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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 26902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente depositato la conveniva dinanzi l'intestato Tribunale per Pt_1 CP_1
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione;
- revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, Giudice dott.
Luna, emesso il 05.05.2023 con n. 2802/2023 in procedimento monitorio n. RG 14494/2023, notificato il 04.07.2023, e rigettare tutte le correlative domande.”.
In particolare la società ricorrente deduceva in fatto: che la lavoratrice nel procedimento monitorio aveva rivendicato la mancata CP_1
1 liquidazione della voce “nuova indennità di mancata contrattazione“, sulla base del CCNL applicato da (CCNL per i dipendenti dei Pt_1
settori del Commercio) ottenendo con decreto ingiuntivo la condanna della società al relativo pagamento;
che la società aveva applicato il contratto collettivo Terziario, Distribuzione e Servizi fino al
31.01.2019 e successivamente a far data dal 01.02.2019 solo ed esclusivamente il CCNL per i dipendenti dei settori del Commercio sottoscritto dalle , , CONFIMPRENDITORI, Parte_2 Per_1
UNICA, , rinnovato anche per il 2020 / 2022; che Parte_3
all'esito del passaggio contrattuale, per i dipendenti assunti originariamente (entro il 31.01.2019) si conveniva già in sede di armonizzazione di mantenere inalterato il trattamento retributivo e, Contro quindi, la e compensare la quota di 14esima mensilità (prevista nel CCNL d'origine) e gli altri istituti derivanti dalla armonizzazione contrattuale con una quota di superminimo non assorbibile;
che la
Società applica, altresì, ai propri dipendenti un contratto collettivo integrativo aziendale, anche esso sottoscritto con la CP_3
, con deroghe migliorative rispetto al contratto nazionale
[...]
/ e adotta, inoltre, contratto collettivo aziendale del Pt_2 Pt_3
29.04.2022, sempre sottoscritto dalla e dalle Controparte_3
RSA; che detto accordo aziendale del 29.04.2022 precisava che per i lavoratori assunti in prima del 01.02.2019, la MC (o NMC) Pt_1
era stata inserita nel superminimo non assorbibile, per l'intero
2 ammontare di cui al CCNL p.t., senza riferimento alle presenze e per n.
13 (tredici) ratei, il tredicesimo dei quali comprendente, in via anticipatoria e fino a concorrenza del rateo stesso, gli eventuali futuri aumenti dell' in sede di rinnovi contrattuali;
che per l'effetto, Pt_4
detta indennità, per i lavoratori assunti in prima del Pt_1
01.02.2019, era stata ed è tuttora corrisposta all'interno di detto superminimo non assorbibile, prescindendo totalmente dalla presenza e per n. 13 (tredici) mensilità annue, con mantenimento, quindi, della
RAL dei lavoratori;
che pertanto, i lavoratori cc.dd. nativi CCNL terziario, distribuzione e servizi (parte datoriale stipulante:
Confcommercio), fra cui l'attuale parte opposta, dopo il passaggio al
CCNL Commercio PI / , hanno conservato la RAL in Pt_3
godimento al momento del passaggio contrattuale e anteriormente all'armonizzazione della contrattazione collettiva applicata;
che i lavoratori assunti posteriormente alla armonizzazione contrattuale, e quindi dal 01.02.2019, hanno percepito l'indennità di mancata contrattazione, legata alla presenza e non incidente su istituti contributivi, godendo, di fatto, di trattamento diverso rispetto ai dipendenti c.d. non nativi trattamento legittimato dagli accordi Pt_3
collettivi di cui sopra e, in ogni caso, dal CCNL stesso, trattandosi di situazione diversa (armonizzazione vs. nuove assunzioni); che per i lavoratori (ivi compreso l'odierna parte opposta) la Società ha pienamente ottemperato tanto il CCNL che gli accordi collettivi
3 intercorsi nel tempo, garantendo, così come comunicato in sede di armonizzazione, la stessa RAL in quanto il trattamento corrisposto da febbraio 2019 è migliorativo;
che soltanto con pec del 11.10.2022
l'odierna parte opposta, contestava il mancato pagamento dell'importo per indennità di mancata contrattazione;
che l'opposta ha sempre e regolarmente ricevuto i compensi e i cedolini paga, come tutto il personale, e mai ha opposto alcunché fino all'ottobre 2022.
