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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/10/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa AL ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1271 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Jonica, alla Piazza Zaleuco n.
13, presso lo studio dell'Avv. Anna Tassone, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORE- OPPONENTE
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Santa Costanza n. 39, presso lo studio dell'Avv. Davide Perrotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
Pag. 1 di 9 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 286/2023 del 21.11.2023 – contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ha Parte_1
convenuto in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
286/2023 emesso dal Tribunale di Locri in data 21.11.2023 e notificato il
22.11.2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 25.567,44, oltre interessi, risarcimento del danno e spese della procedura monitoria. L'attore, alla base dell'opposizione, ha eccepito la prescrizione parziale del credito oltre all'esistenza della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune del 9 gennaio
2023. Ciò eccepito, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito relativamente alle fatture emesse con data 01.12.2015 e per l'effetto ridurre l'importo dovuto alla società creditrice;
in ogni caso dichiarare che l'importo è parte della massa di gestione commissariale e liquidarlo secondo la normativa vigente;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2024, si è costituita in giudizio
la quale ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando: - la CP_1
presenza di atti idonei a interrompere la prescrizione;
- la maturazione dei debiti in data antecedente alla data di dichiarazione del dissesto finanziario;
- l'applicabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- la sussistenza dei presupposti per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Per cui ha concluso chiedendo “in via preliminare e/o pregiudiziale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o infondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dalle fatture
E000475723\2015, E000475724\2015, E000475725\2015, E000475726\2015 dell'1.12.2015 per un totale di € 705,34; in via preliminare gradata, laddove codesto Ill.mo
Giudicante dovesse ritenere fondato quanto rilevato dal , concedere ai sensi Parte_1
dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo per l'importo di €
24.862,10, pari all'importo di tutte le fatture oggetto dell'ingiunzione di pagamento n.
286/2023, ad eccezione delle fatture E000475723\2015, E000475724\2015,
Pag. 2 di 9 E000475725\2015, E000475726\2015 dell'1.12.2015; nel merito, rigettare l'opposizione
a decreto ingiuntivo promossa dal , in persona del Sindaco e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero accertare e dichiarare l'importo ingiunto come dovuto, ovvero quello maggiore o minore che dovesse risultare dovuto all'esito della istruttoria, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2022 dalla data di scadenza delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, oltre ad € 40,00 per ogni fattura oggetto di ingiunzione, a titolo di “risarcimento delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs 231/2002; e disporne la condanna del debitore al pagamento;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito portato dalle fatture E000475723\2015, E000475724\2015,
E000475725\2015, E000475726\2015 dell'1.12.2015 per un totale di € 705,34, condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
dell'importo di € 24.862,10 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, oltre ad € 40,00 per ogni fattura oggetto di ingiunzione, a titolo di “risarcimento delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs
231/2002; condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa, per aver l'opponente agito in giudizio con mala fede e colpa grave;
condannare l'opponente al pagamento di compensi e delle spese del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario”.
Con decreto del giorno 22.03.2024 il Giudice, preso atto della regolarità della notifica nei confronti dell'opposto, in assenza di questioni rilevabili d'ufficio da sottoporre al contraddittorio delle parti, ha confermato l'udienza di comparizione delle parti già fissata per il 03.06.2024, con decorrenza da quest'ultima dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con ordinanza del 03.07.2024, il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto e, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., ha sottoposto al contraddittorio tra le parti la questione relativa alla validità del contratto di somministrazione, con riferimento alla forma prescritta ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923, rinviando la causa all'udienza del 09.12.2024.
Pag. 3 di 9 Con ordinanza del 07.01.2025, a seguito della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, attesa la natura documentale, è stata rinviata all'udienza del 22.09.2025 per la rimessione in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
§ 2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito spiegati.
§ 2.1 Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n.
2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in esame, l'opposta società - attrice in senso sostanziale - ha agito per l'adempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, per cui ricade su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di un valido rapporto contrattuale e il proprio adempimento dell'obbligazione, nonché quello di allegare l'inadempimento dell'ente pubblico opponente - convenuto in senso sostanziale -; mentre su quest'ultimo ricade l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione o la non imputabilità a sé dell'inadempimento.
Quanto alla prova di un valido titolo, va osservato che il contratto di somministrazione è a forma libera, anche se di durata ultranovennale, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il contratto in oggetto prescinda da particolari requisiti di forma e che sia sufficiente a rilevarne l'esistenza il comportamento concludente delle due parti (cfr. Cass. 10249/1998; C. 6107/1987;
C. 3936/1982; C. 6511/1979). Per i contratti di somministrazione conclusi con la
P.A., tuttavia, vige un regime peculiare e la forma scritta è richiesta ad substantiam. Il fondamento di tale deroga si rinviene nell'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923.
