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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2601/2021 R.G.
TRA
(P.IVA ), in persona del Curatore p.t., eletti- Parte_1 P.IVA_1
vamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Filippo Argento, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., elettiva- Controparte_1 P.IVA_2 mente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale di rappresento e difeso dall'avv. CP_1
Teresa Totaro, giusta mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto con ordinanza del 4.10.2024, hanno precisato le proprie conclusioni mediante note di trattazione scritta, che qui si intendono integralmente riportate e la causa, all'esito dell'udienza del 24.10.2024, svoltasi in modalità cartolare, è stata trattenuta in deci- sione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento “ ha adito questo Parte_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'ingiustifica-
1 to arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. della convenuta Amministrazione comunale per i titoli e le causali in narrativa e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del Parte_1
della somma di euro 92.289,59 (o in quella maggiore o minore che per i suddetti titoli e
[...]
causali sarà accertata nel corso del giudizio e/o ritenuta di giustizia), oltre rivalutazione monetaria
e interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 (o, in subordine, interessi al tasso legale). Con vittoria di spese e competenze di lite”.
L'attore ha riferito di aver eseguito, in forza del contratto di appalto del 29.4.1999 (Rep n. 5078), registrato a il successivo 14.5.1999 al n. 215, lavori di costruzione, l'avviamento e la CP_1 gestione temporanea dell'impianto di depurazione a servizio della frazione di Borgo Mezzanone.
Alla scadenza del contratto (avente durata di sei mesi), onde prevenire i gravissimi disagi che sa- rebbero derivati alla comunità dall'interruzione del servizio, l'Ente comunale ha prorogato l'affidamento alla senza stipulare alcun contratto e il rapporto si è così protratto fino al Parte_1
Giugno dell'anno 2009. Tuttavia, a fronte dell'erogazione di tale servizio, il si è reso debi- CP_1 tore della somma complessiva di € 92.289,59, relativa ad alcune fatture rimaste inevase e aventi ad oggetto i compensi per la gestione effettuata nel periodo compreso tra l'1.8.2007 e il 31.5.2009 (fat- ture nn. 14, 50, 80 del 2008 e nn. 11 e 22 del 2009) e gli interessi maturati per il ritardato pagamen- to di pregresse competenze (fatture nn. 34 e 35 del 2010). Per il pagamento dei predetti importi,
l' ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 92/2011 del Tribunale di Foggia – Parte_1
Sezione distaccata di Manfredonia;
tuttavia, la successiva opposizione spiegata dall'Ente comunale
è stata accolta per difetto di un valido titolo contrattuale inter partes e, per l'effetto, il decreto in- giuntivo è stato revocato (cfr. sentenza n. 255/2021 del Tribunale di Foggia).
Così, ritenendo di avere esaurito ogni ulteriore rimedio, l'attore ha introdotto il presente giudizio, chiedendo la condanna della controparte al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. al fine di conseguire il soddisfacimento delle medesime ragioni di credito che erano state poste a base del decreto ingiuntivo poi revocato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.8.2021, si è costituito in giudizio il
[...]
e ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con CP_1
condanna al pagamento di spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria.
L'Ente convenuto ha eccepito il difetto dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c., con particolare rife- rimento alla mancanza dell'elemento del riconoscimento da parte del Comune dell'utilitas del ser- vizio erogato, indispensabile per integrare la fattispecie di ingiustificato arricchimento di una Pub- blica Amministrazione;
ha riferito, inoltre, che la società ha gestito tale servizio nel periodo decor-
2 rente dall'1.8.2008 al 31.5.2009 in totale autonomia, senza fornire dimostrazione alcuna dell'effettiva erogazione della prestazione. Ha, quindi, insistito per il rigetto della domanda.
II.- Istruita con sole prove documentali e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c., non accettata da parte attrice, la causa è pervenuta all'udienza del 24.10.2024, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, è stata trattenuta in deci- sione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
III.- La domanda va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, in virtù degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti dei quali una P.A. sia parte devono rivestire ad substantiam la forma scritta, necessaria al fine di accertare la concreta instaurazione del rapporto nonché le determinazioni del rapporto.
