato”; Persona_1
--che ivi sono stati sistemati due vani con tettoia adibiti ad allevamento di galline e polli ed, in generale, si svolgono tutte le attività ed incombenti necessari alla conservazione delle colture (noccioleto e nocelleto) esistenti, “a proprie cure e con rilevante esborso monetario, perché tratta[si] di ricordi familiari”.
--che dal gennaio del 2011 egli è andato in pensione e si è dedicato totalmente alla cura del fondo, all'allevamento degli animali ed alle colture ivi esistenti, utilizzando i prodotti per il sostentamento proprio e della propria famiglia, nonché per fare regalie a parenti, amici e conoscenti.
Deduce, poi, che il fondo in questione è stato destinato, con delibera di G.E. della del 19.04.2013 esecutiva, Parte_3 all'allocazione di un'area attrezzata funzionale a servizio del centro storico sito nel
Comune di Avella (AV), di guisa che con la dichiarazione di pubblica utilità è stato oggetto di procedura autoritativa di acquisizione.
Illustra, inoltre, che l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ha stipulato con il un accordo per la cessione volontaria del bene ex art. 45 DPR Controparte_1
327/2001, accettando l'indennità definitiva di € 84.000,00 e che, in conseguenza di detta cessione, gli spettano, con onere a carico dell'ente Espropriante, le indennità da corrispondere al colono ai sensi degli artt. 40 co. 4 e 42 co. 1 e 2 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii..
Ancora, allega che in data 06/09/2023 è stato costretto ad abbandonare il fondo, asservito agli usi pubblici e trasformato in area di parcheggio, chiudendo
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anticipatamente, suo malgrado ed incolpevolmente, il rapporto di affitto in corso con il concedente (Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Nola) che doveva terminare il giorno 10/11/2015.
Su queste premesse in fatto, ha così rassegnato le conclusioni: 3
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità ex art.
42 DPR 327/2001 e succ. mod. ed int., in qualità di fittavolo/coltivatore diretto del terreno agricolo situato nel Comune di Avella, in via Orfanotrofio ed identificato catastalmente al foglio 18, particella 369 del N.C.T. Comune di Avella (AV), di complessivi mq 2.800,00, oggetto di cessione volontaria ex art. 45 DPR 327/2001, come da accordo sottoscritto in data 05/09/2013 dal proprietario/concedente Istituto per il
Sostentamento del Clero della Diocesi di Nola (NA) e dal , ente Controparte_1 espropriante.
2. Determinare e liquidare giudizialmente la misura della predetta indennità fino alla concorrenza di € 18.500,00 o della somma minore che dovesse risultare anche all'esito dell'espletanda CTU.
3. Per l'effetto, condannare il al pagamento di detta indennità a Controparte_1 favore del signor in uno agli interessi e rivalutazione monetaria Parte_1 dall'evento al soddisfo, come per legge”.
2. Fissata con decreto presidenziale la comparizione, instaurato il contraddittorio, si è costituito il che ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, Controparte_1 sottolineando che difettano tutti i requisiti che il nostro ordinamento richiede per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto.
3. Alla prima comparizione del 18 giugno 2025, svolta in trattazione scritta, il consigliere istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato la discussione orale dinanzi a sé per il 10.09.2025.
Disposta per il 10.09.2025 la trattazione scritta, viste le note delle parti, il Consigliere designato si è riservato di riferire al Collegio ex art. 281 terdecis c.p.c..
Il Collegio ha deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025.
§§§
Motivi della decisione
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4. La domanda è infondata, per le motivazioni di seguito esposte.
4.1. Oggetto della controversia è, come riportato in premessa, l'indennità aggiuntiva, contemplata dall'art. 42 del D.P.R. 327/2001, norma rubricata “Indennità aggiuntive”, che per quanto è di rilievo in questa sede, così statuisce: 4
“
1. Spetta un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare, in tutto o in parte, l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.
2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4 , ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro dell'effettiva sussistenza dei relativi presupposti”.
I presupposti per la liquidazione dell'indennità aggiuntiva, da accertare in concreto e cumulativamente fra loro, sono:
a) la qualifica di coltivatore diretto, affittuario, mezzadro o compartecipante agrario;
b) la coltivazione dell'area espropriata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità;
c) l'abbandono, in tutto o in parte, dell'area coltivata in conseguenza della procedura espropriativa.