Pag. 4 di 9 La Corte di legittimità, in una recente pronuncia a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che «la ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n. 26826;
Cass., 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015,
n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684)» (Sez. U - , Sentenza n.
9775 del 25/03/2022). Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha anche superato il contrasto esistente sulla necessità di un unico documento per ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta, concludendo per il seguente principio di diritto: «per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo».
§ 2.2 Ciò posto, la società opposta, quale prova dell'esistenza di un valido contratto di somministrazione, ha prodotto in giudizio, in data 03.12.2024, la
Convenzione Consip Lotti 6-7-9; la schermata dal Portale Acquisti Consip;
le schermate tratte dal portale Anac. Documenti aggiuntivi rispetto all'ordine diretto di acquisto n. 1041547, già depositato durante la fase monitoria e riprodotto nel giudizio di opposizione unitamente alla comparsa di costituzione.
Secondo la prospettazione dell'opposta, il contratto di fornitura tra le odierne parti in giudizio si è concluso attraverso l'adesione da parte del Parte_1
alla Convenzione Consip EE 11. In particolare, l'opposta ha dedotto che il Comune suddetto ha sottoposto al fornitore l'ordine di acquisto diretto per la CP_1
fornitura di energia elettrica n. 1041547 del 04.12.2013, perfezionato mediante
Pag. 5 di 9 presentazione dell'ordinativo tramite piattaforma del MEF, aggiungendo che, come previsto nella relativa Convenzione EE11, all'epoca non vi era l'obbligo di firmare digitalmente gli ordinativi di fornitura, atteso che la Pubblica Amministrazione poteva fare ricorso – al fine di aderire alla Convenzione Consip EE11 – a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP.
Invero, l'art. 3 della Convenzione Consip EE11 prevede al comma 7 che “Affinché
l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. In caso di impossibilità per il Punto Ordinante di sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura, il Punto Ordinante potrà, in alternativa all'ipotesi di cui sopra, inviare tramite il Sistema l'Ordinativo di Fornitura sprovvisto di firma digitale, stampare il medesimo Ordinativo di Fornitura, sottoscriverlo con firma autografa e inviarlo al Fornitore via fax o a mezzo raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico. Si evidenzia che in caso di discordanza tra il contenuto del documento cartaceo e il contenuto del documento informatico non firmato digitalmente a prevalere sarà sempre comunque il primo. Non è consentito l'invio di ordinativi di fornitura con altre modalità”.
La stessa convenzione, al successivo comma 9 dell'art. 3, dispone che “Qualora
l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di
Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione;
quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo ordinativo di fornitura secondo le indicazioni sopra riportate”.
Il comma 11 dell'art. 3, inoltre, precisa che “I singoli contratti attuativi della
Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 12” (disciplinante l'ipotesi di revoca dell'ordinativo: “in caso di invio dell'Ordine di Fornitura non sottoscritto con firma digitale attraverso il sistema e sottoscritto con firma autografa a mezzo fax, per posta, o con qualsiasi mezzo elettronico, l'Amministrazione ha facoltà di revocare il predetto ordinativo con comunicazione da inviare un entro un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordinativo a mezzo fax, per posta, o con qualsiasi altro mezzo elettronico”).
Pag. 6 di 9 Secondo le modalità puntualmente indicate dalla Convenzione in esame, dunque, l'Ordinativo di Fornitura deve essere sottoscritto digitalmente e caricato sulla piattaforma messa a disposizione dal MEF ovvero, in caso di impossibilità di firma digitale, deve essere sottoscritto con firma autografa e inviato al Fornitore. In altri termini, coerentemente alle previsioni di cui agli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del
1923, la Convenzione attribuisce efficacia e validità ai contratti attuativi della
Convenzione sottoscritti in modo digitale o analogico;
nel primo caso, l'ordinativo di fornitura sarà inviato al Fornitore tramite il Sistema online offerto dal MEF, mentre nel secondo caso, all'invio del documento non firmato digitalmente tramite il Sistema dovrà seguire l'invio al Fornitore dell'Ordinativo stampato e sottoscritto con firma autografa.
Chiarite le modalità di conclusione del contratto di fornitura tramite adesione alla Convenzione in esame, va evidenziato che la prova del contratto validamente concluso avrebbe potuto essere offerta da attraverso la produzione CP_1
dell'ordinativo di fornitura dotato di firma autografa o digitale. Tale documento non
è stato prodotto in giudizio.
