Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 14/01/2025 da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Trieste (TS), in via del Ghirlandaio n. 45, professione imprenditrice, cittadina italiana,
e
( ), nato a San Giorgio a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
20.04.1981 e residente a [...] – scala 10 interno
10, professione operaio, cittadino italiano, entrambi rappresentati e difesi dall' dall'dall'avv. Valentina Zamarin (C.F. ) C.F._3
con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Piccolomini n.
3. fax 0402652418 e indirizzo pec: Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, con ricorso depositato in data 14/01/2025 hanno chiesto congiuntamente al Tribunale, vista la decorrenza dei termini di cui all'art. 3, l. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate qui di seguito integralmente trascritte.
1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
in data 09.12.2002 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 422, parte I, anno 2002;
2. ordinare al Comune di Trieste di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 dichiarare che i ricorrenti hanno regolato ogni loro rapporto e che nulla hanno più a pretendere
l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo, ragione o causa in quanto autosufficienti.
FATTO
-I coniugi ricorrenti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14/01/2025 e personalmente sottoscritto hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento di matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe e di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte. Hanno persino dichiarato in ricorso di prestare entrambi sin da ora la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di scioglimento del matrimonio che sarà pronunciata da codesto Ill.mo Tribunale nel presente procedimento e secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente gli stessi rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza;
e concordato di “compensare le spese legali, espressione da intendersi come una condivisione delle spese atteso che gli stessi sono difesi dallo stesso avvocato
- Gli stessi hanno esposto e documentato:
a. di aver contratto matrimonio civile a Trieste il 09/1272002 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 422, parte I, anno 2002; che dal matrimonio è nata una figlia Per_1
il 5 giugno 2003, ora maggiorenne ed economicamente autosufficiente b. di essere entrambi economicamente indipendenti;
c. che i coniugi si sono separati consensualmente con verbale del Tribunale di Nola, omologato dallo stesso con decreto dd. 04/04/2011.
- I ricorrenti, sia nell'ricorso introduttivo che nelle note ritualmente depositate in data 10/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Rilevato che i coniugi ricorrenti dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro in quanto economicamente indipendenti
Il Giudice delegato, con ordinanza dd 27/03/2025 ha rimesso la causa al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Trieste in data 9 dicembre 2002 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 422, parte I, anno 2002 dai signori
[...]
e alle condizioni di cui in premessa e che si ritengono qui Pt_1 Parte_2
integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 27/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli