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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1137/2020 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Corrias Parte_1 C.F._1 opponente contro
(CF , (CF Controparte_1 C.F._2 CP_2
), CF ( ), rappresentati e difesi C.F._3 CP_3 C.F._4 dall'Avv. Giuseppino Monni
opposti
Conclusioni
Nell'interesse dell'opponente:
In via preliminare e cautelare si chiede che il SI. Giudice voglia disporre la sospensione dell'impugnato pignoramento;
Nel merito, accerti l'inesistenza del diritto dei ad agire esecutivamente nei confronti dell'odierna attrice e dichiarare la CP_1 illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato il 30.10.2020. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Nell'interesse degli opposti:
1 Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, deduzione e conclusione : Rigettare l'opposizione al precetto promossa dalla SInora perché infondata Con condanna della stessa alle spese di causa oltre accessori di Parte_1 legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di precetto notificato a mezzo pec in data 29 ottobre 2020, e CP_1 CP_3 CP_2 in virtù della sentenza 1013 del 2010 del Tribunale di Nuoro, confermata dalla sentenza 395 del 2013 della Corte d'Appello di Cagliari di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, intimarono a Parte_1
1) il ripristino dello stato dei luoghi, come ordinato in sentenza;
2) il residuo, pari a € 2.374,75, delle spese processuali poste dalle predette sentenza a carico della intimata, da corrispondersi unitamente alle spese di precetto.
Avverso il precetto propose opposizione con atto di citazione notificato in data 13 Parte_1 novembre 2020, nel quale espose che l'atto di precetto, in violazione delle più elementari regole deontologiche, le era stato notificato quando la stessa aveva già corrisposto le spese processuali e si era attivata per il ripristino dello stato dei luoghi. Con riferimento alle spese, in particolare, l'opponente precisò di aver pagato la somma di € 5.000,00 a saldo e stralcio, come da accordi transattivi raggiunti con gli opposti per il tramite del loro procuratore. Quanto al ripristino dello stato dei luoghi, viceversa,
l'opponente, già nelle more del procedimento, aveva richiesto di potere raggiungere un accordo transattivo consistente nell'acquisto della scatola d'aria sovrastante il bene in contesa e, comunque, di effettuare sopralluoghi al fine di concordare la soluzione più idonea. La medesima inoltre, aveva Pt_1 conferito incarico al geometra per effettuare i lavori di cui alle sentenze richiamate, Parte_2 come dimostrato dal carteggio con il quale il professionista incaricato aveva inviato agli opposti il progetto per realizzare le opere e la richiesta per ottenere le autorizzazioni amministrative per eseguire i lavori.
Tanto esposto, l'opponente, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo (per mero errore materiale qualificata come sospensione del pignoramento), chiese a questo Tribunale di accertare l'insussistenza del diritto dei a procedere a esecuzione, con conseguente dichiarazione di CP_1 inefficacia del precetto.
Incardinatosi il giudizio, si costituirono e i quali specificarono che, CP_1 CP_3 CP_2 successivamente alle sentenze poste a fondamento del precetto, non erano subentrati fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni poste dai titoli giudiziari in capo a quale erede di Parte_1 Per_1
In particolare, non era stato effettuato alcun lavoro di ripristino. In riferimento al pagamento
[...] delle spese processuale, pur essendo vero che l'opponente aveva corrisposto la somma di € 5.000,00, era del tutto destituita di fondamento la tesi in base alla quale quella somma di € 5.000,00 fosse stata accettata a saldo e stralcio.
2 Tanto premesso, gli opposti domandarono il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza a verbale dell'udienza del 30 marzo 2021, il giudice istruttore rigettà l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
All'udienza del 5 ottobre 2021 la causa, istruita documentalmente, fu ritenuta matura per la decisione e il processo fu rinviato alla data del 20 novembre 2022 per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20 novembre 2022 i procuratori delle parti, concordemente, chiesero rinvio di un mese per valutare proposte transattive. Rinviate due udienze per impedimento del giudice istruttore, nel frattempo mutato, anche l'udienza del 22 marzo 2023 fu rinviata per valutare la proposta transattiva inoltrata dall'opponente il precedente 21 marzo 2023.
All'udienza del 26 settembre 2023 il procuratore degli opposti chiese termine per valutare, con tutti gli opposti, la proposta transattiva, mentre l'opponente dette atto di aver pagato gli oneri fiscali per Pt_1
l'inizio dei lavori.
Alla succevia udienza del 12 ottobre 2023 si mise a verbale quanto segue: I procuratori rappresentano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “La sig.ra cede ai germani a cubatura riguardante Parte_1 CP_1
l'attuale solaio sovrastante l'ultimo piano della propria abitazione. Su tale solaio permane attualmente un abbaino che non verrà rimosso, ma il cui ingresso verrà chiuso con adeguata muratura. I germani i riservano di realizzare un ulteriore CP_1 solaio a livello del piano di calpestio della loro proprietà, poggiando detto solaio sulla struttura esistente di proprietà della
che autorizza a tal fine tutte le opere esterne che dovessero rendersi necessarie. Infine, la SI.ra si obbliga Pt_1 Pt_1 alla consegna di una copia delle chiavi per accedere alla scala esterna con ingresso da Via Solferino. Le spese di lite si intendono compensate”. Entrambi i procuratori chiesero termine per formalizzare l'accordo.