Del resto, non può ricavarsi che vi sia stata la sottoscrizione del contratto attuativo della Convenzione da parte dal opponente dalle produzioni in atti e in Pt_1
particolare: - dall'ordinativo di fornitura n. 1041547 del 04.12.2013, che non risulta sottoscritto né digitalmente (si tratta di un documento in formato .pdf) né analogicamente (con firma autografa); - dalla schermata del portale acquisti Consip, da cui si ricava che l'ordinativo è stato caricato sul portale predisposto dal MEF ma non che lo stesso sia stato debitamente sottoscritto;
- dalla schermata del portale Anac, che ha rilievo ai fini pubblicitari.
Va, infine, osservato che l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le odierne parti non può ritenersi provato in forza del principio di non contestazione, atteso che «il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui
Pag. 7 di 9 una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte»
(cfr. Cass., Sez. I, ord. 17/10/2018, n. 25999).
In definitiva, la forma scritta ad substantiam prescritta dalla legge e ribadita dalla
Convenzione non può dirsi rispettata, per cui non è stata raggiunta la prova dell'esistenza di un valido titolo da cui far discendere l'obbligo al pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda sottesa al ricorso monitorio avanzata da deve essere rigettata, difettando la prova CP_1
della sussistenza di un valido contratto tra la società e il opponente e il Pt_1
decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
§ 2.3 Per quanto riguarda la domanda di condanna avanzata dall'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, in primo luogo, la compiuta soccombenza nonché un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, difettando la soccombenza della parte opponente, la domanda deve essere rigettata.
§ 3. Quanto alle spese di giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle interamente tra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio e del rilievo ufficioso della questione posta alla base della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
nei confronti della ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione Parte_1 CP_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 286/2023 emesso dal Tribunale di Locri;
2. rigetta le domande avanzate da parte opposta;
Pag. 8 di 9
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Locri, il 18 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AL ZZ
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa AL ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1271 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Jonica, alla Piazza Zaleuco n.
13, presso lo studio dell'Avv. Anna Tassone, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORE- OPPONENTE
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Santa Costanza n. 39, presso lo studio dell'Avv. Davide Perrotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
Pag. 1 di 9 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 286/2023 del 21.11.2023 – contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, il ha Parte_1
convenuto in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. CP_1
286/2023 emesso dal Tribunale di Locri in data 21.11.2023 e notificato il
22.11.2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 25.567,44, oltre interessi, risarcimento del danno e spese della procedura monitoria. L'attore, alla base dell'opposizione, ha eccepito la prescrizione parziale del credito oltre all'esistenza della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune del 9 gennaio
2023. Ciò eccepito, l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito relativamente alle fatture emesse con data 01.12.2015 e per l'effetto ridurre l'importo dovuto alla società creditrice;
in ogni caso dichiarare che l'importo è parte della massa di gestione commissariale e liquidarlo secondo la normativa vigente;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2024, si è costituita in giudizio
la quale ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando: - la CP_1
presenza di atti idonei a interrompere la prescrizione;
- la maturazione dei debiti in data antecedente alla data di dichiarazione del dissesto finanziario;
- l'applicabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- la sussistenza dei presupposti per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Per cui ha concluso chiedendo “in via preliminare e/o pregiudiziale, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o infondata l'eccezione di prescrizione del credito portato dalle fatture
E000475723\2015, E000475724\2015, E000475725\2015, E000475726\2015 dell'1.12.2015 per un totale di € 705,34; in via preliminare gradata, laddove codesto Ill.mo
Giudicante dovesse ritenere fondato quanto rilevato dal , concedere ai sensi Parte_1
dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo per l'importo di €
24.862,10, pari all'importo di tutte le fatture oggetto dell'ingiunzione di pagamento n.
286/2023, ad eccezione delle fatture E000475723\2015, E000475724\2015,
Pag. 2 di 9 E000475725\2015, E000475726\2015 dell'1.12.2015; nel merito, rigettare l'opposizione
a decreto ingiuntivo promossa dal , in persona del Sindaco e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero accertare e dichiarare l'importo ingiunto come dovuto, ovvero quello maggiore o minore che dovesse risultare dovuto all'esito della istruttoria, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2022 dalla data di scadenza delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, oltre ad € 40,00 per ogni fattura oggetto di ingiunzione, a titolo di “risarcimento delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs 231/2002; e disporne la condanna del debitore al pagamento;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito portato dalle fatture E000475723\2015, E000475724\2015,
E000475725\2015, E000475726\2015 dell'1.12.2015 per un totale di € 705,34, condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
dell'importo di € 24.862,10 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, oltre ad € 40,00 per ogni fattura oggetto di ingiunzione, a titolo di “risarcimento delle spese di recupero ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs
231/2002; condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa, per aver l'opponente agito in giudizio con mala fede e colpa grave;
condannare l'opponente al pagamento di compensi e delle spese del giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario”.