La forma scritta è, infatti, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrati- va nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'e- spletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost..
Da tale principio – che vale per tutti gli enti pubblici (non economici) – discende il corollario in ba- se al quale la volontà di obbligarsi da parte della Pubblica Amministrazione non può desumersi da atti o fatti concludenti né è ammessa la proroga tacita dei contratti stipulati per iscritto e con termine di durata scaduto (Cass. Civ. n. 27910/2018; Cass. Civ. n. 5106/2014).
Va poi aggiunto che, ai sensi dell'art. 191 TUEL, gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'atte- stazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, TUEL.
La stipulazione del contratto in forma scritta e l'assunzione del relativo impegno contabile sono, quindi, adempimenti necessari affinché l'Ente locale possa ritenersi giuridicamente vincolato al pa- gamento del compenso per i lavori eseguiti dal terzo.
Ai sensi dell'art. 191, comma 4, TUEL, poi, qualora le obbligazioni della P.A. non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio, non con l'Ente locale, ma diret- tamente con il funzionario, l'amministratore o il dipendente che abbia consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singo- le prestazioni.
Il successivo art. 194 TUEL, intitolato “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, pre- vede poi che: “con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bi- lancio derivanti da: ….e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi
3 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Nell'ipotesi, quindi, di prestazioni di beni o servizi, anche di somma urgenza, rese da privati in as- senza delle formalità prescritte dalla legge, solo la sussistenza di una formale delibera consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio fa venir meno la responsabilità del funzio- nario che ha autorizzato irritualmente la prestazione. In tal caso, infatti, il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se sanata ex post (cfr. Cass. Civ. 25870/2020).
In sintesi, nel caso in cui difetti l'impegno di spesa, l'Ente locale non può essere ritenuto re- sponsabile, ma è necessario agire direttamente nei confronti del funzionario (amministrato- re/dipendente), salvo che l'Ente stesso non riconosca, successivamente, il debito fuori bilancio.
In mancanza dell'impegno di spesa, senza che l'Ente abbia riconosciuto il debito fuori bilancio, quindi, il fornitore non può formulare domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente per carenza del requisito di sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., disponendo di un'azione diretta da promuovere contro il dipendente della P.A. (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.
2605/2023; Cass. Civ., n. 5665/2021, Cass. Civ. n. 510/2021).
Ai fini dell'esperibilità dell'azione d'ingiustificato arricchimento, è necessario – infatti – che nes- sun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi
(qual è, appunto, l'amministratore/funzionario/dipendente la cui condotta ha reso possibile il sorgere del credito) (cfr. ex multis, Cass. n. 30109/2018, n. 24860/2015).
Occorre, infine, precisare che la formulazione letterale dell'art. 191 TUEL è molto ampia nel delineare i tratti sintomatici della responsabilità diretta dell'amministratore/funzionario/dipendente: vanno ritenuti responsabili coloro che hanno “consenti- to” la fornitura o, nel caso esecuzioni reiterate o continuative, coloro che hanno “reso possibili” le singole prestazioni.
Non è necessario, pertanto, ai fini dell'operatività dell'azione diretta contemplata dall'art. 191, 4 co., TUEL, che la prosecuzione del servizio sia stata commissionata da un singolo funzionario o che la stessa sia imputabile ad uno specifico atto adottato da quest'ultimo.
Il fatto che “la prosecuzione del servizio non sia imputabile all'iniziativa di un dipendente, ammini- stratore o funzionario” non fa venire meno la responsabilità di quei soggetti, che – nell'esercizio delle proprie funzioni – omettendo i dovuti controlli, hanno consentito, e comunque non impedito, che il rapporto proseguisse anche dopo la sua naturale scadenza, pur in assenza di proroga ed in mancanza di impegno di spesa.