E' dirimente nella fattispecie che occupa, in senso sfavorevole all'istante, la mancata allegazione dei presupposti della qualifica di coltivatore diretto e la conseguente, correlativa, carenza di prova.
Tanto si osserva tenendo conto dei requisiti minimi della figura del “coltivatore diretto”.
§§§
5. In primo luogo, pur in difetto, nel nostro ordinamento, di una definizione unica di coltivatore diretto, va evidenziato che il codice civile delinea nell'art. 2083 quali elementi costitutivi della figura di piccolo imprenditore spettante al “coltivatore diretto” la professionalità del lavoro e la circostanza che l'attività sia “organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Il coltivatore diretto è perciò colui che svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore commerciale (art. 2083 c.c. cit.).
5.1. Su questa nozione generale si innesta, ribadendone e specificandone le caratteristiche, la previsione della legge 203/82, che, nell'ambito delle regole per la
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disciplina dei contratti agrari, prevede che per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto è necessario che:
- l'attività agricola sia svolta in modo stabile e continuativo;
- la forza lavorativa del coltivatore e della famiglia deve integrare almeno un terzo delle 5 necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, “agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole”.
5.2. Alle previsioni generali civilistiche, volte a definire la figura del piccolo imprenditore di rilievo per l'attività d'impresa e per i contratti agrari, si affiancano le previsioni sulle condizioni per ottenere dall'Inps l'iscrizione come coltivatore diretto - una volta effettuata l'iscrizione come coltivatore alla camera di commercio - al fine di garantirsi le corrispondenti tutele assicurative e previdenziali.
5.2.1. In particolare, per il coltivatore diretto è contemplata l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese secondo la previsione dell'art. 8 della Legge n.
580/1993, istitutiva del Registro delle imprese: “Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. e le società semplici”. Il successivo comma 5 della medesima legge esplicita la finalità precipua di tale iscrizione che è quella di avere
“funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali”.
Inoltre, il D.lgs. n. 228/2001, in attuazione di quanto previsto con la Legge delega n.
57/2001, di riforma della figura di imprenditore agricolo, ha stabilito, nel suo art. 2, che
“L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'art. 2193 del codice civile”.
Sono esonerati – ai fini I.V.A. - dall'iscrizione nel Registro delle Imprese gli esercenti attività agricola che, nell'anno solare precedente a quello dell'iscrizione, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a euro 7.000,00 (art. 2, comma 3, Legge n. 77/1997 e art. 34 D.P.R. n.
633/72), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
tali coltivatori
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sono indicati, nelle definizioni normative delle norme appena citate citate, né come imprenditori né come coltivatori diretti ma come meri “produttori agricoli”1.
La valenza di “comunicazione unica” della comunicazione fatta alla Camera di
Commercio, fa sì che automaticamente parta un flusso di informazioni dalla Camera di 6 Commercio verso le altre amministrazioni interessate, secondo la disciplina dell'art. 9 del d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, rubricato “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa”:
“
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica”.
5.2.2. Nell'ambito, poi, delle condizioni per ottenere dall'Inps l'iscrizione come coltivatore diretto rilevano l'estensione del fondo coltivato e l'abitualità del lavoro, oltre alla presenza della forza lavoro familiare, perché l'Inps stabilisca quali sono le cd.
“giornate lavorative” indispensabili alla coltivazione.
Sul punto, un riepilogo delle condizioni per il riconoscimento delle correlative tutele previdenziali si rinviene nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza n. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
616/1999 delle Sezioni Unite, la quale ha chiarito che l'ammissione all'assicurazione previdenziale per i coltivatori diretti implica la sussistenza di tre requisiti:
1) la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame;
requisito che si concretizza quando i soggetti si dedicano in 7 modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, dovendosi ritenere attività prevalente quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito (art. 1, co 3, della legge n. 9/1963);
2) l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame (art. 2, co. 1, della legge n. 9/1963);
3) un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue per la coltivazione del fondo (art. 3 della legge n. 9/1963).
La capacità occupazionale dei fondi o degli allevamenti, per il monitoraggio della soglia delle 104 giornate, si determina in base alle cosiddette tabelle “ettaro-coltura”, che, per ogni provincia, stabiliscono il tempo di lavoro occorrente per ogni ettaro di coltura o per ogni capo di bestiame allevato.