All'udienza del 30 novembre 2023 il procuratore degli opposti chiese termine “per contattare tutte le parti e concludere la transazione”. Analoga istanza fu reiterata all'udienza del 30 gennaio 2024 e del 26 marzo
2024.
All'udienza del 14 maggio 2024, il procuratore degli opposti rilevò di aver comunicato altra proposta transattiva.
Il 25 giugno 2024 i procuratori delle parti dettero atto del fallimento dei tentativi di raggiungere accordi transattivi, in ragione della circostanza che le spese dei lavori erano tutte poste a carico dell'opponente.
Alle successive udienze il procuratore degli opposti chiese ulteriori rinvii, cui l'opponente prestò consenso, per raggiungere l'accordo e nel frattempo precisò di aver depositato ricorso ex art. 612 c.p.c. nell'ottica di stimolare il raggiungimento di un accordo.
Anche le successive udienze furono rinviate in vista della possibilità di raggiungere un accordo e sulla specifica istanza – formulata all'udienza del 28 gennaio 2025 – di verificare i calcoli delle opere in cemento armato.
3 All'udienza del 15 aprile 2025, fissata ex art 281 sexies c.p.c., verificata la definitiva impossibilità della soluzione transattiva, il giudice trattenne la causa in decisione dopo aver ascoltato la discussione delle parti.
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.: “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”.
Occorre rilevare che il titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere preso in considerazione dal giudice della opposizione al precetto o della opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua efficace esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata sul titolo originariamente esistente,
o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Nel caso di specie, l'efficacia del titolo non è messa in discussione. Viceversa, l'opponente deduce in opposizione fatti estintivi – l'accordo sulle spese processuali – e fatti modificativi – la volontà di intraprendere i lavori di riprsinto, ostacolata dalla mancata collaborazione degli opposti – successivi alla formazione del titolo.
L'opposizione merita senza dubbio accoglimento in relazione all'intimazione dell'obbligo di pagamento delle spese processuali.
Non vi è dubbio che il documento prodotto dall'opponente – definito “accordo sulle spese legali” nell'allegato a produzioni 18 marzo 2021 su pct e indicato come doc. 2 allegato alla citazione – costituisca a tutti gli effetti un accordo a saldo e stralcio in base al quale a fronte della maggior Parte_1 somma di € 7.374,75 avrebbe dovuto corrispondere unicamente, a saldo e stralcio di ogni altra pretesa, la somma di € 5.000,00. Il tenore letterale del documento, per le espressioni usate, rivela con chiarezza e univocità la volontà del procuratore degli opposti di ricevere, in ragione di un accordo con l'opponente, la somma di € 5.000,00 a titolo di spese, senza avere altro a pretendere, nonché la circostanza di avere ricevuto tale somma.
Il documento, infatti, è così composto: 1) Conteggi delle spese processuali dovute per le sentenze di primo e secondo grado, operati dal procuratore degli opposti e indirizzati all'opponente: dai conteggi, la somma dovuta da risulta pari a € 7.374,75; 2) manoscritto recante seguente titolo: Parte_1
“Accordo 5.000,00 € settembre 2016”; 3) puntuale indicazione, sempre manoscritta, dei versamenti effettuati – con specificazione di somma versata, data del versamento e, in alcuni casi, luoghi del versamento –, per un tiotale di € 3.750,00; 3) prima quietanza risalente alla data del 6 novembre 2019, in calce ai suddetti pagamenti, sottoscritta dall'Avv. procuratore degli opposti, nella quale si dà atto CP_1 di quanto segue: “Ricevuti in acconto della maggior somma di cinquemila”; 4) seconda quietanza recante la data del 15 luglio 2020, collocata di seguito alla prima e sempre sottoscritta dall'Avv. nella quale CP_1 si dà atto di quanto segue: “Ricevo oggi 15 luglio 2020 la somma di 1.250 euro diconsi milleduecentocinquanta”.
4 In relazione a tale documento, gli opposti si sono limitati a rilevare che “il foglio […] prova solamente l'estrema tolleranza nel consentire la corresponsione per acconti talvolta irrisori di quanto dovuto, oltre accessori di legge, a seguito delle due sentenze di primo e secondo grado” e che “gli acconti registrati nel predetto foglio sono da imputare alle spese liquidate per il primo grado di giudizio pari a euro cinquemila”.