In diritto parte ricorrente sosteneva l'infondatezza della domanda della lavoratrice per i seguenti motivi: a) la sussistenza di contrattazione collettiva di secondo livello, di per sé escludente la corresponsione della indennità di mancata contrattazione (contratto di secondo livello integrativo aziendale del 01.03.2021, nonché accordo interpretativo del medesimo, del 29.04.2022); b) la sussistenza di trattamento migliorativo a favore dei dipendenti assunti in prima del Pt_1
01.02.2019 avendo l'accordo interpretativo del 29.04.2022 precisato che per i detti lavoratori la MC (o NMC) è stata inserita, d'intesa all'esito del passaggio contrattuale, nel febbraio 2019, in via di allineamento ex art. 266 CCNL e in via migliorativa, nel superminimo non assorbibile, con mantenimento, quindi, della RAL;
c) la decadenza convenzionale da reclami su retribuzione di parte opposta, quanto meno per le retribuzioni corrisposte anteriormente all'ottobre 2021 e per quelli successivi all'aprile 2022 (essendovi, comunque, l'accordo del 29.04.2022), tenuto conto che la lavoratrice non ha effettuato
4 alcuna doglianza, nemmeno informale, per oltre 3 anni e mezzo;
d)
l'erroneità dei conteggi prevedendo il CCNL PI / che, Pt_3
anche in caso di mancata contrattazione di secondo livello, la NMC (o
MC) può essere corrisposta solo per il 70% e per sole 12 mensilità.
Si costituiva in giudizio deducendo di essere stata assunta CP_1
dalla in data 9 luglio 2002 con mansioni di cassiera e con Pt_1
inquadramento al livello D1 e successivamente dal 1 gennaio 2020 con inquadramento al livello C2 del Ccnl applicato dalla società e lamentando la mancata adozione da parte di quest'ultima della regolamentazione di secondo livello come previsto dal contratto collettivo applicato in azienda.
In particolare la lavoratrice rivendicava di aver maturato fino al mese di ottobre 2022 un credito a titolo di differenze per mancata liquidazione della voce “nuova indennità di mancata contrattazione” per un importo pari ad € 3.355,00.
Relativamente ai motivi di opposizione osservava che: l'accordo integrativo richiamato dalla difesa dell'opponente è stato sottoscritto dalla esclusivamente con l'organizzazione sindacale Cisal Parte_1
laddove gli accordi di prossimità hanno efficacia generale solo se sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
la parte opposta aderisce all'organizzazione sindacale
Filcams Cgil;
in occasione del passaggio e della conseguente armonizzazione furono consegnate ai lavoratori delle informative dalle
5 quali emerge la mancata liquidazione dell'indennità di mancata contrattazione;
dalla lettura del contratto integrativo aziendale del 1 marzo 2021, all'art. 6, intitolato “trattamento economico di miglior favore” la società stessa afferma che non verrà cagionato nessun pregiudizio alla liquidazione dell'indennità di mancata corresponsione e pertanto è la stessa azienda a convenire che ai lavoratori sarebbe stata erogata l'indennità di mancata contrattazione alla quale gli effetti dell'accordo integrativo non avrebbero cagionato “alcun detrimento”; che tuttavia l'accordo sottoscritto in data 29 aprile 2022, lungi dall'essere un'interpretazione autentica della clausola dell'art. 6 dell'accordo integrativo del 1 marzo 2021, avrebbe una portata novativa rispetto a quanto precedentemente pattuito, avendo introdotto una differenziazione dei lavoratori sulla base della data di assunzione del personale in forze ai fini del diritto o meno a percepire l'indennità di mancata contrattazione;
tale norma sarebbe inapplicabile nei confronti della parte opposta anche in considerazione della sua appartenenza ad altra organizzazione sindacale.
Inoltre lavoratrice contestava che nella voce superminimo sia ricompresa la voce “N.I.M.C.” e che vi sia stato un miglioramento della retribuzione lorda annua, sosteneva che nessun trattamento migliorativo è stato applicato da parte della società in Parte_1
occasione del passaggio al contratto collettivo , Pt_3 Controparte_4
l'infondatezza della eccezione di decadenza convenzionale non
6 operando la disciplina enunciata dall'art. 2113 c.c., e della eccezione di acquiescenza non rilevando la mera tolleranza al trattamento economico.