I requisiti suddetti sono il frutto del combinato disposto tra l'art. 2 della legge n. 1047 del 26 ottobre 1957, che definisce coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i pastori, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame, e gli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963. Ciò, nella consapevolezza, evidenzia la Suprema Corte, che “manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge”
(Cass. S.U. 616/1999 cit.; in senso conforme Cass. sent. n. 9536 del 14.06.2003, specificamente sui requisiti della qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'indennità aggiuntiva, Corte d'Appello Milano, sent. 1069 del 30.03.2023; gli stessi principi sono da ultimo ribaditi da Cass., Sez. lav., con ord. n. 10068/2024).
Gli enunciati requisiti sono distinti e non alternativi tra loro, trovano fondamento nelle disposizioni della previdenza, ma non sono altro che il frutto della proiezione della normativa civilistica (cf. art. 2083 c.c. già illustrato) in materia previdenziale.
I principi fin qui delineati, sui presupposti minimi richiesti al “coltivatore diretto”, ancorchè esplicitati dalla Cassazione a fini eminentemente previdenziali, sono certamente validi per la fattispecie che occupa.
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6. Infatti, volgendo all'applicazione di questi principi al caso in esame, deve rilevarsi che, in punto di fatto, il ricorrente non ha nemmeno allegato di coltivare il fondo in modo professionale e organizzato con il prevalente lavoro proprio e dei propri familiari.
Ancor più, non ha nemmeno indicato chi sono i suoi familiari ed in che modo 8 collaborano.
Inoltre, non solo non ha allegato di coltivare il fondo in modo abituale e prevalente – il che, è ovvio, avrebbe richiesto la conseguente prova che il reddito ricavato dal fondo sia superiore a quello percepito a titolo di pensione – ma ha sostanzialmente ammesso di non ricavare alcun reddito e di utilizzare il raccolto di nocciole per uso familiare e per fare regali agli amici.
Né, si badi bene, ha dedotto di aver fatto l'iscrizione alla sezione speciale della Camera di Commercio o di aver mai chiesto all'Inps il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto.
Del resto, è espressa la menzione, nel verbale di immissione in possesso, che egli sia, sì, titolare di contratto di affitto, ma non coltivatore diretto.
Questa ultima emergenza probatoria induce a rimarcare che non soltanto Parte_1
non ha correttamente allegato e provato di essere coltivatore diretto, ma ha
[...] offerto una inequivoca prova contraria, che le richieste istruttorie, generiche e non riguardanti i presupposti imprescindibili della controversa qualifica, non possono affatto scalfire.
Ne deriva l'infondatezza della richiesta di indennità ex art. 42 D.p.r. 327/2001 cit. come coltivatore, senza obliterare che anche l'indennità aggiuntiva a beneficio del fittavolo trova il suo fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e, pertanto, spetta soltanto all'affittuario che lo coltivi direttamente, e non anche all'affittuario che non sia coltivatore diretto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide, e, convintamente, fa sua (in termini Cass. sent. n.
2225/1981 e Cass. ord. n. 28788/2018, a cui più estesamente rinvia).
§§§
7. Il regime delle spese segue la soccombenza, secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per il contenzioso dinanzi alla Corte d'Appello, avuto riguardo, per il valore della controversia, alla misura
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dell'indennità come richiesta, di importo incluso nello scaglione da 5.001,00 a
26.000,00 €.
Gli onorari vanno liquidati con distrazione in favore dell'avv. Francesco Lanzara, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.. 9
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda ex art. 281 decies c.p.c. e ss., tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
--respinge il ricorso;
--condanna parte ricorrente a rifondere al le spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Francesco Lanzara per dichiarazione di anticipo ex art. 93
c.p.c..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni" (Articolo 34, comma 6, DPR 633/1972).
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello proposto ex art. 281 decies c.p.c., iscritto al n. 5362 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avellino, alla Piazzetta Enrico Cocchia n. 5, presso lo studio dell'avv. Aniello Abate
(c.f.: ), che lo rappresenta e difende in virtù di mandato ad litem C.F._2 allegato all'atto introduttivo.
Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del sindaco p.t., Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
con sede in Avella (AV), Piazza Municipio N. 1, rappresentato e difeso,
[...] giusta delibera della Giunta Comunale n. 24 del 06/02/2025 ed in virtù di mandato a margine della memoria, dall'avv. Francesco Lanzara (c.f.: ). C.F._3
Resistente CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. espone: Parte_1
--che egli coltivava direttamente il fondo rustico sito in Avella (AV), alla via
Orfanotrofio, di circa mq. 2.800, adibito a , registrato in catasto del Comune Parte_2 2 di Avella (AV) al Foglio 18, mappale 369;
--che il titolo di detenzione è un contratto di affitto di fondo rustico ex art. 45 legge
203/1982 del 26/05/2011, registrato il giorno 03/06/2011 e stipulato con l'ente proprietario, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero;
--che detto fondo “è sempre appartenuto alla famiglia del deducente che negli anni ed in virtù di altrettante proroghe dei contratti di fitto, prima grazie al lavoro del padre
e poi al proprio, ha provveduto a mantenerlo in buono stato”; Persona_1
--che ivi sono stati sistemati due vani con tettoia adibiti ad allevamento di galline e polli ed, in generale, si svolgono tutte le attività ed incombenti necessari alla conservazione delle colture (noccioleto e nocelleto) esistenti, “a proprie cure e con rilevante esborso monetario, perché tratta[si] di ricordi familiari”.
--che dal gennaio del 2011 egli è andato in pensione e si è dedicato totalmente alla cura del fondo, all'allevamento degli animali ed alle colture ivi esistenti, utilizzando i prodotti per il sostentamento proprio e della propria famiglia, nonché per fare regalie a parenti, amici e conoscenti.
Deduce, poi, che il fondo in questione è stato destinato, con delibera di G.E. della del 19.04.2013 esecutiva, Parte_3 all'allocazione di un'area attrezzata funzionale a servizio del centro storico sito nel
Comune di Avella (AV), di guisa che con la dichiarazione di pubblica utilità è stato oggetto di procedura autoritativa di acquisizione.
Illustra, inoltre, che l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ha stipulato con il un accordo per la cessione volontaria del bene ex art. 45 DPR Controparte_1
327/2001, accettando l'indennità definitiva di € 84.000,00 e che, in conseguenza di detta cessione, gli spettano, con onere a carico dell'ente Espropriante, le indennità da corrispondere al colono ai sensi degli artt. 40 co. 4 e 42 co. 1 e 2 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii..
Ancora, allega che in data 06/09/2023 è stato costretto ad abbandonare il fondo, asservito agli usi pubblici e trasformato in area di parcheggio, chiudendo
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R.G. n. 5362/2024 Sentenza
PE NT di Avella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
anticipatamente, suo malgrado ed incolpevolmente, il rapporto di affitto in corso con il concedente (Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Nola) che doveva terminare il giorno 10/11/2015.
Su queste premesse in fatto, ha così rassegnato le conclusioni: 3
“ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità ex art.
42 DPR 327/2001 e succ. mod. ed int., in qualità di fittavolo/coltivatore diretto del terreno agricolo situato nel Comune di Avella, in via Orfanotrofio ed identificato catastalmente al foglio 18, particella 369 del N.C.T. Comune di Avella (AV), di complessivi mq 2.800,00, oggetto di cessione volontaria ex art. 45 DPR 327/2001, come da accordo sottoscritto in data 05/09/2013 dal proprietario/concedente Istituto per il
Sostentamento del Clero della Diocesi di Nola (NA) e dal , ente Controparte_1 espropriante.
2. Determinare e liquidare giudizialmente la misura della predetta indennità fino alla concorrenza di € 18.500,00 o della somma minore che dovesse risultare anche all'esito dell'espletanda CTU.
3. Per l'effetto, condannare il al pagamento di detta indennità a Controparte_1 favore del signor in uno agli interessi e rivalutazione monetaria Parte_1 dall'evento al soddisfo, come per legge”.
2. Fissata con decreto presidenziale la comparizione, instaurato il contraddittorio, si è costituito il che ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, Controparte_1 sottolineando che difettano tutti i requisiti che il nostro ordinamento richiede per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto.
3. Alla prima comparizione del 18 giugno 2025, svolta in trattazione scritta, il consigliere istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato la discussione orale dinanzi a sé per il 10.09.2025.
Disposta per il 10.09.2025 la trattazione scritta, viste le note delle parti, il Consigliere designato si è riservato di riferire al Collegio ex art. 281 terdecis c.p.c..
Il Collegio ha deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025.
§§§
Motivi della decisione
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4. La domanda è infondata, per le motivazioni di seguito esposte.
4.1. Oggetto della controversia è, come riportato in premessa, l'indennità aggiuntiva, contemplata dall'art. 42 del D.P.R. 327/2001, norma rubricata “Indennità aggiuntive”, che per quanto è di rilievo in questa sede, così statuisce: 4
“
1. Spetta un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare, in tutto o in parte, l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.