Con decreto del giorno 22.03.2024 il Giudice, preso atto della regolarità della notifica nei confronti dell'opposto, in assenza di questioni rilevabili d'ufficio da sottoporre al contraddittorio delle parti, ha confermato l'udienza di comparizione delle parti già fissata per il 03.06.2024, con decorrenza da quest'ultima dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..
Con ordinanza del 03.07.2024, il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutività del decreto e, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., ha sottoposto al contraddittorio tra le parti la questione relativa alla validità del contratto di somministrazione, con riferimento alla forma prescritta ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923, rinviando la causa all'udienza del 09.12.2024.
Pag. 3 di 9 Con ordinanza del 07.01.2025, a seguito della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, attesa la natura documentale, è stata rinviata all'udienza del 22.09.2025 per la rimessione in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
§ 2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito spiegati.
§ 2.1 Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n.
2387/2004; Cass. Civ. S.U., 30.10.2001 n. 13533).
Nel caso in esame, l'opposta società - attrice in senso sostanziale - ha agito per l'adempimento del contratto di somministrazione di energia elettrica, per cui ricade su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di un valido rapporto contrattuale e il proprio adempimento dell'obbligazione, nonché quello di allegare l'inadempimento dell'ente pubblico opponente - convenuto in senso sostanziale -; mentre su quest'ultimo ricade l'onere di provare l'estinzione dell'obbligazione o la non imputabilità a sé dell'inadempimento.
Quanto alla prova di un valido titolo, va osservato che il contratto di somministrazione è a forma libera, anche se di durata ultranovennale, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il contratto in oggetto prescinda da particolari requisiti di forma e che sia sufficiente a rilevarne l'esistenza il comportamento concludente delle due parti (cfr. Cass. 10249/1998; C. 6107/1987;
C. 3936/1982; C. 6511/1979). Per i contratti di somministrazione conclusi con la
P.A., tuttavia, vige un regime peculiare e la forma scritta è richiesta ad substantiam. Il fondamento di tale deroga si rinviene nell'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923.
Pag. 4 di 9 La Corte di legittimità, in una recente pronuncia a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare che «la ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria (fra le molte: Cass., 14 dicembre 2006, n. 26826;
Cass., 26 ottobre 2007, n. 22537; Cass., 14 aprile 2011, n. 8539; Cass., 22 dicembre 2015,
n. 25798; Cass., 17 giugno 2016, n. 12540; Cass., 27 ottobre 2017, n. 25631; Cass., 23 gennaio 2018, n. 1549; Cass., S.U., 9 agosto 2018, n. 20684)» (Sez. U - , Sentenza n.
9775 del 25/03/2022). Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha anche superato il contrasto esistente sulla necessità di un unico documento per ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta, concludendo per il seguente principio di diritto: «per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo».
§ 2.2 Ciò posto, la società opposta, quale prova dell'esistenza di un valido contratto di somministrazione, ha prodotto in giudizio, in data 03.12.2024, la
Convenzione Consip Lotti 6-7-9; la schermata dal Portale Acquisti Consip;
le schermate tratte dal portale Anac. Documenti aggiuntivi rispetto all'ordine diretto di acquisto n. 1041547, già depositato durante la fase monitoria e riprodotto nel giudizio di opposizione unitamente alla comparsa di costituzione.
Secondo la prospettazione dell'opposta, il contratto di fornitura tra le odierne parti in giudizio si è concluso attraverso l'adesione da parte del Parte_1
alla Convenzione Consip EE 11. In particolare, l'opposta ha dedotto che il Comune suddetto ha sottoposto al fornitore l'ordine di acquisto diretto per la CP_1
fornitura di energia elettrica n. 1041547 del 04.12.2013, perfezionato mediante
Pag. 5 di 9 presentazione dell'ordinativo tramite piattaforma del MEF, aggiungendo che, come previsto nella relativa Convenzione EE11, all'epoca non vi era l'obbligo di firmare digitalmente gli ordinativi di fornitura, atteso che la Pubblica Amministrazione poteva fare ricorso – al fine di aderire alla Convenzione Consip EE11 – a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP.