All'esito dell'udienza del 15.04.2024 questo Giudice invitava le parti ad una composizione bonaria trattandosi di questione interpretativa con rinvio della causa al 27.05.2024; all'udienza del 17.06.2024 le parti dichiaravano che la conciliazione non era stata raggiunta, parte opponente sosteneva che la è organizzazione maggiormente Pt_3
rappresentativa e chiedeva di essere autorizzata a produrre documentazione al riguardo e parte opposta si opponeva alla relativa produzione;
all'esito questo Giudice autorizzava la produzione dell'opponente e respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, con rinvio all'udienza del
29.01.2025 per discussione.
All'udienza del 09.04.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
***
Il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
La controversia ha ad oggetto il mancato pagamento della voce retributiva “nuova indennità mancata contrattazione” , rivendicata dalla lavoratrice (odierna opposta) nel procedimento monitorio, sul presupposto che la società opponente non avrebbe adottato la
7 regolamentazione di secondo livello, come previsto dal contratto collettivo applicato in azienda.
Sullo sfondo assume rilievo l'avvicendarsi nella società opposta di due contratti collettivi, il contratto collettivo Terziario, Distribuzione e
Servizi (parti stipulanti: , , CP_5 CP_6 CP_7
, FILCAMS CGIL) applicato dalla società fino al 31.01.2019 e il
[...]
contratto collettivo per i dipendenti dei settori del Commercio sottoscritto dalle , , CONFIMPRENDITORI, Parte_2 Per_1
UNICA, , applicato a far data dal 01.02.2019 Parte_3
(essendosi iscritta l'odierna opponente all'associazione datoriale a far data dal 23.01.2019). Pt_2
Come emerge dai documenti allegati da parte opponente (doc. 9, 10, 11
e 13 del ricorso) e da parte opposta (doc. 2 della memoria) il contratto collettivo applicato a far data dal 01.02.2019 stabilisce a favore dei
Dipendenti che non percepiscono trattamenti economici collettivi di
Secondo livello, eccedenti quelli spettanti in applicazione del detto
CCNL o nel caso di Contrattazione di Secondo livello decaduta,
l'erogazione della Nuova Indennità di Mancata Contrattazione (art. 22 del CCNLPI - CIDEC - CONFIMPRENDITORI – UNICA
Terziari) e in ragione di detta previsione il ritiene Pt_3 CP_8
che vi sia stato inadempimento della società per non aver corrisposto la
MC.
8 L'indennità per mancata contrattazione è istituto contrattuale erogato laddove l'azienda pur essendovi obbligata non provvede a stipulare un contratto integrativo con la funzione di compensare i lavoratori per l'eventuale mancato miglioramento delle condizioni lavorative dovuto proprio alla mancata contrattazione di secondo livello, con la funzione di “sostituire” gli effetti positivi dell'accordo di secondo livello che non è stato raggiunto;
se di contro sussiste una contrattazione di secondo livello avendo l'azienda negoziato “gli aspetti economici” cui avrebbe dovuto provvedere con un accordo aziendale o territoriale viene meno la ragion d'essere dell'indennità per cui è causa.
Orbene, andando ad esaminare le doglienze della parte opposta ed i motivi di opposizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla lavoratrice in ordine alla mancata adozione di una regolamentazione di secondo livello, parte opponente ha allegato e provato documentalmente di aver adottato i seguenti contratti integrativi aziendali:
a) contratto di secondo livello (integrativo aziendale) del
01.03.2021 (doc. 11);
b) contratto collettivo aziendale del 29.04.2022, sottoscritto dalla e dalle RSA (doc. 13). Controparte_3
Trattasi di accordi esplicativi e ricognitivi delle intese già concluse in punto di armonizzazione all'esito del passaggio al CCNL PI
CISAL.
9 Venendo al contenuto degli accordi in questione, è emerso dagli atti di causa, che contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta non vi è alcun inadempimento della società opponente.
Con l'accordo del 28 aprile 2022, come si evince dal tenore letterale dello stesso, le parti innanzitutto hanno inteso attestare che all'esito del passaggio contrattuale sono stati rispettati i criteri di armonizzazione e nello specifico che con il passaggio contrattuale è stata garantita e corrisposta la RAL maturata alla data del 31 maggio 2019 introducendo il superminimo non assorbibile quale condizione di miglior favore e assorbendo in detto superminimo non assorbibile, oltre alla MC per l'intero ammontare, anche il rateo della 14° mensilità, il tutto ripartito su 13 mensilità, con sussunzione nel tredicesimo rateo anche degli eventuali incrementi futuri della MC.