2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4 , ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro dell'effettiva sussistenza dei relativi presupposti”.
I presupposti per la liquidazione dell'indennità aggiuntiva, da accertare in concreto e cumulativamente fra loro, sono:
a) la qualifica di coltivatore diretto, affittuario, mezzadro o compartecipante agrario;
b) la coltivazione dell'area espropriata da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità;
c) l'abbandono, in tutto o in parte, dell'area coltivata in conseguenza della procedura espropriativa.
E' dirimente nella fattispecie che occupa, in senso sfavorevole all'istante, la mancata allegazione dei presupposti della qualifica di coltivatore diretto e la conseguente, correlativa, carenza di prova.
Tanto si osserva tenendo conto dei requisiti minimi della figura del “coltivatore diretto”.
§§§
5. In primo luogo, pur in difetto, nel nostro ordinamento, di una definizione unica di coltivatore diretto, va evidenziato che il codice civile delinea nell'art. 2083 quali elementi costitutivi della figura di piccolo imprenditore spettante al “coltivatore diretto” la professionalità del lavoro e la circostanza che l'attività sia “organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
Il coltivatore diretto è perciò colui che svolge un'attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore commerciale (art. 2083 c.c. cit.).
5.1. Su questa nozione generale si innesta, ribadendone e specificandone le caratteristiche, la previsione della legge 203/82, che, nell'ambito delle regole per la
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disciplina dei contratti agrari, prevede che per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto è necessario che:
- l'attività agricola sia svolta in modo stabile e continuativo;
- la forza lavorativa del coltivatore e della famiglia deve integrare almeno un terzo delle 5 necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, “agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole”.
5.2. Alle previsioni generali civilistiche, volte a definire la figura del piccolo imprenditore di rilievo per l'attività d'impresa e per i contratti agrari, si affiancano le previsioni sulle condizioni per ottenere dall'Inps l'iscrizione come coltivatore diretto - una volta effettuata l'iscrizione come coltivatore alla camera di commercio - al fine di garantirsi le corrispondenti tutele assicurative e previdenziali.
5.2.1. In particolare, per il coltivatore diretto è contemplata l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese secondo la previsione dell'art. 8 della Legge n.
580/1993, istitutiva del Registro delle imprese: “Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c. e le società semplici”. Il successivo comma 5 della medesima legge esplicita la finalità precipua di tale iscrizione che è quella di avere
“funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali”.
Inoltre, il D.lgs. n. 228/2001, in attuazione di quanto previsto con la Legge delega n.
57/2001, di riforma della figura di imprenditore agricolo, ha stabilito, nel suo art. 2, che
“L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'art. 2193 del codice civile”.
Sono esonerati – ai fini I.V.A. - dall'iscrizione nel Registro delle Imprese gli esercenti attività agricola che, nell'anno solare precedente a quello dell'iscrizione, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a euro 7.000,00 (art. 2, comma 3, Legge n. 77/1997 e art. 34 D.P.R. n.
633/72), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli;
tali coltivatori
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sono indicati, nelle definizioni normative delle norme appena citate citate, né come imprenditori né come coltivatori diretti ma come meri “produttori agricoli”1.
La valenza di “comunicazione unica” della comunicazione fatta alla Camera di
Commercio, fa sì che automaticamente parta un flusso di informazioni dalla Camera di 6 Commercio verso le altre amministrazioni interessate, secondo la disciplina dell'art. 9 del d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, rubricato “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa”:
“
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica”.
5.2.2. Nell'ambito, poi, delle condizioni per ottenere dall'Inps l'iscrizione come coltivatore diretto rilevano l'estensione del fondo coltivato e l'abitualità del lavoro, oltre alla presenza della forza lavoro familiare, perché l'Inps stabilisca quali sono le cd.
“giornate lavorative” indispensabili alla coltivazione.
Sul punto, un riepilogo delle condizioni per il riconoscimento delle correlative tutele previdenziali si rinviene nella giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza n. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
616/1999 delle Sezioni Unite, la quale ha chiarito che l'ammissione all'assicurazione previdenziale per i coltivatori diretti implica la sussistenza di tre requisiti:
1) la diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi o il diretto e abituale allevamento e governo del bestiame;
requisito che si concretizza quando i soggetti si dedicano in 7 modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività, dovendosi ritenere attività prevalente quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito (art. 1, co 3, della legge n. 9/1963);
2) l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame (art. 2, co. 1, della legge n. 9/1963);
3) un fabbisogno di mano d'opera non inferiore a 104 giornate lavorative annue per la coltivazione del fondo (art. 3 della legge n. 9/1963).