Invero, l'art. 3 della Convenzione Consip EE11 prevede al comma 7 che “Affinché
l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. In caso di impossibilità per il Punto Ordinante di sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura, il Punto Ordinante potrà, in alternativa all'ipotesi di cui sopra, inviare tramite il Sistema l'Ordinativo di Fornitura sprovvisto di firma digitale, stampare il medesimo Ordinativo di Fornitura, sottoscriverlo con firma autografa e inviarlo al Fornitore via fax o a mezzo raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico. Si evidenzia che in caso di discordanza tra il contenuto del documento cartaceo e il contenuto del documento informatico non firmato digitalmente a prevalere sarà sempre comunque il primo. Non è consentito l'invio di ordinativi di fornitura con altre modalità”.
La stessa convenzione, al successivo comma 9 dell'art. 3, dispone che “Qualora
l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di
Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione;
quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso. In tal caso l'Amministrazione potrà emettere un nuovo ordinativo di fornitura secondo le indicazioni sopra riportate”.
Il comma 11 dell'art. 3, inoltre, precisa che “I singoli contratti attuativi della
Convenzione si concludono con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni Contraenti con le modalità sopra indicate, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 12” (disciplinante l'ipotesi di revoca dell'ordinativo: “in caso di invio dell'Ordine di Fornitura non sottoscritto con firma digitale attraverso il sistema e sottoscritto con firma autografa a mezzo fax, per posta, o con qualsiasi mezzo elettronico, l'Amministrazione ha facoltà di revocare il predetto ordinativo con comunicazione da inviare un entro un giorno lavorativo dall'invio dell'Ordinativo a mezzo fax, per posta, o con qualsiasi altro mezzo elettronico”).
Pag. 6 di 9 Secondo le modalità puntualmente indicate dalla Convenzione in esame, dunque, l'Ordinativo di Fornitura deve essere sottoscritto digitalmente e caricato sulla piattaforma messa a disposizione dal MEF ovvero, in caso di impossibilità di firma digitale, deve essere sottoscritto con firma autografa e inviato al Fornitore. In altri termini, coerentemente alle previsioni di cui agli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del
1923, la Convenzione attribuisce efficacia e validità ai contratti attuativi della
Convenzione sottoscritti in modo digitale o analogico;
nel primo caso, l'ordinativo di fornitura sarà inviato al Fornitore tramite il Sistema online offerto dal MEF, mentre nel secondo caso, all'invio del documento non firmato digitalmente tramite il Sistema dovrà seguire l'invio al Fornitore dell'Ordinativo stampato e sottoscritto con firma autografa.
Chiarite le modalità di conclusione del contratto di fornitura tramite adesione alla Convenzione in esame, va evidenziato che la prova del contratto validamente concluso avrebbe potuto essere offerta da attraverso la produzione CP_1
dell'ordinativo di fornitura dotato di firma autografa o digitale. Tale documento non
è stato prodotto in giudizio.
Del resto, non può ricavarsi che vi sia stata la sottoscrizione del contratto attuativo della Convenzione da parte dal opponente dalle produzioni in atti e in Pt_1
particolare: - dall'ordinativo di fornitura n. 1041547 del 04.12.2013, che non risulta sottoscritto né digitalmente (si tratta di un documento in formato .pdf) né analogicamente (con firma autografa); - dalla schermata del portale acquisti Consip, da cui si ricava che l'ordinativo è stato caricato sul portale predisposto dal MEF ma non che lo stesso sia stato debitamente sottoscritto;
- dalla schermata del portale Anac, che ha rilievo ai fini pubblicitari.
Va, infine, osservato che l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le odierne parti non può ritenersi provato in forza del principio di non contestazione, atteso che «il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui
Pag. 7 di 9 una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte»
(cfr. Cass., Sez. I, ord. 17/10/2018, n. 25999).
In definitiva, la forma scritta ad substantiam prescritta dalla legge e ribadita dalla
Convenzione non può dirsi rispettata, per cui non è stata raggiunta la prova dell'esistenza di un valido titolo da cui far discendere l'obbligo al pagamento del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la domanda sottesa al ricorso monitorio avanzata da deve essere rigettata, difettando la prova CP_1
della sussistenza di un valido contratto tra la società e il opponente e il Pt_1
decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
§ 2.3 Per quanto riguarda la domanda di condanna avanzata dall'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, in primo luogo, la compiuta soccombenza nonché un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, difettando la soccombenza della parte opponente, la domanda deve essere rigettata.
§ 3. Quanto alle spese di giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle interamente tra le parti, tenuto conto dell'esito del giudizio e del rilievo ufficioso della questione posta alla base della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
nei confronti della ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione Parte_1 CP_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 286/2023 emesso dal Tribunale di Locri;
2. rigetta le domande avanzate da parte opposta;
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3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Locri, il 18 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AL ZZ
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