L'accordo del 28 aprile 2022 è stato adottato all'esito della procedura di interpretazione autentica del contratto integrativo aziendale del 01.03.2021, consentendo alle parti firmatarie di quest'ultimo di chiarire e precisare il significato dell'art. 6 dell'accordo del 01.03.2021 (nella parte in cui garantisce che non ci sarà detrimento della MC), avendo stabilito che “per i lavoratori assunti in prima del 01.02.2019, la MC (o NMC) è stata Pt_1
inserita, d'intesa all'esito del passaggio contrattuale, in via di allineamento ex art. 266 CCNL e in via migliorativa, nel
10 superminimo non assorbibile, per l'intero ammontare di cui al
CCNL p.t., senza riferimento alle presenze e per n. 13 (tredici) ratei, il tredicesimo dei quali comprendente, in via anticipatoria e fino a concorrenza del rateo stesso, gli eventuali futuri aumenti dell'istituto in sede di rinnovi contrattuali. Ciò al fine di garantire di garantire ai lavoratori un più favorevole trattamento economico
a fronte del sopravvenuto e diverso regime contrattuale dei rapporti stessi. Detta indennità, quindi, per i lavoratori assunti in Pt_1
prima del 01.02.2019, è stata ed è tuttora corrisposta all'interno di detto superminimo non assorbibile, prescindendo dalla presenza
(fatti salvi, ovviamente, i casi di sospensione della prestazione derivanti dalla fruizione di ammortizzatori sociali) e per n. 13
(tredici) mensilità annue, “con mantenimento, quindi, della RAL dei lavoratori in esame del presente punto d) ed, anzi, con trattamento di miglior favore per essi, posto che l'inassorbibilità ha reso detta erogazione stabile, slegata dalle presenze e incidente su tutti gli altri istituti”.
In altri termini è stata pattuita espressamente come componente separata della retribuzione il superminimo non assorbibile, comprensivo della MC.
Sono le parti contrattuali stesse, con l'accordo di interpretazione autentica, necessitato dalla richiesta di verifica della
[...]
, a convenire che il superminimo non assorbibile sia Parte_3
11 garanzia di mantenimento della RAL e anzi di trattamento di miglior favore per i lavoratori assunti prima del 01.02.2019.
Provenendo l'intervento chiaritore dalle stesse parti che hanno adottato la disposizione oggetto di interpretazione autentica è evidente che per “comune volontà delle parti” viene riconosciuto che non vi è stato detrimento della MC.
Non vi è pertanto titolo alcuno per rivendicare la indennità in questione alla luce dell'accordo interpretativo e della chiara e comune volontà delle parti che lo hanno sottoscritto.
Pertanto nel giudizio di opposizione la società ha dato prova di aver provveduto alla contrattazione di secondo livello con fondatezza del primo motivo di opposizione e ha altresì allegato e provato che non vi è stato peggioramento del trattamento economico per espresso riconoscimento delle parti firmatarie degli accordi suindicati e soprattutto che non vi è inadempimento della società.
La lavoratrice, a fronte dell'impossibilità di negare la sussistenza dei suddetti accordi, deduce per la prima volta nel presente giudizio
(non essendo stato allegato nel procedimento monitorio) che le pattuizioni di cui agli accordi integrativi non sarebbero alla stessa applicabili perché non sarebbero state sottoscritte dal sindacato al quale aderisce.
La giurisprudenza sul punto ha statuito che i contratti collettivi aziendali si applicano a tutti i lavoratori dell'impresa, inclusi quelli
12 che non sono iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, ad eccezione dei lavoratori che siano affiliati ad organizzazioni sindacali che, non avendo sottoscritto gli accordi, si sono pronunciate in aperto dissenso rispetto ad essi, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Sul punto la Cassazione con la sentenza n. 26509/2020 ha ribadito il detto principio partendo dal rilievo che la tutela di interessi collettivi regolati dagli accordi aziendali giustifica la loro efficacia soggettiva erga omnes, ovvero l'esigibilità delle regole fissate nei predetti accordi nei confronti di tutti i lavoratori, anche se non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Si legge nella citata sentenza: "I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorche' non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo". E cio', in quanto, come, in piu' occasioni, sottolineato da questa Suprema
Corte, la tutela di interessi collettivi della comunita' di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilita' della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare "la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioe' nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, ancorche' non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti" (v. tra le altre, Cass. n. 12272/2013, cit.)”.
13 E' evidente che la lavoratrice si è limitata a dedurre di essere iscritta ad altra organizzazione sindacale ma non ha allegato e provato di aver aderito ad una organizzazione sindacale che ha manifestato la propria ostilità al contenuto degli accordi oggetto di causa.
Va altresì rilevato che la lavoratrice non ha impugnato i detti accordi (né in sede stragiudiziale ne nella presente sede) essendosi limitata a chiedere l'applicazione della MC che per espressa previsione è “sostituita” (ovvero ingloblata) dal superminimo non assorbibile e a dedurne la non applicabilità nei suoi confronti.
Per non tacere del fatto che non è possibile una disapplicazione parziale degli accordi in questione non potendosi sostenere la illegittimità degli accordi per “non rappresentatività” dei soggetti stipulanti solo in relazione alle clausole oggetto di causa e continuare a beneficiare degli altri istituti contrattuali previsti e disciplinati dai medesimi accordi di secondo livello e a monte del
CCNL applicato dall'azienda (tra l'altro il “passaggio” al contratto al CCNL Commercio PI / veniva comunicato ai Pt_3
lavoratori con note dagli stessi sottoscritte per presa visione).
Tanto è vero che come evidenziato dalla società opponente la lavoratrice non ha sollevato alcuna doglianza per oltre tre anni e mezzo con conseguente acquiescenza al trattamento economico applicato dall'azienda, avendo percepito lo stipendio comprensivo degli istituti fissati dagli accordi che oggi contesta.
14 Inoltre nel caso di specie parte opposta non ha provato la natura peggiorativa dei citati accordi essendosi limitata ad allegare genericamente che la retribuzione annua lorda non sarebbe migliorata con un mero confronto tra cifre generiche riferite alle annualità 2018 e 2020-2021 che non prova affatto l'incidenza su dette cifre degli istituti economici introdotti con gli accordi in questione e del “cambio” contrattuale.
Di contro ha evidenziato che la retribuzione non è stata Pt_1
oggetto di revisione da parte della contrattazione sindacale, come riconosciuto dall'accordo di interpretazione autentica summenzionato.
Quanto infine al rilievo della lavoratrice, anche questo sollevato solo nel giudizio di opposizione, per cui l'accordo integrativo sarebbe stato sottoscritto dalla esclusivamente con Parte_1
l' laddove gli accordi di prossimità Controparte_9
hanno efficacia generale solo se sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo quanto già osservato in tema di efficacia degli accordi aziendali, va rilevato che con riguardo al sindacato CISAL la lavoratrice non ha adempiuto all'onere di provare il difetto di rappresentatività dedotto. Anzi è provato che non solo la ha partecipato alla sottoscrizione del Pt_3
CCNL di categoria applicato in azienda ma partecipa al Consiglio di indirizzo e vigilanza e al Consiglio Nazionale dell'Economia e
15 del Lavoro, ed è qualificato come sindacato maggiormente rappresentativo sul territorio nazionale, come si evince dalla documentazione prodotta da parte opponente previa autorizzazione di questo Giudice, la quale ha depositato una serie di documenti (dal n. 1 al n. 32 e n. 47 della nota deposito del 12.07.2025) tra cui il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.11.2017, che dimostrano come la sia considerata una delle Pt_3
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale per i lavoratori del settore in cui opera la società ( tra l'altro la , e per l'effetto le singole Controparte_10
Federazioni che ne fanno parte, ivi compresa la , Parte_3
aderisce, altresì, al T.U. sulla rappresentanza, giusta accordo con
Confindustria del 14.01.2014 come risulta dall'allegato 47 della nota di deposito del 12.07.2024).
Né d'altro canto parte opposta ha dimostrato che non fossero legittimate le RSA firmatarie degli accordi per cui è causa, avendo di contro la società allegato che i medesimi sono stati sottoscritti dai lavoratori RSA, tutti della , circostanza rimasta Parte_3
incontestata.
Ne consegue la piena efficacia della contrattazione di II livello anche nei confronti della odierna opposta, con conseguente infondatezza delle doglianze sollevate al riguardo.
16 Alla luce di quanto esposto non vi è titolo per riconoscere le pretese di cui alla domanda monitoria, risultando fondati i motivi di opposizione, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo n.2802/2023, emesso inter partes il 5.5.2023.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 9 aprile 2025
Il Giudice
EP TO
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