La testi non pare convincente. Quello che i convenuti in opposizione chiamano “foglio2, nella parte manoscritta reca il titolo “accordo 5.000,00 € settembre 2016” ed è collocato dopo il conteggio delle somme dovute in base a entrambe le sentenze, di primo e secondo grado. Il titolo “accordo” esclude che si tratti di una mera rateizzazione e il fatto che tale accordo sia collocato dopo il conteggio delle spese dovute per entrambe le sentenze ne esclude la riferibilità alla sola sentenza di primo grado. Del resto, pare illogico che un accordo transattivo per € 5.000 sia stato raggiunto, come preteso nella ricostruzione degli opponenti, a fronte del pagamento di € 5.036,00, che è la somma alla quale ammontano le spese di primo grado.
La natura di accordo globale sulle spese, inoltre, è confermato dal tenore letterale della prima quietanza, nella quale il procuratore degli opposti specifica di ricevere la somma globale di € 3.750,00 “in acconto della maggior somma di cinquemila”. Ora, se accordo non vi fosse stato, è lecito suppore che la somma sarebbe stata ricevuta in acconto della somma totale prevista dai conteggi, mentre se l'accordo fosse stato limitato alla sentenza di primo grado, è lecitto supporre che il riferimento sarebbe stato alla maggior somma di € 5.036,00. Per inciso, va osservato che gli opposti e il loro procuratore non hanno contestato l'autenticità del manoscritto e la riferibilità dello stesso al medesimo procuratore.
In relazione alla somme intimate in precetto a titolo di pagamento del residuo delle spese processuali, pertanto, deve essere accertata l'insussistenza del diritto degli opposti a procedere a esecuzione, con conseguente inefficacia del precetto nella parte in cui intima il pagamento di € 2.374,75. Il diritto di credito, infatti, risulta estinto sulla base del sopravvenuto fatto estintivo del pagamento di quanto dovuto in base all'accordo transattivo di settembre 2016.
Diversamente, l'opposizione non può essere accolta in ordine al credito di fare. L'obbligo di ripristino, infatti, non risulta adempiuto dopo la sentenza, né la comunicazioni tra parti sono in qualche misura indicative di una mora del creditore. Dal tenore delle mail prodotte, infatti, non è dato capire se l'opponente intendesse procedere all'esecuzione di lavori di ripristino o trovare un accordo sull'esecuzione di lavori in parte diversi dalla totale rimessa in pristino.
Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
Rimane da definire la disciplina delle spese di lite.
L'accoglimento parziale dell'opposizione imporrebbe di compensare le spese nella misura del 50%: all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere in relazione alle spese processuali è corrisposto il rigetto dell'opposizione in relazione all'obbligo di ripristino, gravante sull'opponente. Tuttavia, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura del 25%. L'ampia documentazione prodotta
5 dall'opponente – è in atti mail del 20 ottobre 2020, circa una settimana prima della notifica del precetto, indirizzata al procuratore degli opposti, con la quale il tecnico dell'opponente chiedeva la sottoscrizione di alcuni documenti volti a ottenere il rilascio dei titoli per l'esecuzione di lavori – dimostra che al momento della notifica del precetto erano in corso trattative di accordi per dare corso di comnune accordo a quanto previsto dalla sentenza dedotta quale titolo esecutivo. Inoltre, come già detto nello svolgimento del processo, non è dato capire quali siano i motivi che hanno spinto gli opposti a desistere dall'accordo transattivo che i procuratori delle parti avevano dato per raggiunto all'udienza del 12 ottobre
2023: I procuratori rappresentano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “La sig.ra cede Parte_1 ai germani a cubatura riguardante l'attuale solaio sovrastante l'ultimo piano della propria abitazione. Su tale solaio CP_1 permane attualmente un abbaino che non verrà rimosso, ma il cui ingresso verrà chiuso con adeguata muratura. I germani
i riservano di realizzare un ulteriore solaio a livello del piano di calpestio della loro proprietà, poggiando detto solaio CP_1 sulla struttura esistente di proprietà della che autorizza a tal fine tutte le opere esterne che dovessero rendersi Pt_1 necessarie. Infine, la SI.ra si obbliga alla consegna di una copia delle chiavi per accedere alla scala esterna con Pt_1 ingresso da Via Solferino. Le spese di lite si intendono compensate”.
Il residuo 75% delle spese, pertanto, deve essere posto a carico degli opposti e deve essere liquidato sulla base dei parametri medi previsti dai DDMM 55/2014 e 147/2022 per cause di analogo valore a quello indicato dall'opponente e non contestato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatole Parte_1 da e n data 29 ottobre 2020; CP_1 CP_3 CP_2
2) Per l'effetto, accerta l'insussistenza del diritto degli opposti a procedere a esecuzione in relazione al credito di € 2.374,75 e dichiara inefficace il precetto nella parte in cui intima il pagamento di detta somma;
3) Rigetta per il resto l'opposizione;
4) Compensa le spese di lite nella misura del 25%;
5) Condanna in solido tra loro, a corrispondere Controparte_1 CP_3 CP_2
a il residuo 75%, che liquida nella misura di € 2.082,00, di cui € 1.914,00 per Parte_1 compensi e € 168 per esborsi, oltre spese generali al 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 16 aprile 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
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