4 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 191, 4 co., TUEL, infatti, il rapporto contrattuale si instaura ex lege tra il fornitore e colui che ha materialmente collaborato a che la prestazione fosse fruibile e, al- tresì, in capo a colui che, avendo il diritto / dovere di controllare, ha consentito, attraverso omissio- ni, che l'azione fosse portata a compimento (cfr. Cass. Civ. n. 4020/2009) (si pensi, ad esempio, al
RUP o ai membri della Giunta comunale).
Del resto, come ulteriormente precisato dalla stessa Corte di Cassazione, “l'uso del verbo "consenti- re" descrive il comportamento di chi, trovandosi privo del potere decisionale sul conferimento dell'incarico o l'acquisizione del bene, nell'esercizio delle sue funzioni permetta che avvenga l'ac- quisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni. Il disposto normativo è volto a far sì che un contratto non perfezionatosi secondo leg- ge non pervenga alla fase esecutiva. A questo fine viene responsabilizzato l'amministratore o il fun- zionario che, chiamato ad operare, a cagione del suo ufficio, per la conclusione e l'attuazione del contratto, cooperi, lasci che la prestazione venga eseguita. Il legislatore vuole invece, lo si desume dalla scelta dell'espressione verbale, che il funzionario neghi il suo consenso e comunque non pre- sti, per quanto possibile, l'opera che sarebbe suo dovere compiere se il contratto fosse stato forma- to a norma di legge. Lasciar fare in luogo di ostacolare;
assecondare; cooperare: sono manifesta- zioni di quel comportamento consenziente che il legislatore ha voluto vietare e dal quale fa scaturi- re conseguenze a carico del funzionario o dell'amministratore” (Cass. Civ. n. 21340 del
09/10/2014).
Facendo applicazione dei principi illustrati, alla luce delle risultanze istruttorie, è evidente che nel periodo intercorso dall'1.8.2008 al 31.5.2009 non vi è stato alcun valido contratto, né alcuna delibera avente ad oggetto l'impegno di spesa relativamente al servizio di gestione dell'impianto di depurazione, né alcun successivo atto di riconoscimento del debito fuori bilancio (cfr. pag. 2 della memoria conclusionale di parte attrice del 20.12.2024: “è indubbio affermare che il servizio di ge- stione dell'impianto di depurazione della frazione di Borgo Mezzanone da parte della fallita società
è proseguito anche dopo la scadenza del contratto (id est: in difetto di forma scritta) e che il Co- mune non ha mai formalmente riconosciuto il debito fuori bilancio che ne è derivato”).
Va poi precisato che le prestazioni oggetto della richiesta di indennizzo sono state eseguite negli anni 2008 e 2009 e, pertanto, ricadono ratione temporis sotto il regime del D.Lgs. n. 267/2000, artt.
191 e 194.
Difetta, quindi, nel caso di specie sia il requisito formale della forma scritta ex artt. 16 e 17 del r.d.
n. 2440 del 1923, che l'assunzione dell'impegno contabile ex art. 191, 1 co., D.Lgs. n. 267/2000.
5 Alla luce delle ragioni esposte, la domanda di arricchimento ingiustificato, proposta in que- sta sede dal Fallimento ex art. 2041 c.c., non è proponibile per carenza del presupposto della resi- dualità ex art. 2042 c.c., stante la facoltà dell'attore di poter agire direttamente nei confronti degli amministratori/dipendenti/funzionari p.t. in carica, che hanno consentito la prestazione del servizio di gestione del depuratore anche dopo la scadenza del contratto.
IV.- Non merita, invece, accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria proposta dal convenuto, mancando elementi che provino la mala fede o la colpa grave dell'attore, ai CP_1 sensi dell'art. 96 c.p.c..
V.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M.
n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 260.000,00, ap- plicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della concreta attività difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte attrice;
2. CONDANNA il alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida nella somma di € 9.142,00, oltre rimborso for- CP_1
fettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Foggia, 20 Gennaio 2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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