La capacità occupazionale dei fondi o degli allevamenti, per il monitoraggio della soglia delle 104 giornate, si determina in base alle cosiddette tabelle “ettaro-coltura”, che, per ogni provincia, stabiliscono il tempo di lavoro occorrente per ogni ettaro di coltura o per ogni capo di bestiame allevato.
I requisiti suddetti sono il frutto del combinato disposto tra l'art. 2 della legge n. 1047 del 26 ottobre 1957, che definisce coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i pastori, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame, e gli artt. 2 e 3 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963. Ciò, nella consapevolezza, evidenzia la Suprema Corte, che “manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge”
(Cass. S.U. 616/1999 cit.; in senso conforme Cass. sent. n. 9536 del 14.06.2003, specificamente sui requisiti della qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'indennità aggiuntiva, Corte d'Appello Milano, sent. 1069 del 30.03.2023; gli stessi principi sono da ultimo ribaditi da Cass., Sez. lav., con ord. n. 10068/2024).
Gli enunciati requisiti sono distinti e non alternativi tra loro, trovano fondamento nelle disposizioni della previdenza, ma non sono altro che il frutto della proiezione della normativa civilistica (cf. art. 2083 c.c. già illustrato) in materia previdenziale.
I principi fin qui delineati, sui presupposti minimi richiesti al “coltivatore diretto”, ancorchè esplicitati dalla Cassazione a fini eminentemente previdenziali, sono certamente validi per la fattispecie che occupa.
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6. Infatti, volgendo all'applicazione di questi principi al caso in esame, deve rilevarsi che, in punto di fatto, il ricorrente non ha nemmeno allegato di coltivare il fondo in modo professionale e organizzato con il prevalente lavoro proprio e dei propri familiari.
Ancor più, non ha nemmeno indicato chi sono i suoi familiari ed in che modo 8 collaborano.
Inoltre, non solo non ha allegato di coltivare il fondo in modo abituale e prevalente – il che, è ovvio, avrebbe richiesto la conseguente prova che il reddito ricavato dal fondo sia superiore a quello percepito a titolo di pensione – ma ha sostanzialmente ammesso di non ricavare alcun reddito e di utilizzare il raccolto di nocciole per uso familiare e per fare regali agli amici.
Né, si badi bene, ha dedotto di aver fatto l'iscrizione alla sezione speciale della Camera di Commercio o di aver mai chiesto all'Inps il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto.
Del resto, è espressa la menzione, nel verbale di immissione in possesso, che egli sia, sì, titolare di contratto di affitto, ma non coltivatore diretto.
Questa ultima emergenza probatoria induce a rimarcare che non soltanto Parte_1
non ha correttamente allegato e provato di essere coltivatore diretto, ma ha
[...] offerto una inequivoca prova contraria, che le richieste istruttorie, generiche e non riguardanti i presupposti imprescindibili della controversa qualifica, non possono affatto scalfire.
Ne deriva l'infondatezza della richiesta di indennità ex art. 42 D.p.r. 327/2001 cit. come coltivatore, senza obliterare che anche l'indennità aggiuntiva a beneficio del fittavolo trova il suo fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e, pertanto, spetta soltanto all'affittuario che lo coltivi direttamente, e non anche all'affittuario che non sia coltivatore diretto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, che la Corte condivide, e, convintamente, fa sua (in termini Cass. sent. n.
2225/1981 e Cass. ord. n. 28788/2018, a cui più estesamente rinvia).
§§§
7. Il regime delle spese segue la soccombenza, secondo i parametri di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per il contenzioso dinanzi alla Corte d'Appello, avuto riguardo, per il valore della controversia, alla misura
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dell'indennità come richiesta, di importo incluso nello scaglione da 5.001,00 a
26.000,00 €.
Gli onorari vanno liquidati con distrazione in favore dell'avv. Francesco Lanzara, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.. 9
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda ex art. 281 decies c.p.c. e ss., tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
--respinge il ricorso;
--condanna parte ricorrente a rifondere al le spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Francesco Lanzara per dichiarazione di anticipo ex art. 93
c.p.c..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni" (Articolo 34, comma 6, DPR 633/1972).
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